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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 14431/2024 promossa da:
nato il [...] in EN, in [...] e nell'esercizio della Persona_1 responsabilità genitoriale, insieme con , nata in [...] il [...], sul Persona_2 figlio minore nato il [...] in [...]; Persona_3 Parte_1 nato l'[...] in [...]; tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e
[...] disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Ramona Castagnini (c.f. ; pec C.F._1
e Antonio Galletta (c.f. ; pec Email_1 C.F._2
, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito Email_2 in Reggello (FI), Piazza Don Sturzo n. 5, come da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono discendenti in linea retta, come ampiamente dedotto in narrativa, della signora , cittadina italiana Parte_2 che, nonostante l'essere donna ed aver generato figli prima del 1948, ha trasmesso ininterrottamente la cittadinanza italiana fino a questi ultimi, e, altresì, dal signor , cittadino italiano Persona_4 che ha trasmesso ininterrottamente la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti e, per l'effetto, riconoscere lo status di cittadino italiano iure sanguinis al signor nonché ai Persona_1 minori e avendo i “dante causa” trasmesso validamente Parte_1 Persona_3 la cittadinanza ai sensi della Legge 555 del 1912, così come emendata per effetto delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, così come ampiamente dedotto in narrativa, non avendo questi ultimi mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non essendosi neppur mai naturalizzati cittadini argentini;
Conseguentemente ordinare al , in persona del Ministro p.t., e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile ritenuto competente dall'On.le Tribunale adito, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, procedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata a Parte_2
Busca, provincia di Cuneo (Italia), il 17.06.1876 (cfr. doc. in atti n. 1), la quale emigrava in EN ove si coniugava in data 21.07.1899 con (cfr. doc. in atti n. 3), cittadino italiano Persona_4 nato ad [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 2).
non rinunciava alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzata cittadina Parte_2 argentina, come risulta dal certificato rilasciato il 20.11.2024 dal Potere Giudiziario della Nazione –
Camera Statale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Attesto: Che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta iscritta fino alla data odierna
in , nata il 17/06/1876 in Controparte_2 Per_4 Persona_5
Italia, Cuneo, Busca. Deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 4). martin
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- Dal matrimonio fra e nasceva, in data 3.6.1900 Parte_2 Persona_4 in EN, il figlio (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_6 - Quest'ultimo contraeva matrimonio in data 14.07.1923 con (cfr. doc. in atti Parte_3
n. 6), dalla cui unione nasceva il 05.06.1932 in EN (cfr. Persona_7 doc. in atti n. 7);
- Il predetto contraeva matrimonio con in data 15.12.1955 (cfr. doc. Persona_8 in atti n. 8) e da tale unione nasceva in data 10.09.1956 Persona_9 in EN (cfr. doc. in atti n. 9);
- contraeva matrimonio in data 20.09.1980 con Persona_9 [...]
(cfr. doc. in atti n. 10), e dall'unione coniugale menzionata nasceva, un data Persona_10
20.02.1985 in EN, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11); Persona_1
- Dall'unione di quest'ultimo con nascevano: i) Persona_2 Parte_1 in data 11.07.2006 in EN (cfr. doc. in atti n. 12), odierno ricorrente;
ii) Persona_3 in data 21.01.2009 in EN (cfr. doc. in atti n. 13), odierno ricorrente.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 17.09.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.06.2025, anticipata a seguito di apposita istanza della difesa depositata in data
21.03.2025, la difesa chiedeva un rinvio a settembre 2025 per regolarizzare la procura.
In data 19.9.2025 la difesa depositava telematicamente la procura rinnovata davanti a notaio argentino e all'udienza in pari data insisteva nell'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Invero, l'ava risulta essere nata in data [...] a [...] (cfr. doc. in Parte_2 atti n. 1). Inoltre, con riferimento al minore ricorrente il predetto è rappresentato in Persona_3 giudizio da entrambi i genitori – il ricorrente e –, Persona_1 Persona_2 sebbene il Tribunale ritenga che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Con riferimento al ricorrente nato in data [...], si rileva che il Parte_1 medesimo non era minore d'età già al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 07.08.2024.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Nello specifico, la prima disciplina in tema di cittadinanza italiana, nel nostro ordinamento, è stata dettata con la L. n. 555/1912, rubricata “Sulla cittadinanza”. La predetta fissava due criteri:
- l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del figlio del solo cittadino italiano (art. 1, c. 1);
- la perdita della cittadinanza da parte della cittadina italiana a seguito del matrimonio con cittadino straniero (art. 10, co. 3).
A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, però, tali norme sono state dichiarate illegittime dal Giudice delle Leggi come segue:
- l'art. 10, c. 3 nella parte in cui prevede “che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi” (sentenza n. 87/1975);
- l'art. 1, c. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita
(oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina (sentenza n. 30/1983).
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 (“È cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”) e successivamente dall'art. 1, lettera a), della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato), e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana dell'ava è documentalmente dimostrata dall'atto di Parte_2 nascita – da cui risulta che ella era figlia di e Persona_11 Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 1) –, dall'atto di matrimonio della predetta con (cfr. doc. in Persona_4 atti n. 3), dall'atto di nascita del figlio (cfr. doc. in atti n. 5) e, infine, dall'atto Persona_6 di matrimonio di quest'ultimo (cfr. doc. in atti n. 6).
Poiché il matrimonio avveniva, seppur in EN, con il cittadino italiano Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 3), la medesima non perdeva la cittadinanza a causa del matrimonio, non potendosi applicare la previsione di cui all'art. 10, c. 3, L. 555/1912.
È stato altresì dimostrato, attraverso la produzione del certificato rilasciato il 20.11.2024 dal Potere
Giudiziario della Nazione – Camera Nazionale Elettorale dell'EN, che la predetta non si è mai naturalizzata cittadina argentina (cfr. doc. in atti n. 4). Tuttavia, la predetta non avrebbe comunque potuto trasmettere “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio , nato il [...] in [...] (cfr. doc. in atti n. 5), per la Persona_6 preclusione sancita dal menzionato art. 1, c. 1 della L. 555/1912, poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983.
La trasmissione della cittadinanza italiana, nel caso di specie, sarebbe stata trasmessa, secondo le leggi dell'epoca, a solo dal padre, . Persona_6 Persona_4
si coniugava con la cittadina argentina in EN il Persona_6 Parte_3
14.07.1923 (cfr. doc. in atti n. 6), e dalla predetta unione nasceva, nel Paese anzidetto,
[...]
in data 05.06.1932 (cfr. doc. in atti n. 7). Dal matrimonio di quest'ultimo con Persona_7
, avvenuto in EN il 15.12.1955 (cfr. doc. in atti n. 8), nasceva Persona_8 Per_9
in data 10.09.1956 in EN (cfr. doc. in atti n. 9), madre Persona_9 dell'odierno ricorrente Persona_1
Orbene, il già menzionato art. 1, comma 1, L. 555/1912 avrebbe precluso alla stessa di trasmettere la cittadinanza al predetto figlio.
A seguito della citata sentenza di illegittimità costituzionale n. 30/1983, tale norma deve intendersi non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli, e lo stesso deve dirsi per l'art. 10, comma 3, L. 555/1912 a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità n. 87/1975, nella parte in cui sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero anteriore al 1° gennaio 1948, comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza.
Ciò detto, nel richiamare sul punto il costante orientamento giurisprudenziale, oggi è possibile ritenere che , nata a [...] il [...], era cittadina italiana e ha potuto Parte_2 trasmettere la cittadinanza iure sanguinis al figlio , il quale a sua volta l'ha Persona_6 trasmessa iure sanguinis al figlio , nonché che quest'ultimo l'ha Persona_7 trasmessa iure sanguinis alla discendente , madre del Persona_9 ricorrente e nonna paterna degli odierni ricorrenti e Persona_1 Parte_1
Persona_3
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana data la discendenza per linea materna da cittadina italiana nata in [...] precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 4466 del 2009, la quale stabilì che “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
L'interesse ad agire risulta sussistente anche configurando il diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis quale trasmesso per via paterna dall'avo , consorte Persona_4 dell'ava e nato ad Envie, in [...] il [...], fattispecie Parte_2 rispetto alla quale la richiesta, in linea di principio, dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
In tale caso il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 D.P.R. 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di previsione legislativa espressa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato quale necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Correttamente, nel merito, la difesa, a riprova della sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, ha allegato l'esperimento invano di alcuni tentativi di prenotare un appuntamento presso l'autorità consolare (cfr. doc. in atti n. 15), a conferma del fatto che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere moltissime domande, versando in una condizione sostanziale di paralisi.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, è possibile affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, e del fatto che non vi è stata costituzione in giudizio delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti nato Persona_1 il 20/02/1985 in EN;
nato l'[...] in [...]; Parte_1 [...]
nato il [...] in [...], stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege Persona_3 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 26.9.2025.
Il Giudice unico
Tiziana Vita De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 14431/2024 promossa da:
nato il [...] in EN, in [...] e nell'esercizio della Persona_1 responsabilità genitoriale, insieme con , nata in [...] il [...], sul Persona_2 figlio minore nato il [...] in [...]; Persona_3 Parte_1 nato l'[...] in [...]; tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e
[...] disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Ramona Castagnini (c.f. ; pec C.F._1
e Antonio Galletta (c.f. ; pec Email_1 C.F._2
, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito Email_2 in Reggello (FI), Piazza Don Sturzo n. 5, come da procura in atti ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono discendenti in linea retta, come ampiamente dedotto in narrativa, della signora , cittadina italiana Parte_2 che, nonostante l'essere donna ed aver generato figli prima del 1948, ha trasmesso ininterrottamente la cittadinanza italiana fino a questi ultimi, e, altresì, dal signor , cittadino italiano Persona_4 che ha trasmesso ininterrottamente la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti e, per l'effetto, riconoscere lo status di cittadino italiano iure sanguinis al signor nonché ai Persona_1 minori e avendo i “dante causa” trasmesso validamente Parte_1 Persona_3 la cittadinanza ai sensi della Legge 555 del 1912, così come emendata per effetto delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, così come ampiamente dedotto in narrativa, non avendo questi ultimi mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non essendosi neppur mai naturalizzati cittadini argentini;
Conseguentemente ordinare al , in persona del Ministro p.t., e per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile ritenuto competente dall'On.le Tribunale adito, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, procedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata a Parte_2
Busca, provincia di Cuneo (Italia), il 17.06.1876 (cfr. doc. in atti n. 1), la quale emigrava in EN ove si coniugava in data 21.07.1899 con (cfr. doc. in atti n. 3), cittadino italiano Persona_4 nato ad [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 2).
non rinunciava alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzata cittadina Parte_2 argentina, come risulta dal certificato rilasciato il 20.11.2024 dal Potere Giudiziario della Nazione –
Camera Statale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Attesto: Che nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non risulta iscritta fino alla data odierna
in , nata il 17/06/1876 in Controparte_2 Per_4 Persona_5
Italia, Cuneo, Busca. Deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 4). martin
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- Dal matrimonio fra e nasceva, in data 3.6.1900 Parte_2 Persona_4 in EN, il figlio (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_6 - Quest'ultimo contraeva matrimonio in data 14.07.1923 con (cfr. doc. in atti Parte_3
n. 6), dalla cui unione nasceva il 05.06.1932 in EN (cfr. Persona_7 doc. in atti n. 7);
- Il predetto contraeva matrimonio con in data 15.12.1955 (cfr. doc. Persona_8 in atti n. 8) e da tale unione nasceva in data 10.09.1956 Persona_9 in EN (cfr. doc. in atti n. 9);
- contraeva matrimonio in data 20.09.1980 con Persona_9 [...]
(cfr. doc. in atti n. 10), e dall'unione coniugale menzionata nasceva, un data Persona_10
20.02.1985 in EN, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 11); Persona_1
- Dall'unione di quest'ultimo con nascevano: i) Persona_2 Parte_1 in data 11.07.2006 in EN (cfr. doc. in atti n. 12), odierno ricorrente;
ii) Persona_3 in data 21.01.2009 in EN (cfr. doc. in atti n. 13), odierno ricorrente.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 17.09.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.06.2025, anticipata a seguito di apposita istanza della difesa depositata in data
21.03.2025, la difesa chiedeva un rinvio a settembre 2025 per regolarizzare la procura.
In data 19.9.2025 la difesa depositava telematicamente la procura rinnovata davanti a notaio argentino e all'udienza in pari data insisteva nell'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Invero, l'ava risulta essere nata in data [...] a [...] (cfr. doc. in Parte_2 atti n. 1). Inoltre, con riferimento al minore ricorrente il predetto è rappresentato in Persona_3 giudizio da entrambi i genitori – il ricorrente e –, Persona_1 Persona_2 sebbene il Tribunale ritenga che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Con riferimento al ricorrente nato in data [...], si rileva che il Parte_1 medesimo non era minore d'età già al momento del deposito del ricorso, avvenuto il 07.08.2024.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Nello specifico, la prima disciplina in tema di cittadinanza italiana, nel nostro ordinamento, è stata dettata con la L. n. 555/1912, rubricata “Sulla cittadinanza”. La predetta fissava due criteri:
- l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del figlio del solo cittadino italiano (art. 1, c. 1);
- la perdita della cittadinanza da parte della cittadina italiana a seguito del matrimonio con cittadino straniero (art. 10, co. 3).
A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, però, tali norme sono state dichiarate illegittime dal Giudice delle Leggi come segue:
- l'art. 10, c. 3 nella parte in cui prevede “che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi” (sentenza n. 87/1975);
- l'art. 1, c. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita
(oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina (sentenza n. 30/1983).
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 (“È cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”) e successivamente dall'art. 1, lettera a), della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato), e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana dell'ava è documentalmente dimostrata dall'atto di Parte_2 nascita – da cui risulta che ella era figlia di e Persona_11 Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 1) –, dall'atto di matrimonio della predetta con (cfr. doc. in Persona_4 atti n. 3), dall'atto di nascita del figlio (cfr. doc. in atti n. 5) e, infine, dall'atto Persona_6 di matrimonio di quest'ultimo (cfr. doc. in atti n. 6).
Poiché il matrimonio avveniva, seppur in EN, con il cittadino italiano Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 3), la medesima non perdeva la cittadinanza a causa del matrimonio, non potendosi applicare la previsione di cui all'art. 10, c. 3, L. 555/1912.
È stato altresì dimostrato, attraverso la produzione del certificato rilasciato il 20.11.2024 dal Potere
Giudiziario della Nazione – Camera Nazionale Elettorale dell'EN, che la predetta non si è mai naturalizzata cittadina argentina (cfr. doc. in atti n. 4). Tuttavia, la predetta non avrebbe comunque potuto trasmettere “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio , nato il [...] in [...] (cfr. doc. in atti n. 5), per la Persona_6 preclusione sancita dal menzionato art. 1, c. 1 della L. 555/1912, poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983.
La trasmissione della cittadinanza italiana, nel caso di specie, sarebbe stata trasmessa, secondo le leggi dell'epoca, a solo dal padre, . Persona_6 Persona_4
si coniugava con la cittadina argentina in EN il Persona_6 Parte_3
14.07.1923 (cfr. doc. in atti n. 6), e dalla predetta unione nasceva, nel Paese anzidetto,
[...]
in data 05.06.1932 (cfr. doc. in atti n. 7). Dal matrimonio di quest'ultimo con Persona_7
, avvenuto in EN il 15.12.1955 (cfr. doc. in atti n. 8), nasceva Persona_8 Per_9
in data 10.09.1956 in EN (cfr. doc. in atti n. 9), madre Persona_9 dell'odierno ricorrente Persona_1
Orbene, il già menzionato art. 1, comma 1, L. 555/1912 avrebbe precluso alla stessa di trasmettere la cittadinanza al predetto figlio.
A seguito della citata sentenza di illegittimità costituzionale n. 30/1983, tale norma deve intendersi non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli, e lo stesso deve dirsi per l'art. 10, comma 3, L. 555/1912 a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità n. 87/1975, nella parte in cui sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero anteriore al 1° gennaio 1948, comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza.
Ciò detto, nel richiamare sul punto il costante orientamento giurisprudenziale, oggi è possibile ritenere che , nata a [...] il [...], era cittadina italiana e ha potuto Parte_2 trasmettere la cittadinanza iure sanguinis al figlio , il quale a sua volta l'ha Persona_6 trasmessa iure sanguinis al figlio , nonché che quest'ultimo l'ha Persona_7 trasmessa iure sanguinis alla discendente , madre del Persona_9 ricorrente e nonna paterna degli odierni ricorrenti e Persona_1 Parte_1
Persona_3
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana data la discendenza per linea materna da cittadina italiana nata in [...] precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 4466 del 2009, la quale stabilì che “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
L'interesse ad agire risulta sussistente anche configurando il diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis quale trasmesso per via paterna dall'avo , consorte Persona_4 dell'ava e nato ad Envie, in [...] il [...], fattispecie Parte_2 rispetto alla quale la richiesta, in linea di principio, dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
In tale caso il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 D.P.R. 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di previsione legislativa espressa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato quale necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Correttamente, nel merito, la difesa, a riprova della sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, ha allegato l'esperimento invano di alcuni tentativi di prenotare un appuntamento presso l'autorità consolare (cfr. doc. in atti n. 15), a conferma del fatto che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere moltissime domande, versando in una condizione sostanziale di paralisi.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, è possibile affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili. tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, e del fatto che non vi è stata costituzione in giudizio delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti nato Persona_1 il 20/02/1985 in EN;
nato l'[...] in [...]; Parte_1 [...]
nato il [...] in [...], stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege Persona_3 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 26.9.2025.
Il Giudice unico
Tiziana Vita De Fazio