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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA CA RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 13-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6946 dell'anno 2024
OGGETTO
Diritto di precedenza nella mobilità
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato rilasciato su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'Avv.
ES TT (C.F.: ), elett.te dom.to presso il suo studio. CodiceFiscale_2 ricorrente
E
, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e dei funzionari, CP_3 CP_4
(C.F. , (C.F. ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4
( ) congiuntamente e disgiuntamente, che Controparte_6 C.F._5 eleggono domicilio presso l' Controparte_7
.
[...] resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 01-10-2024, il ricorrente in epigrafe indicato, collaboratore scolastico con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Buonarroti di , esponeva di aver CP_2 compilato la nuova domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2024/2025, 1 indicando quali prime preferenze le scuole site nel comune di Alvignano e Caiazzo
(provincia di ); che tuttavia, in data 07.03.2024, all'esito della mobilità e del CP_2 relativo reclamo, gli era stato comunicato di non aver ottenuto il trasferimento richiesto, con conferma della scuola di titolarità in . CP_2
Lamentava il ricorrente che pur avendone pieno titolo, l'Amministrazione convenuta non aveva tenuto in conto il suo diritto di precedenza ex art. 33 della L.
104/1992 essendo titolare di legge 104/1992 ex art. 3 comma 1; che l'esame della precedenza ex art. 33 L. 104/1992, imponeva, a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dal deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, circostanza non rispettata nel caso in esame.
Richiamava l'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94, secondo il quale: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”; che la precedenza consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge;
lamentava inoltre la violazione della direttiva 1999/70/CE del 28-06-1999.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto della docente al riconoscimento per la mobilità 2020/2021 e per tutte quelle a seguire, del diritto di precedenza ex art. 33 della L. 104/1992 con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui l'Ordinanza Ministeriale del 23.04.2020 e dell'art. 13 del C.C.N.I nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai soggetti che assistono un familiare disabile in situazione di gravità dell'art. 33, della
Legge n. 104/92 e conseguentemente disporre il trasferimento in una delle scuole rientranti nella provincia del soggetto disabile;
sempre in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia dell'Ordinanza Ministeriale del 23.04.2020 e dell'art. 13 del C.C.N.I nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ex dell'art. 33, della
Legge n. 104/92.
2 Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Concesso il termine per la rinotifica del ricorso, si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo in via preliminare la nullità della domanda nella parte CP_1 in cui chiedeva il riconoscimento della precedenza per la mobilità dell'a.s. 2021/22.
Nel merito, rilevava che il mancato riconoscimento della precedenza di cui all'art.21 della l. 104/1992, nell'ambito della mobilità 2024/25, era stato determinato dalla carenza della documentazione allegata alla domanda di mobilità, in quanto mancante del verbale della commissione medica con indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta.
Concludeva quindi la resistente per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la sua definizione, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'eccezione di nullità del ricorso – formulata dalla difesa del – è CP_1 destituita di fondamento, atteso che dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo del giudizio si evince che la precedenza richiesta dal ricorrente riguarda la domanda di mobilità dell'anno scolastico 2024/25, sicchè la diversa annualità scolastica indicata nelle conclusioni del ricorso deve ritenersi frutto di un mero refuso redazionale.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art.21 della L.n.104/1992 dispone quanto segue:
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
L'art. 13 del CCNI mobilità per l'a.s. 2016-2017 al punto III ha riconosciuto tale precedenza al personale scolastico che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 21 richiamato dall'articolo 601, ma soltanto "nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi” in cui sono state articolate le operazioni di mobilità ( A provinciale, B, C e D interprovinciale).
3 La questione da cui dipende la decisione della causa è dunque costituita dalla conformità o meno dell'art. 13 alle citate previsioni di legge di cui all'art. 21 legge n.
104/1992 e 601 del decreto legislativo n. 297/1994.
A parere di questo Giudice la previsione collettiva non rispetta tali norme.
Come ha già ritenuto la giurisprudenza amministrativa in vicende processuali che ratione temporis appartenevano alla sua giurisdizione ( così ad es. Consiglio di
Stato n. 195/2000), queste ultime attribuiscono un diritto di precedenza rispetto agli altri soggetti interessati al trasferimento a fronte del quale, sul punto, non è configurabile alcun margine di discrezionalità del datore di lavoro.
Laddove stabilisce l'art. 21 il diritto di precedenza nella scelta della sede, anche in caso di trasferimento, la norma declina il diritto in questione con specifico riferimento alla mobilità della scuola in termini assoluti che non possono essere intesi se non come attribuzione del diritto di scegliere per primo tra tutti i posti messi a disposizione nell'ambito di una procedura di mobilità, con l'unico ovvio limite costituito dalla concorrenza di diritti di pari livello.
Nel distinguere la mobilità in fasi consecutive, prevedendo che chi partecipa a quelle successive può scegliere solo i posti residui, e contestualmente delimitare l'operatività del diritto di precedenza di cui all'art. 601 all'interno delle singole fasi, l'articolo 13 ha disatteso tale regola.
Nel caso di specie, non possono esservi dubbi sul fatto che il ricorrente fosse titolare del diritto di precedenza previsto dall'art. 21 legge n. 104/1992.
La lettura del verbale della “commissione medica per l'accertamento dell'handicap” del 5-03-2019 ( depositato con il ricorso) in cui il ricorrente è stato riconosciuto
“portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.n.104/1992 e soprattutto il verbale di accertamento dell'invalidità del nella misura percentuale del 67% Parte_1
(cfr. in atti) consentono di qualificare il ricorrente come “persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi” ai sensi della norma in questione alla data della presentazione della domanda di mobilità per l'a.s. 2024-2025.
Dalla lettura della domanda di mobilità territoriale (doc. in produzione) risulta che il ricorrente ha prodotto il solo verbale di accertamento dell' handicap ma non anche quello di invalidità (cfr. pag. 6 della domanda ).
Nondimeno, in questa sede, deve tenersi conto delle condizioni sanitarie tutte accertate in capo al ricorrente (handicap e invalidità superiore ai 2/3) ed idonee a ritenere sussistente il suo diritto di precedenza assoluta nella scelta della sede.
4 L'Amministrazione ha eccepito che la sede di Alvignano è stata assegnata a
[...] in possesso della medesima precedenza ma con un punteggio superiore CP_8 pari a 328.
Tuttavia nell'elenco delle sedi della mobilità 2024/25 vi erano 4 posti presso la scuola
Aulo di Caiazzo, 1 posto in una scuola nel Comune di Alife, 2 nel Persona_1 liceo Galilei di Piedimonte Matese, 3 posti alla scuola Leonardo da Vinci di Santa
Maria C.V., tutte sedi richieste dal ricorrente: quindi il mancato riconoscimento della precedenza cui il ricorrente aveva diritto (ai sensi dell'art.21 e non dell'art.33 della
Legge 104, che si riferisce al diverso caso del riconoscimento del diritto di precedenza nella scelta della sede al fine dell'assistenza di persona con handicap grave), è stato leso il suo diritto di scelta della sede più vicina alla propria residenza e in tal senso la condotta dell'Amministrazione è contraria alla previsione normativa e quindi lesiva della posizione giuridica del ricorrente.
Pertanto, la domanda deve essere accolta, con l'assegnazione del ricorrente, con diritto di precedenza ad una delle sedi indicate nella domanda di mobilità, secondo il criterio di scelta indicato dall'istante, con la condanna dell'Amministrazione convenuta ad assegnare il ricorrente con precedenza, ad una delle sedi indicate nella domanda.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, avendo l'Amministrazione respinto la domanda di mobilità del sul presupposto – non censurabile siccome Parte_1 confermato dalla documentazione in atti – della mancata allegazione, nella domanda amministrativa, della certificazione della invalidità superiore ai 2/3.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , con ricorso Parte_1 Controparte_9 depositato in data 1-10-2024, così provvede:
• Dichiara il diritto di all'assegnazione con precedenza ad Parte_1 una delle sedi indicate nella domanda di mobilità per l'anno scolastico
2024/2025, secondo il criterio di scelta indicato dall'istante, con la condanna del Controparte_10
ad assegnare il ricorrente
[...] con precedenza, ad una delle sedi indicate nella domanda;
• Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere 13-10-2025
5 Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA CA RE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 13-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6946 dell'anno 2024
OGGETTO
Diritto di precedenza nella mobilità
TRA
( ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato rilasciato su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'Avv.
ES TT (C.F.: ), elett.te dom.to presso il suo studio. CodiceFiscale_2 ricorrente
E
, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e dei funzionari, CP_3 CP_4
(C.F. , (C.F. ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4
( ) congiuntamente e disgiuntamente, che Controparte_6 C.F._5 eleggono domicilio presso l' Controparte_7
.
[...] resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 01-10-2024, il ricorrente in epigrafe indicato, collaboratore scolastico con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Buonarroti di , esponeva di aver CP_2 compilato la nuova domanda di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2024/2025, 1 indicando quali prime preferenze le scuole site nel comune di Alvignano e Caiazzo
(provincia di ); che tuttavia, in data 07.03.2024, all'esito della mobilità e del CP_2 relativo reclamo, gli era stato comunicato di non aver ottenuto il trasferimento richiesto, con conferma della scuola di titolarità in . CP_2
Lamentava il ricorrente che pur avendone pieno titolo, l'Amministrazione convenuta non aveva tenuto in conto il suo diritto di precedenza ex art. 33 della L.
104/1992 essendo titolare di legge 104/1992 ex art. 3 comma 1; che l'esame della precedenza ex art. 33 L. 104/1992, imponeva, a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dal deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, circostanza non rispettata nel caso in esame.
Richiamava l'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94, secondo il quale: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”; che la precedenza consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge;
lamentava inoltre la violazione della direttiva 1999/70/CE del 28-06-1999.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto della docente al riconoscimento per la mobilità 2020/2021 e per tutte quelle a seguire, del diritto di precedenza ex art. 33 della L. 104/1992 con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui l'Ordinanza Ministeriale del 23.04.2020 e dell'art. 13 del C.C.N.I nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai soggetti che assistono un familiare disabile in situazione di gravità dell'art. 33, della
Legge n. 104/92 e conseguentemente disporre il trasferimento in una delle scuole rientranti nella provincia del soggetto disabile;
sempre in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia dell'Ordinanza Ministeriale del 23.04.2020 e dell'art. 13 del C.C.N.I nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ex dell'art. 33, della
Legge n. 104/92.
2 Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Concesso il termine per la rinotifica del ricorso, si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo in via preliminare la nullità della domanda nella parte CP_1 in cui chiedeva il riconoscimento della precedenza per la mobilità dell'a.s. 2021/22.
Nel merito, rilevava che il mancato riconoscimento della precedenza di cui all'art.21 della l. 104/1992, nell'ambito della mobilità 2024/25, era stato determinato dalla carenza della documentazione allegata alla domanda di mobilità, in quanto mancante del verbale della commissione medica con indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta.
Concludeva quindi la resistente per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la sua definizione, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'eccezione di nullità del ricorso – formulata dalla difesa del – è CP_1 destituita di fondamento, atteso che dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo del giudizio si evince che la precedenza richiesta dal ricorrente riguarda la domanda di mobilità dell'anno scolastico 2024/25, sicchè la diversa annualità scolastica indicata nelle conclusioni del ricorso deve ritenersi frutto di un mero refuso redazionale.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art.21 della L.n.104/1992 dispone quanto segue:
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
L'art. 13 del CCNI mobilità per l'a.s. 2016-2017 al punto III ha riconosciuto tale precedenza al personale scolastico che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 21 richiamato dall'articolo 601, ma soltanto "nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi” in cui sono state articolate le operazioni di mobilità ( A provinciale, B, C e D interprovinciale).
3 La questione da cui dipende la decisione della causa è dunque costituita dalla conformità o meno dell'art. 13 alle citate previsioni di legge di cui all'art. 21 legge n.
104/1992 e 601 del decreto legislativo n. 297/1994.
A parere di questo Giudice la previsione collettiva non rispetta tali norme.
Come ha già ritenuto la giurisprudenza amministrativa in vicende processuali che ratione temporis appartenevano alla sua giurisdizione ( così ad es. Consiglio di
Stato n. 195/2000), queste ultime attribuiscono un diritto di precedenza rispetto agli altri soggetti interessati al trasferimento a fronte del quale, sul punto, non è configurabile alcun margine di discrezionalità del datore di lavoro.
Laddove stabilisce l'art. 21 il diritto di precedenza nella scelta della sede, anche in caso di trasferimento, la norma declina il diritto in questione con specifico riferimento alla mobilità della scuola in termini assoluti che non possono essere intesi se non come attribuzione del diritto di scegliere per primo tra tutti i posti messi a disposizione nell'ambito di una procedura di mobilità, con l'unico ovvio limite costituito dalla concorrenza di diritti di pari livello.
Nel distinguere la mobilità in fasi consecutive, prevedendo che chi partecipa a quelle successive può scegliere solo i posti residui, e contestualmente delimitare l'operatività del diritto di precedenza di cui all'art. 601 all'interno delle singole fasi, l'articolo 13 ha disatteso tale regola.
Nel caso di specie, non possono esservi dubbi sul fatto che il ricorrente fosse titolare del diritto di precedenza previsto dall'art. 21 legge n. 104/1992.
La lettura del verbale della “commissione medica per l'accertamento dell'handicap” del 5-03-2019 ( depositato con il ricorso) in cui il ricorrente è stato riconosciuto
“portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.n.104/1992 e soprattutto il verbale di accertamento dell'invalidità del nella misura percentuale del 67% Parte_1
(cfr. in atti) consentono di qualificare il ricorrente come “persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi” ai sensi della norma in questione alla data della presentazione della domanda di mobilità per l'a.s. 2024-2025.
Dalla lettura della domanda di mobilità territoriale (doc. in produzione) risulta che il ricorrente ha prodotto il solo verbale di accertamento dell' handicap ma non anche quello di invalidità (cfr. pag. 6 della domanda ).
Nondimeno, in questa sede, deve tenersi conto delle condizioni sanitarie tutte accertate in capo al ricorrente (handicap e invalidità superiore ai 2/3) ed idonee a ritenere sussistente il suo diritto di precedenza assoluta nella scelta della sede.
4 L'Amministrazione ha eccepito che la sede di Alvignano è stata assegnata a
[...] in possesso della medesima precedenza ma con un punteggio superiore CP_8 pari a 328.
Tuttavia nell'elenco delle sedi della mobilità 2024/25 vi erano 4 posti presso la scuola
Aulo di Caiazzo, 1 posto in una scuola nel Comune di Alife, 2 nel Persona_1 liceo Galilei di Piedimonte Matese, 3 posti alla scuola Leonardo da Vinci di Santa
Maria C.V., tutte sedi richieste dal ricorrente: quindi il mancato riconoscimento della precedenza cui il ricorrente aveva diritto (ai sensi dell'art.21 e non dell'art.33 della
Legge 104, che si riferisce al diverso caso del riconoscimento del diritto di precedenza nella scelta della sede al fine dell'assistenza di persona con handicap grave), è stato leso il suo diritto di scelta della sede più vicina alla propria residenza e in tal senso la condotta dell'Amministrazione è contraria alla previsione normativa e quindi lesiva della posizione giuridica del ricorrente.
Pertanto, la domanda deve essere accolta, con l'assegnazione del ricorrente, con diritto di precedenza ad una delle sedi indicate nella domanda di mobilità, secondo il criterio di scelta indicato dall'istante, con la condanna dell'Amministrazione convenuta ad assegnare il ricorrente con precedenza, ad una delle sedi indicate nella domanda.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, avendo l'Amministrazione respinto la domanda di mobilità del sul presupposto – non censurabile siccome Parte_1 confermato dalla documentazione in atti – della mancata allegazione, nella domanda amministrativa, della certificazione della invalidità superiore ai 2/3.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , con ricorso Parte_1 Controparte_9 depositato in data 1-10-2024, così provvede:
• Dichiara il diritto di all'assegnazione con precedenza ad Parte_1 una delle sedi indicate nella domanda di mobilità per l'anno scolastico
2024/2025, secondo il criterio di scelta indicato dall'istante, con la condanna del Controparte_10
ad assegnare il ricorrente
[...] con precedenza, ad una delle sedi indicate nella domanda;
• Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere 13-10-2025
5 Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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