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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5402/2019 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5402/2019 tra
Oggi 2 luglio 2025 alle ore 10,47 innanzi alla dott.ssa Lorella Scelli, sono comparsi:
Per l'avv. Enrico De Pascale il quale si riporta ai propri scritti difensivi per Parte_1
l'accoglimento della domanda così come specificato nelle note conclusive.
Per parte convenuta, è presente, in sostituzione dell' avv. Amelia Rossella Serra, l ' avv. CP_1
Claudia Spinelli, la quale, riportandosi a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa, chiede che la causa venga trattenuta a decisione.
Per il l'avv. Antonio Capobianco il quale si riporta alle conclusioni versate in atti e Parte_2 chiede che la causa venga spedita a decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 10,53 riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio, fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
.
Alle ore 15,00, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 18,30.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5402/2019 r.g.,
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Lorella Scelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5402/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE PASCALE Parte_1 C.F._1
ENRICO, elettivamente domiciliato in STRADA DELLA BONIFICA 48/1, , presso il Pt_2 difensore
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERRA Controparte_2 C.F._2
AMELIA ROSSELLA, elettivamente domiciliato in Via Tirino 90, , presso il difensore Pt_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO Parte_2 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA N. 10, , presso il difensore Pt_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione – premesso che, in data 16 ottobre 2005, alle ore 17,00 circa, Parte_1 all'età di 9 anni, si trovava all'interno del cimitero di , sito alla via Colle di Mezzo, nel Campo Pt_2
E, Ampliamento 80 e precipitava in una voragine che si apriva in seguito alla rottura di una lastra di cemento che cedeva al suo passaggio e di cui il padre, in fase di soccorso accertava la presenza di un sepolcreto in corso di costruzione, in assenza di qualsivoglia forma di segnalazione - riportava danni accertati dall' che diagnosticava “esiti di trauma con frattura del femore Parte_3 destro, trauma cranico e trauma contusivo multiplo” con conseguenti lesioni personali quantificati in inabilità temporanea totale: 120 (centoventi) giorni per € 11.760,00; inabilità temporanea parziale: 60
(sessanta) giorni di cui 30 (trenta) al 75% per € 2.205,00 e 30 (trenta) al 50% per € 1.470,00;postumi permanenti: 14% (12% + 2%) per € 45.837,00; come danno biologico per tutte le lesioni sofferte oltre un'adeguata personalizzazioei del 45% sul calcolo base, come da tabelle del Tribunale di Milano del
2018, per ulteriori € 20.627,00 ritenendo che l'occorso fosse ascrivibile a quale Controparte_2 erede di e entrambi deceduti nonchè al in persona Persona_1 Persona_2 Parte_2 del Sindaco pro tempore, qui li conveniva ad oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni: pagina 2 di 7 nel merito: a) accertare e dichiarare la responsabilità in via concorrente ovvero esclusiva, di P_
, quale erede di e ed il in persona del
[...] Persona_1 Persona_2 Parte_2
Sindaco pro tempore, e, per l'effetto, b) condannare i predetti unitamente in solido ovvero singolarmente pro quota, al pagamento della somma complessiva di € 81.899,00 ovvero di altra superiore o inferiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al giorno del soddisfo, in favore di , con vittoria di spese ed onorari Parte_1 del presente giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato De Pascale Enrico che, si è dichiara antistatario.
Si sono costituiti in giudizio ed il concludendo per il rigetto Controparte_2 Parte_2 della domanda ovvero subordinatamente, per l'affermazione di un concorso causale da parte dell'attore.
La causa, dunque, istruita per tabulas e mediante prova testimoniale, veniva avviata a decisione sull'an, previo deposito di note conclusive autorizzate, da parte dei procuratori costituiti.
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da nei confronti di e il statuiva Parte_1 Controparte_2 Parte_2 sull'an quanto segue: “dichiara la responsabilità solidale dei convenuti per i danni patiti dall'attore nel sinistro per cui è causa, dichiara il concorso causale dell'attore nella produzione dei danni nella misura del 30%, dispone rimettersi la causa in istruttoria per la determinazione del quantum risarcibile come da separata e contestuale ordinanza Spese processuali al definitivo.”
Accertata dunque la responsabilità solidale dei convenuti, la causa veniva rimessa di nuovo a a decisione con deposito di note illustrative, parte attrice riduceva la domanda associandosi alle conclusioni riportate dal CTU.
Ciò posto occorre ora passare alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma del dott. Per_3 esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza dei quesiti posti
[...] ha concluso secondo quanto segue: “in occasione del trauma occorso in data 16.10.2005 Parte_1 che all' epoca del trauma aveva nove anni ha riportato un politrauma con trauma cranico
[...] minore, contusioni escoriate varie ed una frattura diafisaria del femore dx al III medio. Il meccanismo del trauma ed il nesso di causalita' con l' infortunio subito in data 16.10.2005 sembrano chiari.
Tali lesioni hanno comportato: una invalidità temporanea totale di 24 gg. (dal 6.10.05 al 26.10.05 e dal 12.12.05 al 22.12.05, dal 28.6.06 al 28.6.06 e dal 19.10.06 al 19.10.06), periodo di tempo in cui è pagina 3 di 7 stato ricoverato prima presso l' O.C. di e poi presso il Rizzoli di Bologna;
una invalidità Pt_2 temporanea parziale al 75% di 45 gg. (dal 27.10.05 all' 11.12.05), periodo di tempo in cui ha portato il fissatore esterno;
una invalidità temporanea parziale al 50 % di 30 gg. ed una invalidità temporanea parziale al 25% di altri 25 gg. Sono derivati postumi permanenti consistenti in una limitazione funzionale dolorosa di circa 5 gradi dell' accosciamento per modesta rigidità di ginocchio dx nella massima flessione sotto carico ed una ipermetria in toto dell' arto inferiore dx di circa 1 cm. con gibbo lombare (apparentemente non strutturato) che si corregge visivamente con un rialzo a sinistra di 1,2 cm.
Le cicatrici dei portali delle fiches del fissatore esterno sono scarsamente visibili.
Tali postumi ormai stabilizzati ma a possibile tendenza artrosica (soprattutto se non adeguatamente curati con opportuni ausilii ortesici) sono valutabili secondo i comuni baremes (SIMLA pag. 365, 366,
587) nel 7,5% (sette virgola cinque per cento).
Tali postumi non incidono in maniera significativa sulla capacità lavorativa generica nè sulla capacità lavorativa specifica del sig. Pt_1
Non sono allegate agli atti spese mediche. Non si ritengono necessarie spese future significative.”
Conseguentemente ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità, per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanenti si applicano le tabelle afferenti alle lesioni micropermanenti.
Gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 16/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
Dette tabelle, così come espressamente enunciato nell'illustrazione dei criteri informatori, si sono del resto basate in passato, sulla valutazione medico-legale della lesione anatomo-funzionale nel suo aspetto statico, quale danno fisiologico, e nei suoi aspetti dinamico-relazionali medi, cioè sotto il profilo della compromissione della possibilità di espletare gli atti ordinari del vivere quotidiano nelle sue varie sfere (attività interrelazionali, produttive, sportive, sociali in genere), con personalizzazione con riferimento all'età del danneggiato e salva una ulteriore personalizzazione, attraverso la valutazione di specifici profili soggettivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli medi, da prendersi in considerazione ove allegati e provati.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
n.26972/2008, le ultime tabelle, a partire dal 2009 e così anche le rinnovate tabelle 2018, propongono una liquidazione unitaria e congiunta del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione alla salute, così ricomprendendo il danno non patrimoniale pagina 4 di 7 conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione, pregiudizi liquidati separatamente sino al 2008; salva sempre la personalizzazione, attraverso percentuali di aumento dei valori monetari medi (individuati con riferimento all'andamento dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano), in presenza, nel caso concreto, di peculiarità da allegarsi e provarsi dal danneggiato;
sempre salva infine la possibilità per il giudice di modulare la liquidazione, anche oltre i valori massimi, in relazione a fattispecie eccezionali.
Ne deriva che all'attrice, in seguito al sinistro per cui è causa spetta, a titolo di risarcimento danni,
l'importo di euro 4.363,96 derivante dal I.P. 7,5 % = € 1.325,76 (avendo al momento del sinistro 9 anni); I.T.P al 75 % per 45 giorni = € 1.864,35; I.T.P al 50 % per 30 giorni = € 828,60; I.T.P al 25 % per 25 giorni = € 345,25. Il danno biologico temporaneo è pari ad euro 14.256,87 oltre alla personalizzazione del danno e del danno morale per euro 6.206,32 e così per complessivi euro €
24.827,15
Con riferimento alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre evidenziare che grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084).
La Corte si sofferma sulla liquidazione del danno non patrimoniale e precisa come l'attribuzione di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e di un'altra per il risarcimento del patimento interiore non rappresenti una duplicazione risarcitoria. Infatti, il cosiddetto pretium doloris, pur non avendo fondamento medico legale, se adeguatamente dimostrato, può formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. Ord. 7513/2018). Il principio posto alla base di tale affermazione è il seguente: la lesione del diritto alla salute comporta la compromissione di tutte le attività quotidiane della vittima, dal fare, all'essere, all'apparire. Pertanto, il danno arrecato alla salute è un danno dinamico-relazionale, giacché se così non fosse, non vi sarebbe un pregiudizio medicalmente (e legalmente) apprezzabile;
si tratta di un nocumento che comporta una menomazione permanente sulle pagina 5 di 7 attività del quotidiano del danneggiato e, quindi, non è diverso dal danno biologico.
Sul punto l'attore ha provato il disagio di un bambino che, dell'età di nove anni, è stato privato della vita sociale con i propri compagni e che non ha potuto svolgere le attività sportive in quanto era dedito all'equitazione e, per esercitarsi, si recava spesso presso il maneggio di TI LO (cfr. doc. 42).
Ed infatti i testi e , la prima zia e il secondo fratello dell'attore, Testimone_1 Testimone_2 escussi rispettivamente nel corso delle udienze del 01.12.2021 e 12.05.2021 hanno confermato che l'attore era solito prendere parte a gare di equitazione e manifestazioni sportive di ippica e, in Pt_1 seguito al sinistro, il predetto non ha più potuto coltivare tale sport e ha dovuto rinunciare a praticare l'equitazione.
Conclusivamente dunque, all'odierno attore, in seguito al sinistro per cui è causa spetta, a titolo di risarcimento danni, il complessivo importo di Euro 24.827,15 di cui Euro 4.363,96, a titolo di danno non patrimoniale, Euro14.256,87 a titolo di danno biologico ed euro 6.206,32 a titolo di personalizzazione del danno.
Pertanto il danno non patrimoniale, complessivamente riportato attore in conseguenza dell'infortunio subito in data è pari ad € 24.827,15 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 16.10.2005 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Dev'essere infine accolta, in ragione del principio di soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi, la richiesta di refusione delle spese e competenze legali come di seguito liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu già liquidate in data 29.08.2024 restano a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di e del in persona del Sindaco pro-tempore definitivamente Controparte_2 Parte_2 pagina 6 di 7 pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a)dichiara la responsabilità solidale dei convenuti per i danni patiti dall'attore nel sinistro per cui è causa;
b)dichiara il concorso causale dell'attore nella produzione dei danni nella misura del 30%;
c)condanna i convenuti in solido a corrispondere a parte attrice nella misura del 70% la somma di euro
24.827,15 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
d)condanna, altresì, i convenuti in solido a rifondere le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi euro 5.836,00 di cui euro
759,00 per spese ed euro 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
e)pone definitivamente a carico delle parti le spese di ctu come da ordinanza del 29.08.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 02.07.2025
la giudice
Lorella Scelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5402/2019 tra
Oggi 2 luglio 2025 alle ore 10,47 innanzi alla dott.ssa Lorella Scelli, sono comparsi:
Per l'avv. Enrico De Pascale il quale si riporta ai propri scritti difensivi per Parte_1
l'accoglimento della domanda così come specificato nelle note conclusive.
Per parte convenuta, è presente, in sostituzione dell' avv. Amelia Rossella Serra, l ' avv. CP_1
Claudia Spinelli, la quale, riportandosi a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa, chiede che la causa venga trattenuta a decisione.
Per il l'avv. Antonio Capobianco il quale si riporta alle conclusioni versate in atti e Parte_2 chiede che la causa venga spedita a decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 10,53 riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio, fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
.
Alle ore 15,00, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 18,30.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5402/2019 r.g.,
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Lorella Scelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5402/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE PASCALE Parte_1 C.F._1
ENRICO, elettivamente domiciliato in STRADA DELLA BONIFICA 48/1, , presso il Pt_2 difensore
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERRA Controparte_2 C.F._2
AMELIA ROSSELLA, elettivamente domiciliato in Via Tirino 90, , presso il difensore Pt_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO Parte_2 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA N. 10, , presso il difensore Pt_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione – premesso che, in data 16 ottobre 2005, alle ore 17,00 circa, Parte_1 all'età di 9 anni, si trovava all'interno del cimitero di , sito alla via Colle di Mezzo, nel Campo Pt_2
E, Ampliamento 80 e precipitava in una voragine che si apriva in seguito alla rottura di una lastra di cemento che cedeva al suo passaggio e di cui il padre, in fase di soccorso accertava la presenza di un sepolcreto in corso di costruzione, in assenza di qualsivoglia forma di segnalazione - riportava danni accertati dall' che diagnosticava “esiti di trauma con frattura del femore Parte_3 destro, trauma cranico e trauma contusivo multiplo” con conseguenti lesioni personali quantificati in inabilità temporanea totale: 120 (centoventi) giorni per € 11.760,00; inabilità temporanea parziale: 60
(sessanta) giorni di cui 30 (trenta) al 75% per € 2.205,00 e 30 (trenta) al 50% per € 1.470,00;postumi permanenti: 14% (12% + 2%) per € 45.837,00; come danno biologico per tutte le lesioni sofferte oltre un'adeguata personalizzazioei del 45% sul calcolo base, come da tabelle del Tribunale di Milano del
2018, per ulteriori € 20.627,00 ritenendo che l'occorso fosse ascrivibile a quale Controparte_2 erede di e entrambi deceduti nonchè al in persona Persona_1 Persona_2 Parte_2 del Sindaco pro tempore, qui li conveniva ad oggetto di sentire accogliere le seguenti conclusioni: pagina 2 di 7 nel merito: a) accertare e dichiarare la responsabilità in via concorrente ovvero esclusiva, di P_
, quale erede di e ed il in persona del
[...] Persona_1 Persona_2 Parte_2
Sindaco pro tempore, e, per l'effetto, b) condannare i predetti unitamente in solido ovvero singolarmente pro quota, al pagamento della somma complessiva di € 81.899,00 ovvero di altra superiore o inferiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al giorno del soddisfo, in favore di , con vittoria di spese ed onorari Parte_1 del presente giudizio da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato De Pascale Enrico che, si è dichiara antistatario.
Si sono costituiti in giudizio ed il concludendo per il rigetto Controparte_2 Parte_2 della domanda ovvero subordinatamente, per l'affermazione di un concorso causale da parte dell'attore.
La causa, dunque, istruita per tabulas e mediante prova testimoniale, veniva avviata a decisione sull'an, previo deposito di note conclusive autorizzate, da parte dei procuratori costituiti.
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da nei confronti di e il statuiva Parte_1 Controparte_2 Parte_2 sull'an quanto segue: “dichiara la responsabilità solidale dei convenuti per i danni patiti dall'attore nel sinistro per cui è causa, dichiara il concorso causale dell'attore nella produzione dei danni nella misura del 30%, dispone rimettersi la causa in istruttoria per la determinazione del quantum risarcibile come da separata e contestuale ordinanza Spese processuali al definitivo.”
Accertata dunque la responsabilità solidale dei convenuti, la causa veniva rimessa di nuovo a a decisione con deposito di note illustrative, parte attrice riduceva la domanda associandosi alle conclusioni riportate dal CTU.
Ciò posto occorre ora passare alla individuazione delle singole voci di danno autonomamente risarcibili nel caso di specie tenuto conto della formulazione della domanda e delle conclusioni rassegnate.
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma del dott. Per_3 esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza dei quesiti posti
[...] ha concluso secondo quanto segue: “in occasione del trauma occorso in data 16.10.2005 Parte_1 che all' epoca del trauma aveva nove anni ha riportato un politrauma con trauma cranico
[...] minore, contusioni escoriate varie ed una frattura diafisaria del femore dx al III medio. Il meccanismo del trauma ed il nesso di causalita' con l' infortunio subito in data 16.10.2005 sembrano chiari.
Tali lesioni hanno comportato: una invalidità temporanea totale di 24 gg. (dal 6.10.05 al 26.10.05 e dal 12.12.05 al 22.12.05, dal 28.6.06 al 28.6.06 e dal 19.10.06 al 19.10.06), periodo di tempo in cui è pagina 3 di 7 stato ricoverato prima presso l' O.C. di e poi presso il Rizzoli di Bologna;
una invalidità Pt_2 temporanea parziale al 75% di 45 gg. (dal 27.10.05 all' 11.12.05), periodo di tempo in cui ha portato il fissatore esterno;
una invalidità temporanea parziale al 50 % di 30 gg. ed una invalidità temporanea parziale al 25% di altri 25 gg. Sono derivati postumi permanenti consistenti in una limitazione funzionale dolorosa di circa 5 gradi dell' accosciamento per modesta rigidità di ginocchio dx nella massima flessione sotto carico ed una ipermetria in toto dell' arto inferiore dx di circa 1 cm. con gibbo lombare (apparentemente non strutturato) che si corregge visivamente con un rialzo a sinistra di 1,2 cm.
Le cicatrici dei portali delle fiches del fissatore esterno sono scarsamente visibili.
Tali postumi ormai stabilizzati ma a possibile tendenza artrosica (soprattutto se non adeguatamente curati con opportuni ausilii ortesici) sono valutabili secondo i comuni baremes (SIMLA pag. 365, 366,
587) nel 7,5% (sette virgola cinque per cento).
Tali postumi non incidono in maniera significativa sulla capacità lavorativa generica nè sulla capacità lavorativa specifica del sig. Pt_1
Non sono allegate agli atti spese mediche. Non si ritengono necessarie spese future significative.”
Conseguentemente ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità, per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanenti si applicano le tabelle afferenti alle lesioni micropermanenti.
Gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 16/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
Dette tabelle, così come espressamente enunciato nell'illustrazione dei criteri informatori, si sono del resto basate in passato, sulla valutazione medico-legale della lesione anatomo-funzionale nel suo aspetto statico, quale danno fisiologico, e nei suoi aspetti dinamico-relazionali medi, cioè sotto il profilo della compromissione della possibilità di espletare gli atti ordinari del vivere quotidiano nelle sue varie sfere (attività interrelazionali, produttive, sportive, sociali in genere), con personalizzazione con riferimento all'età del danneggiato e salva una ulteriore personalizzazione, attraverso la valutazione di specifici profili soggettivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli medi, da prendersi in considerazione ove allegati e provati.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
n.26972/2008, le ultime tabelle, a partire dal 2009 e così anche le rinnovate tabelle 2018, propongono una liquidazione unitaria e congiunta del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione alla salute, così ricomprendendo il danno non patrimoniale pagina 4 di 7 conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione, pregiudizi liquidati separatamente sino al 2008; salva sempre la personalizzazione, attraverso percentuali di aumento dei valori monetari medi (individuati con riferimento all'andamento dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano), in presenza, nel caso concreto, di peculiarità da allegarsi e provarsi dal danneggiato;
sempre salva infine la possibilità per il giudice di modulare la liquidazione, anche oltre i valori massimi, in relazione a fattispecie eccezionali.
Ne deriva che all'attrice, in seguito al sinistro per cui è causa spetta, a titolo di risarcimento danni,
l'importo di euro 4.363,96 derivante dal I.P. 7,5 % = € 1.325,76 (avendo al momento del sinistro 9 anni); I.T.P al 75 % per 45 giorni = € 1.864,35; I.T.P al 50 % per 30 giorni = € 828,60; I.T.P al 25 % per 25 giorni = € 345,25. Il danno biologico temporaneo è pari ad euro 14.256,87 oltre alla personalizzazione del danno e del danno morale per euro 6.206,32 e così per complessivi euro €
24.827,15
Con riferimento alla richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre evidenziare che grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084).
La Corte si sofferma sulla liquidazione del danno non patrimoniale e precisa come l'attribuzione di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e di un'altra per il risarcimento del patimento interiore non rappresenti una duplicazione risarcitoria. Infatti, il cosiddetto pretium doloris, pur non avendo fondamento medico legale, se adeguatamente dimostrato, può formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. Ord. 7513/2018). Il principio posto alla base di tale affermazione è il seguente: la lesione del diritto alla salute comporta la compromissione di tutte le attività quotidiane della vittima, dal fare, all'essere, all'apparire. Pertanto, il danno arrecato alla salute è un danno dinamico-relazionale, giacché se così non fosse, non vi sarebbe un pregiudizio medicalmente (e legalmente) apprezzabile;
si tratta di un nocumento che comporta una menomazione permanente sulle pagina 5 di 7 attività del quotidiano del danneggiato e, quindi, non è diverso dal danno biologico.
Sul punto l'attore ha provato il disagio di un bambino che, dell'età di nove anni, è stato privato della vita sociale con i propri compagni e che non ha potuto svolgere le attività sportive in quanto era dedito all'equitazione e, per esercitarsi, si recava spesso presso il maneggio di TI LO (cfr. doc. 42).
Ed infatti i testi e , la prima zia e il secondo fratello dell'attore, Testimone_1 Testimone_2 escussi rispettivamente nel corso delle udienze del 01.12.2021 e 12.05.2021 hanno confermato che l'attore era solito prendere parte a gare di equitazione e manifestazioni sportive di ippica e, in Pt_1 seguito al sinistro, il predetto non ha più potuto coltivare tale sport e ha dovuto rinunciare a praticare l'equitazione.
Conclusivamente dunque, all'odierno attore, in seguito al sinistro per cui è causa spetta, a titolo di risarcimento danni, il complessivo importo di Euro 24.827,15 di cui Euro 4.363,96, a titolo di danno non patrimoniale, Euro14.256,87 a titolo di danno biologico ed euro 6.206,32 a titolo di personalizzazione del danno.
Pertanto il danno non patrimoniale, complessivamente riportato attore in conseguenza dell'infortunio subito in data è pari ad € 24.827,15 al quale devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 16.10.2005 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attore gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Dev'essere infine accolta, in ragione del principio di soccombenza, non ravvisandosi ragioni per derogarvi, la richiesta di refusione delle spese e competenze legali come di seguito liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu già liquidate in data 29.08.2024 restano a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di e del in persona del Sindaco pro-tempore definitivamente Controparte_2 Parte_2 pagina 6 di 7 pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
a)dichiara la responsabilità solidale dei convenuti per i danni patiti dall'attore nel sinistro per cui è causa;
b)dichiara il concorso causale dell'attore nella produzione dei danni nella misura del 30%;
c)condanna i convenuti in solido a corrispondere a parte attrice nella misura del 70% la somma di euro
24.827,15 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
d)condanna, altresì, i convenuti in solido a rifondere le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi euro 5.836,00 di cui euro
759,00 per spese ed euro 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
e)pone definitivamente a carico delle parti le spese di ctu come da ordinanza del 29.08.2024.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Pescara, 02.07.2025
la giudice
Lorella Scelli
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