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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 14648/2024 RG;
T R A
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
EP IO e SI IO;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte istante, con ricorso depositato il 21.11.2024, rappresentava che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del delle province di Napoli e Caserta dal Controparte_2
27/03/2000, con le mansioni di operatore ecologico, livello 3A, secondo la contrattazione collettiva di settore;
che il rapporto di lavoro era cessato in data 09/04/2017 e l'istante non aveva percepito il TFR/TFS; che il TFR/TFS maturato dal ricorrente alle dipendenze del ammonta ad €19.309,82, come da conteggi allegati al presente ricorso per formarne CP_2 CP_ parte integrante;
che il resistente aveva inviato in data 25/03/2019 all' CP_2 territorialmente competente il modello TFR1 contenente il prospetto di liquidazione necessariamente propedeutico all'erogazione della prestazione. Chiedeva la condanna al pagamento del TFR maturato. Si è costituito l' esponendo “L'Ufficio amministrativo competente ha comunicato CP_1
l'intervenuto pagamento della prestazione, con mandato del 23.04.2024. E' stato, in particolare, precisato che “per la lavorazione sono stati utilizzati i dati comunicati dal nel modello TFR1. lordo 25.935,22 comprensivo di interessi per ritardato CP_2 pagamento euro 1.606,31” Si produce documentazione attestante la liquidazione ed il pagamento della prestazione, nei termini sopra indicati.”. Ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito la circostanza rappresentata dalle parti inerente al pagamento della prestazione e la concorde istanza delle parti determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del
1 contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Le spese di lite devono essere compensate stante la circostanza emergente dalla documentazione prodotta dall' che il TFR è stato pagato con data valuta 2-5-2024. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite. Così deciso il 22.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 14648/2024 RG;
T R A
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
EP IO e SI IO;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte istante, con ricorso depositato il 21.11.2024, rappresentava che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del delle province di Napoli e Caserta dal Controparte_2
27/03/2000, con le mansioni di operatore ecologico, livello 3A, secondo la contrattazione collettiva di settore;
che il rapporto di lavoro era cessato in data 09/04/2017 e l'istante non aveva percepito il TFR/TFS; che il TFR/TFS maturato dal ricorrente alle dipendenze del ammonta ad €19.309,82, come da conteggi allegati al presente ricorso per formarne CP_2 CP_ parte integrante;
che il resistente aveva inviato in data 25/03/2019 all' CP_2 territorialmente competente il modello TFR1 contenente il prospetto di liquidazione necessariamente propedeutico all'erogazione della prestazione. Chiedeva la condanna al pagamento del TFR maturato. Si è costituito l' esponendo “L'Ufficio amministrativo competente ha comunicato CP_1
l'intervenuto pagamento della prestazione, con mandato del 23.04.2024. E' stato, in particolare, precisato che “per la lavorazione sono stati utilizzati i dati comunicati dal nel modello TFR1. lordo 25.935,22 comprensivo di interessi per ritardato CP_2 pagamento euro 1.606,31” Si produce documentazione attestante la liquidazione ed il pagamento della prestazione, nei termini sopra indicati.”. Ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito la circostanza rappresentata dalle parti inerente al pagamento della prestazione e la concorde istanza delle parti determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del
1 contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Le spese di lite devono essere compensate stante la circostanza emergente dalla documentazione prodotta dall' che il TFR è stato pagato con data valuta 2-5-2024. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite. Così deciso il 22.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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