Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 818
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancato deposito file .eml

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso poiché il mancato deposito dei file .eml preclude la verifica della conformità tra l'atto notificato e quello depositato, elemento essenziale per la costituzione del contraddittorio in assenza della costituzione della parte resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 818
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 818
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo