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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1172022001003989000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: nullità dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 6/12/2024 e depositato il 18/12/2024, la società Ricorrente_1
– società cancellata dalla CCIAA il 16/05/2019, nella persona dell'ultimo legale rappresentante della società, signor Nominativo_1 – si opponeva alla cartella esattoriale numero 117 2022 00100398 90/00, intestata alla predetta società, relativa all'anno di imposta 2017 e riguardante: somme dovute a seguito del controllo effettuato ai sensi dell'articolo 54 bis DPR 633 del 1972. In materia di IVA anno di imposta 2017 controllo modello IVA 2017 ruolo 2022/550265 reso esecutivo in data 15 09 2022 – somme dovute a seguito del controllo automatizzato euro 3.332,25 notifica in data 8/10/ 2024 per omesso/ carente versamento, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione – prov. di
Varese, su ruolo Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Varese ufficio territoriale di Saronno.
Motivi del ricorso:
1. Illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art.60 del DPR 600/73 in merito alla notifica;
trattandosi di una società estinta - cancellata dalla CCIAA in data 16/05/2019 – la relativa notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso la sede della società e dell'ultimo domicilio fiscale e non presso l'indirizzo della residenza del liquidatore o dell'ultimo legale rappresentante.
2. Illegittimità della cartella di pagamento per decadenza dei termini ai sensi del'art.25 del DPR 600/73. 3. Illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto avvenuta al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate negli articoli 54 bis e 54 ter del DPR 633/72 in violazione del principio del contraddittorio, in quanto non preceduta dalla necessaria comunicazione di irregolarità.
Risultano ritualmente costituiti in giudizio la Direzione Provinciale di Varese e la l'Agente della Riscossione che chiedono che questa Corte riconosca la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. La Corte rileva che gli effetti civilistici della cancellazione delle società risultano per chiara volontà del legislatore non applicabili al sistema tributario in virtù della speciale disposizione, richiamata correttamente dall'ufficio, dell'art. 28, quarto comma, del d.lgs n. 175/2014, per il quale“ai soli fini della validità
e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese”. Il legislatore, per favorire gli uffici fiscali nella loro attività di notifica degli atti impositivi, ha quindi previsto che la cancellazione non abbia effetti se non trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese. Tale disposizione normativa ha fatto rivivere quella disciplina degli effetti della cancellazione, delineati dalla giurisprudenza in epoca precedente alla riforma delle società di capitali, per la quale le società non si potevano considerare estinte fin quando fosse ancora pendente un qualche rapporto. Insomma, per le finalità tributarie indicate, la società continua a vivere
(fittiziamente) anche dopo la cancellazione consentendo la notifica degli atti esattamente secondo le ordinarie regole ( anche se la società è invece estinta). Del resto nel sistema processuale non è un caso isolato se si pone mente a ciò che può accadere in un ordinario processo civile che può continuare anche nei confronti di un soggetto defunto se la sua morte non sia stata dichiarata nelle forme di legge ( come può accadere per deliberata scelta del difensore del defunto che prosegue nel suo mandato pur dopo la morte del mandante). Quindi una volta constatata l'impossibilità di notifica alla sede legale della società (essendo questa al momento della notifica estinta), correttamente l'Ufficio ha provveduto alla notifica al liquidatore/ legale rappresentante ( ancorchè cessato ma non ai fini fiscali) in conformità alla regola generale dell'art. 145 cpc. Occorre sottolineare che l'avviso di accertamento è stato diretto solo e soltanto nei confronti della società (destinario società Ricorrente_1 s.r.l.) e non del Ricorrente in proprio ( qualificato correttamente solo quale legale rappresentante). Del resto la disposizione dell'art. 28, quarto comma, del d.lgs n. 175/2014, non innova in nulla l'ordinario regime della responsabilità dei liquidatori e dei soci per le obbligazioni sociali.
Quindi il richiamo contenuto nelle controdeduzioni circa la responsabilità dell'amministratore è del tutto fuori luogo perchè in questo giudizio non è in nessun modo in discussione la responsabilità personale del liquidatore.
Sul termine di decadenza previsto dall'art.25 del DPR 602/73, non può essere applicata al caso in esame la disciplina della proroga COVID prevista dall'art.157 del D.L. 34/2020, applicabile, solo in relazione all'anno d'imposta 2017. Si evidenzia che, l'art 68, comma 4 bis, del D.L. 18/2020, relativamente ai carichi tributari consegnati all'agente della Riscossione durante il periodo COVID (08/03/2020 - 31/12/2021), nonché anche successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018, ha disposto una proroga di 24 mesi per i termini di prescrizione previsti dall'art 25 del DPR 602/73. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di una dichiarazione anno d'imposta 2017 presentata nel 2018 rientrava pienante nella proroga prevista. Ciò detto, l'Ufficio, nel caso in esame, ha proceduto a consegnare il ruolo all'agente della riscossione in data 24/11/2022, quindi rispettando pienamente i termini previsti dall'art 25 predetto.
L'analisi delle altre eccezioni. resta assorbita.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle due parti resistenti costituite, delle spese processuali che liquida in 500,00= Euro oltre accessori di legge per ciascuna parte resistente.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 15 gennaio 2026
il Presidente estensore dott. Antonio Greco
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1172022001003989000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: nullità dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 6/12/2024 e depositato il 18/12/2024, la società Ricorrente_1
– società cancellata dalla CCIAA il 16/05/2019, nella persona dell'ultimo legale rappresentante della società, signor Nominativo_1 – si opponeva alla cartella esattoriale numero 117 2022 00100398 90/00, intestata alla predetta società, relativa all'anno di imposta 2017 e riguardante: somme dovute a seguito del controllo effettuato ai sensi dell'articolo 54 bis DPR 633 del 1972. In materia di IVA anno di imposta 2017 controllo modello IVA 2017 ruolo 2022/550265 reso esecutivo in data 15 09 2022 – somme dovute a seguito del controllo automatizzato euro 3.332,25 notifica in data 8/10/ 2024 per omesso/ carente versamento, emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione – prov. di
Varese, su ruolo Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Varese ufficio territoriale di Saronno.
Motivi del ricorso:
1. Illegittimità della cartella di pagamento per violazione dell'art.60 del DPR 600/73 in merito alla notifica;
trattandosi di una società estinta - cancellata dalla CCIAA in data 16/05/2019 – la relativa notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso la sede della società e dell'ultimo domicilio fiscale e non presso l'indirizzo della residenza del liquidatore o dell'ultimo legale rappresentante.
2. Illegittimità della cartella di pagamento per decadenza dei termini ai sensi del'art.25 del DPR 600/73. 3. Illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto avvenuta al di fuori delle ipotesi tassativamente elencate negli articoli 54 bis e 54 ter del DPR 633/72 in violazione del principio del contraddittorio, in quanto non preceduta dalla necessaria comunicazione di irregolarità.
Risultano ritualmente costituiti in giudizio la Direzione Provinciale di Varese e la l'Agente della Riscossione che chiedono che questa Corte riconosca la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. La Corte rileva che gli effetti civilistici della cancellazione delle società risultano per chiara volontà del legislatore non applicabili al sistema tributario in virtù della speciale disposizione, richiamata correttamente dall'ufficio, dell'art. 28, quarto comma, del d.lgs n. 175/2014, per il quale“ai soli fini della validità
e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese”. Il legislatore, per favorire gli uffici fiscali nella loro attività di notifica degli atti impositivi, ha quindi previsto che la cancellazione non abbia effetti se non trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese. Tale disposizione normativa ha fatto rivivere quella disciplina degli effetti della cancellazione, delineati dalla giurisprudenza in epoca precedente alla riforma delle società di capitali, per la quale le società non si potevano considerare estinte fin quando fosse ancora pendente un qualche rapporto. Insomma, per le finalità tributarie indicate, la società continua a vivere
(fittiziamente) anche dopo la cancellazione consentendo la notifica degli atti esattamente secondo le ordinarie regole ( anche se la società è invece estinta). Del resto nel sistema processuale non è un caso isolato se si pone mente a ciò che può accadere in un ordinario processo civile che può continuare anche nei confronti di un soggetto defunto se la sua morte non sia stata dichiarata nelle forme di legge ( come può accadere per deliberata scelta del difensore del defunto che prosegue nel suo mandato pur dopo la morte del mandante). Quindi una volta constatata l'impossibilità di notifica alla sede legale della società (essendo questa al momento della notifica estinta), correttamente l'Ufficio ha provveduto alla notifica al liquidatore/ legale rappresentante ( ancorchè cessato ma non ai fini fiscali) in conformità alla regola generale dell'art. 145 cpc. Occorre sottolineare che l'avviso di accertamento è stato diretto solo e soltanto nei confronti della società (destinario società Ricorrente_1 s.r.l.) e non del Ricorrente in proprio ( qualificato correttamente solo quale legale rappresentante). Del resto la disposizione dell'art. 28, quarto comma, del d.lgs n. 175/2014, non innova in nulla l'ordinario regime della responsabilità dei liquidatori e dei soci per le obbligazioni sociali.
Quindi il richiamo contenuto nelle controdeduzioni circa la responsabilità dell'amministratore è del tutto fuori luogo perchè in questo giudizio non è in nessun modo in discussione la responsabilità personale del liquidatore.
Sul termine di decadenza previsto dall'art.25 del DPR 602/73, non può essere applicata al caso in esame la disciplina della proroga COVID prevista dall'art.157 del D.L. 34/2020, applicabile, solo in relazione all'anno d'imposta 2017. Si evidenzia che, l'art 68, comma 4 bis, del D.L. 18/2020, relativamente ai carichi tributari consegnati all'agente della Riscossione durante il periodo COVID (08/03/2020 - 31/12/2021), nonché anche successivamente solo se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018, ha disposto una proroga di 24 mesi per i termini di prescrizione previsti dall'art 25 del DPR 602/73. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di una dichiarazione anno d'imposta 2017 presentata nel 2018 rientrava pienante nella proroga prevista. Ciò detto, l'Ufficio, nel caso in esame, ha proceduto a consegnare il ruolo all'agente della riscossione in data 24/11/2022, quindi rispettando pienamente i termini previsti dall'art 25 predetto.
L'analisi delle altre eccezioni. resta assorbita.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle due parti resistenti costituite, delle spese processuali che liquida in 500,00= Euro oltre accessori di legge per ciascuna parte resistente.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 15 gennaio 2026
il Presidente estensore dott. Antonio Greco