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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Presidente rel.
dott. Carlo ERRICO Consigliere
dott.ssa Alessandra FERRARO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 567 del ruolo generale delle cause dell'anno
2024
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Mesagne, alla Via Parte_1 C.F._1
Mannarino 22/A, presso e nello studio dell'Avv. Mauro A. Resta, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Parte_2 CodiceFiscale_2
Bonaventura Mazzarella n. 29, presso lo studio dell'avv. Patrizia Giammarruco, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATA-
La causa, all'esito del termine concesso alle parti per il deposito di note di trattazione scritta, è stata decisa all'udienza collegiale del 26/11/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con della sentenza n.710/2024, emessa in data 22.04.2024, pubblicata in data 24.04.2024, il
Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, pronunciandosi sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da così provvedeva: “1) dispone l'affido Parte_2
Per_ condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con collocazione ordinaria presso la Per_2
madre; 2) dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé, in difetto di accordo con l'altro genitore,
secondo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale del 5.4.2022, cui si fa rinvio, con le
integrazioni e modificazioni concordate dalle parti con scrittura privata del 2.8.22;
3) Pone a carico del resistente ed in favore della ricorrente un assegno mensile di complessivi euro
440,00, da versarsi direttamente al suo domicilio, entro il 15 di ogni mese, quale contributo per il
mantenimento dei figli (euro 220,00 cadauno), da aggiornarsi secondo gli indici Istat su base
annuale; 4) pone a carico del resistente l'obbligo di pagare , in ragione della metà, le spese
straordinarie necessarie per i figli;
5) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente
dalla ricorrente;
6) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente,
comprensive di quelle relative al procedimento di reclamo innanzi alla CdA di Lecce, spese liquidate
in complessivi euro 6.398,00, di cui euro 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%,
Iva e cpa come per legge”.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 24/06/24, proponeva appello
[...]
, cui si opponeva la , chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 Pt_2
diritto.
Con ordinanza del 28/8/2024 la Corte dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione avanzata dall'appellante.
All'udienza del 26/11/24, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti delle parti,
nel termine assegnato, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE È noto che “la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità
dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse,
prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale (cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi). È bensì vero che,
in talune pronunce di questa corte, si rinviene l'affermazione secondo cui una siffatta situazione si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr., ad esempio, Cass. 13 giugno 2008, n. 16017). Ma
ciò non può essere inteso nel senso che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, essendo invece sufficiente che sia incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Se così non fosse, se cioè l'accordo delle parti perché si possa dichiarare cessata la materia del contendere dovesse necessariamente investire anche le ragioni che storicamente hanno provocato il loro contrasto, non vi sarebbero mai neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le parti stesse a richiedere congiuntamente la compensazione di dette spese. È poi appena il caso di aggiungere che la descritta situazione di carenza sopravvenuta dell'interesse alla decisione di merito ha presupposti del tutto diversi dall'istituto della rinuncia agli atti del giudizio:
che è una figura meramente processuale, deve intervenire nelle forme e nei termini prescritti,
rispettivamente, dall'art. 306 c.p.c. per il giudizio di merito e dall'art. 390 per quello di cassazione, e che prescinde del tutto da eventuali fatti nuovi idonei a svuotare di contenuto la controversia”(cfr., ex multis, Cass. n. 10553/2009). Orbene, nella fattispecie de qua, i rispettivi procuratori costituiti hanno evidenziato, nelle proprie note di trattazione scritta, che nelle more del presente giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in virtù del quale l'appellante avrebbe rinunciato alla impugnazione de quo con compensazione integrale delle spese, rinuncia ritualmente accettata dalla controparte, ed hanno congiuntamente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Promiscua - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data 24/6/2024, nei confronti di Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n.710/2024 del Tribunale di Brinsdisi, così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Sezione Promiscua della Corte d'Appello, in data 26 novembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Virginia Zuppetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Presidente rel.
dott. Carlo ERRICO Consigliere
dott.ssa Alessandra FERRARO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 567 del ruolo generale delle cause dell'anno
2024
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Mesagne, alla Via Parte_1 C.F._1
Mannarino 22/A, presso e nello studio dell'Avv. Mauro A. Resta, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Parte_2 CodiceFiscale_2
Bonaventura Mazzarella n. 29, presso lo studio dell'avv. Patrizia Giammarruco, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATA-
La causa, all'esito del termine concesso alle parti per il deposito di note di trattazione scritta, è stata decisa all'udienza collegiale del 26/11/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con della sentenza n.710/2024, emessa in data 22.04.2024, pubblicata in data 24.04.2024, il
Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, pronunciandosi sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da così provvedeva: “1) dispone l'affido Parte_2
Per_ condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con collocazione ordinaria presso la Per_2
madre; 2) dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé, in difetto di accordo con l'altro genitore,
secondo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale del 5.4.2022, cui si fa rinvio, con le
integrazioni e modificazioni concordate dalle parti con scrittura privata del 2.8.22;
3) Pone a carico del resistente ed in favore della ricorrente un assegno mensile di complessivi euro
440,00, da versarsi direttamente al suo domicilio, entro il 15 di ogni mese, quale contributo per il
mantenimento dei figli (euro 220,00 cadauno), da aggiornarsi secondo gli indici Istat su base
annuale; 4) pone a carico del resistente l'obbligo di pagare , in ragione della metà, le spese
straordinarie necessarie per i figli;
5) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente
dalla ricorrente;
6) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente,
comprensive di quelle relative al procedimento di reclamo innanzi alla CdA di Lecce, spese liquidate
in complessivi euro 6.398,00, di cui euro 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%,
Iva e cpa come per legge”.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 24/06/24, proponeva appello
[...]
, cui si opponeva la , chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 Pt_2
diritto.
Con ordinanza del 28/8/2024 la Corte dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione avanzata dall'appellante.
All'udienza del 26/11/24, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti delle parti,
nel termine assegnato, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE È noto che “la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità
dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse,
prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale (cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi). È bensì vero che,
in talune pronunce di questa corte, si rinviene l'affermazione secondo cui una siffatta situazione si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr., ad esempio, Cass. 13 giugno 2008, n. 16017). Ma
ciò non può essere inteso nel senso che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, essendo invece sufficiente che sia incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Se così non fosse, se cioè l'accordo delle parti perché si possa dichiarare cessata la materia del contendere dovesse necessariamente investire anche le ragioni che storicamente hanno provocato il loro contrasto, non vi sarebbero mai neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le parti stesse a richiedere congiuntamente la compensazione di dette spese. È poi appena il caso di aggiungere che la descritta situazione di carenza sopravvenuta dell'interesse alla decisione di merito ha presupposti del tutto diversi dall'istituto della rinuncia agli atti del giudizio:
che è una figura meramente processuale, deve intervenire nelle forme e nei termini prescritti,
rispettivamente, dall'art. 306 c.p.c. per il giudizio di merito e dall'art. 390 per quello di cassazione, e che prescinde del tutto da eventuali fatti nuovi idonei a svuotare di contenuto la controversia”(cfr., ex multis, Cass. n. 10553/2009). Orbene, nella fattispecie de qua, i rispettivi procuratori costituiti hanno evidenziato, nelle proprie note di trattazione scritta, che nelle more del presente giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in virtù del quale l'appellante avrebbe rinunciato alla impugnazione de quo con compensazione integrale delle spese, rinuncia ritualmente accettata dalla controparte, ed hanno congiuntamente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Promiscua - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in data 24/6/2024, nei confronti di Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n.710/2024 del Tribunale di Brinsdisi, così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Sezione Promiscua della Corte d'Appello, in data 26 novembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Virginia Zuppetta