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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 843/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230016585106 BOLLO 2020
- RUOLO n. 2023/001706 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 291 2023 00165851 06 000 comunicata tramite raccomandata in data 03/01/2024, con cui veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 337,77, comprensivo di sanzioni ed interessi, per l'asserito mancato pagamento di Tassa
Automobilistica relativa all'anno 2020, deducendone l'illegittimità per l'inesistenza della notifica, effettuata direttamente dell'agente della riscossione e comunque il difetto di motivazione dell'atto impugnato,
l'assenza di notifica degli atti prodromici nonchè la decadenza o prescrizione della pretesa.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo, in ogni caso eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso.
Disposta con ordinanza interlocutoria la chiamata in causa della Regione Siciliana, il ricorrente vi provvedeva e, dopo il deposito di memoria del suddetto, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 23.1.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tardivo, risultando agli atti la prova della notifica a mani di persona convivente del ricorrente, avvenuta il 5.9.2023.
Tanto è sufficiente per ritenere che il presente ricorso è stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato che non può dirsi inesistente per assenza di prova dell'invio di raccomandata informativa- v., infatti, Cass. 7 maggio 2025, n. 14089 – essendo piuttosto eventualmente affetta dal vizio di nullità che andava proposto entro il termine di impugnazione previsto dall'art.21 d.lgd.n.546/1992.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione in euro 300,00 per compensi.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 843/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230016585106 BOLLO 2020
- RUOLO n. 2023/001706 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 291 2023 00165851 06 000 comunicata tramite raccomandata in data 03/01/2024, con cui veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 337,77, comprensivo di sanzioni ed interessi, per l'asserito mancato pagamento di Tassa
Automobilistica relativa all'anno 2020, deducendone l'illegittimità per l'inesistenza della notifica, effettuata direttamente dell'agente della riscossione e comunque il difetto di motivazione dell'atto impugnato,
l'assenza di notifica degli atti prodromici nonchè la decadenza o prescrizione della pretesa.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo, in ogni caso eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza del ricorso.
Disposta con ordinanza interlocutoria la chiamata in causa della Regione Siciliana, il ricorrente vi provvedeva e, dopo il deposito di memoria del suddetto, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 23.1.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tardivo, risultando agli atti la prova della notifica a mani di persona convivente del ricorrente, avvenuta il 5.9.2023.
Tanto è sufficiente per ritenere che il presente ricorso è stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato che non può dirsi inesistente per assenza di prova dell'invio di raccomandata informativa- v., infatti, Cass. 7 maggio 2025, n. 14089 – essendo piuttosto eventualmente affetta dal vizio di nullità che andava proposto entro il termine di impugnazione previsto dall'art.21 d.lgd.n.546/1992.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione in euro 300,00 per compensi.