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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1400/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SALVALAGGIO CATIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
MONTICO PAOLO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati consensualmente con nota allegata al verbale dell'udienza del
10/02/2021, omologato con decreto Cron. n. 1291/2021 del 23/02/2021 – R.G.
1151/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente figlia: nata il [...], Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del giorno 01/12/2025 e cioè “
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà di entrambi rimarrà assegnata al Sig.
, affinchè la abiti con la figlia maggiorenne ma ad Parte_1 Per_1
oggi non economicamente autosufficiente;
3. Il Sig. continuerà a provvedere in via esclusiva al Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario della figlia sino a quando non Per_1
diventerà economicamente autosufficiente;
4. Il Sig. verserà l'assegno divorzile dell'importo di € 350,00 Parte_1
mensili in favore della sig.ra , da rivalutarsi secondo gli indici CP_1
ISTAT a partire dal mese di novembre 2026;
5. Spese competenze ed onorari di lite interamente compensati.
- di fare acquiescenza avverso l'emanando provvedimento, rinunciando ai termini per impugnare lo stesso”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 16/07/2025 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto in Piove di Sacco
(PD), in data 14/05/1990, con;
ha dedotto di vivere CP_1
ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata decreto Cron. n. 1291/2021 del 23/02/2021 – R.G. 1151/2020 –
Tribunale Ordinario di Pordenone, che dalla loro unione era nata la figlia e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e Per_1
spirituale tra i coniugi;
ha chiesto che la casa restasse assegnata al marito,
2 affinché la abitasse con la figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
ha dichiarato che il padre continuerà a provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia sino a quando non diverrà economicamente autosufficiente;
infine, ha dichiarato che nulla dovrà disporsi per i reciproco mantenimento dei coniugi,
essendo gli stessi entrambi economicamente autosufficienti, con spese,
competenze e onorari di lite interamente rifusi in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento il 31/10/2025, non si è CP_1
opposta alla domanda di scioglimento di matrimonio e non si è opposta alla conferma di assegnazione della casa familiare al ricorrente fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia Per_1
attualmente ivi residente;
ha chiesto di disporsi la conferma dell'obbligo in capo al padre di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e di respingersi la domanda di revoca del Per_1
contributo al mantenimento della resistente, ovvero, di nulla disporre in ordine al mantenimento della suddetta parte, con richiesta di accertamento dei paramenti di cui alla L. 898/1970 e ss. modifiche di cui alla L. 74/1987 e, per l'effetto, dichiararsi dovuto un assegno divorzile in favore della resistente e a carico del ricorrente, quanto meno per l'importo corrispondente all'attuale contributo al mantenimento statuito in sede di separazione, pari ad euro
468,00 mensili, o in subordine, nella diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, con rifusione totale del compenso professionale oltre accessori.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo e, con istanza congiunta depositata in data 20/11/2025, hanno chiesto di sostituire l'udienza fissata per il giorno 01/12/2025 con note scritte, precisando già le loro conclusioni. Pertanto, il Giudice relatore ha disposto la sostituzione della suddetta udienza con lo scambio e il deposito in forma telematica di sintetiche
3 note scritte contenenti le sole istanze, eccezioni e conclusioni.
All'udienza del giorno 01/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, le parti hanno confermato le condizioni di cui in epigrafe,
rinunciando all'impugnazione della sentenza, e con ordinanza, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto omologato Cron. n. 1291/2021 del 23/02/2021 – R.G. 1151/2020 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di
4 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Piove di Sacco (PD), in data 14/05/1990;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOVE DI SACCO (PD)
di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 2, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1400/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SALVALAGGIO CATIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
MONTICO PAOLO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati consensualmente con nota allegata al verbale dell'udienza del
10/02/2021, omologato con decreto Cron. n. 1291/2021 del 23/02/2021 – R.G.
1151/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente figlia: nata il [...], Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del giorno 01/12/2025 e cioè “
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà di entrambi rimarrà assegnata al Sig.
, affinchè la abiti con la figlia maggiorenne ma ad Parte_1 Per_1
oggi non economicamente autosufficiente;
3. Il Sig. continuerà a provvedere in via esclusiva al Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario della figlia sino a quando non Per_1
diventerà economicamente autosufficiente;
4. Il Sig. verserà l'assegno divorzile dell'importo di € 350,00 Parte_1
mensili in favore della sig.ra , da rivalutarsi secondo gli indici CP_1
ISTAT a partire dal mese di novembre 2026;
5. Spese competenze ed onorari di lite interamente compensati.
- di fare acquiescenza avverso l'emanando provvedimento, rinunciando ai termini per impugnare lo stesso”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 16/07/2025 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto in Piove di Sacco
(PD), in data 14/05/1990, con;
ha dedotto di vivere CP_1
ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata decreto Cron. n. 1291/2021 del 23/02/2021 – R.G. 1151/2020 –
Tribunale Ordinario di Pordenone, che dalla loro unione era nata la figlia e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e Per_1
spirituale tra i coniugi;
ha chiesto che la casa restasse assegnata al marito,
2 affinché la abitasse con la figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
ha dichiarato che il padre continuerà a provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia sino a quando non diverrà economicamente autosufficiente;
infine, ha dichiarato che nulla dovrà disporsi per i reciproco mantenimento dei coniugi,
essendo gli stessi entrambi economicamente autosufficienti, con spese,
competenze e onorari di lite interamente rifusi in caso di opposizione.
, nel costituirsi nel procedimento il 31/10/2025, non si è CP_1
opposta alla domanda di scioglimento di matrimonio e non si è opposta alla conferma di assegnazione della casa familiare al ricorrente fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia Per_1
attualmente ivi residente;
ha chiesto di disporsi la conferma dell'obbligo in capo al padre di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario della figlia e di respingersi la domanda di revoca del Per_1
contributo al mantenimento della resistente, ovvero, di nulla disporre in ordine al mantenimento della suddetta parte, con richiesta di accertamento dei paramenti di cui alla L. 898/1970 e ss. modifiche di cui alla L. 74/1987 e, per l'effetto, dichiararsi dovuto un assegno divorzile in favore della resistente e a carico del ricorrente, quanto meno per l'importo corrispondente all'attuale contributo al mantenimento statuito in sede di separazione, pari ad euro
468,00 mensili, o in subordine, nella diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, con rifusione totale del compenso professionale oltre accessori.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo e, con istanza congiunta depositata in data 20/11/2025, hanno chiesto di sostituire l'udienza fissata per il giorno 01/12/2025 con note scritte, precisando già le loro conclusioni. Pertanto, il Giudice relatore ha disposto la sostituzione della suddetta udienza con lo scambio e il deposito in forma telematica di sintetiche
3 note scritte contenenti le sole istanze, eccezioni e conclusioni.
All'udienza del giorno 01/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta congiunta, le parti hanno confermato le condizioni di cui in epigrafe,
rinunciando all'impugnazione della sentenza, e con ordinanza, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto omologato Cron. n. 1291/2021 del 23/02/2021 – R.G. 1151/2020 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di
4 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Piove di Sacco (PD), in data 14/05/1990;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOVE DI SACCO (PD)
di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990, atto n. 2, parte 1) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 12/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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