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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila - Via Strinella N. 2/e 67100 L'Aquila AQ
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240012854450000 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento della domanda.
Resistente: rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2025 il Difensore di Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione Direzione Provinciale di L'Aquila, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di
€.81.949,88 (relativa a sanzioni amministrative l. 689/81 ispettorato territoriale del lavoro /erario tramite tesoreria Provinciale Stato riferita al 2022), chiedendo l'annullamento del provvedimento, in ragione della circostanza che il ricorrente in data 14 gennaio 2016, nel verbale di assemblea ordinaria Società_1della SRL, dichiarava di dimettersi dall'incarico di Amministratore Unico della società.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila in data 3 aprile 2025, depositando le proprie controdeduzioni, concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendo l'estromissione dal giudizio.
In data 10 novembre 2025 questa Corte di Giustizia Tributaria rigettava la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato erroneamente proposto davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria.
Ed, invero, deve inevitabilmente rilevarsi la carenza di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria rispetto all'impugnazione proposta, atteso che l'atto gravato è relativo a sanzioni amministrative per violazione di norme in materia di lavoro ed a maggiori ritenute di pagamento, comminate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in relazione alle Leggi n.689/81 e n.296/2006, materie che rientrano nella valutazione giurisdizionale del Giudice Ordinario. Le materie indicate, pertanto, esulano dalla giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria (cfr. Cass. civ., SS.UU. 7.7.2009, n. 15846; Cass. civ., sez. V, 12.11.2014, n. 24079), atteso che la Corte Costituzionale con sentenza n.130 del 12.3.2008, ha stabilito che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi “natura tributaria” comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di “tributaria” data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria).
Al giudizio di declaratoria del difetto di giurisdizione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, comprensive anche della fase inibitoria, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - dichiara il difetto di giurisdizione in favore del competente Tribunale ordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 907,00 (novecentosette/00), oltre agli accessori di Legge.
L'Aquila, li 19 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila - Via Strinella N. 2/e 67100 L'Aquila AQ
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240012854450000 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento della domanda.
Resistente: rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2025 il Difensore di Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione Direzione Provinciale di L'Aquila, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di
€.81.949,88 (relativa a sanzioni amministrative l. 689/81 ispettorato territoriale del lavoro /erario tramite tesoreria Provinciale Stato riferita al 2022), chiedendo l'annullamento del provvedimento, in ragione della circostanza che il ricorrente in data 14 gennaio 2016, nel verbale di assemblea ordinaria Società_1della SRL, dichiarava di dimettersi dall'incarico di Amministratore Unico della società.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila in data 3 aprile 2025, depositando le proprie controdeduzioni, concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendo l'estromissione dal giudizio.
In data 10 novembre 2025 questa Corte di Giustizia Tributaria rigettava la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato erroneamente proposto davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria.
Ed, invero, deve inevitabilmente rilevarsi la carenza di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria rispetto all'impugnazione proposta, atteso che l'atto gravato è relativo a sanzioni amministrative per violazione di norme in materia di lavoro ed a maggiori ritenute di pagamento, comminate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in relazione alle Leggi n.689/81 e n.296/2006, materie che rientrano nella valutazione giurisdizionale del Giudice Ordinario. Le materie indicate, pertanto, esulano dalla giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria (cfr. Cass. civ., SS.UU. 7.7.2009, n. 15846; Cass. civ., sez. V, 12.11.2014, n. 24079), atteso che la Corte Costituzionale con sentenza n.130 del 12.3.2008, ha stabilito che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi “natura tributaria” comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di “tributaria” data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia (come avviene, ad esempio, allorché si riconducano indebitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria).
Al giudizio di declaratoria del difetto di giurisdizione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, comprensive anche della fase inibitoria, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - dichiara il difetto di giurisdizione in favore del competente Tribunale ordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 907,00 (novecentosette/00), oltre agli accessori di Legge.
L'Aquila, li 19 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI