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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 249/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/1/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO FACCIOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via della Gronda n. 76, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«Le parti domandano concordemente e consensualmente disporsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio confermando quanto già dichiarato nel presente procedimento, ma alle seguenti mutate condizioni economiche:
1. le parti concordano di non prevedere alcun assegno di mantenimento reciprocamente a carico/favore dell'uno o dell'altra;
2. il Signor si riconosce debitore della IG dell'importo di Parte_2 Parte_1 complessivi Euro 3.500,00 per prestiti non rimborsati ed Euro 1.200,00 per contributo di mantenimento ad oggi non versato, somma che complessivamente il medesimo Signor i impegna Pt_2
a corrispondere alla IG secondo le seguenti modalità: Pt_1
- saldo di Euro 1.200,00 a titolo di mantenimento arretrato, entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
1 - saldo di Euro 3.500,00 a titolo di debiti pregressi, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, a prescindere dal fatto che il Signor reperisca una nuova attività lavorativa oppure rimanga Pt_2 disoccupato. Al contempo, ferme la predetta scadenza per il pagamento del saldo del debito pregresso gravante sul Signor quest'ultimo si impegna, a far data dal mese di gennaio 2026, a corrispondere Pt_2 mensilmente alla IG la somma di almeno Euro 100,00. Resta chiaramente inteso che il Pt_1 totale degli importi medio tempore corrisposti dal Signor alla IG verrà detratto Pt_2 Pt_1 dal residuo che il primo dovrà versare a saldo alla seconda entro la fine del mese di dicembre 2026 come sopra esposto;
3. le spese processuali si intendono a carico solidale delle parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 7/9/2013, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 171/2025 del 12/3/2025, pubblicata il 27/3/2025 e passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 3/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno riportato le proprie considerazioni, a mezzo delle quali - pur mantenendo inalterata la comune volontà di vedere cessati gli effetti civili del loro matrimonio, regolamentando consensualmente i reciproci rapporti patrimoniali - hanno riformulato, in senso aggiornato, le sole condizioni economiche proposte in sede di ricorso introduttivo, nonché nell'allegato 6 al medesimo, e confermate in udienza di separazione personale, dando atto di quanto medio tempore mutato. In particolare: «a) la IG è stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la Parte_1
Polizia Municipale di Viareggio (Doc. A), e ad oggi percepisce una retribuzione mensile di circa Euro 1.600,00 (Doc. B); b) il Signor è stato vittima di licenziamento per scioglimento della società già datrice Parte_2 di lavoro ex art. 2484 c.c. (Doc. C); il medesimo ad oggi è percettore di Naspi, per cui riceve una retribuzione mensile media pari ad Euro 1.200,00 circa;
c) in ragione di quanto precede, le parti domandano concordemente e consensualmente disporsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio confermando quanto già dichiarato nel presente procedimento, ma alle seguenti mutate condizioni economiche:
1. le parti concordano di non prevedere alcun assegno di mantenimento reciprocamente a carico/favore dell'uno o dell'altra;
2. il Signor si riconosce debitore della IG dell'importo di Parte_2 Parte_1 complessivi Euro 3.500,00 per prestiti non rimborsati ed Euro 1.200,00 per contributo di mantenimento ad oggi non versato, somma che complessivamente il medesimo Signor i impegna Pt_2
a corrispondere alla IG secondo le seguenti modalità: Pt_1
2 - saldo di Euro 1.200,00 a titolo di mantenimento arretrato, entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
- saldo di Euro 3.500,00 a titolo di debiti pregressi, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, a prescindere dal fatto che il Signor reperisca una nuova attività lavorativa oppure rimanga Pt_2 disoccupato. Al contempo, ferme la predetta scadenza per il pagamento del saldo del debito pregresso gravante sul Signor quest'ultimo si impegna, a far data dal mese di gennaio 2026, a corrispondere Pt_2 mensilmente alla IG la somma di almeno Euro 100,00. Resta chiaramente inteso che il Pt_1 totale degli importi medio tempore corrisposti dal Signor alla IG verrà detratto Pt_2 Pt_1 dal residuo che il primo dovrà versare a saldo alla seconda entro la fine del mese di dicembre 2026 come sopra esposto;
3. le spese processuali si intendono a carico solidale delle parti». Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Camaiore (LU) in data 7/9/2013, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 33, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2013; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
AR BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/1/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO FACCIOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via della Gronda n. 76, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte, come modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«Le parti domandano concordemente e consensualmente disporsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio confermando quanto già dichiarato nel presente procedimento, ma alle seguenti mutate condizioni economiche:
1. le parti concordano di non prevedere alcun assegno di mantenimento reciprocamente a carico/favore dell'uno o dell'altra;
2. il Signor si riconosce debitore della IG dell'importo di Parte_2 Parte_1 complessivi Euro 3.500,00 per prestiti non rimborsati ed Euro 1.200,00 per contributo di mantenimento ad oggi non versato, somma che complessivamente il medesimo Signor i impegna Pt_2
a corrispondere alla IG secondo le seguenti modalità: Pt_1
- saldo di Euro 1.200,00 a titolo di mantenimento arretrato, entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
1 - saldo di Euro 3.500,00 a titolo di debiti pregressi, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, a prescindere dal fatto che il Signor reperisca una nuova attività lavorativa oppure rimanga Pt_2 disoccupato. Al contempo, ferme la predetta scadenza per il pagamento del saldo del debito pregresso gravante sul Signor quest'ultimo si impegna, a far data dal mese di gennaio 2026, a corrispondere Pt_2 mensilmente alla IG la somma di almeno Euro 100,00. Resta chiaramente inteso che il Pt_1 totale degli importi medio tempore corrisposti dal Signor alla IG verrà detratto Pt_2 Pt_1 dal residuo che il primo dovrà versare a saldo alla seconda entro la fine del mese di dicembre 2026 come sopra esposto;
3. le spese processuali si intendono a carico solidale delle parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 7/9/2013, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 171/2025 del 12/3/2025, pubblicata il 27/3/2025 e passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 3/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno riportato le proprie considerazioni, a mezzo delle quali - pur mantenendo inalterata la comune volontà di vedere cessati gli effetti civili del loro matrimonio, regolamentando consensualmente i reciproci rapporti patrimoniali - hanno riformulato, in senso aggiornato, le sole condizioni economiche proposte in sede di ricorso introduttivo, nonché nell'allegato 6 al medesimo, e confermate in udienza di separazione personale, dando atto di quanto medio tempore mutato. In particolare: «a) la IG è stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la Parte_1
Polizia Municipale di Viareggio (Doc. A), e ad oggi percepisce una retribuzione mensile di circa Euro 1.600,00 (Doc. B); b) il Signor è stato vittima di licenziamento per scioglimento della società già datrice Parte_2 di lavoro ex art. 2484 c.c. (Doc. C); il medesimo ad oggi è percettore di Naspi, per cui riceve una retribuzione mensile media pari ad Euro 1.200,00 circa;
c) in ragione di quanto precede, le parti domandano concordemente e consensualmente disporsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio confermando quanto già dichiarato nel presente procedimento, ma alle seguenti mutate condizioni economiche:
1. le parti concordano di non prevedere alcun assegno di mantenimento reciprocamente a carico/favore dell'uno o dell'altra;
2. il Signor si riconosce debitore della IG dell'importo di Parte_2 Parte_1 complessivi Euro 3.500,00 per prestiti non rimborsati ed Euro 1.200,00 per contributo di mantenimento ad oggi non versato, somma che complessivamente il medesimo Signor i impegna Pt_2
a corrispondere alla IG secondo le seguenti modalità: Pt_1
2 - saldo di Euro 1.200,00 a titolo di mantenimento arretrato, entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
- saldo di Euro 3.500,00 a titolo di debiti pregressi, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, a prescindere dal fatto che il Signor reperisca una nuova attività lavorativa oppure rimanga Pt_2 disoccupato. Al contempo, ferme la predetta scadenza per il pagamento del saldo del debito pregresso gravante sul Signor quest'ultimo si impegna, a far data dal mese di gennaio 2026, a corrispondere Pt_2 mensilmente alla IG la somma di almeno Euro 100,00. Resta chiaramente inteso che il Pt_1 totale degli importi medio tempore corrisposti dal Signor alla IG verrà detratto Pt_2 Pt_1 dal residuo che il primo dovrà versare a saldo alla seconda entro la fine del mese di dicembre 2026 come sopra esposto;
3. le spese processuali si intendono a carico solidale delle parti». Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Camaiore (LU) in data 7/9/2013, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 33, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2013; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
AR BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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