Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4992/2022 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessandro Parte_1
Petrillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via Domenico Cimarosa n. 93;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
1. condannare l' al pagamento della somma di € 2.574,00 o di quella CP_1 maggiore o minore che dovesse essere riconosciuta in corso di causa oltre interessi dalla maturazione del diritto in favore del ricorrente.
2. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio da liquidare con i criteri del gratuito patrocinio.
PER L' : …rigettare la domanda, siccome infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle CP_1 spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 04.10.2022, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver lavorato, senza soluzione di continuità, presso la ditta individuale “Trasporti Funebri
Gaetano Trombetta di Nazareno Trombetta”, dal 15.06.2009 al 30.09.2016, allorquando era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
- di aver presentato, in data 19.10.2016, domanda volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione
Naspi che, tuttavia, era stata rigettata per carenza del requisito contributivo necessario;
- di aver, pertanto, adito il Tribunale di Nola, il quale, con sentenza n. 1840/2021 del 05.10.2021, aveva riconosciuto il suo diritto alla prestazione previdenziale richiesta;
- che, in forza di tale sentenza, l' aveva provveduto, in data 17.11.2021, alla liquidazione CP_1 della somma complessiva lorda di € 17.785,86 (€ 13.55816 al netto delle detrazioni IRPEF di €
4.090,75 e delle trattenute sindacali di € 136,95).
Sosteneva che l' avesse errato nel calcolare la prestazione in oggetto, avendo liquidato una CP_1 somma inferiore a quella spettante.
Rivendicando il proprio diritto al pagamento della differenza economica sull'indennità di disoccupazione Naspi già corrisposta, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, l' , chiedendo l'accoglimento della domanda come illustrata dalle suesposte CP_1 conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio rivendicando il pagamento della differenza economica sul minor importo dell'indennità di disoccupazione-Naspi riconosciutale in sede amministrativa, sull'assunto che la base di calcolo utilizzata sia stata erroneamente individuata dall' previdenziale. CP_1
In particolare, la parte sostiene che l' , nel calcolo della prestazione, avrebbe erroneamente CP_1 fatto riferimento alla retribuzione lorda percepita nel quadriennio antecedente quello di proposizione della domanda amministrativa nella misura di € 70.783,00, che non corrisponderebbe né alla retribuzione percepita nei due anni accertati dal Tribunale, ma nemmeno alla retribuzione degli ultimi quattro anni indicata nell'estratto contributivo. In particolare, la parte deduce che “Nell'estratto contributivo infatti risulta la retribuzione di € CP_ 74.416,00, ben superiore a quella indicata dall' Ma dobbiamo calcolare non i sei anni precedenti la domanda ma i quattro previsti dalla legge, di cui gli ultimi due accertati dal
Tribunale. Ne consegue che avendo lavorato sempre a tempo pieno ed in considerazione che già dal 2012 ha percepito la retribuzione di € 20.114,00, migliorata nel 2013 ad € 20.405,00 va ritenuto che anche negli ultimi due anni ha percepito almeno € 20.405,00 per cui il montante dei quattro anni è di € 81.329,00”.
Dunque, pur non essendovi nell'estratto contributivo alcuna retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel periodo dal 01.10.2014 al 30.09.2016 (periodo in cui è stato omesso il versamento dei contributi), dovrebbe presumersi che la parte avrebbe percepito la stessa retribuzione dell'anno
2013; sicché, in base ai criteri di calcolo indicati dallo stesso , la stessa avrebbe diritto, CP_1 secondo i conteggi effettuati in ricorso, alla differenza di € 2.574,00.
A fronte di tali affermazioni, l' rappresenta che “la domanda di Naspi numero 950512/2016 CP_1 presentata il 19/10/2016 è stata in un primo momento respinta per mancanza del requisito contributivo, il 07/11/2017 l'utente fa ricorso al tribunale di Nola ove la domanda viene accolta e CP_ condanna l' al pagamento della Naspi con sentenza n.1840/2021. CP_ Come da disposto, provvede dietro invio dei cedolini da parte dell'utente ad aggiungere manualmente le settimane e i contributi.
Attualmente, come si evince dall'estratto contributivo, che alleghiamo non risultano versati dal datore di lavoro i contributi per il periodo dall'ottobre 2014 al settembre 2016 che invece sono stati caricati manualmente dal funzionario competente.
Per un eventuale ricalcolo si attenda l'effettivo versamento da parte della ditta dei contributi dovuti”.
Insiste, inoltre, che la retribuzione imponibile cui fare riferimento per il calcolo della Naspi è quella risultante dall'estratto contributivo e, in mancanza, spetta all'istante provare la retribuzione percepita.
3. Così delineate le posizioni delle parti, deve richiamarsi preliminarmente la normativa di riferimento.
In particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce, per quanto di interesse, che “
1. La NASpI
è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al
25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio
1986, n. 41”.
Ebbene, alla luce del dato normativo appena richiamato, la base di calcolo per la Naspi è costituita dalla “retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni”.
La parte sostiene che l' ha errato nell'individuare la retribuzione rilevante in quella CP_1 risultante nell'estratto contributivo negli anni dal 01.01.2011 a 30.09.2014, dovendo invece considerare il quadriennio 2012-2016 (essendo il rapporto cessato il 30.09.2016).
Orbene, è opinione del giudicante che, quandanche fosse vero il predetto assunto, non può tuttavia condividersi la considerazione successiva della parte istante che, in base ad una presunzione priva di qualunque elemento, in punto di allegazione e prova, a sostegno, vorrebbe che la retribuzione imponibile a fini previdenziali fosse quella del 2013.
La parte, infatti, nulla ha detto e provato in ordine alla retribuzione percepita nel corso del rapporto, del livello di inquadramento, del CCNL applicato al rapporto lavorativo, né ha depositato cedolini paga, c.u.d. degli anni pregressi.
In altri termini, la parte che pretenda una somma maggiore da quella riconosciutagli in sede amministrativa avrebbe dovuto, come suo onere, dimostrare la diversa retribuzione corrisposta;
in mancanza, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 886,00 e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 12/02/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno