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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2469/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza
Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2469/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (avv.ti Di Benedetto RI e Parte_1
LL RI LV)
ATTORE
E:
in persona del legale rappresentante pro CP_1 Parte_2 tempore (avv. Virgone Salvatore)
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 16.09.2021, conveniva in giudizio– davanti a questo Tribunale Parte_1
– (precedentemente e Controparte_3 CP_4 Controparte_2 chiedendone la condanna solidale al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella somma di € 81.534,81 oltre personalizzazione, rivalutazione e interessi, conseguiti ad un sinistro stradale verificatosi il 21.06.2013, nel centro abitato di Canicattì, intorno alle 22.30, nel quale riportava diverse lesioni che richiedevano le cure presso il pronto soccorso del nosocomio di Canicattì.
Assumeva, a tal fine, che il 21 giugno 2013, mentre percorreva a piedi la via Mons. Ficarra di
Canicattì, veniva investito dall'autoveicolo Audi A4, assicurato con la (oggi CP_4 [...]
, condotta da che, effettuando una manovra di Controparte_3 Controparte_2
retromarcia senza ispezionare adeguatamente lo spazio retrostante, lo travolgeva facendolo cadere rovinosamente a terra.
A causa del descritto incidente, l'attore riportava un: “Trauma gomito dx con frattura pluriframmentaria capitello radiale destro e rima di radio trasparenza del processo coronoideo dell'ulna” per il quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico di impianto protesi capitello radiale del gomito destro, presso l'ospedale "San Giacomo D'Altopasso" di Licata (AG) (verbale di dimissioni del 28.06.2013, rilasciato dall'ospedale di Licata).
Con comparsa di costituzione, si costituiva la contestando l'an della Controparte_3
responsabilità, per difetto di prova del nesso di causalità tra la dinamica del sinistro descritta dall'attore e i danni lamentati da quest'ultimo, nonché il quantum della domanda risarcitoria, deducendo che le pretese risarcitorie fossero spropositate rispetto alle lesioni effettivamente riportate dallo stesso. In particolare, con riferimento all'assenza del nesso causale, la compagnia assicurativa contestava ogni addebito sulla scorta di alcune incongruenze rilevate nella dinamica del sinistro, consistenti nella divergenza di orario dell'incidente dichiarato dalla convenuta rispetto a quello indicato dall'attore, nel fatto che dalla documentazione rilasciata dal pronto soccorso non veniva indicato che la lesione subita era stata provocata da un incidente stradale e nel fatto che il presunto soccorritore che aveva coadiuvato Controparte_2
nell'assistere l'attore aveva negato l'esistenza del sinistro.
In via subordinata, chiedeva, altresì, che la domanda risarcitoria venisse accolta limitatamente al danno provato e che il giusto danno risarcibile fosse decurtato, ai sensi dell'art.1227 c.c., della quota di responsabilità da attribuire all'attore per aver concorso a causare i danni dallo stesso patiti a seguito della sua condotta anormale e imprevedibile che aveva reso impossibile, al conducente del mezzo che lo ha travolto, di avvistarlo e di osservarne i movimenti.
Nessuno si è costituito per , sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_2
La causa veniva quindi istruita con espletamento di CTU medico-legale, prova per testi e con la produzione di documenti e, all'udienza del 17.09.2025 veniva posta in decisione
In Diritto
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di (regolarmente Controparte_2
evocata in giudizio e non costituitasi) e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda dell'attore, alla luce della richiesta stragiudiziale inviata ritualmente alla compagnia di assicurazioni resistente a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con
D.Lgs. 209/2005.
Nel merito, la domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Va innanzitutto osservato che può dirsi provato il fatto storico del verificarsi del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla responsabilità di . Controparte_2
Sul sinistro, sulla manovra di retromarcia posta in essere dalla convenuta con cui ha investito l'attore e sul nesso causale, significativi elementi si ricavano dalla deposizione del teste Tes_1
– sulla cui attendibilità non è emerso motivo di dubitare – il quale, da distanza ravvicinata
[...]
(al momento dell'incidente, seguiva l'attore mentre questi si stava avvicinando alla macchina parcheggiata ), non solo ha assistito al comportamento anomalo di ma è stato lui stesso CP_2
ad accompagnare all'ospedale subito dopo l'incidente. Pt_1
In particolare, il testimone ha confermato che: “ io ero dietro e ho visto che una macchina, nel Pt_1
fare retromarcia, lo ha attinto con la parte posteriore e lo ha fatto cadere a terra;
la signora che era alla guida della vettura, una Audi un pò vecchiotta, è uscita dall'auto tutta preoccupata per capire cosa fosse successo;
la macchina era parcheggiata sopra il marciapiede e l'impatto è avvenuto mentre il mio amico si trovava sopra il marciapiede”; “dopo l'incidente io ho accompagnato in ospedale perché vedevo che Pt_1
stava male ”.
Ulteriore conferma della dinamica si evince dalla testimonianza di , Testimone_2
moglie dell'attore, la quale, pur non avendo assistito direttamente all'impatto, riferiva che la convenuta aveva ammesso la propria responsabilità subito dopo il sinistro, dichiarando che la caduta era stata causata dalla sua manovra (“non conoscevo la signora che la guidava;
questa, uscita dalla macchina per verificare cosa era accaduto aveva detto davanti a tutti che era stata lei a farlo cadere;
preciso che la signora aveva detto ciò in presenza mia, di mio marito e del signor ”). Tes_1
La genuinità delle deposizioni trova riscontro anche nel modello di constatazione amichevole sottoscritto dalla convenuta all'epoca del sinistro e prodotto in giudizio dall'attore.
Tali dichiarazioni, precise e concordanti non appaiono smentite neppure dagli elementi allegati dalla compagnia assicurativa per porre in dubbio la veridicità dell'incidente.
Innanzitutto, il fatto che nel referto di pronto soccorso non sia stata indicata, quale causa delle lesioni, un incidente stradale non è dirimente, essendo possibile che il medico refertante non abbia chiesto ad alcuna informazione sulla causa dell'accaduto e ciò spiega il motivo per cui nel Pt_1
referto non vi sia un riferimento al sinistro.
Nessun rilievo assume poi il fatto che la conducente, nella dichiarazione raccolta dalla compagnia, abbia dichiarato che il sinistro era avvenuto alle ore 21.00 e non alle ore 22.30, come indicato dall'attore.
In proposito, è da evidenziare, da un lato, come risulti più attendibile, per una ragione di prossimità temporale, quanto dichiarato da nel modulo cid al momento della CP_2
verificazione dell'incidente e cioè che lo stesso era avvenuto alle 22.30; dall'altro, deve evidenziarsi che la conducente, nella dichiarazione rilasciata alla compagnia si sia riferita in ogni caso a un orario serale e che è plausibile che l'indicazione di un'ora diversa possa essere attribuita a un ricordo non preciso dell'accaduto.
Quanto al fatto che abbia dichiarato di aver soccorso l'attore con l'aiuto di tale CP_2 Per_1
mentre questi non avrebbe confermato tale tesi, va evidenziato come le dichiarazioni rese da
[...]
al di fuori di questo procedimento siano contradditorie;
, infatti, ha dichiarato alla Per_1 Per_1
compagnia di non avere assistito all'incidente e di non avere prestato soccorso mentre, in sede penale, ha dichiarato che, pur non avendo soccorso ad aveva constatato la verificazione del Pt_1
sinistro.
Del resto, lo stesso teste di parte attrice, ha confermato la presenza di sui luoghi del Per_1
sinistro (“ricordo pure che è uscito dalla pizzeria il sig. che credo fosse il proprietario del locale”). Per_1 Nel caso di specie, quindi, la ricostruzione della dinamica risulta essere puntuale, in quanto suffragata dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla Ctu medico-legale del dott. Per_2
che, al quesito di accertare se le lesioni riportate dall'attore fossero compatibili con il
[...]
sinistro, così rispondeva: “Tale quadro clinico è compatibile con la dinamica dell'incidente, e come sopra esposto, sussiste nesso causale tra lesione e menomazione.
Va, quindi, ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'evento e la condotta tenuta da
[...]
che, con la manovra di retromarcia imprudente, investiva l'attore. Controparte_2
Ora, nei riguardi di risulta senz'altro applicabile il primo comma Controparte_2
dell'art. 2054 c.c., norma che pone una presunzione di responsabilità a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, il quale è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, a meno che non provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel corso del presente giudizio, non sono emersi elementi sufficienti a configurare un concorso di colpa dell'attore nella produzione dei danni dallo stesso patiti.
In particolare, oltre al fatto che la compagnia assicurativa non ha offerto riscontri utili ad accertare tale concorso, limitandosi ad allegarlo genericamente, sia il modello di constatazione amichevole sottoscritto dalla convenuta che gli esiti istruttori confermano l'esclusiva responsabilità di e l'assenza di condotte anormali o imprevedibili dell'attore. CP_2
Risulta quindi integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata nei confronti di la quale – nella qualità di conducente dell'autovettura – deve ritenersi CP_2
obbligato a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in Parte_1
conseguenza del sinistro.
Al risarcimento dei suddetti danni è tenuta, in solido, la stante la Controparte_3
pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo al veicolo sopra indicato.
Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile.
Per quanto ora riguarda il quantum debeatur, il c.t.u. dott. ha stimato nell'8% Persona_2
il danno biologico permanente residuato ad per i postumi da “ frattura a più Parte_1
frammenti del capitello radiale + la frattura del processo coronoideo dell'ulna del gomito destro" con successivo intervento chirurgico di impianto protesi capitello radiale del gomito destro” nonché in 20 giorni il periodo di inabilità temporanea assoluta e in 50 giorni quello di inabilità temporanea parziale
(di cui 30 al 50% e 20 al 25 %).
L'attore assume che il ctu avrebbe errato nel non riconoscere alcuna invalidità per il danno estetico.
L'assunto non è condivisibile perché trascura che il ctu, nel valutare il danno estetico, ha preso in considerazione parametri quali l'estensione della micro-area cutanea (superficie interessata: 10 cm2), rilievo topografia anatomica (area marginale e peraltro ricoperta a livello epidermico dalla fisiologica lanugine), età, rapporto interpersonale e sesso.
Proprio sulla base di tali parametri e tenuto conto della lievità dell'esito cicatriziale è da ritenere che la percentuale di danno biologico accertata dal ctu (8%) ricomprenda anche il pregiudizio per il danno estetico.
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059
c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico- relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p.
– allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del
2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso in esame, va richiamato l'arresto del Supremo Collegio (Cass. 25164/2020, § 4.1.) secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei "fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.). Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medica.
Manca invece una sufficiente allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa e foriere di danno morale risarcibile.
Parimenti, manca qualsivoglia allegazione che possa fondare un aumento a titolo
“personalizzazione” del danno.
Pertanto, deve essere liquidato il danno non patrimoniale relativamente alla sola componente di danno biologico stricto sensu.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle aggiornate alla luce del D.M. 18/07/2025, spetta all'attore, a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 8% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (41 anni), la somma complessiva di € 13.676,43 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 2.247,20 in valori attuali.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 15.923, 63 in valori attuali.
Deve essere inoltre accordata all'attore, quale risarcimento del danno patrimoniale, la somma di
€ 505,81 per spese mediche documentate, da ritenersi riferibili all'evento traumatico per cui è causa.
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad € 15.923, 63 per il danno non patrimoniale e ad € 505,81 per il danno di natura patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo di insorgenza), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti;
tuttavia, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto). Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema
Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante all'attore, comprensiva di rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi ammonta ad € 18.779,17.
Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno solidalmente condannate le parti convenute
– sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
1) condanna e in persona del suo Controparte_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 18.779,17 oltre interessi al tasso legale dalla data della Parte_1
presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna in persona del suo Controparte_5 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 5.883.00, di cui € 5.077,00 per compenso di avvocato e euro 806,00 per spese, € oltre accessori di legge;
3) pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti in solido.
Agrigento, 11.12.2025
Il Giudice Vincenza Bennici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza
Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2469/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (avv.ti Di Benedetto RI e Parte_1
LL RI LV)
ATTORE
E:
in persona del legale rappresentante pro CP_1 Parte_2 tempore (avv. Virgone Salvatore)
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 16.09.2021, conveniva in giudizio– davanti a questo Tribunale Parte_1
– (precedentemente e Controparte_3 CP_4 Controparte_2 chiedendone la condanna solidale al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella somma di € 81.534,81 oltre personalizzazione, rivalutazione e interessi, conseguiti ad un sinistro stradale verificatosi il 21.06.2013, nel centro abitato di Canicattì, intorno alle 22.30, nel quale riportava diverse lesioni che richiedevano le cure presso il pronto soccorso del nosocomio di Canicattì.
Assumeva, a tal fine, che il 21 giugno 2013, mentre percorreva a piedi la via Mons. Ficarra di
Canicattì, veniva investito dall'autoveicolo Audi A4, assicurato con la (oggi CP_4 [...]
, condotta da che, effettuando una manovra di Controparte_3 Controparte_2
retromarcia senza ispezionare adeguatamente lo spazio retrostante, lo travolgeva facendolo cadere rovinosamente a terra.
A causa del descritto incidente, l'attore riportava un: “Trauma gomito dx con frattura pluriframmentaria capitello radiale destro e rima di radio trasparenza del processo coronoideo dell'ulna” per il quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico di impianto protesi capitello radiale del gomito destro, presso l'ospedale "San Giacomo D'Altopasso" di Licata (AG) (verbale di dimissioni del 28.06.2013, rilasciato dall'ospedale di Licata).
Con comparsa di costituzione, si costituiva la contestando l'an della Controparte_3
responsabilità, per difetto di prova del nesso di causalità tra la dinamica del sinistro descritta dall'attore e i danni lamentati da quest'ultimo, nonché il quantum della domanda risarcitoria, deducendo che le pretese risarcitorie fossero spropositate rispetto alle lesioni effettivamente riportate dallo stesso. In particolare, con riferimento all'assenza del nesso causale, la compagnia assicurativa contestava ogni addebito sulla scorta di alcune incongruenze rilevate nella dinamica del sinistro, consistenti nella divergenza di orario dell'incidente dichiarato dalla convenuta rispetto a quello indicato dall'attore, nel fatto che dalla documentazione rilasciata dal pronto soccorso non veniva indicato che la lesione subita era stata provocata da un incidente stradale e nel fatto che il presunto soccorritore che aveva coadiuvato Controparte_2
nell'assistere l'attore aveva negato l'esistenza del sinistro.
In via subordinata, chiedeva, altresì, che la domanda risarcitoria venisse accolta limitatamente al danno provato e che il giusto danno risarcibile fosse decurtato, ai sensi dell'art.1227 c.c., della quota di responsabilità da attribuire all'attore per aver concorso a causare i danni dallo stesso patiti a seguito della sua condotta anormale e imprevedibile che aveva reso impossibile, al conducente del mezzo che lo ha travolto, di avvistarlo e di osservarne i movimenti.
Nessuno si è costituito per , sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_2
La causa veniva quindi istruita con espletamento di CTU medico-legale, prova per testi e con la produzione di documenti e, all'udienza del 17.09.2025 veniva posta in decisione
In Diritto
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di (regolarmente Controparte_2
evocata in giudizio e non costituitasi) e deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda dell'attore, alla luce della richiesta stragiudiziale inviata ritualmente alla compagnia di assicurazioni resistente a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private emanato con
D.Lgs. 209/2005.
Nel merito, la domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Va innanzitutto osservato che può dirsi provato il fatto storico del verificarsi del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla responsabilità di . Controparte_2
Sul sinistro, sulla manovra di retromarcia posta in essere dalla convenuta con cui ha investito l'attore e sul nesso causale, significativi elementi si ricavano dalla deposizione del teste Tes_1
– sulla cui attendibilità non è emerso motivo di dubitare – il quale, da distanza ravvicinata
[...]
(al momento dell'incidente, seguiva l'attore mentre questi si stava avvicinando alla macchina parcheggiata ), non solo ha assistito al comportamento anomalo di ma è stato lui stesso CP_2
ad accompagnare all'ospedale subito dopo l'incidente. Pt_1
In particolare, il testimone ha confermato che: “ io ero dietro e ho visto che una macchina, nel Pt_1
fare retromarcia, lo ha attinto con la parte posteriore e lo ha fatto cadere a terra;
la signora che era alla guida della vettura, una Audi un pò vecchiotta, è uscita dall'auto tutta preoccupata per capire cosa fosse successo;
la macchina era parcheggiata sopra il marciapiede e l'impatto è avvenuto mentre il mio amico si trovava sopra il marciapiede”; “dopo l'incidente io ho accompagnato in ospedale perché vedevo che Pt_1
stava male ”.
Ulteriore conferma della dinamica si evince dalla testimonianza di , Testimone_2
moglie dell'attore, la quale, pur non avendo assistito direttamente all'impatto, riferiva che la convenuta aveva ammesso la propria responsabilità subito dopo il sinistro, dichiarando che la caduta era stata causata dalla sua manovra (“non conoscevo la signora che la guidava;
questa, uscita dalla macchina per verificare cosa era accaduto aveva detto davanti a tutti che era stata lei a farlo cadere;
preciso che la signora aveva detto ciò in presenza mia, di mio marito e del signor ”). Tes_1
La genuinità delle deposizioni trova riscontro anche nel modello di constatazione amichevole sottoscritto dalla convenuta all'epoca del sinistro e prodotto in giudizio dall'attore.
Tali dichiarazioni, precise e concordanti non appaiono smentite neppure dagli elementi allegati dalla compagnia assicurativa per porre in dubbio la veridicità dell'incidente.
Innanzitutto, il fatto che nel referto di pronto soccorso non sia stata indicata, quale causa delle lesioni, un incidente stradale non è dirimente, essendo possibile che il medico refertante non abbia chiesto ad alcuna informazione sulla causa dell'accaduto e ciò spiega il motivo per cui nel Pt_1
referto non vi sia un riferimento al sinistro.
Nessun rilievo assume poi il fatto che la conducente, nella dichiarazione raccolta dalla compagnia, abbia dichiarato che il sinistro era avvenuto alle ore 21.00 e non alle ore 22.30, come indicato dall'attore.
In proposito, è da evidenziare, da un lato, come risulti più attendibile, per una ragione di prossimità temporale, quanto dichiarato da nel modulo cid al momento della CP_2
verificazione dell'incidente e cioè che lo stesso era avvenuto alle 22.30; dall'altro, deve evidenziarsi che la conducente, nella dichiarazione rilasciata alla compagnia si sia riferita in ogni caso a un orario serale e che è plausibile che l'indicazione di un'ora diversa possa essere attribuita a un ricordo non preciso dell'accaduto.
Quanto al fatto che abbia dichiarato di aver soccorso l'attore con l'aiuto di tale CP_2 Per_1
mentre questi non avrebbe confermato tale tesi, va evidenziato come le dichiarazioni rese da
[...]
al di fuori di questo procedimento siano contradditorie;
, infatti, ha dichiarato alla Per_1 Per_1
compagnia di non avere assistito all'incidente e di non avere prestato soccorso mentre, in sede penale, ha dichiarato che, pur non avendo soccorso ad aveva constatato la verificazione del Pt_1
sinistro.
Del resto, lo stesso teste di parte attrice, ha confermato la presenza di sui luoghi del Per_1
sinistro (“ricordo pure che è uscito dalla pizzeria il sig. che credo fosse il proprietario del locale”). Per_1 Nel caso di specie, quindi, la ricostruzione della dinamica risulta essere puntuale, in quanto suffragata dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalla Ctu medico-legale del dott. Per_2
che, al quesito di accertare se le lesioni riportate dall'attore fossero compatibili con il
[...]
sinistro, così rispondeva: “Tale quadro clinico è compatibile con la dinamica dell'incidente, e come sopra esposto, sussiste nesso causale tra lesione e menomazione.
Va, quindi, ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'evento e la condotta tenuta da
[...]
che, con la manovra di retromarcia imprudente, investiva l'attore. Controparte_2
Ora, nei riguardi di risulta senz'altro applicabile il primo comma Controparte_2
dell'art. 2054 c.c., norma che pone una presunzione di responsabilità a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, il quale è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, a meno che non provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel corso del presente giudizio, non sono emersi elementi sufficienti a configurare un concorso di colpa dell'attore nella produzione dei danni dallo stesso patiti.
In particolare, oltre al fatto che la compagnia assicurativa non ha offerto riscontri utili ad accertare tale concorso, limitandosi ad allegarlo genericamente, sia il modello di constatazione amichevole sottoscritto dalla convenuta che gli esiti istruttori confermano l'esclusiva responsabilità di e l'assenza di condotte anormali o imprevedibili dell'attore. CP_2
Risulta quindi integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata nei confronti di la quale – nella qualità di conducente dell'autovettura – deve ritenersi CP_2
obbligato a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in Parte_1
conseguenza del sinistro.
Al risarcimento dei suddetti danni è tenuta, in solido, la stante la Controparte_3
pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo al veicolo sopra indicato.
Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile.
Per quanto ora riguarda il quantum debeatur, il c.t.u. dott. ha stimato nell'8% Persona_2
il danno biologico permanente residuato ad per i postumi da “ frattura a più Parte_1
frammenti del capitello radiale + la frattura del processo coronoideo dell'ulna del gomito destro" con successivo intervento chirurgico di impianto protesi capitello radiale del gomito destro” nonché in 20 giorni il periodo di inabilità temporanea assoluta e in 50 giorni quello di inabilità temporanea parziale
(di cui 30 al 50% e 20 al 25 %).
L'attore assume che il ctu avrebbe errato nel non riconoscere alcuna invalidità per il danno estetico.
L'assunto non è condivisibile perché trascura che il ctu, nel valutare il danno estetico, ha preso in considerazione parametri quali l'estensione della micro-area cutanea (superficie interessata: 10 cm2), rilievo topografia anatomica (area marginale e peraltro ricoperta a livello epidermico dalla fisiologica lanugine), età, rapporto interpersonale e sesso.
Proprio sulla base di tali parametri e tenuto conto della lievità dell'esito cicatriziale è da ritenere che la percentuale di danno biologico accertata dal ctu (8%) ricomprenda anche il pregiudizio per il danno estetico.
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059
c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico- relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p.
– allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del
2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso in esame, va richiamato l'arresto del Supremo Collegio (Cass. 25164/2020, § 4.1.) secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei "fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.). Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medica.
Manca invece una sufficiente allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa e foriere di danno morale risarcibile.
Parimenti, manca qualsivoglia allegazione che possa fondare un aumento a titolo
“personalizzazione” del danno.
Pertanto, deve essere liquidato il danno non patrimoniale relativamente alla sola componente di danno biologico stricto sensu.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle aggiornate alla luce del D.M. 18/07/2025, spetta all'attore, a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 8% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (41 anni), la somma complessiva di € 13.676,43 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 2.247,20 in valori attuali.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 15.923, 63 in valori attuali.
Deve essere inoltre accordata all'attore, quale risarcimento del danno patrimoniale, la somma di
€ 505,81 per spese mediche documentate, da ritenersi riferibili all'evento traumatico per cui è causa.
Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad € 15.923, 63 per il danno non patrimoniale e ad € 505,81 per il danno di natura patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo di insorgenza), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici
ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti;
tuttavia, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto). Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema
Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante all'attore, comprensiva di rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi ammonta ad € 18.779,17.
Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno solidalmente condannate le parti convenute
– sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
1) condanna e in persona del suo Controparte_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 18.779,17 oltre interessi al tasso legale dalla data della Parte_1
presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna in persona del suo Controparte_5 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 5.883.00, di cui € 5.077,00 per compenso di avvocato e euro 806,00 per spese, € oltre accessori di legge;
3) pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti in solido.
Agrigento, 11.12.2025
Il Giudice Vincenza Bennici