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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1807/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1899/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 21.07.2025 da , e , entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall' Avv.to Posillipo Carmela, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pozzuoli (NA) in data 10.05.2014 e Per_ che dalla loro unione è nata la figlia il 27.12.2015; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ Per_ 1) la figlia minore di anni 9, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile sito in Casagiove alla Via Milano n. 57.
2) La casa coniugale, sita in Casagiove alla Via Milano n. 57, ad oggi in locazione con contratto intestato ad entrambe le parti per un canone di euro 460,00 circa, oltre gli oneri condominiali, continuerà ad in uso come già dal 2020 dalla Pt_2
e dalla loro figlia e verrà assegnata alla stessa, unitamente agli arredi ivi presenti. Le parti dichiarano che il contratto di locazione proseguirà quindi esclusivamente in capo alla sig.ra , la quale ne assumerà la piena titolarità Parte_2 contrattuale, circostanza questa accettata espressamente da entrambe le parti.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata dalle parti in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la minore;
4) Il padre preleverà e terrà con sé la minore, tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 18,00 circa, fino alle ore 21,00 dopo cena, di poi la riaccompagnerà presso l'abitazione materna ed eserciterà al momento tale diritto di visita presso l'abitazione della madre sita in Casagiove alla via De Angelis n. 1, resta espressamente convenuto che il sig. Pt_1 potrà, qualora lo ritenga opportuno e in accordo con la volontà della figlia, esercitare detto diritto anche presso
[...]
l'immobile preso in locazione a suo nome, sito in Casagiove (CE) alla XXV Aprile.
Per_ 5) Il sig. a week-end alterni, preleverà e terrà con sé la figlia dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica Parte_1 alle ore 19:00, quando la minore verrà riaccompagnata presso la propria residenza.
6) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il sig. il giorno dal 24 dicembre al Parte_1
Per_ 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Resta inteso che le parti potranno, se del caso, prevedere che trascorra con il sig. ad anni alterni il giorno del 24 dicembre, dalle ore 17,30 alle ore 23,30 o del 25 dicembre dalle ore 10,00 Pt_1 alle ore 20,00; sempre ad anni alterni il giorno del 31 dicembre, dalle ore 19,00 alle ore 00,30 o il giorno del 1 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00; trascorrerà altresì, ad anni alterni, il giorno dell'epifania, dalle ore 10,00 alle ore 20,00.
Per_ 7) Durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, dalle 10,00 alle ore 20,00. Secondo il principio dell'alternanza verranno regolamentati tutti i restanti giorni festivi indicati nel calendario ( 25 aprile;
1 maggio;
2 giugno;
8 dicembre).
8) In deroga al su indicato calendario, che regola l'esercizio del diritto di visita, la minore trascorrerà con il padre, il giorno della “festa del papà”, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. Parimenti, la minore Parte_1 trascorrerà altresì con la madre, il giorno della “festa della mamma”, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico della sig.ra . Parte_2
9) La minore festeggerà il giorno del di lei compleanno con entrambi i genitori, ove tale circostanza non fosse possibile, Per_1 festeggerà a pranzo con la madre e a cena con il padre, rispettando annualmente il principio dell'alternanza.
Per_ 10) Durante le ferie estive, la minore trascorrerà con il sig. sette giorni consecutivi nel mese di agosto. Parte_1
Dette settimane dovranno essere preventivamente concordate dalle parti, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Resta inteso l'obbligo, per ciascun genitore, di comunicare all'altro la località dove condurrà la minore, fornendo all'uopo i contatti telefonici necessari a rintracciarla. 11) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, l'importo omnicomprensivo di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per_ 12) Le spese straordinarie, mediche, sportive e ludiche, che si renderanno necessarie, per , saranno ripartite tra i genitori, nella misura del 50%. Si rinvia al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale Civile di S. Maria C.V. che le parti dichiarano di conoscere e di accettare
13) Il sig. rinuncerà, in favore della sig.ra , al 50% dell'assegno Unico a lui spettante, in deroga Parte_1 Parte_2 alla attuale normativa vigente. E concordano che la domanda per l'erogazione dell'Assegno Unico e Universale per la figlia Per_
sia presentata esclusivamente dalla sig.ra Pt_2
, che ne sarà unica beneficiaria di conseguenza il sig. dichiara di rinunciare in modo espresso, libero e
[...] Parte_1 consapevole, a percepire direttamente o indirettamente l'Assegno Unico, autorizzando sin d'ora la sig.ra a presentare Pt_2
l'istanza INPS in forma esclusiva, ai sensi della normativa vigente. Tale rinuncia è espressamente pattuita tra i coniugi quale condizione accessoria alla presente separazione consensuale e resterà efficace per tutta la durata in cui permarranno le condizioni stabilite nel presente accordo.
14) La sig.ra e il sig. svolgono entrambi la professione di geometra e si dichiarano economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. Nulla è altresì richiesto e dovuto tra i coniugi.
15) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della Per_ figlia negli stessi documenti, si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
16) I ricorrenti si impegnano, qualora dovessero intraprendere nuove frequentazioni, a non presentare alla minore i rispettivi partners se non quando dette relazioni affettive avranno assunto il carattere della stabilità.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; Parte_1 Parte_2 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 29, parte II, Serie A, volume 1, anno 2014;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1899/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 21.07.2025 da , e , entrambi Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall' Avv.to Posillipo Carmela, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Pozzuoli (NA) in data 10.05.2014 e Per_ che dalla loro unione è nata la figlia il 27.12.2015; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ Per_ 1) la figlia minore di anni 9, sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile sito in Casagiove alla Via Milano n. 57.
2) La casa coniugale, sita in Casagiove alla Via Milano n. 57, ad oggi in locazione con contratto intestato ad entrambe le parti per un canone di euro 460,00 circa, oltre gli oneri condominiali, continuerà ad in uso come già dal 2020 dalla Pt_2
e dalla loro figlia e verrà assegnata alla stessa, unitamente agli arredi ivi presenti. Le parti dichiarano che il contratto di locazione proseguirà quindi esclusivamente in capo alla sig.ra , la quale ne assumerà la piena titolarità Parte_2 contrattuale, circostanza questa accettata espressamente da entrambe le parti.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata dalle parti in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la minore;
4) Il padre preleverà e terrà con sé la minore, tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 18,00 circa, fino alle ore 21,00 dopo cena, di poi la riaccompagnerà presso l'abitazione materna ed eserciterà al momento tale diritto di visita presso l'abitazione della madre sita in Casagiove alla via De Angelis n. 1, resta espressamente convenuto che il sig. Pt_1 potrà, qualora lo ritenga opportuno e in accordo con la volontà della figlia, esercitare detto diritto anche presso
[...]
l'immobile preso in locazione a suo nome, sito in Casagiove (CE) alla XXV Aprile.
Per_ 5) Il sig. a week-end alterni, preleverà e terrà con sé la figlia dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica Parte_1 alle ore 19:00, quando la minore verrà riaccompagnata presso la propria residenza.
6) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il sig. il giorno dal 24 dicembre al Parte_1
Per_ 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Resta inteso che le parti potranno, se del caso, prevedere che trascorra con il sig. ad anni alterni il giorno del 24 dicembre, dalle ore 17,30 alle ore 23,30 o del 25 dicembre dalle ore 10,00 Pt_1 alle ore 20,00; sempre ad anni alterni il giorno del 31 dicembre, dalle ore 19,00 alle ore 00,30 o il giorno del 1 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 20,00; trascorrerà altresì, ad anni alterni, il giorno dell'epifania, dalle ore 10,00 alle ore 20,00.
Per_ 7) Durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, dalle 10,00 alle ore 20,00. Secondo il principio dell'alternanza verranno regolamentati tutti i restanti giorni festivi indicati nel calendario ( 25 aprile;
1 maggio;
2 giugno;
8 dicembre).
8) In deroga al su indicato calendario, che regola l'esercizio del diritto di visita, la minore trascorrerà con il padre, il giorno della “festa del papà”, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico del sig. Parimenti, la minore Parte_1 trascorrerà altresì con la madre, il giorno della “festa della mamma”, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico della sig.ra . Parte_2
9) La minore festeggerà il giorno del di lei compleanno con entrambi i genitori, ove tale circostanza non fosse possibile, Per_1 festeggerà a pranzo con la madre e a cena con il padre, rispettando annualmente il principio dell'alternanza.
Per_ 10) Durante le ferie estive, la minore trascorrerà con il sig. sette giorni consecutivi nel mese di agosto. Parte_1
Dette settimane dovranno essere preventivamente concordate dalle parti, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Resta inteso l'obbligo, per ciascun genitore, di comunicare all'altro la località dove condurrà la minore, fornendo all'uopo i contatti telefonici necessari a rintracciarla. 11) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, l'importo omnicomprensivo di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per_ 12) Le spese straordinarie, mediche, sportive e ludiche, che si renderanno necessarie, per , saranno ripartite tra i genitori, nella misura del 50%. Si rinvia al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale Civile di S. Maria C.V. che le parti dichiarano di conoscere e di accettare
13) Il sig. rinuncerà, in favore della sig.ra , al 50% dell'assegno Unico a lui spettante, in deroga Parte_1 Parte_2 alla attuale normativa vigente. E concordano che la domanda per l'erogazione dell'Assegno Unico e Universale per la figlia Per_
sia presentata esclusivamente dalla sig.ra Pt_2
, che ne sarà unica beneficiaria di conseguenza il sig. dichiara di rinunciare in modo espresso, libero e
[...] Parte_1 consapevole, a percepire direttamente o indirettamente l'Assegno Unico, autorizzando sin d'ora la sig.ra a presentare Pt_2
l'istanza INPS in forma esclusiva, ai sensi della normativa vigente. Tale rinuncia è espressamente pattuita tra i coniugi quale condizione accessoria alla presente separazione consensuale e resterà efficace per tutta la durata in cui permarranno le condizioni stabilite nel presente accordo.
14) La sig.ra e il sig. svolgono entrambi la professione di geometra e si dichiarano economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. Nulla è altresì richiesto e dovuto tra i coniugi.
15) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della Per_ figlia negli stessi documenti, si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
16) I ricorrenti si impegnano, qualora dovessero intraprendere nuove frequentazioni, a non presentare alla minore i rispettivi partners se non quando dette relazioni affettive avranno assunto il carattere della stabilità.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; Parte_1 Parte_2 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 29, parte II, Serie A, volume 1, anno 2014;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio