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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OS GIUSEPPE, Presidente
FI FA, AT
PALERMO RODOLFO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2351/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7632/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 31/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTR120003627U GIOCHI-LOTTERIE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2060/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riportano ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Agenzia delle dogane e monopili (dottoressa
Nominativo_1) si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Calabria –sezione
Operativa di Reggio Calabria aveva emesso nei confronti della società l'avviso di accertamento n.
MTR120003627U relativo all'imposta unica di cui all'art 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 nr 504, dovuta sulla raccolta di scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, in relazione all'annualità 2012 per un importo di euro 3.691.865,52.
La pretesa impositiva era fondata sulle risultanze di un Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) della
Guardia di Finanza del 9.5.2018, con il quale si contestava l'esistenza di una stabile organizzazione "occulta" in Italia per l'abusivo svolgimento dell'attività di raccolta di gioco e scommesse. L'Ufficio aveva inoltre proceduto induttivamente alla ricostruzione, determinata in € 73.837.310,47, dei volumi delle giocate.
La Società aveva proposto ricorso eccependo, tra gli altri motivi, la carenza di legittimazione passiva e territoriale, in quanto le prove si riferivano alla diversa società Società_1, nonchè l'inesistenza di una stabile organizzazione materiale o personale in Italia. La difesa della Società aveva in particolare dedotto che la
Ricorrente_1 era stata costituita l'11.04.2012 e aveva ottenuto la licenza ad operare a Malta solo il 19.09.2012, asserendo che l'attività operativa era iniziata soltanto nel 2013.
L'Agenzia si era costituita in primo grado chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la piena vigenza dell'obbligo tributario anche in assenza di concessione e la legittimità della ricostruzione induttiva della base imponibile.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Reggio Calabria aveva rigettato il ricorso ritenendo che la società fosse stata operativa già nel 2012, in base a una bozza di bilancio e documenti sugli emolumenti dei dipendenti, e aveva riconosciuto la sussistenza di una stabile organizzazione occulta. La Corte di primo grado aveva inoltre escluso che la consulenza tecnica di parte, all'epoca non giurata, potesse offrire elementi per una diversa determinazione della base imponibile.
Avverso tale decisione la Ricorrente_1 proponeva appello, reiterando tutte le censure di primo grado. L'appellante deduceva, tra l'altro, l'insussistenza assoluta del presupposto impositivo,
l'illegittima inversione dell'onere della prova, l'erronea quantificazione della base imponibile, e l'insussistenza del requisito temporale della stabile organizzazione per l'anno 2012.
L'appellante depositava una relazione tecnica asseverata (giurata in data 11/03/2025) nella quale si sosteneva l'inattendibilità dei dati estratti per la determinazione dell'imponibile.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva anche in appello, chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
La Corte ritiene che:
1. Non risulti provata l'esistenza di una stabile organizzazione operante nell'anno 2012;
2. Risulti del tutto carente e inattendibile la prova della quantificazione della base imponibile per l'anno 2012.
Con riferimento al primo profilo è fatto pacifico che la società appellante, Ricorrente_1, sia stata costituita solo in data 11 aprile 2012 e abbia ottenuto la licenza ad operare a Malta in data 19 settembre
2012. La società ha inoltre fornito adeguati riscontri probatori per dimostrare che l'attività operativa è stata avviata soltanto a partire dal 1° gennaio 2013 (svolgendo peraltro un'attività meramente ausiliaria e di supporto rispetto all'attività di bookmaking vera e propria, esercitata da altra società). La tesi del primo
Giudice, secondo cui la Società sarebbe stata già operativa nel 2012, basandosi sullo schema di bilancio e sui prospetti di emolumenti relativi al periodo maggio-dicembre 2012, non coglie la natura dell'attività effettivamente svolta in tale periodo. L'attività era meramente preparatoria e di avvio, necessaria per predisporre la rete logistica e organizzativa in vista dell'inizio dell'attività (peraltro ausiliaria all'attività di bookmaking) l'anno successivo. Tali attività preparatorie (come l'assunzione di personale e l'allestimento di un ufficio) non sono sufficienti, di per sé, a integrare la nozione di "stabile organizzazione" ai fini fiscali e di svolgimento dell'attività in concreto. D'altra parte in non vi è alcun contratto con CTD relativi all'anno 2012 circostanza che esclude la configurabilità di una rete operativa sul territorio già in tale annualità.
Quanto al secondo profilo la Corte osserva che - a prescindere dalle valutazioni sulla riferibilità del volume di giocato all'odierna società appellante, o ad altra società del 'gruppo' - la pretesa impositiva si fonda sulla ricostruzione induttiva effettuata dalla Guardia di Finanza. Tuttavia, la prova relativa alla quantificazione della base imponibile risulta del tutto inadeguata e priva di attendibilità. L'appellante aveva sottoposto all'attenzione della Corte di primo grado elementi probatori idonei a mettere in discussione la procedura di estrazione dei dati informatici utilizzata dalla Guardia di Finanza. In particolare, è emerso che, utilizzando la medesima procedura di estrazione dati, erano stati erroneamente considerati volumi di giocato anche per l'anno 2011, periodo in cui la Società non era ancora stata costituita. Tale errore macroscopico, il riferimento anche ad un'annualità antecedente alla nascita della società, inficia radicalmente l'attendibilità dell'intera ricostruzione induttiva dei volumi di gioco per l'anno 2012. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in coerenza con l'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92, l'Amministrazione Finanziaria, quale creditrice della pretesa fiscale, ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Poiché la prova fornita dall'Ufficio
a sostegno della quantificazione della base imponibile per il 2012 risulta manifestamente errata e contraddittoria (avendo prodotto dati per un periodo antecedente alla costituzione della Società), essa non
è idonea a dimostrare in modo puntuale e circostanziato le ragioni della pretesa impositiva. La carenza della prova relativa alla base imponibile, unita all'insussistenza del requisito temporale della stabile organizzazione per l'anno 2012, comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Restano assorbite le ulteriori questioni ivi comprese quelle relative al ruolo apicale svolto (o meno) dal sig.
Nominativo_2 quale "amministratore di fatto" della Ricorrente_1 , all'esistenza (ed alla riferibilità all'odierna società appellante, per le altre annualità) di un'organizzazione stabile materiale o personale, nonché alla competenza territoriale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di accertamento n.
MTR120003627U per l'annualità 2012. Condanna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese di lite, liquidate per il doppio grado di giudizio in € 15.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Reggio Calabria 4 dicembre 2025 Il Presidente dott.Giuseppe Costa
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OS GIUSEPPE, Presidente
FI FA, AT
PALERMO RODOLFO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2351/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7632/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 31/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTR120003627U GIOCHI-LOTTERIE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2060/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riportano ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Agenzia delle dogane e monopili (dottoressa
Nominativo_1) si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Calabria –sezione
Operativa di Reggio Calabria aveva emesso nei confronti della società l'avviso di accertamento n.
MTR120003627U relativo all'imposta unica di cui all'art 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 nr 504, dovuta sulla raccolta di scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, in relazione all'annualità 2012 per un importo di euro 3.691.865,52.
La pretesa impositiva era fondata sulle risultanze di un Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) della
Guardia di Finanza del 9.5.2018, con il quale si contestava l'esistenza di una stabile organizzazione "occulta" in Italia per l'abusivo svolgimento dell'attività di raccolta di gioco e scommesse. L'Ufficio aveva inoltre proceduto induttivamente alla ricostruzione, determinata in € 73.837.310,47, dei volumi delle giocate.
La Società aveva proposto ricorso eccependo, tra gli altri motivi, la carenza di legittimazione passiva e territoriale, in quanto le prove si riferivano alla diversa società Società_1, nonchè l'inesistenza di una stabile organizzazione materiale o personale in Italia. La difesa della Società aveva in particolare dedotto che la
Ricorrente_1 era stata costituita l'11.04.2012 e aveva ottenuto la licenza ad operare a Malta solo il 19.09.2012, asserendo che l'attività operativa era iniziata soltanto nel 2013.
L'Agenzia si era costituita in primo grado chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la piena vigenza dell'obbligo tributario anche in assenza di concessione e la legittimità della ricostruzione induttiva della base imponibile.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Reggio Calabria aveva rigettato il ricorso ritenendo che la società fosse stata operativa già nel 2012, in base a una bozza di bilancio e documenti sugli emolumenti dei dipendenti, e aveva riconosciuto la sussistenza di una stabile organizzazione occulta. La Corte di primo grado aveva inoltre escluso che la consulenza tecnica di parte, all'epoca non giurata, potesse offrire elementi per una diversa determinazione della base imponibile.
Avverso tale decisione la Ricorrente_1 proponeva appello, reiterando tutte le censure di primo grado. L'appellante deduceva, tra l'altro, l'insussistenza assoluta del presupposto impositivo,
l'illegittima inversione dell'onere della prova, l'erronea quantificazione della base imponibile, e l'insussistenza del requisito temporale della stabile organizzazione per l'anno 2012.
L'appellante depositava una relazione tecnica asseverata (giurata in data 11/03/2025) nella quale si sosteneva l'inattendibilità dei dati estratti per la determinazione dell'imponibile.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva anche in appello, chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione questa Corte ritiene che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
La Corte ritiene che:
1. Non risulti provata l'esistenza di una stabile organizzazione operante nell'anno 2012;
2. Risulti del tutto carente e inattendibile la prova della quantificazione della base imponibile per l'anno 2012.
Con riferimento al primo profilo è fatto pacifico che la società appellante, Ricorrente_1, sia stata costituita solo in data 11 aprile 2012 e abbia ottenuto la licenza ad operare a Malta in data 19 settembre
2012. La società ha inoltre fornito adeguati riscontri probatori per dimostrare che l'attività operativa è stata avviata soltanto a partire dal 1° gennaio 2013 (svolgendo peraltro un'attività meramente ausiliaria e di supporto rispetto all'attività di bookmaking vera e propria, esercitata da altra società). La tesi del primo
Giudice, secondo cui la Società sarebbe stata già operativa nel 2012, basandosi sullo schema di bilancio e sui prospetti di emolumenti relativi al periodo maggio-dicembre 2012, non coglie la natura dell'attività effettivamente svolta in tale periodo. L'attività era meramente preparatoria e di avvio, necessaria per predisporre la rete logistica e organizzativa in vista dell'inizio dell'attività (peraltro ausiliaria all'attività di bookmaking) l'anno successivo. Tali attività preparatorie (come l'assunzione di personale e l'allestimento di un ufficio) non sono sufficienti, di per sé, a integrare la nozione di "stabile organizzazione" ai fini fiscali e di svolgimento dell'attività in concreto. D'altra parte in non vi è alcun contratto con CTD relativi all'anno 2012 circostanza che esclude la configurabilità di una rete operativa sul territorio già in tale annualità.
Quanto al secondo profilo la Corte osserva che - a prescindere dalle valutazioni sulla riferibilità del volume di giocato all'odierna società appellante, o ad altra società del 'gruppo' - la pretesa impositiva si fonda sulla ricostruzione induttiva effettuata dalla Guardia di Finanza. Tuttavia, la prova relativa alla quantificazione della base imponibile risulta del tutto inadeguata e priva di attendibilità. L'appellante aveva sottoposto all'attenzione della Corte di primo grado elementi probatori idonei a mettere in discussione la procedura di estrazione dei dati informatici utilizzata dalla Guardia di Finanza. In particolare, è emerso che, utilizzando la medesima procedura di estrazione dati, erano stati erroneamente considerati volumi di giocato anche per l'anno 2011, periodo in cui la Società non era ancora stata costituita. Tale errore macroscopico, il riferimento anche ad un'annualità antecedente alla nascita della società, inficia radicalmente l'attendibilità dell'intera ricostruzione induttiva dei volumi di gioco per l'anno 2012. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in coerenza con l'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/92, l'Amministrazione Finanziaria, quale creditrice della pretesa fiscale, ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Poiché la prova fornita dall'Ufficio
a sostegno della quantificazione della base imponibile per il 2012 risulta manifestamente errata e contraddittoria (avendo prodotto dati per un periodo antecedente alla costituzione della Società), essa non
è idonea a dimostrare in modo puntuale e circostanziato le ragioni della pretesa impositiva. La carenza della prova relativa alla base imponibile, unita all'insussistenza del requisito temporale della stabile organizzazione per l'anno 2012, comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Restano assorbite le ulteriori questioni ivi comprese quelle relative al ruolo apicale svolto (o meno) dal sig.
Nominativo_2 quale "amministratore di fatto" della Ricorrente_1 , all'esistenza (ed alla riferibilità all'odierna società appellante, per le altre annualità) di un'organizzazione stabile materiale o personale, nonché alla competenza territoriale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di accertamento n.
MTR120003627U per l'annualità 2012. Condanna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese di lite, liquidate per il doppio grado di giudizio in € 15.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Reggio Calabria 4 dicembre 2025 Il Presidente dott.Giuseppe Costa