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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 415/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2161/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230036667085000 C.O.S.A.P. 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1777/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato sotto il 23/07/2024, RGR 2161/2024, il ricorrente Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, impugna, la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe del complessivo importo di euro 410,61 relativa al Canone occupazione aree pubbliche, notificata il 12/06/2024 dall'Agente della Riscossione di Siracusa.
Parte ricorrente deduce l'inesistenza del debito e la sopravvenuta decadenza e prescrizione del canone occupazione aree pubbliche;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agente della riscossione non è costituito in giudizio;
Il Comune di Siracusa costituito in giudizio contesta l'addebito e produce l'avviso di liquidazione notificato al contribuente il 15/12/2021; chiede il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si denuncia l'omessa notifica dell'atto di accertamento e conseguente maturata prescrizione e decadenza. Il motivo è infondato in quanto il Comune di Siracusa costituito in giudizio ha prodotto l'avviso di liquidazione del canone occupazione spazi e aree pubbliche che
è stato notificato al ricorrente il 15/12/2021, per cui il credito si è ormai consolidato, eppertanto, è divenuto certo ed esigibile, ed è irretrattabile. Ne consegue che non sussiste alcuna decadenza per definitività dell'avviso di liquidazione, ne è intervenuta la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 codice civile, invocata dal contribuente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, rigetta il ricorso in epigrafe e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 269,00.
Così deciso in Siracusa il 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO
(f.to digitalmente)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2161/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230036667085000 C.O.S.A.P. 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1777/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato sotto il 23/07/2024, RGR 2161/2024, il ricorrente Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, impugna, la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe del complessivo importo di euro 410,61 relativa al Canone occupazione aree pubbliche, notificata il 12/06/2024 dall'Agente della Riscossione di Siracusa.
Parte ricorrente deduce l'inesistenza del debito e la sopravvenuta decadenza e prescrizione del canone occupazione aree pubbliche;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agente della riscossione non è costituito in giudizio;
Il Comune di Siracusa costituito in giudizio contesta l'addebito e produce l'avviso di liquidazione notificato al contribuente il 15/12/2021; chiede il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si denuncia l'omessa notifica dell'atto di accertamento e conseguente maturata prescrizione e decadenza. Il motivo è infondato in quanto il Comune di Siracusa costituito in giudizio ha prodotto l'avviso di liquidazione del canone occupazione spazi e aree pubbliche che
è stato notificato al ricorrente il 15/12/2021, per cui il credito si è ormai consolidato, eppertanto, è divenuto certo ed esigibile, ed è irretrattabile. Ne consegue che non sussiste alcuna decadenza per definitività dell'avviso di liquidazione, ne è intervenuta la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 codice civile, invocata dal contribuente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 1^, rigetta il ricorso in epigrafe e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 269,00.
Così deciso in Siracusa il 12 dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO
(f.to digitalmente)