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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 23/01/2026, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 929/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU TO, Presidente
MORGIGNI AL, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17389/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK7IPPN00242 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK7IPPN00242 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK7IPPN00242 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12204/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da verbale.
Resistente: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento chiedendo, in via principale di dichiarare illegittimo, nullo e comunque inefficace l'avviso di accertamento, rilevando l'asserito manifesto errore di motivazione dell'atto impugnato in quanto i dati riportati dall'Agenzia delle Entrate nell'accertamento erano fondati su contestazioni riportate nel verbale della GDF che l'Agenzia delle Entrate aveva trascritto senza valutare autonomamente nessuno degli elementi che la parte aveva fornito.
2. Si costitutiva l'ufficio chiedendo il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto dall'esame degli atti emerge, in via preliminare, un'evidente discrasia tra l'oggetto dell'impugnazione come delineato nella parte espositiva del ricorso e le conclusioni formulate dalla parte ricorrente.
2. In particolare, a fronte della dichiarata volontà di impugnare l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, nelle conclusioni viene richiesta la declaratoria di illegittimità, nullità o inefficacia dell'avviso di accertamento presupposto, atto diverso e non direttamente impugnato nel presente giudizio., con la conseguenza che tale incongruenza incide sulla chiarezza e sulla coerenza dell'azione proposta, determinando un vizio di inammissibilità per difetto di specificità dell'atto introduttivo.
3. Sotto ulteriore profilo preliminare, le doglianze articolate risultano formulate in termini generici, privi di un'esposizione puntuale dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle censure, in violazione dei requisiti prescritti dall'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992; la mancanza di una chiara individuazione dei vizi imputati all'atto effettivamente impugnato compromette il contraddittorio e non consente un'effettiva delimitazione del thema decidendum e, in ogni caso, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità, il ricorso risulta infondato nel merito.
4. L'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione trova il proprio presupposto non nell'avviso di accertamento cui la parte ricorrente continua a fare riferimento, bensì nella sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria, che ha rigettato il ricorso proposto avverso tale avviso. È dunque la pronuncia giurisdizionale di rigetto a costituire il titolo legittimante l'azione di riscossione, e non più l'atto impositivo in sé considerato
5. In tale contesto, l'Ufficio ha correttamente dato applicazione alla disciplina dettata dall'art. 68 del d.lgs.
n. 546 del 1992, che prevede l'obbligo di pagamento, in misura frazionata, del tributo e dei relativi interessi a seguito della sentenza di primo grado che respinge il ricorso del contribuente. L'intimazione di pagamento si colloca, pertanto, nell'ambito della riscossione frazionata conseguente a una decisione giurisdizionale sfavorevole alla parte contribuente ed è atto dovuto, privo di margini di discrezionalità.
6. Ne discende che tutte le censure con cui la ricorrente torna a contestare nel merito l'avviso di accertamento risultano inconferenti nel presente giudizio, poiché avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere esclusivamente mediante impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio relativo a quell'atto.
L'intimazione di pagamento non costituisce, infatti, una riedizione dell'accertamento, ma un atto esecutivo che trae fondamento diretto dalla decisione giurisdizionale ormai intervenuta.
7. Peraltro, la parte ricorrente non deduce alcun vizio proprio dell'intimazione di pagamento, limitandosi a contestazioni che attengono esclusivamente a fasi procedimentali e atti ormai superati dal giudicato di primo grado. Tale circostanza comporta, sotto un distinto profilo, anche un difetto di interesse ad agire, non potendo l'azione essere utilmente esercitata in assenza di specifiche censure riferibili all'atto effettivamente impugnato.
8. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, le eccezioni sollevate dall'Ufficio risultano fondate e assorbenti, con conseguente rigetto delle doglianze articolate dalla parte ricorrente e condanna alle spese che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado in composizione collegiale rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente per 2000 € per compensi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU TO, Presidente
MORGIGNI AL, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17389/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK7IPPN00242 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK7IPPN00242 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK7IPPN00242 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12204/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da verbale.
Resistente: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento chiedendo, in via principale di dichiarare illegittimo, nullo e comunque inefficace l'avviso di accertamento, rilevando l'asserito manifesto errore di motivazione dell'atto impugnato in quanto i dati riportati dall'Agenzia delle Entrate nell'accertamento erano fondati su contestazioni riportate nel verbale della GDF che l'Agenzia delle Entrate aveva trascritto senza valutare autonomamente nessuno degli elementi che la parte aveva fornito.
2. Si costitutiva l'ufficio chiedendo il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto dall'esame degli atti emerge, in via preliminare, un'evidente discrasia tra l'oggetto dell'impugnazione come delineato nella parte espositiva del ricorso e le conclusioni formulate dalla parte ricorrente.
2. In particolare, a fronte della dichiarata volontà di impugnare l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, nelle conclusioni viene richiesta la declaratoria di illegittimità, nullità o inefficacia dell'avviso di accertamento presupposto, atto diverso e non direttamente impugnato nel presente giudizio., con la conseguenza che tale incongruenza incide sulla chiarezza e sulla coerenza dell'azione proposta, determinando un vizio di inammissibilità per difetto di specificità dell'atto introduttivo.
3. Sotto ulteriore profilo preliminare, le doglianze articolate risultano formulate in termini generici, privi di un'esposizione puntuale dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle censure, in violazione dei requisiti prescritti dall'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992; la mancanza di una chiara individuazione dei vizi imputati all'atto effettivamente impugnato compromette il contraddittorio e non consente un'effettiva delimitazione del thema decidendum e, in ogni caso, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità, il ricorso risulta infondato nel merito.
4. L'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione trova il proprio presupposto non nell'avviso di accertamento cui la parte ricorrente continua a fare riferimento, bensì nella sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria, che ha rigettato il ricorso proposto avverso tale avviso. È dunque la pronuncia giurisdizionale di rigetto a costituire il titolo legittimante l'azione di riscossione, e non più l'atto impositivo in sé considerato
5. In tale contesto, l'Ufficio ha correttamente dato applicazione alla disciplina dettata dall'art. 68 del d.lgs.
n. 546 del 1992, che prevede l'obbligo di pagamento, in misura frazionata, del tributo e dei relativi interessi a seguito della sentenza di primo grado che respinge il ricorso del contribuente. L'intimazione di pagamento si colloca, pertanto, nell'ambito della riscossione frazionata conseguente a una decisione giurisdizionale sfavorevole alla parte contribuente ed è atto dovuto, privo di margini di discrezionalità.
6. Ne discende che tutte le censure con cui la ricorrente torna a contestare nel merito l'avviso di accertamento risultano inconferenti nel presente giudizio, poiché avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere esclusivamente mediante impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio relativo a quell'atto.
L'intimazione di pagamento non costituisce, infatti, una riedizione dell'accertamento, ma un atto esecutivo che trae fondamento diretto dalla decisione giurisdizionale ormai intervenuta.
7. Peraltro, la parte ricorrente non deduce alcun vizio proprio dell'intimazione di pagamento, limitandosi a contestazioni che attengono esclusivamente a fasi procedimentali e atti ormai superati dal giudicato di primo grado. Tale circostanza comporta, sotto un distinto profilo, anche un difetto di interesse ad agire, non potendo l'azione essere utilmente esercitata in assenza di specifiche censure riferibili all'atto effettivamente impugnato.
8. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, le eccezioni sollevate dall'Ufficio risultano fondate e assorbenti, con conseguente rigetto delle doglianze articolate dalla parte ricorrente e condanna alle spese che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado in composizione collegiale rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente per 2000 € per compensi