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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 613/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giaveno - Via Francesco Marchini 1 10094 Giaveno TO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 37/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 378 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in totale riforma della sentenza n. 37/2025 e non notificata ed in accoglimento del presente ricorso, venga dichiarata nullo o venga annullato ed in ogni caso revocato l'avviso di accertamento n. 378 IMU 2018- ed ogni suo precedente e conseguente atto - emesso dalla Città di Giaveno per i motivi tutti riportati in atto e, per l'effetto, venga dichiarato che nulla è dovuto dalla ricorrente alla Città di Giaveno a titolo di Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l'anno 2018. Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Appellato Comune di GIAVENO chiede la conferma della sentenza n. 37/2025, pronunciata dalla C.G.T. di Primo Grado di Torino - nel merito, accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 378, emesso dal Comune di Giaveno nei confronti della Signora Ricorrente_1, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2018 e, per l'effetto, condannare l'attuale appellante al versamento dell'importo indicato nello stesso avviso, a titolo di maggiore imposta, sanzioni e interessi, ovvero dell'importo che sarà accertato come dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28 dicembre 2023 il Comune di Giaveno notificava alla Signora Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 378/2023, nel quale contestava, come già avvenuto per l'anno d'imposta 2017, l'omesso totale versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2018 in relazione ai fabbricati posseduti, evidenziando l'impossibilità di accordare l'esenzione IMU prevista a favore dell'abitazione principale, per le medesime ragioni già specificate con riferimento all'avviso di accertamento IMU 2017 in relazione all'immobile sito in
Giaveno, b.ta Indirizzo_2 e meglio identificato al NCEU al Fg. 13, Numero 1133, Sub. 3, Cat. A/4, Cl. 02 ove ella dimora abitualmente ed ha la residenza ed all'immobile sito in b.ta Prese Diretto Superiore.
Con ricorso notificato al Comune di Giaveno in data 21 marzo 2024, la Signora Ricorrente_1 impugnava avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino l'avviso di accertamento relativo all'IMU
2018, sostenendo che l'unità immobiliare di cui al Fg. 12, Num. 1133, Sub. 3, avrebbe dovuto beneficiare dell'esenzione prevista ai fini IMU per l'abitazione principale, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte
Costituzionale del 13/10/2022 n. 209 ed in considerazione del fatto che:
la ricorrente fosse coniugata in regime di separazione dei beni dal 15/04/2006 con il sig.
Nominativo_1 che dimora abitualmente e risiede in Giaveno, b.ta Indirizzo_1 in data antecedente al 2017, mentre essa ricorrente dimora abitualmente e risiede in Giaveno, b.ta Indirizzo_2 in data antecedente al 2017;
il coniuge della ricorrente sig. Nominativo_1 nulla corrispondesse al Comune di Giaveno a titolo di I.M.U. per l'immobile ove dimora e risiede poiché soggetto ad esenzione “prima casa”;
la ricorrente risiedesse e dimorasse abitualmente presso l'abitazione sita in Giaveno, b.ta Indirizzo_2 anch'essa eletta a prima casa dalla medesima ricorrente;
Il Comune di Giaveno confermava la legittimità della pretesa impositiva, respingendo l'istanza di reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 .
Donde il ricorso nel quale la ricorrente allegava a suffragio delle motivazioni: doc.5: dati fornitura energia elettrica gestore Società_1; - doc.6: ricevuta di pagamento utenza elettrica anno 2013; doc.7: ricevute di pagamento utenza elettrica anno 2016; doc.8: ricevute di pagamento utenza elettrica anno 2017; doc.9: dichiarazione Nominativo_2; doc.10: atto rogito notaio Nominativo_3 del 03/02/2010;
Con memoria la ricorrente riteneva, sulla scorta della documentazione depositata in causa, di aver debitamente provato l'essere l'immobile sito in Giaveno, b.ta Indirizzo_2 adibito a propria abitazione principale, mentre il Comune di Giaveno avesse difettato di fornire prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ed insisteva quindi per l'accoglimento delle conclusioni avanzate con il ricorso introduttivo.
All'esito della pubblica udienza la CGT 1 grado di Torino, con sentenza n. 37/02/2025, depositata in data
20 gennaio 2025, condividendo i contenuti e le argomentazioni riportate nella sentenza n. 541/02/2024 ( IMU 2017), respingeva nuovamente le pretese avanzate dalla Signora Ricorrente_1 , condannandola al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Giaveno;
La ricorrente ora propone appello avverso la suddetta sentenza n. 37/02/2025 e non notificata, per i seguenti motivi in DIRITTO
1. Errata applicazione della normativa e della giurisprudenza in materia di IMU.
2. Erronea valutazione delle prove ( in particolare circa la residenza anagrafica della ricorrente presso l'immobile oggetto del contenzioso e la dimora abituale della stessa, confermata dalla continuità dei consumi e dalle bollette elettriche, l'iscrizione all'anagrafe che, anche se non determinante, può essere un elemento a supporto, la ricezione di corrispondenza personale e amministrativa all'indirizzo in questione (segnalando che l'accertamento è stato giustappunto indirizzato in b.ta Indirizzo_2), le testimonianze rese dalla figlia Nominativo_2.) .
3. Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)
4. Erronea interpretazione del requisito della dichiarazione IMU.
Si è costituito in appello il Comune di Giaveno per resistere e chiedere la conferma della sentenza impugnata con una lunga ed articolata comparsa.
All'odierna udienza la causa veniva presa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla portata della richiamata e nota Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, il Collegio osserva che la citata pronuncia della Consulta ha profondamente innovato la materia, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011. È stato chiarito che l'esenzione IMU spetta al possessore dell'immobile che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, a nulla rilevando che il nucleo familiare o il coniuge risiedano altrove. Nel caso di specie, è pacifico che i coniugi Ricorrente_1-Nominativo_2, seppur non legalmente separati ma in regime di separazione dei beni, avessero residenze distinte. La sentenza di primo grado appare dunque superata nella misura in cui ha trascurato la portata retroattiva della suddetta declaratoria di incostituzionalità su un giudizio ancora pendente. Pealtro la citata decisione della Corte Costituzionale è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 4292/2025. La Cassazione ha consolidato i criteri interpretativi elaborati in precedenza dalla Consulta, chiarendo come non sia più richiesto che il nucleo familiare viva nello stesso immobile perché si possano garantire, a entrambi i coniugi, gli stessi benefici fiscali.
2. La sentenza impugnata è censurabile e del tutto fuori segno, dovendosi riformare nella parte in cui ha ritenuto insufficiente la prova della dimora abituale basandosi esclusivamente sull'esiguità dei consumi elettrici e sulla mancanza di altre utenze, effettuando una valutazione dei consumi del tutto superficiale e decontualizzata. I primi giudici non hanno tenuto in debito conto neppure di atti muniti di particolare fede pubblica quali il certificato di residenza ed il rogito di acquisto.
Il Collegio rileva infatti che la contribuente ha prodotto in atti il rogito notarile del 2010 (doc. 10), da cui risulta che l'immobile era stato acquistato in "pessimo stato di conservazione e privo di qualsiasi impianto". Tale dato fattuale spiega ragionevolmente l'assenza di forniture di gas e acqua di rete, tipica di contesti rurali
(borgate montane) dove il riscaldamento e l'approvvigionamento idrico possono avvenire con modalità alternative (legna/pellet, pozzi o cisterne).
Le bollette elettriche prodotte dimostrano una fornitura attiva e costante. La giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 9059/2018) impone al giudice una valutazione sintetica e globale degli indizi: la residenza anagrafica
(che gode di presunzione di veridicità), l'invio dell'accertamento allo stesso indirizzo di b.ta RI (segno di reperibilità della contribuente) e la testimonianza della figlia Nominativo_2 formano un quadro probatorio coerente e sufficiente a confermare la dimora abituale.
3. In merito all'asserito obbligo dichiarativo quale condizione ostativa ( la contribuente avrebbe omesso la dichiarazione IMU), si osserva che la giurisprudenza prevalente e lo Statuto del Contribuente escludono che l'omissione di un adempimento formale possa comportare la decadenza da un'agevolazione qualora i requisiti sostanziali siano certi. Nel caso in esame, il diritto all'esenzione "disgiunta" per i coniugi è stato sancito espressamente solo nel 2022, rendendo inesigibile un comportamento dichiarativo specifico nel
2018 basato su un assetto normativo all'epoca interpretato in senso restrittivo e poi dichiarato incostituzionale.
4.Alla luce delle superiori considerazioni, la pretesa del Comune di Giaveno risulta infondata. La contribuente ha assolto all'onere probatorio circa la sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile de quo per il periodo d'imposta 2018.
5.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto annulla la sentenza impugnata.
Condanna il Comune di Giaveno alle spese del doppio grado liquidate a favore della contribuente in euro
300,00 per il primo ed in euro 500,00 per il secondo grado. Oltre spese generali, esposti, IVA e cassa se dovuti.
Così deciso in Torino, il 25 novembre 2025
Il presidente est. Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 613/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giaveno - Via Francesco Marchini 1 10094 Giaveno TO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 37/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 378 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 728/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in totale riforma della sentenza n. 37/2025 e non notificata ed in accoglimento del presente ricorso, venga dichiarata nullo o venga annullato ed in ogni caso revocato l'avviso di accertamento n. 378 IMU 2018- ed ogni suo precedente e conseguente atto - emesso dalla Città di Giaveno per i motivi tutti riportati in atto e, per l'effetto, venga dichiarato che nulla è dovuto dalla ricorrente alla Città di Giaveno a titolo di Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l'anno 2018. Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Appellato Comune di GIAVENO chiede la conferma della sentenza n. 37/2025, pronunciata dalla C.G.T. di Primo Grado di Torino - nel merito, accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 378, emesso dal Comune di Giaveno nei confronti della Signora Ricorrente_1, avente ad oggetto l'IMU per l'anno 2018 e, per l'effetto, condannare l'attuale appellante al versamento dell'importo indicato nello stesso avviso, a titolo di maggiore imposta, sanzioni e interessi, ovvero dell'importo che sarà accertato come dovuto in corso di causa. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28 dicembre 2023 il Comune di Giaveno notificava alla Signora Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 378/2023, nel quale contestava, come già avvenuto per l'anno d'imposta 2017, l'omesso totale versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2018 in relazione ai fabbricati posseduti, evidenziando l'impossibilità di accordare l'esenzione IMU prevista a favore dell'abitazione principale, per le medesime ragioni già specificate con riferimento all'avviso di accertamento IMU 2017 in relazione all'immobile sito in
Giaveno, b.ta Indirizzo_2 e meglio identificato al NCEU al Fg. 13, Numero 1133, Sub. 3, Cat. A/4, Cl. 02 ove ella dimora abitualmente ed ha la residenza ed all'immobile sito in b.ta Prese Diretto Superiore.
Con ricorso notificato al Comune di Giaveno in data 21 marzo 2024, la Signora Ricorrente_1 impugnava avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino l'avviso di accertamento relativo all'IMU
2018, sostenendo che l'unità immobiliare di cui al Fg. 12, Num. 1133, Sub. 3, avrebbe dovuto beneficiare dell'esenzione prevista ai fini IMU per l'abitazione principale, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte
Costituzionale del 13/10/2022 n. 209 ed in considerazione del fatto che:
la ricorrente fosse coniugata in regime di separazione dei beni dal 15/04/2006 con il sig.
Nominativo_1 che dimora abitualmente e risiede in Giaveno, b.ta Indirizzo_1 in data antecedente al 2017, mentre essa ricorrente dimora abitualmente e risiede in Giaveno, b.ta Indirizzo_2 in data antecedente al 2017;
il coniuge della ricorrente sig. Nominativo_1 nulla corrispondesse al Comune di Giaveno a titolo di I.M.U. per l'immobile ove dimora e risiede poiché soggetto ad esenzione “prima casa”;
la ricorrente risiedesse e dimorasse abitualmente presso l'abitazione sita in Giaveno, b.ta Indirizzo_2 anch'essa eletta a prima casa dalla medesima ricorrente;
Il Comune di Giaveno confermava la legittimità della pretesa impositiva, respingendo l'istanza di reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 .
Donde il ricorso nel quale la ricorrente allegava a suffragio delle motivazioni: doc.5: dati fornitura energia elettrica gestore Società_1; - doc.6: ricevuta di pagamento utenza elettrica anno 2013; doc.7: ricevute di pagamento utenza elettrica anno 2016; doc.8: ricevute di pagamento utenza elettrica anno 2017; doc.9: dichiarazione Nominativo_2; doc.10: atto rogito notaio Nominativo_3 del 03/02/2010;
Con memoria la ricorrente riteneva, sulla scorta della documentazione depositata in causa, di aver debitamente provato l'essere l'immobile sito in Giaveno, b.ta Indirizzo_2 adibito a propria abitazione principale, mentre il Comune di Giaveno avesse difettato di fornire prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ed insisteva quindi per l'accoglimento delle conclusioni avanzate con il ricorso introduttivo.
All'esito della pubblica udienza la CGT 1 grado di Torino, con sentenza n. 37/02/2025, depositata in data
20 gennaio 2025, condividendo i contenuti e le argomentazioni riportate nella sentenza n. 541/02/2024 ( IMU 2017), respingeva nuovamente le pretese avanzate dalla Signora Ricorrente_1 , condannandola al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Giaveno;
La ricorrente ora propone appello avverso la suddetta sentenza n. 37/02/2025 e non notificata, per i seguenti motivi in DIRITTO
1. Errata applicazione della normativa e della giurisprudenza in materia di IMU.
2. Erronea valutazione delle prove ( in particolare circa la residenza anagrafica della ricorrente presso l'immobile oggetto del contenzioso e la dimora abituale della stessa, confermata dalla continuità dei consumi e dalle bollette elettriche, l'iscrizione all'anagrafe che, anche se non determinante, può essere un elemento a supporto, la ricezione di corrispondenza personale e amministrativa all'indirizzo in questione (segnalando che l'accertamento è stato giustappunto indirizzato in b.ta Indirizzo_2), le testimonianze rese dalla figlia Nominativo_2.) .
3. Violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)
4. Erronea interpretazione del requisito della dichiarazione IMU.
Si è costituito in appello il Comune di Giaveno per resistere e chiedere la conferma della sentenza impugnata con una lunga ed articolata comparsa.
All'odierna udienza la causa veniva presa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla portata della richiamata e nota Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, il Collegio osserva che la citata pronuncia della Consulta ha profondamente innovato la materia, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011. È stato chiarito che l'esenzione IMU spetta al possessore dell'immobile che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, a nulla rilevando che il nucleo familiare o il coniuge risiedano altrove. Nel caso di specie, è pacifico che i coniugi Ricorrente_1-Nominativo_2, seppur non legalmente separati ma in regime di separazione dei beni, avessero residenze distinte. La sentenza di primo grado appare dunque superata nella misura in cui ha trascurato la portata retroattiva della suddetta declaratoria di incostituzionalità su un giudizio ancora pendente. Pealtro la citata decisione della Corte Costituzionale è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 4292/2025. La Cassazione ha consolidato i criteri interpretativi elaborati in precedenza dalla Consulta, chiarendo come non sia più richiesto che il nucleo familiare viva nello stesso immobile perché si possano garantire, a entrambi i coniugi, gli stessi benefici fiscali.
2. La sentenza impugnata è censurabile e del tutto fuori segno, dovendosi riformare nella parte in cui ha ritenuto insufficiente la prova della dimora abituale basandosi esclusivamente sull'esiguità dei consumi elettrici e sulla mancanza di altre utenze, effettuando una valutazione dei consumi del tutto superficiale e decontualizzata. I primi giudici non hanno tenuto in debito conto neppure di atti muniti di particolare fede pubblica quali il certificato di residenza ed il rogito di acquisto.
Il Collegio rileva infatti che la contribuente ha prodotto in atti il rogito notarile del 2010 (doc. 10), da cui risulta che l'immobile era stato acquistato in "pessimo stato di conservazione e privo di qualsiasi impianto". Tale dato fattuale spiega ragionevolmente l'assenza di forniture di gas e acqua di rete, tipica di contesti rurali
(borgate montane) dove il riscaldamento e l'approvvigionamento idrico possono avvenire con modalità alternative (legna/pellet, pozzi o cisterne).
Le bollette elettriche prodotte dimostrano una fornitura attiva e costante. La giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 9059/2018) impone al giudice una valutazione sintetica e globale degli indizi: la residenza anagrafica
(che gode di presunzione di veridicità), l'invio dell'accertamento allo stesso indirizzo di b.ta RI (segno di reperibilità della contribuente) e la testimonianza della figlia Nominativo_2 formano un quadro probatorio coerente e sufficiente a confermare la dimora abituale.
3. In merito all'asserito obbligo dichiarativo quale condizione ostativa ( la contribuente avrebbe omesso la dichiarazione IMU), si osserva che la giurisprudenza prevalente e lo Statuto del Contribuente escludono che l'omissione di un adempimento formale possa comportare la decadenza da un'agevolazione qualora i requisiti sostanziali siano certi. Nel caso in esame, il diritto all'esenzione "disgiunta" per i coniugi è stato sancito espressamente solo nel 2022, rendendo inesigibile un comportamento dichiarativo specifico nel
2018 basato su un assetto normativo all'epoca interpretato in senso restrittivo e poi dichiarato incostituzionale.
4.Alla luce delle superiori considerazioni, la pretesa del Comune di Giaveno risulta infondata. La contribuente ha assolto all'onere probatorio circa la sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'immobile de quo per il periodo d'imposta 2018.
5.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di Ricorrente_1 e per l'effetto annulla la sentenza impugnata.
Condanna il Comune di Giaveno alle spese del doppio grado liquidate a favore della contribuente in euro
300,00 per il primo ed in euro 500,00 per il secondo grado. Oltre spese generali, esposti, IVA e cassa se dovuti.
Così deciso in Torino, il 25 novembre 2025
Il presidente est. Dott.ssa Giuliana Passero