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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/12/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 173/2025 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 173 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9.4.1969, e (C.F.: , Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliat i in Crotone (c.a.p.
88900), alla Piazza Corrado, 4, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Critelli (C.F.: - pec: C.F._3
, che li rappresenta e Email_1 difende, unitamente all'Avv. Pasqualino Gallo (C.F.:
– pec: giusta mandato in calce C.F._4 Email_2 all'atto di citazione
Attori opponenti
CONTRO on unico socio (C.F.: P. IVA di Controparte_1 P.IVA_1 gruppo: ) in persona del legale rappresentante p.t., e per P.IVA_2 essa, quale procuratrice e servicer,
[...]
(breviter “ ), con Controparte_2 Controparte_3 unico socio (C.F.: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_3
p.t., incorporante la (C.F.: Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., ch e agisce per il P.IVA_4 tramite della mandataria con rappresentanza e sub servicer
[...]
con socio unico (C.F.: , P.IVA di gruppo CP_5 P.IVA_5
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Reggio Calabria (c.a.p. ), alla Via Castello, 5, presso P.IVA_6 lo studio degli Avv.ti M. Daniela Grillo (C.F.: – C.F._5
1 pec: e ER LI (C.F.: Email_3
– pec: , che la C.F._6 Email_4 rappresentano e difendono giusta procura speciale alle liti Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/10/2025.
-Oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall 'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest 'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1 esponendo: che mancava la prova della cessione del credito a CP_1
da parte della originaria creditrice con
[...] Parte_3 conseguente carenza di titolarità attiva del rapporto;
che mancava la prova dell'iscrizione della convenuta nell'albo presso la Banca d'Italia previsto per le società di cartolarizzazione;
che mancava la procura che avrebbe ricevuto da;
che all'atto di Controparte_5 CP_1 precetto non era allegata la procura alle liti;
che l'azione intrapresa dalla convenuta era improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
che l'azione esecutiva minacciata era improcedibile per abusività delle clausole contenute nel contratto a monte del decreto ingiuntivo;
che il tasso di interesse applicato era illegittimo. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 101/2024 del 29.2.2024, R.G. 1569/2023 Trib. Crotone, dichiarato esecutivo il 30.12.2024 – con cui era stato ingiunto agli odierni opponenti di pagare all'odierna opposta la somma di €15.877,94, oltre interessi come da domanda, oltre spese liquidate in €145,50 per e sborsi e €567,00 per compensi oltre accessori;
nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
2 attiva e comunque, in ogni caso, dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di a procedere ad esecuzione forzata ed Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto .
2. Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e della domanda, per inammissibilità dell'opposizione in quanto, essendo il titolo di natura giudiziale, tutte le censure proposte avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Deduceva inoltre di aver fornito la prova della cessione del credito.
3. Con ordinanza del 2.6.2025 l'istanza di sospensione era rigettata.
4. In assenza di attività istruttoria, a ll'udienza del 22.10.2025 i difensori precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
6. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. E' infatti infondato il primo motivo di opposizione, con il quale gli opponenti sostengono che la cessionaria non avrebbe fornito la prova della cessione del credito e della legittimazione attiva e processuale. Deve infatti rilevarsi che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
17944/2023 ha ritenuto che in linea generale, ai fini della cessio ne di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fat tispecie in esame. La S.C., aggiungendo un elemento di novità rispetto al passato, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova dell a cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto d i cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione;
solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cession e.
3 In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi che la stessa abbia fornito elementi tranquillizzanti sulle fusioni tra istituti bancari e sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso, avendo esibito copia: del contratto di cessione Agos Ducato Spa – AR Spv del 17/12/2015 con relativo tabulato indicante il nominativo riferito al credito oggetto di causa;
del contratto di cessione AR spv – LO spv dove è evidenziato il portafogli dei crediti ceduti (tra cui quello del 17/12/2015) ; del contratto di cessione LO spv – Marathon Spv dove è evidenziato il portafogli dei crediti ceduti (tra cui quello del 17/12/2015 ). Deve inoltre rilevarsi che gli odierni opponenti erano a conoscenza della cessione, in quanto comunicata con messe in mora dell'11/01/2023, regolarmente ricevute e mai contestate . Deve essere anche valorizzata ai fini della prova della cessione la circostanza che nelle lettere di decadenza e messa in mora, tutte regolarmente ricevute dagli opponenti, era espressamente in dicato il numero di pratica del contratto di finanziamento (43462210), mentre il credito derivante dal decreto ingiuntivo era costituito da una linea di credito utilizzabile mediante carta contrassegnata con il numero 5267766012169812, numero che si trova sull'estratto conto e, successivamente, su tutta la successiva corrispondenza riversata nel monitorio dalla società convenuta opposta. I motivi di opposizione aventi ad oggetto la mancanza della prova dell'iscrizione della convenuta nell'albo presso la Ban ca d'Italia previsto per le società di cartolarizzazione , l'abusività delle clausole contenute nel contratto a monte del decreto ingiuntivo e l'illegittimità del tasso di interesse applicato sono inammissibili in quanto si sostanziano tutti in fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale. Costituisce, infatti, un risultato ormai unanimemente riconosciuto in giurisprudenza, con l'avallo di dottrina costante, che in sede di opposizione all'esecuzione le pretese del creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale possano essere validamente fronteggiate sulla base unicamente di censure che si sostanzino nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi successivamente alla sua formazione, tra i quali a mero titolo di esempio possono indicarsi il pagamento, la compensazione (ripetesi, per controcrediti maturati successivamente al titolo), la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta
4 (Cass. n. 6605/1988, n. 2870/1997, n. 9061/1999, n. 12664/2000, n. 13872/2001, n. 4505/2011, n. 3850/2011, n. 16998/2011, n. 1183/2012, n. 3979/2012, n. 12911/2012, n. 14529/2013, n. 3619/2014, n. 19832/2014). Come sintetizzato in maniera cristallina da autorevole dottrina (che non
è possibile citare stante il divieto di cui al co. 3 dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito. Le questioni aventi ad oggetto i fatti anteriori o coevi al processo sono, infatti, coperte dal giudicato senza che rilevi la circostanza che esse siano state sollevate o che il loro esame sia restato precluso per l'inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle. Pertanto, tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti dianzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda. Ciò avviene tipicamente, e a mero titolo di esempio, nella ricorrente ipotesi di censura attinente l'ingiustizia della decisione assunta o, più in generale, le valutazioni del giudice di merito, censura sollevabile esclusivamente dinanzi al giudice dell'impugnazione . Come inoltre correttamente rilevato dalla convenuta, il motivo consistente nella presenza di clausole abusive nel contratto a monte del decreto ingiuntivo nel caso di specie non può consentire l'effetto auspicato dalla parte ricorrente poiché il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo contiene già una valutazione esplicita e negativa in punto di sussistenza delle predette clausol e di talché anche sotto tale profilo il motivo appare inammissibile nella presente sede ex art. 615 co. 1 c.p.c. Devono, infine, essere rigettati i motivi di opposizione aventi ad oggetto la censura di mancanza della procura che l. Controparte_6 avrebbe ricevuto da , la mancata allegazione della procura CP_1 alle liti al precetto, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria .
La convenuta ha infatti prodotto la procura rilasciata a . Controparte_6 per atto a Notar di Pordenone del 20.12.2022 rep. Persona_1
312209/42021.
5 Non vi è inoltre alcuna disposizione che impone per il precetto l'allegazione della procura alle liti che, in ogni caso, a seguito di censura di parte opponente, la convenuta ha prodotto (con l'atto a Notar di Albano Laziale del 5.12.2023 rep. 5529/3784) . Persona_2
Quanto al mancato esperimento della mediazione obbligatoria , si deve rilevare che nell'ambito del procedimento monitorio, ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 la mediaz ione obbligatoria è prevista solo nel caso di proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo (“Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”). Dalle considerazioni svolte consegue, come preannunziato, il rigetto dell'opposizione.
7. Le spese seguono la soccombenza e gli opponenti devono essere condannati al pagamento delle spese sostenute dall a società convenuta opposta, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati ex D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie, secondo il valore della causa, con opportuna riduzione, data la semplicità e serialità delle questioni giuridiche controverse, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta. Devono essere liquidati, allo stesso modo e con i medesimi criteri, le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 173/2025 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) condanna gli opponenti e Parte_1 Parte_2 in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta che liquida in € 2.850,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge. Così deciso in Crotone, li 27 dicembre 2025. Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 173 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9.4.1969, e (C.F.: , Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliat i in Crotone (c.a.p.
88900), alla Piazza Corrado, 4, presso lo studio dell'Avv. Annamaria Critelli (C.F.: - pec: C.F._3
, che li rappresenta e Email_1 difende, unitamente all'Avv. Pasqualino Gallo (C.F.:
– pec: giusta mandato in calce C.F._4 Email_2 all'atto di citazione
Attori opponenti
CONTRO on unico socio (C.F.: P. IVA di Controparte_1 P.IVA_1 gruppo: ) in persona del legale rappresentante p.t., e per P.IVA_2 essa, quale procuratrice e servicer,
[...]
(breviter “ ), con Controparte_2 Controparte_3 unico socio (C.F.: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_3
p.t., incorporante la (C.F.: Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., ch e agisce per il P.IVA_4 tramite della mandataria con rappresentanza e sub servicer
[...]
con socio unico (C.F.: , P.IVA di gruppo CP_5 P.IVA_5
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Reggio Calabria (c.a.p. ), alla Via Castello, 5, presso P.IVA_6 lo studio degli Avv.ti M. Daniela Grillo (C.F.: – C.F._5
1 pec: e ER LI (C.F.: Email_3
– pec: , che la C.F._6 Email_4 rappresentano e difendono giusta procura speciale alle liti Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/10/2025.
-Oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall 'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest 'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1 esponendo: che mancava la prova della cessione del credito a CP_1
da parte della originaria creditrice con
[...] Parte_3 conseguente carenza di titolarità attiva del rapporto;
che mancava la prova dell'iscrizione della convenuta nell'albo presso la Banca d'Italia previsto per le società di cartolarizzazione;
che mancava la procura che avrebbe ricevuto da;
che all'atto di Controparte_5 CP_1 precetto non era allegata la procura alle liti;
che l'azione intrapresa dalla convenuta era improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
che l'azione esecutiva minacciata era improcedibile per abusività delle clausole contenute nel contratto a monte del decreto ingiuntivo;
che il tasso di interesse applicato era illegittimo. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 101/2024 del 29.2.2024, R.G. 1569/2023 Trib. Crotone, dichiarato esecutivo il 30.12.2024 – con cui era stato ingiunto agli odierni opponenti di pagare all'odierna opposta la somma di €15.877,94, oltre interessi come da domanda, oltre spese liquidate in €145,50 per e sborsi e €567,00 per compensi oltre accessori;
nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
2 attiva e comunque, in ogni caso, dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di a procedere ad esecuzione forzata ed Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto .
2. Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e della domanda, per inammissibilità dell'opposizione in quanto, essendo il titolo di natura giudiziale, tutte le censure proposte avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Deduceva inoltre di aver fornito la prova della cessione del credito.
3. Con ordinanza del 2.6.2025 l'istanza di sospensione era rigettata.
4. In assenza di attività istruttoria, a ll'udienza del 22.10.2025 i difensori precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.
6. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. E' infatti infondato il primo motivo di opposizione, con il quale gli opponenti sostengono che la cessionaria non avrebbe fornito la prova della cessione del credito e della legittimazione attiva e processuale. Deve infatti rilevarsi che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
17944/2023 ha ritenuto che in linea generale, ai fini della cessio ne di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fat tispecie in esame. La S.C., aggiungendo un elemento di novità rispetto al passato, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova dell a cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto d i cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione;
solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cession e.
3 In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi che la stessa abbia fornito elementi tranquillizzanti sulle fusioni tra istituti bancari e sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso, avendo esibito copia: del contratto di cessione Agos Ducato Spa – AR Spv del 17/12/2015 con relativo tabulato indicante il nominativo riferito al credito oggetto di causa;
del contratto di cessione AR spv – LO spv dove è evidenziato il portafogli dei crediti ceduti (tra cui quello del 17/12/2015) ; del contratto di cessione LO spv – Marathon Spv dove è evidenziato il portafogli dei crediti ceduti (tra cui quello del 17/12/2015 ). Deve inoltre rilevarsi che gli odierni opponenti erano a conoscenza della cessione, in quanto comunicata con messe in mora dell'11/01/2023, regolarmente ricevute e mai contestate . Deve essere anche valorizzata ai fini della prova della cessione la circostanza che nelle lettere di decadenza e messa in mora, tutte regolarmente ricevute dagli opponenti, era espressamente in dicato il numero di pratica del contratto di finanziamento (43462210), mentre il credito derivante dal decreto ingiuntivo era costituito da una linea di credito utilizzabile mediante carta contrassegnata con il numero 5267766012169812, numero che si trova sull'estratto conto e, successivamente, su tutta la successiva corrispondenza riversata nel monitorio dalla società convenuta opposta. I motivi di opposizione aventi ad oggetto la mancanza della prova dell'iscrizione della convenuta nell'albo presso la Ban ca d'Italia previsto per le società di cartolarizzazione , l'abusività delle clausole contenute nel contratto a monte del decreto ingiuntivo e l'illegittimità del tasso di interesse applicato sono inammissibili in quanto si sostanziano tutti in fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale. Costituisce, infatti, un risultato ormai unanimemente riconosciuto in giurisprudenza, con l'avallo di dottrina costante, che in sede di opposizione all'esecuzione le pretese del creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale possano essere validamente fronteggiate sulla base unicamente di censure che si sostanzino nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi successivamente alla sua formazione, tra i quali a mero titolo di esempio possono indicarsi il pagamento, la compensazione (ripetesi, per controcrediti maturati successivamente al titolo), la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta
4 (Cass. n. 6605/1988, n. 2870/1997, n. 9061/1999, n. 12664/2000, n. 13872/2001, n. 4505/2011, n. 3850/2011, n. 16998/2011, n. 1183/2012, n. 3979/2012, n. 12911/2012, n. 14529/2013, n. 3619/2014, n. 19832/2014). Come sintetizzato in maniera cristallina da autorevole dottrina (che non
è possibile citare stante il divieto di cui al co. 3 dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito. Le questioni aventi ad oggetto i fatti anteriori o coevi al processo sono, infatti, coperte dal giudicato senza che rilevi la circostanza che esse siano state sollevate o che il loro esame sia restato precluso per l'inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle. Pertanto, tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti dianzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda. Ciò avviene tipicamente, e a mero titolo di esempio, nella ricorrente ipotesi di censura attinente l'ingiustizia della decisione assunta o, più in generale, le valutazioni del giudice di merito, censura sollevabile esclusivamente dinanzi al giudice dell'impugnazione . Come inoltre correttamente rilevato dalla convenuta, il motivo consistente nella presenza di clausole abusive nel contratto a monte del decreto ingiuntivo nel caso di specie non può consentire l'effetto auspicato dalla parte ricorrente poiché il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo contiene già una valutazione esplicita e negativa in punto di sussistenza delle predette clausol e di talché anche sotto tale profilo il motivo appare inammissibile nella presente sede ex art. 615 co. 1 c.p.c. Devono, infine, essere rigettati i motivi di opposizione aventi ad oggetto la censura di mancanza della procura che l. Controparte_6 avrebbe ricevuto da , la mancata allegazione della procura CP_1 alle liti al precetto, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria .
La convenuta ha infatti prodotto la procura rilasciata a . Controparte_6 per atto a Notar di Pordenone del 20.12.2022 rep. Persona_1
312209/42021.
5 Non vi è inoltre alcuna disposizione che impone per il precetto l'allegazione della procura alle liti che, in ogni caso, a seguito di censura di parte opponente, la convenuta ha prodotto (con l'atto a Notar di Albano Laziale del 5.12.2023 rep. 5529/3784) . Persona_2
Quanto al mancato esperimento della mediazione obbligatoria , si deve rilevare che nell'ambito del procedimento monitorio, ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 la mediaz ione obbligatoria è prevista solo nel caso di proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo (“Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”). Dalle considerazioni svolte consegue, come preannunziato, il rigetto dell'opposizione.
7. Le spese seguono la soccombenza e gli opponenti devono essere condannati al pagamento delle spese sostenute dall a società convenuta opposta, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati ex D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie, secondo il valore della causa, con opportuna riduzione, data la semplicità e serialità delle questioni giuridiche controverse, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta. Devono essere liquidati, allo stesso modo e con i medesimi criteri, le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 173/2025 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione;
2) condanna gli opponenti e Parte_1 Parte_2 in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta che liquida in € 2.850,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge. Così deciso in Crotone, li 27 dicembre 2025. Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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