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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8772 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.11.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 27682/2024 R.G.Lav.
TRA
Codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER LO presso lo studio del quale, in Pozzuoli alla Trav. Maroder n. 3, elettivamente domicilia, come da allegata procura
RICORRENTE
E
in persona del pro- tempore - Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro- tempore Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: ricostruzione anzianità di servizio e conseguenti differenze retributive
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.12.2024 l'istante in epigrafe, insegnante a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto Statale “Cavalcanti” in Napoli, esponeva che con decreto n. 2435 del 15.06.2009 adottato dal dirigente scolastico dello stesso, l'amministrazione scolastica gli aveva riconosciuto, alla data di conferma in ruolo ( 01.09.2008), l'anzianità di anni 6 e mesi 8 utili a fini giuridici ed economici e mesi 4 utili a soli fini economici, con conseguente attribuzione della posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni dal
01.01.2010; che, contrariamente alle previsioni del richiamato decreto di inquadramento giuridico- economico, al compimento del 18° anno di anzianità utile a fini giuridici ed economici (in data 1.1.2019) non era stato applicato nei suoi confronti il beneficio di cui all'art. 4, comma 3, del d.p.r.
399/1988 per effetto del quale, a partire dall'1.09.2021, ovvero al compimento dell'anzianità di anni
21, avrebbe dovuto conseguire il passaggio dalla quarta posizione stipendiale (corrispondente alla fascia da 15 a 20 anni) alla quinta posizione stipendiale (fascia da 21 a 27 anni); che, viceversa, sino al dicembre 2022, aveva ricevuto uno stipendio corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni, maturando un credito, in relazione al periodo da settembre 2021 ad agosto 2022, pari ad € 4.446,83 come da conteggio integrato al ricorso. Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale di:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi attribuire, a partire dal compimento dell'anzianità di 18 anni ed ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.p.r. 399/88, la posizione stipendiale corrispondente all'anzianità effettivamente maturata comprensiva dell'anzianità riconosciuta utile
a soli fini economici. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni a far data dal 01.09.2021, in applicazione del beneficio di cui all'art.4 comma 3 del d.p.r. 399/88. Condannare il CP_1 convenuto ad attribuire in favore del ricorrente il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare al lavoratore le differenze retributive sinora maturate che si quantificano in € 4.446,83 per il periodo da settembre 2021 al dicembre 20 22, come da conteggio facente parte integrante del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; vinte le spese legali, oltre a rifusione del C.U pagato, con attribuzione.
Malgrado la rituale notifica del ricorso introduttivo, il non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
Istruita solo documentalmente, all'udienza del 18.11.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte convenuta, non costituitasi in giudizio malgrado la regolarità della notifica.
La domanda è fondata e va accolta sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate.
La materia del contendere attiene al riconoscimento del diritto della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 399 del 23 agosto 1988 al cd. riallineamento della carriera. Esula dal thema decidendum, ogni questione concernente l'applicazione dei criteri di calcolo per il servizio prestato con rapporti a tempo determinato con l'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla Cassazione (sent.31149/19).
Invero, il ricorrente non ha contestato la legittimità del decreto con cui il ha provveduto CP_1 alla ricostruzione della propria carriera, in applicazione delle regole dettate dall'art. 485 e 486, d.lgs n. 297/1994; neppure ha articolato una domanda volta ad ottenere l'accertamento, anche ai fini retributivi, del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata negli anni in cui aveva lavorato con contratti a tempo determinato, previa disapplicazione dell'art. 526 del d.lgs 297/74, invocando la tutela antidiscriminatoria sancita dall'ordinamento comunitario.
Dall'esplicito tenore dell'atto introduttivo emerge, invece, che la richiesta di parte ricorrente è unicamente l'applicazione della normativa vigente in tema di ricostruzione di carriera del personale docente.
Dal decreto di ricostruzione carriera del ricorrente versato in atti risulta che il
[...]
, ai fini della collocazione del ricorrente negli scaglioni stipendiali Controparte_1 previsti dai contratti collettivi, ha applicato la disposizione contenuta nell'articolo 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994, ratione temporis applicabile ai sensi della quale “… al personale docente (delle scuole elementari), di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”
In effetti al ricorrente, assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2006, a partire dalla detta data sono stati riconosciuti anni 1 mesi 0 ai sensi dell'art. 485, comma 7, del cit. D.lgs. n. 297 del 1994 con attribuzione della prima posizione stipendiale;
alla data di conferma in ruolo
(1.09.2007) veniva valutata un'anzianità di anni 6 mesi 8 giorni 0 con espressa previsione che l'anzianità utile ai soli fini economici (pari a 4 mesi) “sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18 , ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95”.
Deve premettersi che il cd. “riallineamento”, cui si riferisce la predetta norma, permette di avere un incremento stipendiale ed è legato alla ricostruzione della carriera precedentemente effettuata, ma va distinto da essa. Invero, la ricostruzione della carriera si chiede dopo aver superato l'anno di prova e permette di essere inquadrati nella fascia stipendiale spettante grazie al riconoscimento
(almeno parziale) del servizio preruolo. Le fasce stipendiali per i docenti sono 0-2, 3-8, 9-14, 15-
20, 21-27, 28-34, 35 e oltre;
le nuove posizioni stipendiali decorrono dal settembre 2010 e prevedono l'eliminazione della fascia 3-8 anni , sostituita da un'unica fascia che va da 0 ad 8 anni.
Tuttavia per il personale docente e ATA una quota di anzianità maturata durante il pre-ruolo (quella utile ai soli fini economici) viene “accantonata” al momento della ricostruzione della carriera, per essere poi successivamente recuperata al compimento di una determinata (secondo il grado della scuola) anzianità di ruolo -da intendersi come di “servizio”, cioè compreso il preruolo così come riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali (cd. riallineamento).
Inoltre l'art. 66 co. 6 d del 4/8/1995 relativo al comparto scuola stabilisce espressamente che “6.
Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
Tutti i successivi contratti collettivi di comparto che si sono susseguiti hanno sempre confermato la vigenza del predetto art. 66, che a sua volta richiamava l'art. 4 del DPR in esame il quale, pertanto, deve ritenersi vigente ed applicabile al caso di specie.
Il ricorrente ha compiuto l'anzianità di anni 18 utili a fini giuridici ed economici a far data dal 01.01.2019, pertanto, a decorrere da tale epoca il doveva operare il riallineamento della CP_1 carriera attribuendo allo stesso il passaggio alle successive posizioni stipendiali tenendo conto dell'anzianità di 4 mesi utile a soli fini economici in aggiunta all'anzianità utile a fini sia giuridici che economici già maturata.
Ne consegue che, come dedotto in ricorso, il avrebbe dovuto conseguire il passaggio dalla Pt_1 quarta posizione stipendiale (fascia da 15 a 20 anni) alla quinta posizione stipendiale (fascia da 21 a
27 anni) a partire dal 01.09.2021, mentre l'amministrazione scolastica gli ha corrisposto lo stipendio relativo alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni sino a dicembre 2022 (cfr. statini paga in atti).
Ve pertanto dichiarato il dritto dello stesso a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni a far data dal 01.09.2021, in applicazione del disposto di cui all'art.4 comma 3 del d.p.r. 399/88, espressamente richiamato nel decreto di ricostruzione carriera, ed al pagamento delle corrispondenti differenze retributive per il periodo da settembre 2021 al dicembre 2022.
Circa la quantificazione del credito a tale titolo maturato, vanno integralmente condivisi i conteggi di cui al ricorso, correttamente sviluppati alla luce dei parametri contrattuali, da intendersi integralmente richiamati in questa sede.
Pertanto, in base ai conteggi di cui al ricorso, il credito del ricorrente risulta essere pari a complessivi euro 4.446,83 con consequenziale condanna dell'amministrazione al pagamento del suddetto importo, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola mensilità al soddisfo, come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988, al riallineamento della carriera e, per l'effetto, a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni a far data dal 01.09.2021;
-condanna il Controparte_4 al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, nella misura di euro 4.446,83, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola mensilità al soddisfo;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2626,00 CP_1 oltre rimborso del CU, IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.11.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 27682/2024 R.G.Lav.
TRA
Codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER LO presso lo studio del quale, in Pozzuoli alla Trav. Maroder n. 3, elettivamente domicilia, come da allegata procura
RICORRENTE
E
in persona del pro- tempore - Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro- tempore Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: ricostruzione anzianità di servizio e conseguenti differenze retributive
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.12.2024 l'istante in epigrafe, insegnante a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto Statale “Cavalcanti” in Napoli, esponeva che con decreto n. 2435 del 15.06.2009 adottato dal dirigente scolastico dello stesso, l'amministrazione scolastica gli aveva riconosciuto, alla data di conferma in ruolo ( 01.09.2008), l'anzianità di anni 6 e mesi 8 utili a fini giuridici ed economici e mesi 4 utili a soli fini economici, con conseguente attribuzione della posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni dal
01.01.2010; che, contrariamente alle previsioni del richiamato decreto di inquadramento giuridico- economico, al compimento del 18° anno di anzianità utile a fini giuridici ed economici (in data 1.1.2019) non era stato applicato nei suoi confronti il beneficio di cui all'art. 4, comma 3, del d.p.r.
399/1988 per effetto del quale, a partire dall'1.09.2021, ovvero al compimento dell'anzianità di anni
21, avrebbe dovuto conseguire il passaggio dalla quarta posizione stipendiale (corrispondente alla fascia da 15 a 20 anni) alla quinta posizione stipendiale (fascia da 21 a 27 anni); che, viceversa, sino al dicembre 2022, aveva ricevuto uno stipendio corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni, maturando un credito, in relazione al periodo da settembre 2021 ad agosto 2022, pari ad € 4.446,83 come da conteggio integrato al ricorso. Tanto premesso, ha chiesto all'adito Tribunale di:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi attribuire, a partire dal compimento dell'anzianità di 18 anni ed ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.p.r. 399/88, la posizione stipendiale corrispondente all'anzianità effettivamente maturata comprensiva dell'anzianità riconosciuta utile
a soli fini economici. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni a far data dal 01.09.2021, in applicazione del beneficio di cui all'art.4 comma 3 del d.p.r. 399/88. Condannare il CP_1 convenuto ad attribuire in favore del ricorrente il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare al lavoratore le differenze retributive sinora maturate che si quantificano in € 4.446,83 per il periodo da settembre 2021 al dicembre 20 22, come da conteggio facente parte integrante del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; vinte le spese legali, oltre a rifusione del C.U pagato, con attribuzione.
Malgrado la rituale notifica del ricorso introduttivo, il non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
Istruita solo documentalmente, all'udienza del 18.11.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte convenuta, non costituitasi in giudizio malgrado la regolarità della notifica.
La domanda è fondata e va accolta sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate.
La materia del contendere attiene al riconoscimento del diritto della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dpr 399 del 23 agosto 1988 al cd. riallineamento della carriera. Esula dal thema decidendum, ogni questione concernente l'applicazione dei criteri di calcolo per il servizio prestato con rapporti a tempo determinato con l'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dalla Cassazione (sent.31149/19).
Invero, il ricorrente non ha contestato la legittimità del decreto con cui il ha provveduto CP_1 alla ricostruzione della propria carriera, in applicazione delle regole dettate dall'art. 485 e 486, d.lgs n. 297/1994; neppure ha articolato una domanda volta ad ottenere l'accertamento, anche ai fini retributivi, del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata negli anni in cui aveva lavorato con contratti a tempo determinato, previa disapplicazione dell'art. 526 del d.lgs 297/74, invocando la tutela antidiscriminatoria sancita dall'ordinamento comunitario.
Dall'esplicito tenore dell'atto introduttivo emerge, invece, che la richiesta di parte ricorrente è unicamente l'applicazione della normativa vigente in tema di ricostruzione di carriera del personale docente.
Dal decreto di ricostruzione carriera del ricorrente versato in atti risulta che il
[...]
, ai fini della collocazione del ricorrente negli scaglioni stipendiali Controparte_1 previsti dai contratti collettivi, ha applicato la disposizione contenuta nell'articolo 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994, ratione temporis applicabile ai sensi della quale “… al personale docente (delle scuole elementari), di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”
In effetti al ricorrente, assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2006, a partire dalla detta data sono stati riconosciuti anni 1 mesi 0 ai sensi dell'art. 485, comma 7, del cit. D.lgs. n. 297 del 1994 con attribuzione della prima posizione stipendiale;
alla data di conferma in ruolo
(1.09.2007) veniva valutata un'anzianità di anni 6 mesi 8 giorni 0 con espressa previsione che l'anzianità utile ai soli fini economici (pari a 4 mesi) “sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18 , ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95”.
Deve premettersi che il cd. “riallineamento”, cui si riferisce la predetta norma, permette di avere un incremento stipendiale ed è legato alla ricostruzione della carriera precedentemente effettuata, ma va distinto da essa. Invero, la ricostruzione della carriera si chiede dopo aver superato l'anno di prova e permette di essere inquadrati nella fascia stipendiale spettante grazie al riconoscimento
(almeno parziale) del servizio preruolo. Le fasce stipendiali per i docenti sono 0-2, 3-8, 9-14, 15-
20, 21-27, 28-34, 35 e oltre;
le nuove posizioni stipendiali decorrono dal settembre 2010 e prevedono l'eliminazione della fascia 3-8 anni , sostituita da un'unica fascia che va da 0 ad 8 anni.
Tuttavia per il personale docente e ATA una quota di anzianità maturata durante il pre-ruolo (quella utile ai soli fini economici) viene “accantonata” al momento della ricostruzione della carriera, per essere poi successivamente recuperata al compimento di una determinata (secondo il grado della scuola) anzianità di ruolo -da intendersi come di “servizio”, cioè compreso il preruolo così come riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali (cd. riallineamento).
Inoltre l'art. 66 co. 6 d del 4/8/1995 relativo al comparto scuola stabilisce espressamente che “6.
Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
Tutti i successivi contratti collettivi di comparto che si sono susseguiti hanno sempre confermato la vigenza del predetto art. 66, che a sua volta richiamava l'art. 4 del DPR in esame il quale, pertanto, deve ritenersi vigente ed applicabile al caso di specie.
Il ricorrente ha compiuto l'anzianità di anni 18 utili a fini giuridici ed economici a far data dal 01.01.2019, pertanto, a decorrere da tale epoca il doveva operare il riallineamento della CP_1 carriera attribuendo allo stesso il passaggio alle successive posizioni stipendiali tenendo conto dell'anzianità di 4 mesi utile a soli fini economici in aggiunta all'anzianità utile a fini sia giuridici che economici già maturata.
Ne consegue che, come dedotto in ricorso, il avrebbe dovuto conseguire il passaggio dalla Pt_1 quarta posizione stipendiale (fascia da 15 a 20 anni) alla quinta posizione stipendiale (fascia da 21 a
27 anni) a partire dal 01.09.2021, mentre l'amministrazione scolastica gli ha corrisposto lo stipendio relativo alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni sino a dicembre 2022 (cfr. statini paga in atti).
Ve pertanto dichiarato il dritto dello stesso a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni a far data dal 01.09.2021, in applicazione del disposto di cui all'art.4 comma 3 del d.p.r. 399/88, espressamente richiamato nel decreto di ricostruzione carriera, ed al pagamento delle corrispondenti differenze retributive per il periodo da settembre 2021 al dicembre 2022.
Circa la quantificazione del credito a tale titolo maturato, vanno integralmente condivisi i conteggi di cui al ricorso, correttamente sviluppati alla luce dei parametri contrattuali, da intendersi integralmente richiamati in questa sede.
Pertanto, in base ai conteggi di cui al ricorso, il credito del ricorrente risulta essere pari a complessivi euro 4.446,83 con consequenziale condanna dell'amministrazione al pagamento del suddetto importo, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola mensilità al soddisfo, come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988, al riallineamento della carriera e, per l'effetto, a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni a far data dal 01.09.2021;
-condanna il Controparte_4 al pagamento delle corrispondenti differenze retributive, nella misura di euro 4.446,83, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ogni singola mensilità al soddisfo;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2626,00 CP_1 oltre rimborso del CU, IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori