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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 760/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3631/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06R202347/2025 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
”Ricorrente_1 s.r.l. in Liquidazione l'annullamento totale dell'avviso di accertamento di cui in premessa e di ogni pretesa in esso contenuta con il rimborso I.V.A. indicato nella dichiarazione integrativa del 14 marzo 2022, richiedendo la pubblica udienza ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 546/1992 e la restituzione di quanto indebitamente versato nelle more del giudizio con condanna alle spese per parte resistente ed il rimborso al CUT versato.
Agenzia delle Entrate DPII
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ”Ricorrente_1 s.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore, Nominativo_1, rappresentata e difesa, dal Dott. Nominativo_2, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Savona, propone ricorso contro l'avviso di accertamento n° T9D06R202347/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano II per l'anno d'imposta 2017, relativo a una richiesta di rimborso IVA per un importo di euro 21.427,00.
Il ricorrente con i motivi di ricorso denuncia:
Violazione della competenza territoriale (art. 31 D.P.R. 600/1973): L'Ufficio di Milano II ha emesso l'avviso di accertamento nonostante la competenza territoriale spettasse all'Ufficio di Varese, dove la società ha il domicilio fiscale dal 2020.
Violazione dell'art. 6 della Legge 212/2000: L'Ufficio di Milano ha richiesto documenti già forniti all'Ufficio di
Varese, violando il principio secondo cui non possono essere richiesti documenti già in possesso dell'Amministrazione.
Violazione del principio del contraddittorio (art.
6-bis della Legge 212/2000): L'avviso di accertamento è stato emesso senza un contraddittorio preventivo, rendendo l'atto annullabile.
Vizio di motivazione (art. 42 D.P.R. 600/1973): L'avviso di accertamento è privo di una motivazione valida e non tiene conto della documentazione già fornita dalla società.
Violazione dell'art. 10 della Legge 212/2000: L'Amministrazione Finanziaria ha agito in modo inefficiente e contraddittorio, violando il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede.
Illegittimità delle sanzioni: Le sanzioni applicate sono ritenute illegittime in quanto la società ha agito in buona fede e ha fornito tutta la documentazione richiesta.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento. Il rimborso dell'IVA richiesto nella dichiarazione integrativa del 14 marzo 2022. Condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali e al rimborso del contributo unificato tributario.
La Direzione Provinciale II di Milano, si costituisce con controdeduzioni evidenziando che la società
Ricorrente_1 S.R.L. ha richiesto un rimborso IVA di 68.954,00 euro per l'anno d'imposta 2017, invocando il presupposto di “operazioni non imponibili”.
La documentazione fornita dalla società è risultata incompleta, non dimostrando la non imponibilità di alcune cessioni intracomunitarie.
L'Ufficio ha rideterminato l'imponibile IVA a euro 97.393,00, includendo esportazioni, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate non documentate.
Con riferimento ai motivi di ricorso, l'Amministrazione finanziaria deduce:
Violazione dell'art. 31 del D.P.R. 600/1973: L'Ufficio sostiene che la competenza territoriale è stata rispettata e che l'avviso di accertamento è legittimo.
Violazione dell'art. 6 della Legge 212/2000: L'Ufficio afferma che la documentazione richiesta era necessaria e che il contribuente non ha fornito prove sufficienti, giustificando i controlli effettuati.
Violazione del principio del contraddittorio: L'Ufficio ritiene che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio, data la situazione di liquidazione volontaria della società e il fondato pericolo per la riscossione.
Vizio di motivazione e diritto al rimborso: L'Ufficio sostiene che l'avviso di accertamento è motivato e che la documentazione fornita dal contribuente non dimostra la non imponibilità delle operazioni.
Violazione dell'art. 10 della Legge 212/2000: L'Ufficio afferma di aver agito correttamente, rispettando i principi di collaborazione e buona fede, e che le sanzioni sono legittime.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con la memoria illustrativa del 14 gennaio 2026 presentata dal ricorrente si evidenzia che l'Ufficio è incompetente territorialmente in base all'art. 31 del D.P.R. 600/1973. La sede legale della società dal 2020
è in provincia di Varese, rendendo competente l'Ufficio A.D.E. di Varese per la dichiarazione IVA/2018 integrativa inviata il 14 marzo 2022.
Nella memoria si ribadisce:
Incompetenza territoriale: L'avviso di accertamento è stato emesso da un ufficio non competente, rendendolo nullo.
Omissione del contraddittorio: L'Ufficio di Milano II ha omesso la fase pre-accertativa, violando l'art.
6-bis della Legge 212/2000.
Mancata valutazione delle prove: L'Ufficio di Milano II non ha considerato le prove documentali fornite dalla parte ricorrente riguardo alla cessione intracomunitaria, contravvenendo alle disposizioni della direttiva
2006/112/CE e del regolamento UE 282/2011. L'Ufficio non ha fornito prove sulla legittimità del soggetto sottoscrittore dell'avviso di accertamento.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento, il riconoscimento del credito IVA spettante e la condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese processuali.
All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente con i motivi di ricorso, eccepisce l'incombenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Milano,
l'omissione del contraddittorio, carenza di prove.
Preliminarmente occorre esaminare il primo motivo di ricorso relativo alla eccepita incompentenza dell'Agenzia delle Entrate di Milano.
Il Motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.Per l'individuazione dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per l'esecuzione delle proprie specifiche attività, si fa riferimento a una regola generale, e alle relative eccezioni.
In particolare ai fini IVA, la competenza territoriale spetta all'Ufficio provinciale «nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente», per come definito ai sensi degli artt. 58 e 59 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. art. 40, comma 1, primo periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Questa previsione generale può essere derogata in presenza di contribuenti:
a) non residenti nel territorio dello Stato, sprovvisti di stabile organizzazione e di un rappresentante, per i quali è competente l'ufficio di Roma (cfr. art. 40, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
b) non residenti nel territorio dello Stato e che assolvono direttamente obblighi d'imposta, di cui al precedente art. 35-ter, per i quali si è posta una riserva di competenza sciolta, attraverso il Provvedimento del direttore dell'A.d.E. 30 dicembre 2005, in favore del Centro operativo di SC (cfr. art. 40, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
Per le imposte dirette l'Ufficio territorialmente competente è quello nella cui circoscrizione insiste il domicilio fiscale del contribuente, nel momento in cui è stata presentata la dichiarazione, o la stessa avrebbe dovuto esserlo (art. 31, comma 3, D.P.R. n. 600/1973).
Ciò che diverge rispetto all'IVA, è l'ipotesi di deroga, per cui lo stesso Ufficio che procede con l'accertamento nei confronti del novero di contribuenti quali società e professionisti che operano in forma associata, aziende coniugali non gestite in forma societaria e società che optano per la trasparenza fiscale, prosegue anche con le ulteriori attività riguardanti il reddito di partecipazione attribuito ai soci, indipendentemente dal loro domicilio fiscale (cfr. art. 31, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs.
12 febbraio 2024, n. 13 approvato in attuazione della L. 9 agosto 2023, n. 111).
Il denominatore comune è individuato nella residenza o sede legale del contribuente.
3.In ordine alla variazione del domicilio fiscale, la giurisprudenza della Cassazione afferma che lo stesso « si radica all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione d'imposta e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma, all'uopo, rilievo il domicilio fiscale del contribuente al momento della rettifica» (Cass. civ., sez. V, ord., 15 luglio 2020, n. 14985. In senso conforme, cfr. Cass. civ., sez. V, 10 maggio 2006, n. 10769; Cass. civ., sez. V, 27 giugno 2003, n. 10224; Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 1980, n. 6492).
Peraltro la Corte ha ulteriormente precisato che la variazione del domicilio fiscale comunicata dal contribuente nella dichiarazione annuale «costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione i l contribuente ha indicato il nuovo domicilio. Tale ius variandi dev'essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore» (Cass. civ., sez. V, 10 maggio 2013, n. 11170; Cass. civ., sez. VI – 5, ord. 8 ottobre 2014, n. 21290; Cass. civ., sez. V, ord. 23 ottobre 2020, n. 23362; Cass. civ., sez. V, ord., 4 ottobre 2018, n. 24292. In senso conforme, cfr. Cass., sez. V, 30 maggio 2012, n. 8637).
4.Nel caso in esame, la società ricorrente è stata costituita il 28 maggio 2013 con sede legale in Genova.
L'attività svolta dalla società riguardava il commercio all'ingrosso di calzature ed accessori. Il 4 maggio
2015, la sede legale è stata trasferita in Milano rimanendo iscritta presso la C.C.I.A.A. sino al 17 settembre 2020 quando fu trasferita in provincia di Varese, attuale sede, sita in Origgio alla Indirizzo_1. (doc.3 ric.). Nell'anno 2018 la ricorrente, con sede legale in Milano, ha presentato la dichiarazione IVA. Tuttavia, con dichiarazione integrativa dell'anno 2022, indicava la sede legale in Varese. L'istanza di rimborso è stata trattata dall'Agenzia delle Entrate di Varese (doc.6 ric.).
L'Agenzia delle Entrate di Milano quindi non poteva emettere l'Avviso di accertamento impugnato poiché la sede legale della società risultava in provincia di Varese.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'incompetenza territoriale costituisce «tipico vizio di legittimità dell'atto impositivo che deve essere dedotto mediante specifico motivo di ricorso dal contribuente», in assenza del quale il provvedimento risulterà comunque idoneo a produrre gli effetti giuridici che gli competono (Cass. civ., sez. V, ord. 12 luglio 2018, n. 18425; Cass. civ., sez. V, ord. 19 dicembre 2019, n. 34090; Cass. civ., sez. V, 19 luglio 2024, n. 20014.
Ciò posto, è ragionevole ritenere che l'incompetenza territoriale dell'Amministrazione finanziaria sia qualificabile come tipico vizio istruttorio, che determina l'inutilizzabilità delle risultanze illegittimamente acquisite, ai sensi dell'art.
7-quinques dello Statuto del contribuente. In proposito, si osserva che l'art. 31 d.
P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede che a livello territoriale “La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”; mentre, ai sensi dell'art. 58 dello stesso d.P.R. n. 600/1973,
“il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio” (così Cass. n. 8049/2017; Cass. ord. n. 12190/2015).
Inoltre, sebbene l'adozione di iniziative istruttorie da parte dell'Amministrazione sia distinta sotto vari aspetti dalla adozione di veri e propri avvisi di rettifica e di accertamento tributario, deve ritenersi che la disposizione dell'art. 31 cit. sia genericamente riferita a tutti i compiti attribuiti all'Agenzia delle Entrate e, quindi, a tutte le fasi della attività degli Uffici, ivi comprese le attività istruttorie.
In definitiva, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.6, ritenuta assorbente ogni altra questione, accoglie il ricorso. Per la peculiare materia trattata e non sempre univoca giurisprudenza, ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 19 febbraio 2026
Il Presidente relatore RE Di TA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3631/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06R202347/2025 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
”Ricorrente_1 s.r.l. in Liquidazione l'annullamento totale dell'avviso di accertamento di cui in premessa e di ogni pretesa in esso contenuta con il rimborso I.V.A. indicato nella dichiarazione integrativa del 14 marzo 2022, richiedendo la pubblica udienza ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 546/1992 e la restituzione di quanto indebitamente versato nelle more del giudizio con condanna alle spese per parte resistente ed il rimborso al CUT versato.
Agenzia delle Entrate DPII
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ”Ricorrente_1 s.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore, Nominativo_1, rappresentata e difesa, dal Dott. Nominativo_2, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Savona, propone ricorso contro l'avviso di accertamento n° T9D06R202347/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano II per l'anno d'imposta 2017, relativo a una richiesta di rimborso IVA per un importo di euro 21.427,00.
Il ricorrente con i motivi di ricorso denuncia:
Violazione della competenza territoriale (art. 31 D.P.R. 600/1973): L'Ufficio di Milano II ha emesso l'avviso di accertamento nonostante la competenza territoriale spettasse all'Ufficio di Varese, dove la società ha il domicilio fiscale dal 2020.
Violazione dell'art. 6 della Legge 212/2000: L'Ufficio di Milano ha richiesto documenti già forniti all'Ufficio di
Varese, violando il principio secondo cui non possono essere richiesti documenti già in possesso dell'Amministrazione.
Violazione del principio del contraddittorio (art.
6-bis della Legge 212/2000): L'avviso di accertamento è stato emesso senza un contraddittorio preventivo, rendendo l'atto annullabile.
Vizio di motivazione (art. 42 D.P.R. 600/1973): L'avviso di accertamento è privo di una motivazione valida e non tiene conto della documentazione già fornita dalla società.
Violazione dell'art. 10 della Legge 212/2000: L'Amministrazione Finanziaria ha agito in modo inefficiente e contraddittorio, violando il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede.
Illegittimità delle sanzioni: Le sanzioni applicate sono ritenute illegittime in quanto la società ha agito in buona fede e ha fornito tutta la documentazione richiesta.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento. Il rimborso dell'IVA richiesto nella dichiarazione integrativa del 14 marzo 2022. Condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali e al rimborso del contributo unificato tributario.
La Direzione Provinciale II di Milano, si costituisce con controdeduzioni evidenziando che la società
Ricorrente_1 S.R.L. ha richiesto un rimborso IVA di 68.954,00 euro per l'anno d'imposta 2017, invocando il presupposto di “operazioni non imponibili”.
La documentazione fornita dalla società è risultata incompleta, non dimostrando la non imponibilità di alcune cessioni intracomunitarie.
L'Ufficio ha rideterminato l'imponibile IVA a euro 97.393,00, includendo esportazioni, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate non documentate.
Con riferimento ai motivi di ricorso, l'Amministrazione finanziaria deduce:
Violazione dell'art. 31 del D.P.R. 600/1973: L'Ufficio sostiene che la competenza territoriale è stata rispettata e che l'avviso di accertamento è legittimo.
Violazione dell'art. 6 della Legge 212/2000: L'Ufficio afferma che la documentazione richiesta era necessaria e che il contribuente non ha fornito prove sufficienti, giustificando i controlli effettuati.
Violazione del principio del contraddittorio: L'Ufficio ritiene che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio, data la situazione di liquidazione volontaria della società e il fondato pericolo per la riscossione.
Vizio di motivazione e diritto al rimborso: L'Ufficio sostiene che l'avviso di accertamento è motivato e che la documentazione fornita dal contribuente non dimostra la non imponibilità delle operazioni.
Violazione dell'art. 10 della Legge 212/2000: L'Ufficio afferma di aver agito correttamente, rispettando i principi di collaborazione e buona fede, e che le sanzioni sono legittime.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con la memoria illustrativa del 14 gennaio 2026 presentata dal ricorrente si evidenzia che l'Ufficio è incompetente territorialmente in base all'art. 31 del D.P.R. 600/1973. La sede legale della società dal 2020
è in provincia di Varese, rendendo competente l'Ufficio A.D.E. di Varese per la dichiarazione IVA/2018 integrativa inviata il 14 marzo 2022.
Nella memoria si ribadisce:
Incompetenza territoriale: L'avviso di accertamento è stato emesso da un ufficio non competente, rendendolo nullo.
Omissione del contraddittorio: L'Ufficio di Milano II ha omesso la fase pre-accertativa, violando l'art.
6-bis della Legge 212/2000.
Mancata valutazione delle prove: L'Ufficio di Milano II non ha considerato le prove documentali fornite dalla parte ricorrente riguardo alla cessione intracomunitaria, contravvenendo alle disposizioni della direttiva
2006/112/CE e del regolamento UE 282/2011. L'Ufficio non ha fornito prove sulla legittimità del soggetto sottoscrittore dell'avviso di accertamento.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento, il riconoscimento del credito IVA spettante e la condanna dell'Ufficio al rimborso delle spese processuali.
All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente con i motivi di ricorso, eccepisce l'incombenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Milano,
l'omissione del contraddittorio, carenza di prove.
Preliminarmente occorre esaminare il primo motivo di ricorso relativo alla eccepita incompentenza dell'Agenzia delle Entrate di Milano.
Il Motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.Per l'individuazione dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per l'esecuzione delle proprie specifiche attività, si fa riferimento a una regola generale, e alle relative eccezioni.
In particolare ai fini IVA, la competenza territoriale spetta all'Ufficio provinciale «nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente», per come definito ai sensi degli artt. 58 e 59 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. art. 40, comma 1, primo periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Questa previsione generale può essere derogata in presenza di contribuenti:
a) non residenti nel territorio dello Stato, sprovvisti di stabile organizzazione e di un rappresentante, per i quali è competente l'ufficio di Roma (cfr. art. 40, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
b) non residenti nel territorio dello Stato e che assolvono direttamente obblighi d'imposta, di cui al precedente art. 35-ter, per i quali si è posta una riserva di competenza sciolta, attraverso il Provvedimento del direttore dell'A.d.E. 30 dicembre 2005, in favore del Centro operativo di SC (cfr. art. 40, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).
Per le imposte dirette l'Ufficio territorialmente competente è quello nella cui circoscrizione insiste il domicilio fiscale del contribuente, nel momento in cui è stata presentata la dichiarazione, o la stessa avrebbe dovuto esserlo (art. 31, comma 3, D.P.R. n. 600/1973).
Ciò che diverge rispetto all'IVA, è l'ipotesi di deroga, per cui lo stesso Ufficio che procede con l'accertamento nei confronti del novero di contribuenti quali società e professionisti che operano in forma associata, aziende coniugali non gestite in forma societaria e società che optano per la trasparenza fiscale, prosegue anche con le ulteriori attività riguardanti il reddito di partecipazione attribuito ai soci, indipendentemente dal loro domicilio fiscale (cfr. art. 31, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs.
12 febbraio 2024, n. 13 approvato in attuazione della L. 9 agosto 2023, n. 111).
Il denominatore comune è individuato nella residenza o sede legale del contribuente.
3.In ordine alla variazione del domicilio fiscale, la giurisprudenza della Cassazione afferma che lo stesso « si radica all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione d'imposta e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma, all'uopo, rilievo il domicilio fiscale del contribuente al momento della rettifica» (Cass. civ., sez. V, ord., 15 luglio 2020, n. 14985. In senso conforme, cfr. Cass. civ., sez. V, 10 maggio 2006, n. 10769; Cass. civ., sez. V, 27 giugno 2003, n. 10224; Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 1980, n. 6492).
Peraltro la Corte ha ulteriormente precisato che la variazione del domicilio fiscale comunicata dal contribuente nella dichiarazione annuale «costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione i l contribuente ha indicato il nuovo domicilio. Tale ius variandi dev'essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore» (Cass. civ., sez. V, 10 maggio 2013, n. 11170; Cass. civ., sez. VI – 5, ord. 8 ottobre 2014, n. 21290; Cass. civ., sez. V, ord. 23 ottobre 2020, n. 23362; Cass. civ., sez. V, ord., 4 ottobre 2018, n. 24292. In senso conforme, cfr. Cass., sez. V, 30 maggio 2012, n. 8637).
4.Nel caso in esame, la società ricorrente è stata costituita il 28 maggio 2013 con sede legale in Genova.
L'attività svolta dalla società riguardava il commercio all'ingrosso di calzature ed accessori. Il 4 maggio
2015, la sede legale è stata trasferita in Milano rimanendo iscritta presso la C.C.I.A.A. sino al 17 settembre 2020 quando fu trasferita in provincia di Varese, attuale sede, sita in Origgio alla Indirizzo_1. (doc.3 ric.). Nell'anno 2018 la ricorrente, con sede legale in Milano, ha presentato la dichiarazione IVA. Tuttavia, con dichiarazione integrativa dell'anno 2022, indicava la sede legale in Varese. L'istanza di rimborso è stata trattata dall'Agenzia delle Entrate di Varese (doc.6 ric.).
L'Agenzia delle Entrate di Milano quindi non poteva emettere l'Avviso di accertamento impugnato poiché la sede legale della società risultava in provincia di Varese.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'incompetenza territoriale costituisce «tipico vizio di legittimità dell'atto impositivo che deve essere dedotto mediante specifico motivo di ricorso dal contribuente», in assenza del quale il provvedimento risulterà comunque idoneo a produrre gli effetti giuridici che gli competono (Cass. civ., sez. V, ord. 12 luglio 2018, n. 18425; Cass. civ., sez. V, ord. 19 dicembre 2019, n. 34090; Cass. civ., sez. V, 19 luglio 2024, n. 20014.
Ciò posto, è ragionevole ritenere che l'incompetenza territoriale dell'Amministrazione finanziaria sia qualificabile come tipico vizio istruttorio, che determina l'inutilizzabilità delle risultanze illegittimamente acquisite, ai sensi dell'art.
7-quinques dello Statuto del contribuente. In proposito, si osserva che l'art. 31 d.
P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede che a livello territoriale “La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”; mentre, ai sensi dell'art. 58 dello stesso d.P.R. n. 600/1973,
“il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio” (così Cass. n. 8049/2017; Cass. ord. n. 12190/2015).
Inoltre, sebbene l'adozione di iniziative istruttorie da parte dell'Amministrazione sia distinta sotto vari aspetti dalla adozione di veri e propri avvisi di rettifica e di accertamento tributario, deve ritenersi che la disposizione dell'art. 31 cit. sia genericamente riferita a tutti i compiti attribuiti all'Agenzia delle Entrate e, quindi, a tutte le fasi della attività degli Uffici, ivi comprese le attività istruttorie.
In definitiva, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.6, ritenuta assorbente ogni altra questione, accoglie il ricorso. Per la peculiare materia trattata e non sempre univoca giurisprudenza, ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 19 febbraio 2026
Il Presidente relatore RE Di TA