CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1502/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259011233639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210094718407000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3041/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva nei confronti della Regione Siciliana – Servizio 2, tasse auto e della Agenzia delle Entrate - Riscossione, chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento n. 29620259011233639/000 (derivata dalla presupposta cartella di pagamento n. 29620210094718407000, notificata alla contribuente in data 17.11.2022), emessa dall'ADER il 21/3/2025 e notificatale a mezzo in data 1/4/2025, limitatamente alla richiesta di esazione della somma di € 623,43 per omesso pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) relativa all'annualità 2018.
Eccepiva parte ricorrente l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito, stante il decorso del termine triennale previsto per legge e la conseguente estinzione della potestà impositiva, maturatasi il 31/12/2021.
Sosteneva che l'eccezione di prescrizione era utilmente proponibile anche se non aveva impugnato l'atto impoesattivo presupposto, richiamando l'arresto di legittimità n. 18152/2024.
Si costituivano (tardivamente) la Regione Sicilia e l'ADER, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Alla odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Ad onta di quanto sostenuto dalla parte ricorrente - che invoca a proprio conforto un pronunciamento di legittimità (Cass. n. 18152\2024) che nulla ha che vedere con il processo tributario, essendosi nell'occasione la Corte regolatrice occupata del regime delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada
- l'avvenuta, omessa impugnazione della cartella di pagamento costituente presupposto della intimazione oggetto del presente pronunciamento, la quale, incontestatamente, è stata notificata alla Ricorrente_1 data 17.11.2022, ha determinato il “consolidamento” della pretesa fiscale, in ragione del quale è inibito al contribuente di muovere le eccezioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate (ivi inclusa la prescrizione del credito fiscale maturatasi prima della notifica dell'atto presupposto).
Ne consegue che, non avendo l'odierna comparente impugnato l'originario atto impoesattivo, questa avrebbe potuto sollevare unicamente eccezioni integranti vizi “propri” della consequenziale intimazione di pagamento, ovvero relative ad eventi maturatisi successivamente al consolidamento del debito tributario (es. la prescrizione maturatasi tra l'atto presupposto non impugnato e l'atto derivato oggetto del ricorso).
Tuttavia, nella specie, non solo non sono state mosse critiche nei confronti della intimazione, ma tra la notifica della cartella (non impugnata) n. 29620210094718407000 (17.11.2022) e la notifica della intimazione per cui è processo (01.04.2025) non era intercorso il triennio entro il quale si sarebbe maturata la prescrizione relativa alle tasse automobilistiche.
A ciò si aggiunga che, ammessa e non concessa la possibilità di muovere utilmente anche in questo giudizio critiche alla cartella, in relazione alla tempestività della sua notifica, non potrebbe che darsi atto che neppure alla notifica di detto atto impoesattivo la tassa automobilistica per cui è processo, siccome relativa alla annualità 2018, era prescritta, dovendosi computare i lunghi periodi di sospensione della prescrizione disposti dalla legislazione cd. emergenziale (v. decreto Cura Italia e succ. mod. - art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Avuto riguardo alle questioni trattate ed alla tardività della costituzione delle parti resistenti, che non hanno così potuto né produrre documenti legittimamente utilizzabili, nè muovere eccezioni diverse da quelle rilevabili ex officio, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo 5.12.25 Il Giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1502/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259011233639000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210094718407000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3041/2025 depositato il
11/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorreva nei confronti della Regione Siciliana – Servizio 2, tasse auto e della Agenzia delle Entrate - Riscossione, chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento n. 29620259011233639/000 (derivata dalla presupposta cartella di pagamento n. 29620210094718407000, notificata alla contribuente in data 17.11.2022), emessa dall'ADER il 21/3/2025 e notificatale a mezzo in data 1/4/2025, limitatamente alla richiesta di esazione della somma di € 623,43 per omesso pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) relativa all'annualità 2018.
Eccepiva parte ricorrente l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito, stante il decorso del termine triennale previsto per legge e la conseguente estinzione della potestà impositiva, maturatasi il 31/12/2021.
Sosteneva che l'eccezione di prescrizione era utilmente proponibile anche se non aveva impugnato l'atto impoesattivo presupposto, richiamando l'arresto di legittimità n. 18152/2024.
Si costituivano (tardivamente) la Regione Sicilia e l'ADER, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Alla odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Ad onta di quanto sostenuto dalla parte ricorrente - che invoca a proprio conforto un pronunciamento di legittimità (Cass. n. 18152\2024) che nulla ha che vedere con il processo tributario, essendosi nell'occasione la Corte regolatrice occupata del regime delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada
- l'avvenuta, omessa impugnazione della cartella di pagamento costituente presupposto della intimazione oggetto del presente pronunciamento, la quale, incontestatamente, è stata notificata alla Ricorrente_1 data 17.11.2022, ha determinato il “consolidamento” della pretesa fiscale, in ragione del quale è inibito al contribuente di muovere le eccezioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate (ivi inclusa la prescrizione del credito fiscale maturatasi prima della notifica dell'atto presupposto).
Ne consegue che, non avendo l'odierna comparente impugnato l'originario atto impoesattivo, questa avrebbe potuto sollevare unicamente eccezioni integranti vizi “propri” della consequenziale intimazione di pagamento, ovvero relative ad eventi maturatisi successivamente al consolidamento del debito tributario (es. la prescrizione maturatasi tra l'atto presupposto non impugnato e l'atto derivato oggetto del ricorso).
Tuttavia, nella specie, non solo non sono state mosse critiche nei confronti della intimazione, ma tra la notifica della cartella (non impugnata) n. 29620210094718407000 (17.11.2022) e la notifica della intimazione per cui è processo (01.04.2025) non era intercorso il triennio entro il quale si sarebbe maturata la prescrizione relativa alle tasse automobilistiche.
A ciò si aggiunga che, ammessa e non concessa la possibilità di muovere utilmente anche in questo giudizio critiche alla cartella, in relazione alla tempestività della sua notifica, non potrebbe che darsi atto che neppure alla notifica di detto atto impoesattivo la tassa automobilistica per cui è processo, siccome relativa alla annualità 2018, era prescritta, dovendosi computare i lunghi periodi di sospensione della prescrizione disposti dalla legislazione cd. emergenziale (v. decreto Cura Italia e succ. mod. - art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Avuto riguardo alle questioni trattate ed alla tardività della costituzione delle parti resistenti, che non hanno così potuto né produrre documenti legittimamente utilizzabili, nè muovere eccezioni diverse da quelle rilevabili ex officio, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo 5.12.25 Il Giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi