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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6068/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 14/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6068/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHISALBERTI TOMMASO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. , Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8-17 ottobre 2024, convenne in giudizio Parte_1
e e chiese che venisse accertata la simulazione, assoluta Controparte_1 Controparte_2
o relativa, la nullità o inefficacia, con conseguente revoca, dell'atto di trasferimento dell'autoveicolo Mercedes Benz 204 XR70RP1CZAA0501, telaio WDC2539051V097595, targato FP095FV, stipulato in data 5 giugno 2024, per il prezzo di €1,00. affermò di essere creditore di in forza del decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1 emesso dal Giudice di Pace di Monza n. 2933/2023, n. 4271/2023 R.G. e n. 7588/2023 Cron., in data 11 luglio 2023, dell'importo di € 1.185,71, oltre interessi di mora e spese, ritualmente notificato alla debitrice in data 18 agosto 2023 e non opposto. Evidenziò che aveva agito esecutivamente nei confronti della debitrice, mediante pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. dell'autoveicolo e che la notifica del pignoramento era stata eseguita, a mani della debitrice, in data 29 maggio 2024, mentre l'alienazione del veicolo era stata effettuata con contratto di compravendita stipulato in data in data 5 giugno 2024, successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, in favore di residente in [...], ossia al Controparte_2 medesimo indirizzo della debitrice, per la somma indicata in visura, pari ad € 1,00. Affermò che il prezzo della compravendita, pattuito in un solo euro, è certamente sproporzionato rispetto al valore di mercato del veicolo compravenduto e che aveva creato una Controparte_1 mera apparenza di vendita, senza voler realizzare alcun effetto traslativo, ovvero una donazione o una vendita a prezzo vile, come tale nulla, o comunque inefficace ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.. Aggiunse che non risultava intestataria di alcun bene immobile o Controparte_1 mobile registrato, fatta eccezione per l'autovettura oggetto della contestata compravendita, essendo titolare della sola impresa individuale Home HUB di . Controparte_1
e non si costituirono, restando contumaci. Controparte_1 Controparte_2 Non essendo necessaria attività istruttoria, la causa venne rimessa in decisione alla data del 24 aprile 2025, ai sensi degli artt. 189, co. 1, e 281 sexies c.p.c., in modalità cartolare.
--------------
Vanno disattese le domande di accertamento della simulazione per carenza di prova dell'accordo simulatorio, anche solo presuntivamente, stante l'assenza di elementi indiziari univoci e concordanti ricavabili dalle allegazioni di parte attrice, addirittura contrastanti tra loro circa l'apparenza o la realtà del trasferimento. Va premesso che l'atto impugnato per simulazione esiste solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente una volontà negoziale (simulazione assoluta), o è voluto un negozio diverso da quello apparente (simulazione relativa), per quanto l'azione esclusivamente diretta ad ottenere l'accertamento di questa situazione di apparenza possa essere proposta da chiunque abbia interesse all'eliminazione della medesima (cfr. Cass. 30 maggio 2005 n.11372). Tuttavia, per potersi dichiarare la sussistenza della simulazione, è necessario dimostrare che tale atto è stato soltanto apparente, nel senso che il disponente non ha realmente inteso dismettere la titolarità del diritto (cfr. Cass. 20 ottobre 2008 n.25490).
Ne consegue che, affinché la simulazione debba ritenersi provata, occorre che il creditore abbia dedotto e fornito la prova di un complesso di circostanze indiziarie, considerate coordinatamente e nel loro insieme, tali da convincere che le parti, in realtà, hanno voluto soltanto creare una situazione di apparenza. Nella specie, secondo la prospettazione dell'attrice, i medesimi elementi sono stati invocati a supporto della tesi della simulazione e di quella della revocatoria, a conferma dello loro equivocità. In particolare, la documentazione allegata è del tutto inidonea ad assolvere ad alcuna utile funzione dimostrativa dell'asserita simulazione, essendo priva di univoco valore probatorio, o anche solo indiziario, del contenuto della pretesa controdichiarazione caratterizzante l'accordo simulatorio che, nel caso di simulazione, deve essere riscontrato in un atto di accertamento o di riconoscimento scritto dell'inesistenza o della diversa natura del contratto apparentemente pagina 2 di 4 stipulato. Analogamente, l'annotazione del prezzo di € 1,00, risultante dal sistema informativo ACI, per l'avvenuto trasferimento di proprietà, assume mera valenza pubblicitaria, non potendosene desumere l'effettività. La domanda di revocatoria proposta da va, invece, accolta. Parte_1
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Nella fattispecie, il credito di deriva dal mancato pagamento della fornitura di Parte_1 materiale ed è stato consacrato dal decreto ingiuntivo n. 2933/2023 emesso dal Giudice di Pace di Monza, in data 11 luglio 2023, per l'importo di € 1.185,71, oltre interessi di mora e spese, non opposto, divenuto definitivo come da attestazione di esecutorietà del 26 marzo 2024. Costituisce principio pacifico che gli atti dispositivi del debitore sono assoggettati al rimedio dell'azione revocatoria ricorrendone le condizioni e che, essendo l'oggetto dell'azione revocatoria costituito da un atto a titolo oneroso, per l'accoglimento della stessa è richiesta la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo agli interessi del creditore (o la sua partecipatio fraudis nell'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito garantito: ipotesi che non ricorre nella fattispecie).
Ciò premesso, per quanto riguarda l'elemento oggettivo, va osservato che la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale ed alla solvibilità del debitore. In proposito, è provato documentalmente, ed, in ogni caso, non è stato contestato, che
, attraverso il predetto atto, si è liberata dell'unico bene di sua proprietà Controparte_1 aggredibile, cioè l'autovettura, non disponendo la stessa di immobili e terreni (cfr. visura doc. n. 10). Con la cessione dell'autovettura di cui era titolare, dunque, ha di fatto Controparte_1 svuotato il proprio patrimonio del solo bene facilmente aggredibile di sua proprietà ed ha realizzato una situazione di oggettivo pericolo, rendendo estremamente più difficoltosa, come dimostrato dalle azioni intraprese, la soddisfazione del credito di mediante esercizio Parte_1 delle comuni azioni esecutive. D'altra parte, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, non è necessario dimostrare che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio, come in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che “In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n. 7767 del 29/03/2007).
Nella specie, non solo siffatta prova manca, ma non si è neppure Controparte_1 costituita per contestare il requisito dell'eventus damni.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo, va osservato che, con riferimento agli atti di di-
pagina 3 di 4 sposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione specifica di nuocere ai creditori, essendo sufficiente che vi sia la consapevolezza da parte del debitore stesso del pregiudizio che venga arrecato alle loro ragioni mediante l'atto di disposizione.
Nella fattispecie, il trasferimento della proprietà del veicolo risulta effettuato in data 5 giugno
2024, cioè subito dopo la notifica del pignoramento, eseguita, a mani della debitrice, in data 29 maggio 2024, allorché era perfettamente a conoscenza non solo Controparte_1 dell'esistenza credito, ma anche dell'azione giudiziaria intrapresa da con la Parte_1 conseguenza che non avrebbe potuto non rappresentarsi che in tale Controparte_1 modo avrebbe frapposto un ostacolo alle possibilità di soddisfazione del credito da parte di
[...]
Pt_1
Per quanto riguarda l'atteggiamento psicologico del terzo acquirente, trattandosi di atto posteriore al sorgere del credito, non è necessaria la prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante debitore, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito, bensì è sufficiente che egli sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto posto in essere, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati, pur in assenza della specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta.
In particolare, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale deve considerarsi in re ipsa nel caso in cui il debitore disponga dei suoi unici beni, come nella fattispecie avvenuto, circostanza che non poteva non essere nota a stante il rapporto di convivenza e coabitazione Controparte_2 risultante dal certificato di residenza (cfr. doc. 9; mentre lo stato di famiglia, doc. n. 8, evidenzia l'esistenza del figlio attualmente convivente con la madre). Persona_1 Va, dunque, dichiarata l'inefficacia del contratto di trasferimento in favore di del Controparte_2 suddetto autoveicolo Mercedes Benz 204 XR70RP1CZAA0501, telaio WDC2539051V097595, targato FP095FV, stipulato in data 5 giugno 2024 per il prezzo di €1,00. Si osservi che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere;
essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie la domanda di revocatoria proposta da Parte_1
2) dichiara inefficace tra le parti e, conseguentemente, revoca, ai sensi dell'articolo 2901 cod. civ., l'atto di vendita da parte di in favore di Controparte_1 Controparte_2 dell'autoveicolo Mercedes Benz 204 XR70RP1CZAA0501, telaio WDC2539051V097595, targato FP095FV, stipulato in data 5 giugno 2024 per il prezzo di € 1,00;
3) condanna e in solido, a rimborsare a le Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4) con sentenza esecutiva. Monza, 14 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 14/05/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6068/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHISALBERTI TOMMASO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. , Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8-17 ottobre 2024, convenne in giudizio Parte_1
e e chiese che venisse accertata la simulazione, assoluta Controparte_1 Controparte_2
o relativa, la nullità o inefficacia, con conseguente revoca, dell'atto di trasferimento dell'autoveicolo Mercedes Benz 204 XR70RP1CZAA0501, telaio WDC2539051V097595, targato FP095FV, stipulato in data 5 giugno 2024, per il prezzo di €1,00. affermò di essere creditore di in forza del decreto ingiuntivo Parte_1 Controparte_1 emesso dal Giudice di Pace di Monza n. 2933/2023, n. 4271/2023 R.G. e n. 7588/2023 Cron., in data 11 luglio 2023, dell'importo di € 1.185,71, oltre interessi di mora e spese, ritualmente notificato alla debitrice in data 18 agosto 2023 e non opposto. Evidenziò che aveva agito esecutivamente nei confronti della debitrice, mediante pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. dell'autoveicolo e che la notifica del pignoramento era stata eseguita, a mani della debitrice, in data 29 maggio 2024, mentre l'alienazione del veicolo era stata effettuata con contratto di compravendita stipulato in data in data 5 giugno 2024, successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, in favore di residente in [...], ossia al Controparte_2 medesimo indirizzo della debitrice, per la somma indicata in visura, pari ad € 1,00. Affermò che il prezzo della compravendita, pattuito in un solo euro, è certamente sproporzionato rispetto al valore di mercato del veicolo compravenduto e che aveva creato una Controparte_1 mera apparenza di vendita, senza voler realizzare alcun effetto traslativo, ovvero una donazione o una vendita a prezzo vile, come tale nulla, o comunque inefficace ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.. Aggiunse che non risultava intestataria di alcun bene immobile o Controparte_1 mobile registrato, fatta eccezione per l'autovettura oggetto della contestata compravendita, essendo titolare della sola impresa individuale Home HUB di . Controparte_1
e non si costituirono, restando contumaci. Controparte_1 Controparte_2 Non essendo necessaria attività istruttoria, la causa venne rimessa in decisione alla data del 24 aprile 2025, ai sensi degli artt. 189, co. 1, e 281 sexies c.p.c., in modalità cartolare.
--------------
Vanno disattese le domande di accertamento della simulazione per carenza di prova dell'accordo simulatorio, anche solo presuntivamente, stante l'assenza di elementi indiziari univoci e concordanti ricavabili dalle allegazioni di parte attrice, addirittura contrastanti tra loro circa l'apparenza o la realtà del trasferimento. Va premesso che l'atto impugnato per simulazione esiste solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente una volontà negoziale (simulazione assoluta), o è voluto un negozio diverso da quello apparente (simulazione relativa), per quanto l'azione esclusivamente diretta ad ottenere l'accertamento di questa situazione di apparenza possa essere proposta da chiunque abbia interesse all'eliminazione della medesima (cfr. Cass. 30 maggio 2005 n.11372). Tuttavia, per potersi dichiarare la sussistenza della simulazione, è necessario dimostrare che tale atto è stato soltanto apparente, nel senso che il disponente non ha realmente inteso dismettere la titolarità del diritto (cfr. Cass. 20 ottobre 2008 n.25490).
Ne consegue che, affinché la simulazione debba ritenersi provata, occorre che il creditore abbia dedotto e fornito la prova di un complesso di circostanze indiziarie, considerate coordinatamente e nel loro insieme, tali da convincere che le parti, in realtà, hanno voluto soltanto creare una situazione di apparenza. Nella specie, secondo la prospettazione dell'attrice, i medesimi elementi sono stati invocati a supporto della tesi della simulazione e di quella della revocatoria, a conferma dello loro equivocità. In particolare, la documentazione allegata è del tutto inidonea ad assolvere ad alcuna utile funzione dimostrativa dell'asserita simulazione, essendo priva di univoco valore probatorio, o anche solo indiziario, del contenuto della pretesa controdichiarazione caratterizzante l'accordo simulatorio che, nel caso di simulazione, deve essere riscontrato in un atto di accertamento o di riconoscimento scritto dell'inesistenza o della diversa natura del contratto apparentemente pagina 2 di 4 stipulato. Analogamente, l'annotazione del prezzo di € 1,00, risultante dal sistema informativo ACI, per l'avvenuto trasferimento di proprietà, assume mera valenza pubblicitaria, non potendosene desumere l'effettività. La domanda di revocatoria proposta da va, invece, accolta. Parte_1
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Nella fattispecie, il credito di deriva dal mancato pagamento della fornitura di Parte_1 materiale ed è stato consacrato dal decreto ingiuntivo n. 2933/2023 emesso dal Giudice di Pace di Monza, in data 11 luglio 2023, per l'importo di € 1.185,71, oltre interessi di mora e spese, non opposto, divenuto definitivo come da attestazione di esecutorietà del 26 marzo 2024. Costituisce principio pacifico che gli atti dispositivi del debitore sono assoggettati al rimedio dell'azione revocatoria ricorrendone le condizioni e che, essendo l'oggetto dell'azione revocatoria costituito da un atto a titolo oneroso, per l'accoglimento della stessa è richiesta la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo agli interessi del creditore (o la sua partecipatio fraudis nell'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito garantito: ipotesi che non ricorre nella fattispecie).
Ciò premesso, per quanto riguarda l'elemento oggettivo, va osservato che la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale ed alla solvibilità del debitore. In proposito, è provato documentalmente, ed, in ogni caso, non è stato contestato, che
, attraverso il predetto atto, si è liberata dell'unico bene di sua proprietà Controparte_1 aggredibile, cioè l'autovettura, non disponendo la stessa di immobili e terreni (cfr. visura doc. n. 10). Con la cessione dell'autovettura di cui era titolare, dunque, ha di fatto Controparte_1 svuotato il proprio patrimonio del solo bene facilmente aggredibile di sua proprietà ed ha realizzato una situazione di oggettivo pericolo, rendendo estremamente più difficoltosa, come dimostrato dalle azioni intraprese, la soddisfazione del credito di mediante esercizio Parte_1 delle comuni azioni esecutive. D'altra parte, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, non è necessario dimostrare che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio, come in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che “In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n. 7767 del 29/03/2007).
Nella specie, non solo siffatta prova manca, ma non si è neppure Controparte_1 costituita per contestare il requisito dell'eventus damni.
Per quanto riguarda il requisito soggettivo, va osservato che, con riferimento agli atti di di-
pagina 3 di 4 sposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione specifica di nuocere ai creditori, essendo sufficiente che vi sia la consapevolezza da parte del debitore stesso del pregiudizio che venga arrecato alle loro ragioni mediante l'atto di disposizione.
Nella fattispecie, il trasferimento della proprietà del veicolo risulta effettuato in data 5 giugno
2024, cioè subito dopo la notifica del pignoramento, eseguita, a mani della debitrice, in data 29 maggio 2024, allorché era perfettamente a conoscenza non solo Controparte_1 dell'esistenza credito, ma anche dell'azione giudiziaria intrapresa da con la Parte_1 conseguenza che non avrebbe potuto non rappresentarsi che in tale Controparte_1 modo avrebbe frapposto un ostacolo alle possibilità di soddisfazione del credito da parte di
[...]
Pt_1
Per quanto riguarda l'atteggiamento psicologico del terzo acquirente, trattandosi di atto posteriore al sorgere del credito, non è necessaria la prova della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante debitore, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito, bensì è sufficiente che egli sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto posto in essere, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerati, pur in assenza della specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta.
In particolare, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale deve considerarsi in re ipsa nel caso in cui il debitore disponga dei suoi unici beni, come nella fattispecie avvenuto, circostanza che non poteva non essere nota a stante il rapporto di convivenza e coabitazione Controparte_2 risultante dal certificato di residenza (cfr. doc. 9; mentre lo stato di famiglia, doc. n. 8, evidenzia l'esistenza del figlio attualmente convivente con la madre). Persona_1 Va, dunque, dichiarata l'inefficacia del contratto di trasferimento in favore di del Controparte_2 suddetto autoveicolo Mercedes Benz 204 XR70RP1CZAA0501, telaio WDC2539051V097595, targato FP095FV, stipulato in data 5 giugno 2024 per il prezzo di €1,00. Si osservi che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere;
essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie la domanda di revocatoria proposta da Parte_1
2) dichiara inefficace tra le parti e, conseguentemente, revoca, ai sensi dell'articolo 2901 cod. civ., l'atto di vendita da parte di in favore di Controparte_1 Controparte_2 dell'autoveicolo Mercedes Benz 204 XR70RP1CZAA0501, telaio WDC2539051V097595, targato FP095FV, stipulato in data 5 giugno 2024 per il prezzo di € 1,00;
3) condanna e in solido, a rimborsare a le Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4) con sentenza esecutiva. Monza, 14 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4