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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE OS IU
COSTANZA TETI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21250/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Domenico Servillo Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Domenico Servillo Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori che Persona_1 Persona_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. I genitori si impegnano a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse superiore dei figli, garantendo un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) la Sig.ra vivrà presso il domicilio di LE (BS), Via Roma n. 80, mentre il Sig. CP_1 Pt_1 presso il domicilio di Brescia, Via Don Vender n. 24 in quanto nessuno dei coniugi rimarrà presso la casa familiare precedentemente condotta il locazione in Brescia, Via VII, Quartiere Abba n. 25; 3) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile Pt_1 complessiva di euro 550,00 (€ 275,00 per ciascuno di essi) somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Tale somma verrà versata sul a mezzo giroconto sul conto corrente cointestato tra i coniugi;
4) il Sig. verserà inoltre il 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche e sanitarie, previa Pt_1 esibizione della relativa ricevuta di pagamento e comunque secondo il Protocollo in uso al Tribunale.
I genitori concordano altresì che negli assegni di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
5) L'autovettura Golf targata DG203GF attualmente intestata al Sig. verrà ceduta a titolo Pt_1 gratuito alla Sig.ra ; CP_1
6) Il Sig. terrà con sé i figli a weekend alternati dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica Pt_1 alle ore 20.00 con pernottamento;
7) I figli resteranno inoltre con l'uno o l'altro dei genitori, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 2 gennaio. Durante le vacanze natalizie dell'anno corrente, i figli minori resteranno con la madre dal 24 dicembre al 28 dicembre;
8) Le vacanze pasquali verranno suddivise, con giorni consecutivi, al 50% tra i genitori, alternando di anno in anno in maniera tale che il giorno di Pasqua sia trascorso un anno con la madre ed uno con il padre;
9) Durante le vacanze estive, compatibilmente con l'età e le esigenze dei figli minori, gli stessi trascorreranno con il padre n. 15 (quindici) giorni anche non consecutivi. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui si rechino in vacanza con il figlio, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove soggiorneranno con il minore.
10) Ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza;
11) entrambi i genitori rilasciano il reciproco assenso al rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio o passaporto per i minori;
12) con la sottoscrizione del presente ricorso e con gli adempimenti di cui sopra, i coniugi dichiarano di avere compensato e definito tutti i rapporti di dare e avere intercorsi tra gli stessi e di avere quindi regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi titolo o ragione;
13) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 04.09.2010 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 181, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 20.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente est.
AV NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE OS IU
COSTANZA TETI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21250/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Domenico Servillo Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Domenico Servillo Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori che Persona_1 Persona_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. I genitori si impegnano a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse superiore dei figli, garantendo un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) la Sig.ra vivrà presso il domicilio di LE (BS), Via Roma n. 80, mentre il Sig. CP_1 Pt_1 presso il domicilio di Brescia, Via Don Vender n. 24 in quanto nessuno dei coniugi rimarrà presso la casa familiare precedentemente condotta il locazione in Brescia, Via VII, Quartiere Abba n. 25; 3) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile Pt_1 complessiva di euro 550,00 (€ 275,00 per ciascuno di essi) somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Tale somma verrà versata sul a mezzo giroconto sul conto corrente cointestato tra i coniugi;
4) il Sig. verserà inoltre il 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche e sanitarie, previa Pt_1 esibizione della relativa ricevuta di pagamento e comunque secondo il Protocollo in uso al Tribunale.
I genitori concordano altresì che negli assegni di mantenimento non sono comprese le seguenti spese che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
5) L'autovettura Golf targata DG203GF attualmente intestata al Sig. verrà ceduta a titolo Pt_1 gratuito alla Sig.ra ; CP_1
6) Il Sig. terrà con sé i figli a weekend alternati dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica Pt_1 alle ore 20.00 con pernottamento;
7) I figli resteranno inoltre con l'uno o l'altro dei genitori, durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 2 gennaio. Durante le vacanze natalizie dell'anno corrente, i figli minori resteranno con la madre dal 24 dicembre al 28 dicembre;
8) Le vacanze pasquali verranno suddivise, con giorni consecutivi, al 50% tra i genitori, alternando di anno in anno in maniera tale che il giorno di Pasqua sia trascorso un anno con la madre ed uno con il padre;
9) Durante le vacanze estive, compatibilmente con l'età e le esigenze dei figli minori, gli stessi trascorreranno con il padre n. 15 (quindici) giorni anche non consecutivi. Detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui si rechino in vacanza con il figlio, entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove soggiorneranno con il minore.
10) Ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza;
11) entrambi i genitori rilasciano il reciproco assenso al rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio o passaporto per i minori;
12) con la sottoscrizione del presente ricorso e con gli adempimenti di cui sopra, i coniugi dichiarano di avere compensato e definito tutti i rapporti di dare e avere intercorsi tra gli stessi e di avere quindi regolamentato i loro rapporti economici e patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altro per qualsiasi titolo o ragione;
13) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 04.09.2010 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 181, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 20.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà -decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente est.
AV NI