Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 814.
(Energie).
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
(Energie).
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
Commentari • 15
- 1. Art. 814 c.c., EnergieVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 21 novembre 2024 · 56.45723
video suggerito 15:00 Art. 814 c.c., Energie L'art. 814 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo I, Titolo I, Libro III dispone la disciplina delle "Energie". […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 83
- 1. Trib. Taranto, sentenza 05/02/2024, n. 312Provvedimento: […] - la domanda monitoria fosse manifestamente inammissibile e, per tale ragione, il decreto reso dovesse integralmente revocarsi per carenza di legittimazione passiva degli odierni opponenti, in quanto il consulente tecnico nominato nel corso del procedimento arbitrale rimane un ausiliario privato del collegio arbitrale e non acquista, come avviene nel processo ordinario, la qualifica di ausiliario pubblico, cosicchè egli ha diritto di vedersi corrispondere i propri compensi dagli arbitri che l'hanno nominato che, a loro volta, posso ripetere dalle parti del procedimento quell'importo inserendolo nella voce delle “spese” del procedimento di cui all'art. 814 c.c.Leggi di più...
- spese processuali·
- rito ante Riforma Cartabia·
- interessi di mora·
- art. 814 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- consulente tecnico d'ufficio·
- arbitrato·
- legittimazione passiva·
- revoca decreto ingiuntivo