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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27524/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27524/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENELLI TATIANA e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12 20135 MILANO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
STATO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, ha chiesto l'annullamento della Parte_1 sentenza n. 1019/2023 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 16 giugno 2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.123546/2022 emessa dal Prefetto di Milano, che ha confermato il verbale di accertamento elevato il 19 dicembre 2021 dalla Polizia Locale di Corsico per la violazione dell'art. 146 comma 3 del Codice della Strada, per avere il conducente proseguito la marcia nonostante il divieto del semaforo, proiettante luce rossa.
L'appellante ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione in quanto il giudice di pace non aveva argomentato sulle deduzioni svolte dalla ricorrente in merito all'insussistenza dei presupposti di fatto della violazione ed alla inidoneità della documentazione prodotta dalla a dare CP_1 prova dell'infrazione contestata.
pagina 1 di 4 Al riguardo l'appellante ha evidenziato come dalle immagini prodotte non si evincesse la condotta di attraversamento dell'intersezione con luce semaforica rossa in quanto le fotografie raffiguravano esclusivamente la targa dell'autovettura della parte e non consentivano di rilevare l'attraversamento da parte del veicolo dell'incrocio.
Si è costituito il Prefetto di Miano chiedendo il rigetto dell'appello ed insistendo nella conferma della sentenza impugnata.
L'appellato ha allegato la correttezza della decisione del giudice di primo grado richiamando le difese svolte in primo grado sulle risultanze dei rilievi svolti dal dispositivo utilizzato per l'accertamento e sulla idoneità delle immagini acquisite tramite tale dispositivo ai fini della prova della violazione contestata
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
In via preliminare, si rileva che la motivazione del giudice di primo grado, che ha fondato l'accertamento della sussistenza della violazione sulla base del rilievo della violazione attraverso un dispositivo debitamente omologato e sottoposto a verifiche di funzionalità, ha omesso ogni valutazione sulle specifiche censure della parte in ordine alla efficacia probatoria del verbale di accertamento e della documentazione fotografica allegata dall'organo accertatore.
Tuttavia, non è sufficiente denunciare il vizio di motivazione ai fini dell'accoglimento dell'appello, data la natura devolutiva di tale mezzo di impugnazione, che impone quindi di valutare la fondatezza nel merito delle censure svolte dalla ricorrente in primo grado, nei limiti di quanto riproposto in sede di appello.
Sempre in via preliminare si rileva che nel ricorso in appello, la parte, oltre ad avere argomentato sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione, ha richiamato in modo specifico le difese svolte in primo grado sull'assenza dei presupposti oggettivi della violazione in base a quanto risultante dalla documentazione prodotta e dai fotogrammi allegati (cfr. pag.
4-6 del ricorso), mentre non sono state richiamate espressamente le censure sulla taratura dello strumento, sull'assenza di contestazione immediata e sulla segnaletica stradale.
Pertanto, le difese svolte sul punto nelle note autorizzate non possono essere prese in considerazione in quanto tardive.
Ciò posto, ritiene questo giudice che la violazione contestata all'appellante nel verbale impugnato possa ritenersi provata.
La violazione contestata è stata accertata utilizzando l'impianto Traffiphot III SR Photor R & V, omologato con
Decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasposti n. 4130 del 24.12.2004
Con riferimento alla prova della violazione, si osserva che la stessa è desumibile dalle fotografie prodotte dalla appellata (cfr. fotografie a colori prodotte nel giudizio di primo grado ed allegate alla comparsa di costituzione della ) oltre che dai dati tecnici relativi all'omologazione, al posizionamento dell'apparecchio ed alle CP_1 caratteristiche di funzionalità allegate.
pagina 2 di 4 In particolare, il primo fotogramma (foto 170 A di cui a pag. 13 del fascicolo di primo grado dell'appellata) mostra il veicolo di proprietà della appellante si è immesso nell'area dell'intersezione quando era scattato il rosso da 0,56 secondi.
Diversamente da quanto allegato dalla appellante, la fotografia a colori consente di distinguere non solo il veicolo e la relativa targa ma anche la sua posizione a cavallo delle strisce che delimitano l'intersezione.
Il secondo fotogramma (foto 170 B di cui a pag. 13 del fascicolo di primo grado dell'appellata) mostra il veicolo in posizione più avanzata rispetto alla prima immagine, avendo superato sia la linea di arresto sia le strisce pedonali delimitanti le intersezioni;
il fotogramma indica che la luce rossa era in quel momento scattata da 1,02 secondi.
Proprio tale sequenza di fotogrammi dimostra che, a fronte del semaforo proiettante luce rossa, il veicolo era in movimento ed ha attraversato l'intersezione, senza arrestare la marcia.
Le citate risultanze smentiscono, quindi, la tesi dell'appellante in ordine all'assenza di prova della violazione, in quanto, diversamente da quanto prospettato dalla parte, tali fotografie hanno valenza univoca del superamento della linea di arresto e dell'attraversamento dell'incrocio.
Ciò posto, a fronte della prova nel giudizio di primo grado – e non oggetto di contestazione specifica nell'atto di appello -della omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, non si rilevano mancanze o difetti di funzionamento che possano avere inciso sull'accertamento dell'infrazione.
Peraltro, a fronte dell'evidenza del fatto che non si è in presenza di uno stesso fotogramma ma di due fotogrammi scattati in sequenza, non assume neppure rilevanza il dato dell'identità dell'orario riportato nei due fotogrammi, trattandosi di fatto che, come rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, sarebbe di per sé insufficiente a smentire il regolare funzionamento dello strumento (cfr. Cass.civ., sez.3, 17 giugno 2022
n.19675).
Infine, non appare neppure ravvisabile la dedotta nullità del verbale di contestazione né sotto il profilo dell'omessa indicazione del tempo entro il quale le telecamere si attivano una volta scattato il rosso, dal momento che non si tratta di requisito la cui indicazione è obbligatoria sulla base della normativa, né tanto meno sotto il profilo della mancata indicazione degli estremi della patente di guida, dovendosi considerare che non vi è stata contestazione immediata per i motivi indicati nello stesso verbale.
Per questi motivi
, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore dell'ordinanza ingiunzione impugnata e con riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, non essendosi proceduto ad istruzione e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'appello svolto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1019/2023 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 16 giugno 2023;
pagina 3 di 4 2. condanna l'appellante alla rifusione in favore della delle spese di lite che liquida in Controparte_2
€ 331,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13 co.1/quater DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27524/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENELLI TATIANA e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 12 20135 MILANO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
STATO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
APPELLATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello tempestivamente depositato, ha chiesto l'annullamento della Parte_1 sentenza n. 1019/2023 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 16 giugno 2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.123546/2022 emessa dal Prefetto di Milano, che ha confermato il verbale di accertamento elevato il 19 dicembre 2021 dalla Polizia Locale di Corsico per la violazione dell'art. 146 comma 3 del Codice della Strada, per avere il conducente proseguito la marcia nonostante il divieto del semaforo, proiettante luce rossa.
L'appellante ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione in quanto il giudice di pace non aveva argomentato sulle deduzioni svolte dalla ricorrente in merito all'insussistenza dei presupposti di fatto della violazione ed alla inidoneità della documentazione prodotta dalla a dare CP_1 prova dell'infrazione contestata.
pagina 1 di 4 Al riguardo l'appellante ha evidenziato come dalle immagini prodotte non si evincesse la condotta di attraversamento dell'intersezione con luce semaforica rossa in quanto le fotografie raffiguravano esclusivamente la targa dell'autovettura della parte e non consentivano di rilevare l'attraversamento da parte del veicolo dell'incrocio.
Si è costituito il Prefetto di Miano chiedendo il rigetto dell'appello ed insistendo nella conferma della sentenza impugnata.
L'appellato ha allegato la correttezza della decisione del giudice di primo grado richiamando le difese svolte in primo grado sulle risultanze dei rilievi svolti dal dispositivo utilizzato per l'accertamento e sulla idoneità delle immagini acquisite tramite tale dispositivo ai fini della prova della violazione contestata
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
In via preliminare, si rileva che la motivazione del giudice di primo grado, che ha fondato l'accertamento della sussistenza della violazione sulla base del rilievo della violazione attraverso un dispositivo debitamente omologato e sottoposto a verifiche di funzionalità, ha omesso ogni valutazione sulle specifiche censure della parte in ordine alla efficacia probatoria del verbale di accertamento e della documentazione fotografica allegata dall'organo accertatore.
Tuttavia, non è sufficiente denunciare il vizio di motivazione ai fini dell'accoglimento dell'appello, data la natura devolutiva di tale mezzo di impugnazione, che impone quindi di valutare la fondatezza nel merito delle censure svolte dalla ricorrente in primo grado, nei limiti di quanto riproposto in sede di appello.
Sempre in via preliminare si rileva che nel ricorso in appello, la parte, oltre ad avere argomentato sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione, ha richiamato in modo specifico le difese svolte in primo grado sull'assenza dei presupposti oggettivi della violazione in base a quanto risultante dalla documentazione prodotta e dai fotogrammi allegati (cfr. pag.
4-6 del ricorso), mentre non sono state richiamate espressamente le censure sulla taratura dello strumento, sull'assenza di contestazione immediata e sulla segnaletica stradale.
Pertanto, le difese svolte sul punto nelle note autorizzate non possono essere prese in considerazione in quanto tardive.
Ciò posto, ritiene questo giudice che la violazione contestata all'appellante nel verbale impugnato possa ritenersi provata.
La violazione contestata è stata accertata utilizzando l'impianto Traffiphot III SR Photor R & V, omologato con
Decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasposti n. 4130 del 24.12.2004
Con riferimento alla prova della violazione, si osserva che la stessa è desumibile dalle fotografie prodotte dalla appellata (cfr. fotografie a colori prodotte nel giudizio di primo grado ed allegate alla comparsa di costituzione della ) oltre che dai dati tecnici relativi all'omologazione, al posizionamento dell'apparecchio ed alle CP_1 caratteristiche di funzionalità allegate.
pagina 2 di 4 In particolare, il primo fotogramma (foto 170 A di cui a pag. 13 del fascicolo di primo grado dell'appellata) mostra il veicolo di proprietà della appellante si è immesso nell'area dell'intersezione quando era scattato il rosso da 0,56 secondi.
Diversamente da quanto allegato dalla appellante, la fotografia a colori consente di distinguere non solo il veicolo e la relativa targa ma anche la sua posizione a cavallo delle strisce che delimitano l'intersezione.
Il secondo fotogramma (foto 170 B di cui a pag. 13 del fascicolo di primo grado dell'appellata) mostra il veicolo in posizione più avanzata rispetto alla prima immagine, avendo superato sia la linea di arresto sia le strisce pedonali delimitanti le intersezioni;
il fotogramma indica che la luce rossa era in quel momento scattata da 1,02 secondi.
Proprio tale sequenza di fotogrammi dimostra che, a fronte del semaforo proiettante luce rossa, il veicolo era in movimento ed ha attraversato l'intersezione, senza arrestare la marcia.
Le citate risultanze smentiscono, quindi, la tesi dell'appellante in ordine all'assenza di prova della violazione, in quanto, diversamente da quanto prospettato dalla parte, tali fotografie hanno valenza univoca del superamento della linea di arresto e dell'attraversamento dell'incrocio.
Ciò posto, a fronte della prova nel giudizio di primo grado – e non oggetto di contestazione specifica nell'atto di appello -della omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, non si rilevano mancanze o difetti di funzionamento che possano avere inciso sull'accertamento dell'infrazione.
Peraltro, a fronte dell'evidenza del fatto che non si è in presenza di uno stesso fotogramma ma di due fotogrammi scattati in sequenza, non assume neppure rilevanza il dato dell'identità dell'orario riportato nei due fotogrammi, trattandosi di fatto che, come rilevato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, sarebbe di per sé insufficiente a smentire il regolare funzionamento dello strumento (cfr. Cass.civ., sez.3, 17 giugno 2022
n.19675).
Infine, non appare neppure ravvisabile la dedotta nullità del verbale di contestazione né sotto il profilo dell'omessa indicazione del tempo entro il quale le telecamere si attivano una volta scattato il rosso, dal momento che non si tratta di requisito la cui indicazione è obbligatoria sulla base della normativa, né tanto meno sotto il profilo della mancata indicazione degli estremi della patente di guida, dovendosi considerare che non vi è stata contestazione immediata per i motivi indicati nello stesso verbale.
Per questi motivi
, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore dell'ordinanza ingiunzione impugnata e con riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, non essendosi proceduto ad istruzione e tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'appello svolto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1019/2023 Parte_1 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 16 giugno 2023;
pagina 3 di 4 2. condanna l'appellante alla rifusione in favore della delle spese di lite che liquida in Controparte_2
€ 331,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13 co.1/quater DPR 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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