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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9108 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso, giusta procura a Persona_1 margine del ricorso, dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, giusta procura a CP_1 margine del ricorso, dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/05/2025 , premettendo di aver Persona_1 CP_1 intrattenuto una relazione affettiva - dalla cui unione nascevano le figlie minori nata a [...]
Napoli il 24.01.2019 e nata a [...] il [...]- conclusasi la relazione, Persona_3 rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle predette minori.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1 – i ricorrenti vivranno separatamente e con obbligo di reciproco rispetto. 2 – le figlie minori saranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti le stesse;
3 – le minori avranno residenza privilegiata presso la madre, con facoltà per il padre, di vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: a) Il padre potrà accompagnare le minori tutti i giorni dalla casa familiare a scuola e li andrà a prendere per ricondurle alla casa familiare;
b) il padre avrà facoltà di trascorrere con le figlie i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle 16 alle 20,00 circa, nonché, a settimane alterne, potrà pernottare con gli stessi il sabato sera per riconsegnarle alla madre la domenica dalle ore
18,00; c) per i periodi natalizi il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni il giorno della Vigilia o quello di Natale;
d) per i periodi di Pasqua il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, dalle ore 08,00 alle ore 21,00; e) le vacanze estive delle minori dovranno essere concordate di comune accordo fra i genitori entro il 1 luglio di ogni anno, compatibilmente con il lavoro svolto da ciascuno dei ricorrenti. In ogni caso, visto l'allocazione prevalente presso la madre, in caso di vacanze da farsi nello stesso periodo, il padre avrà priorità nel tenere con sé le minori per due settimane di vacanza. E' tuttavia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti di lunga distanza. f) il padre trascorrerà con le minori il giorno del proprio compleanno e della festa del papà; g) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma capitino in un giorno nel quale è previsto che le figlie stiano con il padre, le minori trascorreranno con la madre quel giorno, posticipando, in tal modo, il giorno da trascorrere con il padre a quello successivo;
h) le minori trascorreranno il giorno del loro compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori. 4 – Per il mantenimento dei minori sono stabilite le seguenti somme: - il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Persona_1 CP_1 mantenimento per le figlie minori, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, ossia € 250,00 a figlia, entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici istat annualmente, da versarsi a mezzo bonifico Iban o a mezzo di altro strumento di pagamento tracciabile (es.Carta Postepay et simila); - il padre rinuncia altresì a percepire il 50% dell'assegno unico (pari ad € 200,00, ossia €
100,00 per figlia) consentendo alla madre di incassare anche il 100% dell'assegno unico pari ad €
400,00; 5) Inoltre, viene disposto a carico del signor il versamento del 50% delle Persona_1 spese mediche relative alla salute delle figlie, il 50% delle somme che saranno necessarie per l'istruzione degli stessi, nonché il 50% delle somme che sono e saranno necessarie al pagamento delle spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche tenendo conto del prototipo che viene di seguito riportato: I - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo specificandole in: a)libri di testo, cancelleria e materiale da corredo scolastico per istituto superiore;
b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e) mensa;
II- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master o quant' altro necessari ai fini di una futura attività lavorativa per la figlia;
c)gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)alloggio presso la sede universitaria;
III- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)visite specialistiche prescritte dal medico curante, quelle oculistiche;
b)cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario
Nazionale; d)ticket sanitari;
IV- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b)cure termali e fisioterapiche;
c)cure non convenzionali;
d)farmaci particolari;
e) patologie gravi;
V - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
VI- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a)corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese baby sitter;
c) viaggi e vacanze;
6 – I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I ricorrenti reciprocamente si impegnano a comunicare l'eventuale cambio del numero di cellulare per consentire le comunicazioni sempre nell'interesse della prole.
7- I ricorrenti sin da ora acconsentono, l'uno verso l'altro, al rilascio del passaporto.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, nata a [...] il [...] e nata a [...]_3
Napoli il 20.02.2024; - omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino