Art. 814.
(Energie).
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
(Energie).
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
[…] I beni mobili, invece, ricevono dal codice una definizione residuale perché, come dispone l'art. 812 c.c., sono tutti quelli che non possono essere considerati immobili (tra i beni mobili sono ricomprese anche le energie naturali, v. art. 814 c.c.). […]
Leggi di più…