Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
Decreto collegiale 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00849/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2025, proposto da
G.G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fernando Gidaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di MA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione AB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ambito Territoriale Sociale n. 3-MA, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
- della determina n. 24 del 7.3.2025 dell’ATS 3 MA, comunicata in data 11.3.2025; del presupposto, sconosciuto, “ parere negativo al rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento ”, espresso dalla Commissione nominata con determinazione dell’Ufficio di Piano n. 125 del 26.11.2024; del presupposto, sconosciuto, “ verbale, assunto al prot. con il n. 3948 del 13.2.2025 rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento ”; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, inclusa ove possa occorrere, la nota prot. n. 9677/2025 del 10.4.2025 avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela della determina n. 24 del 7.3.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di MA e della Regione AB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. RI De VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento recante la decadenza dall’autorizzazione al funzionamento e il contestuale diniego al rilascio della stessa nei confronti della Casa di Riposo per Anziani Villa AR.
2. La parte ricorrente ha rappresentato di essere proprietaria della Casa di Riposo Villa AR, erogante nel Comune di MA prestazioni socioassistenziali residenziali per anziani a struttura gestita e di essere la struttura munita di certificato di agibilità n. 4944 rilasciato dal Comune di MA in data 8.2.2002; di avere, in data 8.2.2018, presentato al Comune di MA la Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) riferita al fabbricato ospitante la Casa di Riposo, riportato in catasto al foglio n. 31, part. 233, sub 11, con destinazione Turistico Ricettivo dell’intero immobile; di avere la Regione AB, con decreto dirigenziale del 20.7.2018, n. 7934, concesso alla Casa di Riposo Villa AR l’autorizzazione al funzionamento per n. 50 ospiti e di avere, con D.G.R. del 25.10.2019, n. 503, trasferito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-assistenziali, approvando, altresì, il Regolamento Regionale 22/2019 -e il relativo Allegato “ A ”; di avere la parte ricorrente, in data 14.11.2023, richiesto all’Ambito Territoriale Sociale n. 3 del Comune di MA, il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell’art. 14 del Reg. Reg. 22/2019 (unitamente al rilascio dell’accreditamento, ex art. 18 del Reg. Reg. 22/2019), in favore della Casa di Riposo Villa AR; di avere l’ATS 3 MA, con l’impugnata determina n. 24 del 7.3.2025, comunicato la decadenza della Casa di Riposo per Anziani Villa AR dall’autorizzazione al funzionamento e il contestuale diniego al rilascio dello stesso titolo sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione nominata con determina n. 125 del 26.11.2024 quanto ai riscontrati difetti dei requisiti strutturali dell’immobile (e, in specie, per: “- assenza di collaudo statico (DM 17.01.2018) - assenza di verifica di vulnerabilità sismica ai sensi del DM 17.01.2018 (NTC 2018) - assenza S.C.A. art. 24 D.P.R. 380/2001 oltre che per l’incompletezza documentale, richiesta con note prot. nn. 1344 del 28/11/2023, 88 dell’11/01/2024, 667 del 25/06/2024, e 32622 del 20/12/2024 ”); di avere la parte ricorrente, in data 13.3.2025, richiesto l’annullamento in autotutela all’Ambito Territoriale Sociale n. 3 del Comune di MA della Determina n. 24/2025 e di essere stata rigettata detta istanza con nota del 10.4.2025 n. 9677.
3. Con i motivi del ricorso, rubricati il primo “ 1) nullità della determina n. 24/2025 per violazione del D.P.R. n. 160/2020, dell’art. 22 L.R. AB 15/2008 e del regolamento regionale approvato con D.G.R. 235/2012. incompetenza assoluta dell’organismo emanante ”, il secondo “2 ) illegittimità della determina n. 24 del 07.03.2025 e del parere negativo ad essa sotteso, per violazione e/o errata applicazione dell’art. 2 comma 2, D.M. 17/01/2018 e dell’art. 1.1 co. 2, lett. b di cui all’allegato “A” al Reg. Reg. n. 22/2019, approvato con D.G.R. 503/2019 e smi, in punto di verifica del possesso dei requisiti strutturali, rappresentati dalla “resistenza meccanica e stabilità delle strutture”. applicabilità, per la verifica della idoneità strutturale, in base al Reg. Reg. n. 22/2019, della “normativa vigente” all’epoca della realizzazione dell’immobile e non di quella vigente al momento della presentazione dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento. eccesso di potere per carenza di motivazione, sviamento, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria (omissione di sopralluogo). irragionevolezza ed illogicità .”, il terzo “3 ) illegittimità della determina 24/2025, per violazione dell’art. 1.1 co. 2, lett. b All. “A” al Reg. Reg. 22/2019, dell’art. 19 l. 1086/1971 e dei paragrafi 8.3 e 8.4 D.M. 17/01/2018. sussistenza in capo alla casa di riposo Villa AR dei requisiti strutturali (“resistenza meccanica e stabilità delle strutture”) di cui all’art. 1.1 co. 2, lett. b, All. “A” al Reg. Reg. n. 22/2019, già ritenuti sussistenti dalla Regione AB con decreto dirigenziale n. 7934 del 20.07.2018, di concessione dell’autorizzazione al funzionamento per n. 50 ospiti. possesso da parte della ricorrente del certificato di agibilità, dalla segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.) e dei certificati di prova a compressione, comprovanti l’idoneità strutturale del relativo immobile. eccesso di potere per carenza di motivazione, sviamento, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria (omissione di sopralluogo), irragionevolezza, illogicità. violazione dei principi di affidamento del privato, di buona fede, correttezza e proporzionalità dell'azione della p.a. ”, il quarto “ 4) illegittimità della determina n. 24/2025 e del sottostante parere negativo, nella parte in cui ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione al funzionamento e il diniego al rilascio dello stesso titolo in capo alla casa di riposo Villa AR, per “assenza di S.C.A.” (Segnalazione Certificata di Agibilità). eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifeste ”, il quinto “ 5) illegittimità della determina n. 24/2025 e del parere negativo ad essa sotteso, nella parte in cui ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione al funzionamento della casa di riposo Villa AR per via di una non meglio specificata “incompletezza documentale”, richiesta con note nn. 1344/2023, 88/2024, 667/2024, 32622/2024. violazione dell’art. 3 L. 241/90. carenza assoluta di motivazione ” e il sesto “ 6) illegittimità della determina n. 24/2025 e del parere negativo ad essa sotteso, per eccesso di potere e travisamento del fatto, avendo la ricorrente provveduto a riscontrare compiutamente le istanze dell’Ats nn. 1344/2023, 88/2024, 667/2024, 32622/2024. ”, la parte ricorrente ha denunciato che la impugnata determina n. 24/2025 era nulla in quanto affetta da incompetenza assoluta trattandosi di procedimento affidato esclusivamente alla competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive; che la suddetta determina era illegittima per avere fatto applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 17.01.2018 rispetto ad una costruzione realizzata nel 1968 e per non avere l’Amministrazione correttamente valutato i requisiti richiesti nel caso di specie anche in ragione dei titoli trasmessi dalla parte ricorrente; che, come da Segnalazione Certificata di Agibilità acquisita al prot. n. 2036 dell’8.2.2018 del Comune, il fabbricato, riportato in catasto al foglio n. 31 particella 233 sub 11 aveva destinazione Turistico Ricettivo, categoria di destinazione nel cui novero rientrava la Struttura socioassistenziale “ Villa AR ”; che la motivazione in ordine alla “ incompletezza documentale richiesta con note nn. 1344/2023, 88/2024, 667/2024, 32622/2024 ” era del tutto generica atteso che la ricorrente aveva sempre riscontrato le richieste dell’Amministrazione.
4. Nel costituirsi la Regione AB ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel costituirsi, da parte sua, il Comune di MA ha dedotto che la denunciata incompetenza era infondata dal momento che il S.U.A.P. è un canale informativo; che il richiamo alle “ norme vigenti ” di tipo tecnico doveva essere inteso come riferito al momento della presentazione della istanza e che la struttura della ricorrente non aveva i requisiti strutturali prescritti dalla normativa di settore quanto al collaudo statico e alla verifica di vulnerabilità sismica; che la struttura residenziale per anziani della ricorrente rientrava nella destinazione d’uso residenziale e apparteneva a una categoria funzionale diversa da quella di turistica ricettiva.
5. Con ordinanza del 5 giugno 2025 n. 278 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il requisito del “ periculum in mora ” (necessità di assicurare la continuità dell’attività aziendale per il numero del personale addetto alla cura di soggetti anziani che beneficiano delle prestazioni della struttura stessa).
6. Con ordinanza del 13 ottobre 2025, n. 1310 il Tribunale ha disposto una verificazione sulla struttura residenziale per cui è causa circa il rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dall’Allegato A al Regolamento Regionale n. 22/2019.
7. In data 22 gennaio 2026 il nominato verificatore ha depositato l’elaborato peritale.
8 Alla udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente va dichiarato, in accoglimento della eccezione formulata dalla difesa della Regione AB, il difetto di legittimazione passiva dell’ente regionale.
9.1. E, infatti, il vigente Regolamento del 25 novembre 2019, n. 22, per come successivamente integrato e modificato, all’art. 7, co. 2, in attuazione dell’art. 13, comma 2, lett. c) e degli artt. 24 e 25 della legge regionale n. 22 maggio 2003, n. 23, dispone che “[…] le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale […] spettano ai Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata ”.
10. Passando all’esame del merito il Collegio rileva che va disattesa la prima censura in ordine alla nullità della impugnata determina n. 24/2025 per incompetenza assoluta dell’organo che la ha emanata.
10.1 E, infatti, lo Sportello unico per le attività produttive costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva ed è chiamato a fornire, altresì, una risposta in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’art.14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove esso non sia sostituito o affiancato nell’attività di istruttoria da soggetti privati accreditati (Consiglio di Stato, Sez. II, 7 aprile 2024, n. 2974).
10.2. Ciò significa, sulla base della pronunzia del Giudice delle leggi (sentenza del 21 gennaio 2010, n. 15), che esso funge da unico canale informativo sia verso le Amministrazioni che verso i soggetti istanti ed emette il provvedimento finale sulla base dei pareri delle Amministrazioni competenti sui vari aspetti, senza che ciò alteri il sistema delle competenze (Consiglio di Stato, Sez. II, 7 aprile 2025, n. 2974).
10.3. L’impugnata determina è stata, pertanto, adottata dall’organo competente.
11. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati, con conseguente assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.
12. Occorre premettere che, con la legge regionale del 26 novembre 2003, n. 23, inerente la “ Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione AB (in attuazione della legge n. 328/2000) ”, la Regione AB ha disciplinato lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali ossia le attività relative alla predisposizione e all’erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art. 2, co. 2).
12.1. Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 25 ottobre 2019, inerente “ Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i ”, è stato approvato il Regolamento relativo alle ” Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità ” con relativo allegato “ A ” contenente i “ Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni ” e allegato “ 1 ” inerente le “ Tipologie strutture-rette-modalità di calcolo ”.
12.2. L’art. 1.1, co. 2, lett. b) di cui all’Allegato “ A ” al Regolamento Regionale n. 22/2019 stabilisce, quanto ai Requisiti strutturali, che: “ Le strutture devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi e sicurezza. In particolare devono essere garantiti per tutta la durata dello svolgimento del servizio i seguenti requisiti minimi generali ed il rispetto della relativa normativa di riferimento: …. b) Resistenza meccanica e stabilità delle strutture (norme tecniche per le costruzioni) ”.
12.3. L’art. 2, co. 2, del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, inerente “ Norme tecniche per le costruzioni ”, prevede che “ Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi .”.
13. Ciò premesso, quanto alla ricostruzione della vicenda, il Collegio rileva che, dalla allegata documentazione e all’esito della disposta verificazione, emerge che:
- la struttura di proprietà della ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione al funzionamento dalla Regione AB con Decreto Dirigenziale n.7934 del 20.7.2018 per l’accoglienza socioassistenziale di 50 ospiti;
- l’immobile si trova in MA (CS), Fraz. Campora San VA, Corso Francia n. 29 e presenta n. 4 piani fuori terra e un’ampia corte ad uso esclusivo;
- in data 26.8.1968 il Sindaco del Comune di MA ha rilasciato l’autorizzazione per la realizzazione dell’unità immobiliare, composta inizialmente da 3 piani. Successivamente, con atto del 18.1.1986, n. 6, l’Ufficio Tecnico del Comune di MA ha rilasciato la concessione in sanatoria per la realizzazione dell’ampliamento e della sopraelevazione dello stesso fabbricato adibito ad attività turistico-ricettive. Con concessione edilizia n. 1006/1990 sono stati, altresì, autorizzati i lavori del porticato e la realizzazione di una scala esterna a servizio dell’immobile;
- con l’impugnata determina n. 24 del 7.3.2025 l’Ambito Territoriale Sociale n. 3 MA ha rigettato la richiesta della ricorrente quanto all’autorizzazione al funzionamento della struttura per prestazioni socioassistenziali residenziali per anziani, già concessa con Decreto Regionale n. 7934/2018;
- la Commissione nominata con determina n. 125 del 26.11.2024 ai fini della verifica della documentazione tecnico-amministrativa, con verbale n. 3984/2025, ha, infatti, espresso parere negativo al rilascio del provvedimento autorizzativo al funzionamento, in riferimento ai requisiti strutturali, rilevando quanto segue: - assenza di collaudo statico (D.M. 17.1.2018); assenza di verifica di vulnerabilità sismica ai sensi del D.M. 17.1.2018 (NTC 2018); assenza di S.C.A. ex art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Oltre che per l’incompletezza documentale richiesta con note nn. 1344 del 28.11.2023, 88 dell’11.1.2024, 667 del 25.6.2024 e 32622 del 20.12.2024;
- la Commissione, nell’accertare i requisiti strutturali, ha applicato le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 – Circolare 7/2019 Aggiornamento norme tecniche costruzioni.
14. Orbene il Collegio osserva che, anche all’esito della espletata attività del verificatore, le doglianze formulate dalla parte ricorrente in ordine all’illegittima applicazione dei requisiti strutturali delle strutture socio-assistenziali sono fondate nei limiti che si indicano.
15. Quanto al requisito del collaudo statico il Collegio rileva che le modalità e il campo di applicazione di tale elemento sono stabilite dal Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 - Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e dalla Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019, dovendo tenersi conto di quanto stabilito dall’art. 2, co. 2, del citato Decreto Ministeriale.
15.1. Ora le NTC, al paragrafo 8.4, pongono l’obbligo di sottoporre al collaudo statico gli edifici esistenti e già realizzati all’entrata in vigore delle norme vigenti, se sottoposti a interventi di miglioramento o adeguamento sismico.
15.2. Nel caso di specie la costruzione dell’immobile in esame è stata autorizzata con atto del Sindaco del Comune di MA nel 1968 e non è stata oggetto di interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale.
15.3. Ne consegue che la struttura della parte ricorrente non richiede il possesso del requisito del certificato di collaudo statico, essendo stata realizzata in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge del 5 novembre 1971 n.1086 che ne ha previsto l’obbligo; inoltre non è stata soggetta ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico.
15.4. In più va aggiunto che essendo l’immobile stato interessato da sanatoria ex art. 35 l. 47/85, il medesimo è stato corredato come dovuto (in assenza di certificato di collaudo statico) da certificato di idoneità statica (CIS), documento questo ultimo che parimenti attesta la sicurezza strutturale e la capacità delle opere portanti di sopportare i carichi previsti da legge.
16. Quanto al requisito del Certificato di Agibilità - atto che attesta la conformità di un edificio alle normative di sicurezza, igiene e salubrità - occorre rilevare che detto Certificato è stato sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.), come da modifica dell’art. 24 del D. P.R. 6 giugno 2001, n. 380 disposta dall’art. 3, co. 1, lett. i), del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
16.1. Nel caso di specie l’immobile è dotato di autorizzazione del Sindaco rilasciata in data 26.08.1968, di concessione edilizia in sanatoria n. 6 del 18.01.1986 e di autorizzazione di agibilità (S.C.A.) n. 4944 dell’8.2.2022 rilasciata dal Comune di MA per attività albergo-ristorante.
16.2. Ne consegue che l’autorizzazione all’agibilità n. 4944/2022 rilasciata dal Comune di MA, per l’attività albergo-ristorante è idonea a sostituire la mancanza del collaudo, atteso, poi, che secondo la giurisprudenza di legittimità l'attività della casa di riposo per anziani può essere qualificata come (anche) alberghiera (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 21 giugno 2018, n. 16309).
17. Quanto, da ultimo, al requisito della verifica di vulnerabilità sismica deve osservarsi che il paragrafo 8.3. delle NCT stabilisce che detta verifica è un procedimento quantitativo, volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalle stesse NCT; il livello di sicurezza è valutato attraverso il coefficiente ζE, il cui valore determina l’adeguatezza sismica della struttura.
17.1. L’obbligo di procedere alla verifica di vulnerabilità sismica è stato, invece, introdotto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274.
17.1.1. In specie, l’art. 2, co. 3, della suddetta ordinanza prevede che: “E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 .” Nel comma quattro è disposto che: “ In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme ” e nel successivo quinto comma che: “ Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma ”.
17.2. Il Comune di MA, secondo quanto stabilito dall’Allegato n. 1 della citata disposizione, è stato classificato in zona sismica 1 come area dalla pericolosità sismica alta.
17.3. La Regione AB, con la Delibera n. 292 del 2014, ha fornito i criteri di individuazione degli edifici di interesse strategico e di rilevanza in caso di collasso e nell’allegato “ B ” ha stabilito che tra le “ categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ”, rientrano le case di riposo/centri di riabilitazione/RSA limitatamente a quelli con oltre 25 posti /letto o con superficie superiore ai 500 mq.
17.4. Orbene, all’esito della disposta verificazione, è emerso che l’immobile di proprietà della parte ricorrente appartiene alla Classe d'uso III (“ Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi .”) ed è una costruzione risalente a un’epoca antecedente al 1984, che accoglie 50 ospiti e che presenta una superficie superiore a 500 mq su più livelli.
17.5. Pertanto la presenza di una costruzione realizzata prima del 1984 impone, ai sensi dell’art. 2, co. 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, l’obbligo di verifica sismica nei termini previsti dalle NTC 2018.
17.6. Ora il Collegio deve dare conto del fatto che nell’impugnata determina n. 24 del 7.3.2025 la decadenza è stata disposta per l’assenza, tra l’altro, della verifica di vulnerabilità sismica ai sensi del D.M. 17.1.2018 (NTC 2018) ma che invece, all’esito della disposta verificazione, è emerso che non sussistono i presupposti stabiliti dalla normativa applicata nella stessa determina proprio in ordine alla suddetta verifica.
17.7. Ciò nondimeno, come conclude il verificatore, l’espletamento di tale procedimento è obbligatorio ai sensi dell’art. 2, co. 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274: si è in presenza di un immobile che rientra tra gli edifici di classe d’uso III (Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi), i quali assumono rilevanza in caso di collasso secondo quanto indicato nell’allegato B della Deliberazione n. 292 del 2014 della Regione AB. Del resto deve darsi conto del fatto che la stessa ricorrente, nella memoria difensiva del 18 febbraio 2026, ha dichiarato di avere conferito mandato al proprio consulente tecnico per procedere alla suddetta verifica.
18. In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte, per quanto di ragione, nei termini indicati con conseguente annullamento degli atti impugnati e, in specie, della determina n. 24 del 7.3.2025 dell’ATS 3 MA, fatto salvo l’obbligo per la parte ricorrente di procedere, ai sensi dell’art. 2, co. 5, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, alla “ verifica di vulnerabilità sismica ai sensi del DM 17.01.2018 (NTC 2018) ” della struttura e fermo restando il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.
19. Le spese di lite possono essere compensate per i peculiari e complessi profili fattuali e interpretativi della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AB (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della Regione AB, lo accoglie nei sensi e limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, fermo l’obbligo per la parte ricorrente di procedere alla “ verifica di vulnerabilità sismica ai sensi del DM 17.01.2018 (NTC 2018) ” della struttura e fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Liquida il compenso in favore del verificatore come da separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo MA, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
RI De VA, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RI De VA | Gerardo MA |
IL SEGRETARIO