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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674/2023, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PENNACCHIA MARIA OLIVETA, giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo alla via Belmonte n. 3;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: con ordinanza del 16.09.2025, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.09.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in atti del 18.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 01.02.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in San Severo (FG)
[...] in data 04.05.1980 (atto n. 107, p. II, serie A, ufficio 1, anno 1980) e che dall'unione coniugale sono nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che a causa di varie circostanze la vita coniugale era divenuta intollerabile;
che con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1 2161/2019 del 25.09.2019 (pubbl. il 26.09.2019) è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione di natura economica o accessoria;
che non è mai ripresa la comunione materiale e spirituale tra le parti, né vi è stata riconciliazione;
che la ricorrente è allo stato attuale priva di occupazione e gode solo dell'aiuto economico della madre, con la quale vive;
che sussistono tutti i presupposti per chiedere la pronuncia di divorzio.
La ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di porre a carico del resistente il versamento di un assegno divorzile in proprio favore di euro 500,00 mensili;
con vittoria di spese.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato dinanzi a sé l'udienza del 16.03.2023, da tenersi mediante lo scambio di note scritte, all'esito della quale ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha nominato il Giudice istruttore, rimettendo davanti lei le parti alla prima udienza del
10.07.2023, poi differita all'udienza cartolare del 16.10.2023.
A tale udienza il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente e confermato quanto già previsto nell'ordinanza presidenziale, ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 15.09.2025, sulle precisate conclusioni di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Preliminarmente, deve essere confermata la dichiarazione di contumacia di CP_1 essendovi in atti prova della regolare notifica e non essendosi lo stesso costituito in giudizio.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 L. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale” fra gli stessi e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
2 Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 2161/2019 del 25.09.2019 (pubbl. il 26.09.2019) e la circostanza che, dalla data di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del
01.02.2023, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni di parte ricorrente, le risultanze anagrafiche, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sull'assegno divorzile e sulle ulteriori domande.
Va premesso che alcune delle domande proposte dalla ricorrente non sono state ribadite al momento della precisazione delle conclusioni, per cui si intendono rinunciate. Infatti, la ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia di divorzio e formulando domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, dichiarandosi allo stato attuale disoccupata e priva di mezzi di sostentamento economico, se non l'esiguo aiuto fornitole dalla madre, con la quale attualmente vive.
Si premette, in diritto, che, mentre l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, al contrario quest'ultimo parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
(cfr. Cass. sez. I, ord. n.5605/2020).
L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
3 ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve: a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
4 Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art.
143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
5 Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del 2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non
è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche, con onere probatorio a carico del richiedente l'assegno.
Innanzitutto, calandoci nel caso concreto, occorre sottolineare come al momento della separazione non sia stato previsto un assegno di mantenimento in favore della , così dimostrando di non Pt_1 versare in stato di bisogno, requisito fondamentale per il diritto alla prestazione assistenziale dell'assegno divorzile. Dalla separazione ad oggi sono trascorsi più di sei anni durante i quali la ricorrente è riuscita a far fronte ai propri bisogni senza nulla vedersi corrispondere dalla controparte.
Ciò posto, si rileva altresì che la giurisprudenza ha più volte chiarito che il coniuge più debole che in sede di separazione ha rinunciato all'assegno di mantenimento non è condannato a rinunciare anche all'assegno divorzile, ma l'an del diritto all'assegno divorzile deve essere appositamente dimostrato.
Nel giudizio di divorzio spetta al richiedente l'assegno dimostrare la sussistenza delle condizioni e, di conseguenza, l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Orbene, nel caso in esame, già in sede di ordinanza del 22.03.2023, il Presidente ha rigettato la richiesta di contribuzione economica formulata dalla ricorrente per assenza di prova circa i presupposti per il riconoscimento di detto assegno. Infatti, la ricorrente non aveva minimamente allegato o fornito alcun elemento di prova relativamente alla propria situazione economica e patrimoniale, alle perdite di occasioni di crescita professionale patite per effetto delle scelte di vita matrimoniale, nonché, ai contributi offerti alla formazione del patrimonio familiare e/o dell'altro coniuge.
6 Solo nella memoria integrativa la ricorrente ha poi, ma solo genericamente, riportato di essersi dedicata durante la vita coniugale alla famiglia in quanto il resistente, camionista, si allontanava per lavoro anche per mesi interi e che quest'ultimo, in costanza di matrimonio, avrebbe avuto relazioni extraconiugali ed anche una figlia da un'altra donna, alla quale avrebbe dedicato parte dei soldi della famiglia, negando alla ricorrente e ai loro due figli anche beni di prima necessità, motivo per il quale la ricorrente avrebbe svolto in quegli anni piccoli lavori di pulizia e sartoria;
si è poi definita
“sarta professionale”, impossibilitata in costanza di matrimonio, per volontà del marito, a dedicarsi al proprio lavoro per occuparsi della prole e della casa, nella quale attualmente non vi abita poiché concessa, a sua insaputa, dal resistente a terzi.
Le affermazioni rese genericamente dalla ricorrente a sostegno della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio, non essendo state nemmeno avanzate istanze istruttorie idonee a suffragare le proprie allegazioni.
Inoltre, è emerso come la stessa abbia competenze come sarta, attività lavorativa che potrebbe tuttora svolgere, non avendo riferito di soffrire di problemi di salute.
Pertanto, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio in ordine ai suoi presupposti, la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente va rigettata.
3. Sulle spese del giudizio.
In considerazione dell'esito della lite, che ha visto la soccombenza della ricorrente con il rigetto della domanda di assegno divorzile, della pronuncia costitutiva sullo status e della contumacia del resistente, nulla va disposto in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo (FG) in data 04.05.1980 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] (atto n. 107, parte II, serie A, ufficio 1, anno
[...]
1980);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
4) nulla sulle spese.
7 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 16.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674/2023, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PENNACCHIA MARIA OLIVETA, giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo alla via Belmonte n. 3;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: con ordinanza del 16.09.2025, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.09.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in atti del 18.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 01.02.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in San Severo (FG)
[...] in data 04.05.1980 (atto n. 107, p. II, serie A, ufficio 1, anno 1980) e che dall'unione coniugale sono nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che a causa di varie circostanze la vita coniugale era divenuta intollerabile;
che con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1 2161/2019 del 25.09.2019 (pubbl. il 26.09.2019) è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione di natura economica o accessoria;
che non è mai ripresa la comunione materiale e spirituale tra le parti, né vi è stata riconciliazione;
che la ricorrente è allo stato attuale priva di occupazione e gode solo dell'aiuto economico della madre, con la quale vive;
che sussistono tutti i presupposti per chiedere la pronuncia di divorzio.
La ricorrente ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di porre a carico del resistente il versamento di un assegno divorzile in proprio favore di euro 500,00 mensili;
con vittoria di spese.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato dinanzi a sé l'udienza del 16.03.2023, da tenersi mediante lo scambio di note scritte, all'esito della quale ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio benché regolarmente citato, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha nominato il Giudice istruttore, rimettendo davanti lei le parti alla prima udienza del
10.07.2023, poi differita all'udienza cartolare del 16.10.2023.
A tale udienza il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente e confermato quanto già previsto nell'ordinanza presidenziale, ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 15.09.2025, sulle precisate conclusioni di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Preliminarmente, deve essere confermata la dichiarazione di contumacia di CP_1 essendovi in atti prova della regolare notifica e non essendosi lo stesso costituito in giudizio.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 L. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale” fra gli stessi e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
2 Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 2161/2019 del 25.09.2019 (pubbl. il 26.09.2019) e la circostanza che, dalla data di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del
01.02.2023, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni di parte ricorrente, le risultanze anagrafiche, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sull'assegno divorzile e sulle ulteriori domande.
Va premesso che alcune delle domande proposte dalla ricorrente non sono state ribadite al momento della precisazione delle conclusioni, per cui si intendono rinunciate. Infatti, la ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia di divorzio e formulando domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, dichiarandosi allo stato attuale disoccupata e priva di mezzi di sostentamento economico, se non l'esiguo aiuto fornitole dalla madre, con la quale attualmente vive.
Si premette, in diritto, che, mentre l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, al contrario quest'ultimo parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
(cfr. Cass. sez. I, ord. n.5605/2020).
L'art. 5 L. 898/1970, nel testo modificato dalla L. n.74/87, prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa disporre l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro coniuge un assegno, “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, tenendo conto “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
3 ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, fino ad arrivare all'approdo delle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n.18287 del 2018.
Si possono ripercorrere brevemente le argomentazioni svolte dal Supremo Consesso partendo dalla nota sentenza n.11504/2017, che ha mutato il precedente orientamento secondo cui il carattere dell'assegno divorzile era esclusivamente assistenziale (Cass. civ. Sez. Unite n. 11490/1990).
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 ha affermato che il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, deve: a) nella fase dell'“an debeatur”, verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) nella fase del “quantum debeatur”, tenere conto di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Quindi, con tale pronuncia si è valorizzato il principio di “autoresponsabilità” dell'ex coniuge richiedente.
Nel 2018, come detto, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta di nuovo sul tema dell'assegno divorzile con la sentenza n.18287/2018.
4 Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art.
143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, cioè una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo e compensativa.
Infatti, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico – patrimoniali delle parti, in considerazione del contribuito fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. Sez. Unite sent. n.18287/2018).
Pertanto, in base a tale orientamento, il Tribunale può disporre l'obbligo di somministrare un assegno all'altro coniuge, all'esito di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, che metta in luce il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale della famiglia. Infatti, uno dei coniugi, nella conduzione della vita familiare, ben può aver deciso di dedicarsi interamente alla famiglia, incidendo tale scelta sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine del matrimonio.
In ciò si sostanzia la funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile. Tale funzione, infatti, presuppone che “il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impegno delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
5 Invece, per quanto riguarda la funzione assistenziale la già menzionata Cass. Sezioni Unite 18287 del 2018 ha affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
Pertanto, alla luce di questi orientamenti si può affermare che la funzione dell'assegno divorzile non
è tanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge, in base a scelte compiute e condivise dall'altro coniuge di dedicarsi interamente alla famiglia, sacrificando le proprie aspettative professionali ed economiche, con onere probatorio a carico del richiedente l'assegno.
Innanzitutto, calandoci nel caso concreto, occorre sottolineare come al momento della separazione non sia stato previsto un assegno di mantenimento in favore della , così dimostrando di non Pt_1 versare in stato di bisogno, requisito fondamentale per il diritto alla prestazione assistenziale dell'assegno divorzile. Dalla separazione ad oggi sono trascorsi più di sei anni durante i quali la ricorrente è riuscita a far fronte ai propri bisogni senza nulla vedersi corrispondere dalla controparte.
Ciò posto, si rileva altresì che la giurisprudenza ha più volte chiarito che il coniuge più debole che in sede di separazione ha rinunciato all'assegno di mantenimento non è condannato a rinunciare anche all'assegno divorzile, ma l'an del diritto all'assegno divorzile deve essere appositamente dimostrato.
Nel giudizio di divorzio spetta al richiedente l'assegno dimostrare la sussistenza delle condizioni e, di conseguenza, l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Orbene, nel caso in esame, già in sede di ordinanza del 22.03.2023, il Presidente ha rigettato la richiesta di contribuzione economica formulata dalla ricorrente per assenza di prova circa i presupposti per il riconoscimento di detto assegno. Infatti, la ricorrente non aveva minimamente allegato o fornito alcun elemento di prova relativamente alla propria situazione economica e patrimoniale, alle perdite di occasioni di crescita professionale patite per effetto delle scelte di vita matrimoniale, nonché, ai contributi offerti alla formazione del patrimonio familiare e/o dell'altro coniuge.
6 Solo nella memoria integrativa la ricorrente ha poi, ma solo genericamente, riportato di essersi dedicata durante la vita coniugale alla famiglia in quanto il resistente, camionista, si allontanava per lavoro anche per mesi interi e che quest'ultimo, in costanza di matrimonio, avrebbe avuto relazioni extraconiugali ed anche una figlia da un'altra donna, alla quale avrebbe dedicato parte dei soldi della famiglia, negando alla ricorrente e ai loro due figli anche beni di prima necessità, motivo per il quale la ricorrente avrebbe svolto in quegli anni piccoli lavori di pulizia e sartoria;
si è poi definita
“sarta professionale”, impossibilitata in costanza di matrimonio, per volontà del marito, a dedicarsi al proprio lavoro per occuparsi della prole e della casa, nella quale attualmente non vi abita poiché concessa, a sua insaputa, dal resistente a terzi.
Le affermazioni rese genericamente dalla ricorrente a sostegno della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio, non essendo state nemmeno avanzate istanze istruttorie idonee a suffragare le proprie allegazioni.
Inoltre, è emerso come la stessa abbia competenze come sarta, attività lavorativa che potrebbe tuttora svolgere, non avendo riferito di soffrire di problemi di salute.
Pertanto, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio in ordine ai suoi presupposti, la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente va rigettata.
3. Sulle spese del giudizio.
In considerazione dell'esito della lite, che ha visto la soccombenza della ricorrente con il rigetto della domanda di assegno divorzile, della pronuncia costitutiva sullo status e della contumacia del resistente, nulla va disposto in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo (FG) in data 04.05.1980 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] (atto n. 107, parte II, serie A, ufficio 1, anno
[...]
1980);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
4) nulla sulle spese.
7 Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 16.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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