CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 818/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 833/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Via Delle Industrie N.23 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15777 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento N. 15777 del 31/10/2024, notificato in data 25 novembre 2024, con cui gli veniva richiesto dal Comune di Praia a Mare il versamento della complessiva somma di € 907,00 a titolo di I.M.U. per l'anno 2020, oltre sanzione, interessi e spese di notifica. Ha eccepito “l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per evidente errore di fatto sul presupposto impositivo e conseguente violazione dell'art. 13 comma 2, secondo periodo, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201” ed ha concluso come da pagina 10 del ricorso.
Non si è costituito il Comune di Praia a Mare.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La parte contribuente, infatti, non ha depositato i file “.eml” attestanti l'intervenuta notifica del ricorso alla controparte evocata nel processo.
Quanto alla prova dell'avvenuta notifica, la circolare del MEF 4/7/2019 prevede che la stessa debba essere data depositando telematicamente i seguenti file originati dal sistema informatico del gestore della PEC: la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente;
la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità: a) senza modificare l'estensione del file “.eml” in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
b) effettuando il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – opzione riservata ai soli pubblici ufficiali- con l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto;
c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” garantisce l'assoluta certezza di quanto notificato al destinatario essendo palese che, nella ricevuta di consegna, sono presenti i medesimi file allegati dal notificante alla PEC.
E' vero che, prima del 15 maggio 2023 (data in cui sono divenute operative le nuove regole tecniche per il deposito telematico degli atti e documenti, introdotte con il decreto del Direttore Generale delle Finanze del
21 aprile 2023, non applicabile ratione temporis al caso di specie), le regole e specifiche tecniche del processo tributario telematico non prevedevano il deposito di file con estensione “.eml”; ma è pur vero che il SIGIT consentiva comunque di gestire i file con estensione “.eml” anche se, come precisato nel portale della
Giustizia Tributaria, pur essendone garantita la ricezione e l'archiviazione al fascicolo processuale, non era prevista la conservazione documentale sostitutiva.
Quindi, era la stessa giustizia tributaria che, sia con quanto indicato nella predetta circolare che - ancora prima - nel proprio portale, consentiva il deposito dei file con estensione “.eml”. Precisato che la modalità di cui alla lettera b) non può essere utilizzata dagli avvocati, in quanto riservata ai soli pubblici ufficiali, va rilevato che, con la terza modalità, consistente nell'effettuare esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e - quindi - senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
In realtà, in tale ipotesi la conformità potrebbe ricavarsi dall'eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “.eml”, contenente i file digitali degli atti notificati alla controparte.
La ricevuta di consegna versata in atti da parte ricorrente, invece, non contiene tali file, in quanto questi si
è limitato a depositare semplicemente la ricevuta di consegna del ricorso all'Ente in formato PDF invece che in formato “.eml”.
Ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 546/92 terzo comma, secondo inciso, nel caso di difformità tra la copia consegnata o spedita alla parte a mezzo posta con quella depositata nella segreteria, il ricorso è inammissibile.
Il mancato deposito dei file “.eml” preclude all'adita Corte di poter accedere a tali file e, così, di verificare che l'atto richiamato nella ricevuta di consegna e notificato (ricorso) sia conforme a quello depositato all'atto della iscrizione a ruolo del ricorso.
La conseguenza, pertanto, di tale omissione è l'inammissibilità del ricorso stante la mancata costituzione della parte convenuta.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 833/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praia A Mare - Via Delle Industrie N.23 87028 Praia A Mare CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15777 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento N. 15777 del 31/10/2024, notificato in data 25 novembre 2024, con cui gli veniva richiesto dal Comune di Praia a Mare il versamento della complessiva somma di € 907,00 a titolo di I.M.U. per l'anno 2020, oltre sanzione, interessi e spese di notifica. Ha eccepito “l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per evidente errore di fatto sul presupposto impositivo e conseguente violazione dell'art. 13 comma 2, secondo periodo, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201” ed ha concluso come da pagina 10 del ricorso.
Non si è costituito il Comune di Praia a Mare.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La parte contribuente, infatti, non ha depositato i file “.eml” attestanti l'intervenuta notifica del ricorso alla controparte evocata nel processo.
Quanto alla prova dell'avvenuta notifica, la circolare del MEF 4/7/2019 prevede che la stessa debba essere data depositando telematicamente i seguenti file originati dal sistema informatico del gestore della PEC: la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente;
la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità: a) senza modificare l'estensione del file “.eml” in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
b) effettuando il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – opzione riservata ai soli pubblici ufficiali- con l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto;
c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” garantisce l'assoluta certezza di quanto notificato al destinatario essendo palese che, nella ricevuta di consegna, sono presenti i medesimi file allegati dal notificante alla PEC.
E' vero che, prima del 15 maggio 2023 (data in cui sono divenute operative le nuove regole tecniche per il deposito telematico degli atti e documenti, introdotte con il decreto del Direttore Generale delle Finanze del
21 aprile 2023, non applicabile ratione temporis al caso di specie), le regole e specifiche tecniche del processo tributario telematico non prevedevano il deposito di file con estensione “.eml”; ma è pur vero che il SIGIT consentiva comunque di gestire i file con estensione “.eml” anche se, come precisato nel portale della
Giustizia Tributaria, pur essendone garantita la ricezione e l'archiviazione al fascicolo processuale, non era prevista la conservazione documentale sostitutiva.
Quindi, era la stessa giustizia tributaria che, sia con quanto indicato nella predetta circolare che - ancora prima - nel proprio portale, consentiva il deposito dei file con estensione “.eml”. Precisato che la modalità di cui alla lettera b) non può essere utilizzata dagli avvocati, in quanto riservata ai soli pubblici ufficiali, va rilevato che, con la terza modalità, consistente nell'effettuare esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e - quindi - senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
In realtà, in tale ipotesi la conformità potrebbe ricavarsi dall'eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “.eml”, contenente i file digitali degli atti notificati alla controparte.
La ricevuta di consegna versata in atti da parte ricorrente, invece, non contiene tali file, in quanto questi si
è limitato a depositare semplicemente la ricevuta di consegna del ricorso all'Ente in formato PDF invece che in formato “.eml”.
Ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 546/92 terzo comma, secondo inciso, nel caso di difformità tra la copia consegnata o spedita alla parte a mezzo posta con quella depositata nella segreteria, il ricorso è inammissibile.
Il mancato deposito dei file “.eml” preclude all'adita Corte di poter accedere a tali file e, così, di verificare che l'atto richiamato nella ricevuta di consegna e notificato (ricorso) sia conforme a quello depositato all'atto della iscrizione a ruolo del ricorso.
La conseguenza, pertanto, di tale omissione è l'inammissibilità del ricorso stante la mancata costituzione della parte convenuta.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) nulla per le spese di lite.