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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1886/2024
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr. Gustavo
Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 30/1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1886 dell'R.G.A.C. anno 2024, ritenuta in decisione all'udienza del 30/1/2025 con i termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
t r a
, nato a [...] il [...] e residente in [...](Av) alla c.da Parte_1
Pergola snc, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv. Carmen Del Monte ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Valva (Sa), alla c.da Prati snc, come da mandato in atti.;
- Appellante -
e
, (p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano al Corso P.IVA_1
Sempione n. 39 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Crescenzo con studio in Nocera Inferiore (Sa) alla via G. Matteotti n. 46;
- Appellata –
nonché
c/o UCI corso Sempione n. 39 – Milano Controparte_2
-Appellata-
e
, nato a [...]il [...] (c.f. ); Controparte_3 C.F._2
-Appellato-
pagina 1 di 5 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 547/2023 emessa dal G.d.P. di Buccino, dott.ssa Palcera nel giudizio RG. n. 1397/2021, pubblicata il 06.10.2023, non notificata.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il 5/4/2018 alle ore 00:10 circa, mentre transitava quale Parte_1 conducente e proprietario del veicolo BMW (tg FJ207BB) nel territorio di Oliveto IT (SA), veniva coinvolto in un sinistro stradale sulla strada provinciale 9 in via Delle Terme n. 47; che nel sinistro veniva coinvolto il veicolo Audi A8 (tg CJ04SFY) condotto da e di proprietà di CP_4 Persona_1 [...]
immatricolato estero ed assicurato con la compagnia (polizza n. RO/01/TO/XZ CP_2 CP_5
008372618); che il conducente del veicolo Audi A8 nel ripartire contromano urtava il veicolo dell'appellante il quale, in seguito all'urto, andava in testacoda contro il cancello di proprietà di CP_3
; che a causa dell'impatto, la BMW X2 riportava danni per un importo pari a 26.753,76 euro oltre
[...]
26 giorni di fermo tecnico (come da stima tecnica redatta dal Per. Ind. , versato in atti); che Persona_2 in seguito al sinistro l'appellante ha provveduto a mezzo del proprio legale ad inoltrare formale messa in mora (con lettere del 29/4/2018; 19/3/2020 e 9/7/2020) all' per ottenere il Controparte_1 risarcimento danni ma senza esito.
Tanto premesso conveniva innanzi al GdP di Buccino la società Parte_1 [...]
e chiedendo il riconoscimento della Controparte_1 Controparte_2 esclusiva responsabilità di quest'ultimo (quale proprietario dell'auto condotta da Persona_3 per il sinistro de quo e, per l'effetto, la condanna di entrambi in solido al risarcimento del danno patito quantificato alla luce della perizia (versata in atti pari) in euro 20.000 euro, oltre il riconoscimento del fermo tecnico e della rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese di giudizio con l'attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano e l' impugnando e contestando tutte le Controparte_2 Controparte_1 pretese di parte attrice. Interveniva volontariamente che richiedeva i danni causati dal Controparte_3 sinistro al cancello della sua proprietà.
Istaurato correttamente il contraddittorio processuale, il giudizio veniva istruito con documentazione, prova testimoniale e CTU. Dichiarata chiusa la fase istruttoria, il giudice di primo grado tratteneva la causa in decisione e con sentenza del 27/9/2023 accoglieva la domanda di parte attrice condannando l'
[...]
al risarcimento dei danni in favore dell'attore liquidati in euro 5.649,97 e dell'interventore Controparte_1 in euro 3.583,33 riconoscendo ad entrambi interessi e rivalutazioni.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello con atto del Parte_1
11/3/2024 eccependo: 1) illegittimo ed immotivato discostamento dalle risultanze della ctu;
omesso esame pagina 2 di 5 di un fatto decisivo per il giudizio;
2) mancata ed illegittima liquidazione delle spese vive di causa sostenute;
3) violazione dell'articolo 115 c.p.c., 4) illegittima determinazione del quantum debeatur;
chiedendo, per l'effetto, la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_6 proposto da per violazione delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c. come da ultimo Persona_4 novellato;
nel merito chiedeva il rigetto delle pretese di parte appellante in quanto inammissibili e infondate e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado resa dal giudice di pace. Rimanevano contumaci e . Controparte_2 Controparte_3
Instaurato il contraddittorio, lo scrivente fissava per l'odierna udienza la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è ammissibile rispondendo alle prescrizioni ed ai parametri direttivi di cui all'art 342 c.p.c. in quanto nel gravame sono indicate le parti della sentenza sottoposte a critica ed è illustrato un progetto alternativo di decisione.
Passando al merito, i motivi di appello sono fondati e meritano accoglimento.
Il GdP ha operato una liquidazione del danno equitativa discostandosi dalla valutazione del danno liquidata dal CTU in € 20.678,90 comprensivo di IVA.
Infatti, sebbene il Giudice sia “peritus peritorum” ed abbia il potere di decidere in contrasto con le conclusioni rassegnate dal CTU, deve adeguatamente indicarne i motivi. In tal senso si è espressa la S.C di
Cassazione in sentenza n. 28043/2021 “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. In particolare, quando la consulenza è di tipo percipiente, essa non può essere disattesa in modo criptico e sostanzialmente avalutativo del complesso delle circostanze da esse emergenti, ma solo sostituendo alla valutazione tecnica non condivisa altra, diversa e convincente valutazione a sua volta fondata su dati tecnico-scientifici”.
Il Giudice di prime cure non ha indicato espressamente i motivi per cui non ha liquidato il danno come liquidato dal CTU operando una liquidazione equitativa del danno per il minor imposto di euro
5.649,97 in assenza dei presupposti dell'art 2056 c.c.
Si può evincere dalla motivazione che il giudicante abbia inteso valorizzare la circostanza che l'attrice avesse alienato il relitto dell'autoveicolo incidentato al prezzo di € 4.000,00 per cui avrà ritenuto non più dovuto il risarcimento del danno per equivalente monetario di quanto necessario per la riparazione del veicolo, visto che l'attrice non ne era più in possesso;
ma si tratta di un argomentazione giuridicamente non corretta, non avallata dalla giurisprudenza di legittimità che in senso contrario ha enunciato il principio di diritto secondo cui “la perdita subita, con la quale l'art. 1223 cc individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche pagina 3 di 5 l'obbligazione di effettuare l'esborso in quanto il vinculum iuris nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare” (Cass. n. 5159 del 17/02/2023 conforme a n. 27129/2021). Nel caso di specie la
S.C. ha valutato una fattispecie identica a quella odierna: il GdP in primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento danni patrimoniali subiti da un'autovettura a seguito di un sinistro stradale ritenendola non provata;
la decisione veniva confermata dal Tribunale, quale giudice di appello, motivando che l'attore non aveva fornito la prova del danno subito, in quanto non aveva documentato l'esborso delle somme necessarie alle riparazioni, ne aveva provato di aver subito un depauperamento patrimoniale in seguito alla vendita del veicolo incidentato a prezzo inferiore a quello di mercato. La Gli ermellini hanno cassato la sentenza del Giudice di seconde cure enunciando il principio di diritto sopra riportato.
Attesa la coincidenza tra quel caso concreto e la fattispecie sottoposta all'attenzione dello scrivente
Tribunale e ritenuto condivisibile il principio enunciato dalla Cass in sentenza 5159/23, all'attrice spetta il risarcimento dei danni patrimoniali occorsi al suo veicolo a cagione del sinistro stradale, a nulla rilevando che abbia poi venduto l'autovettura a prezzo più basso del valore di mercato.
E' fondato anche l'altro motivo di appello sulle spese di lite, apparendo in realtà allo scrivente
Tribunale che il GdP sia incorso in una mera dimenticanza di liquidazione delle spese vive piuttosto che in un errore ideologico;
comunque tale errore va emendato;
vanno riconosciute all'attrice appellante le spese vive sostenute per l'introduzione della causa in primo grado.
L'appellata costituita va condannata alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di , avverso la Parte_1 sentenza n. 547/2023 emessa dal G.d.P. di Buccino, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ridetermina il risarcimento del danno patrimoniale dovuto dalla UCI in favore di in € 20.000,00 IVA compresa, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro ed interessi graduali;
ed oltre successivi interessi al tasso legale sulla somma così determinata dal giorno di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
2) in riforma parziale del capo 2 della sentenza gravata condanna altresì l'UCI a rifondere a parte attrice anche le spese vive di causa come documentate;
3) Condanna parte appellata UCI al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in € 4000,00 per onorari, oltre spese vive, rimborso forfettario spese in misura del pagina 4 di 5 15%, nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 cpc;
Così deciso in Salerno,
30.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr. Gustavo
Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 30/1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1886 dell'R.G.A.C. anno 2024, ritenuta in decisione all'udienza del 30/1/2025 con i termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
t r a
, nato a [...] il [...] e residente in [...](Av) alla c.da Parte_1
Pergola snc, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv. Carmen Del Monte ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Valva (Sa), alla c.da Prati snc, come da mandato in atti.;
- Appellante -
e
, (p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano al Corso P.IVA_1
Sempione n. 39 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Crescenzo con studio in Nocera Inferiore (Sa) alla via G. Matteotti n. 46;
- Appellata –
nonché
c/o UCI corso Sempione n. 39 – Milano Controparte_2
-Appellata-
e
, nato a [...]il [...] (c.f. ); Controparte_3 C.F._2
-Appellato-
pagina 1 di 5 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 547/2023 emessa dal G.d.P. di Buccino, dott.ssa Palcera nel giudizio RG. n. 1397/2021, pubblicata il 06.10.2023, non notificata.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il 5/4/2018 alle ore 00:10 circa, mentre transitava quale Parte_1 conducente e proprietario del veicolo BMW (tg FJ207BB) nel territorio di Oliveto IT (SA), veniva coinvolto in un sinistro stradale sulla strada provinciale 9 in via Delle Terme n. 47; che nel sinistro veniva coinvolto il veicolo Audi A8 (tg CJ04SFY) condotto da e di proprietà di CP_4 Persona_1 [...]
immatricolato estero ed assicurato con la compagnia (polizza n. RO/01/TO/XZ CP_2 CP_5
008372618); che il conducente del veicolo Audi A8 nel ripartire contromano urtava il veicolo dell'appellante il quale, in seguito all'urto, andava in testacoda contro il cancello di proprietà di CP_3
; che a causa dell'impatto, la BMW X2 riportava danni per un importo pari a 26.753,76 euro oltre
[...]
26 giorni di fermo tecnico (come da stima tecnica redatta dal Per. Ind. , versato in atti); che Persona_2 in seguito al sinistro l'appellante ha provveduto a mezzo del proprio legale ad inoltrare formale messa in mora (con lettere del 29/4/2018; 19/3/2020 e 9/7/2020) all' per ottenere il Controparte_1 risarcimento danni ma senza esito.
Tanto premesso conveniva innanzi al GdP di Buccino la società Parte_1 [...]
e chiedendo il riconoscimento della Controparte_1 Controparte_2 esclusiva responsabilità di quest'ultimo (quale proprietario dell'auto condotta da Persona_3 per il sinistro de quo e, per l'effetto, la condanna di entrambi in solido al risarcimento del danno patito quantificato alla luce della perizia (versata in atti pari) in euro 20.000 euro, oltre il riconoscimento del fermo tecnico e della rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese di giudizio con l'attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano e l' impugnando e contestando tutte le Controparte_2 Controparte_1 pretese di parte attrice. Interveniva volontariamente che richiedeva i danni causati dal Controparte_3 sinistro al cancello della sua proprietà.
Istaurato correttamente il contraddittorio processuale, il giudizio veniva istruito con documentazione, prova testimoniale e CTU. Dichiarata chiusa la fase istruttoria, il giudice di primo grado tratteneva la causa in decisione e con sentenza del 27/9/2023 accoglieva la domanda di parte attrice condannando l'
[...]
al risarcimento dei danni in favore dell'attore liquidati in euro 5.649,97 e dell'interventore Controparte_1 in euro 3.583,33 riconoscendo ad entrambi interessi e rivalutazioni.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello con atto del Parte_1
11/3/2024 eccependo: 1) illegittimo ed immotivato discostamento dalle risultanze della ctu;
omesso esame pagina 2 di 5 di un fatto decisivo per il giudizio;
2) mancata ed illegittima liquidazione delle spese vive di causa sostenute;
3) violazione dell'articolo 115 c.p.c., 4) illegittima determinazione del quantum debeatur;
chiedendo, per l'effetto, la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_6 proposto da per violazione delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c. come da ultimo Persona_4 novellato;
nel merito chiedeva il rigetto delle pretese di parte appellante in quanto inammissibili e infondate e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado resa dal giudice di pace. Rimanevano contumaci e . Controparte_2 Controparte_3
Instaurato il contraddittorio, lo scrivente fissava per l'odierna udienza la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è ammissibile rispondendo alle prescrizioni ed ai parametri direttivi di cui all'art 342 c.p.c. in quanto nel gravame sono indicate le parti della sentenza sottoposte a critica ed è illustrato un progetto alternativo di decisione.
Passando al merito, i motivi di appello sono fondati e meritano accoglimento.
Il GdP ha operato una liquidazione del danno equitativa discostandosi dalla valutazione del danno liquidata dal CTU in € 20.678,90 comprensivo di IVA.
Infatti, sebbene il Giudice sia “peritus peritorum” ed abbia il potere di decidere in contrasto con le conclusioni rassegnate dal CTU, deve adeguatamente indicarne i motivi. In tal senso si è espressa la S.C di
Cassazione in sentenza n. 28043/2021 “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. In particolare, quando la consulenza è di tipo percipiente, essa non può essere disattesa in modo criptico e sostanzialmente avalutativo del complesso delle circostanze da esse emergenti, ma solo sostituendo alla valutazione tecnica non condivisa altra, diversa e convincente valutazione a sua volta fondata su dati tecnico-scientifici”.
Il Giudice di prime cure non ha indicato espressamente i motivi per cui non ha liquidato il danno come liquidato dal CTU operando una liquidazione equitativa del danno per il minor imposto di euro
5.649,97 in assenza dei presupposti dell'art 2056 c.c.
Si può evincere dalla motivazione che il giudicante abbia inteso valorizzare la circostanza che l'attrice avesse alienato il relitto dell'autoveicolo incidentato al prezzo di € 4.000,00 per cui avrà ritenuto non più dovuto il risarcimento del danno per equivalente monetario di quanto necessario per la riparazione del veicolo, visto che l'attrice non ne era più in possesso;
ma si tratta di un argomentazione giuridicamente non corretta, non avallata dalla giurisprudenza di legittimità che in senso contrario ha enunciato il principio di diritto secondo cui “la perdita subita, con la quale l'art. 1223 cc individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche pagina 3 di 5 l'obbligazione di effettuare l'esborso in quanto il vinculum iuris nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica di cui una persona è titolare” (Cass. n. 5159 del 17/02/2023 conforme a n. 27129/2021). Nel caso di specie la
S.C. ha valutato una fattispecie identica a quella odierna: il GdP in primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento danni patrimoniali subiti da un'autovettura a seguito di un sinistro stradale ritenendola non provata;
la decisione veniva confermata dal Tribunale, quale giudice di appello, motivando che l'attore non aveva fornito la prova del danno subito, in quanto non aveva documentato l'esborso delle somme necessarie alle riparazioni, ne aveva provato di aver subito un depauperamento patrimoniale in seguito alla vendita del veicolo incidentato a prezzo inferiore a quello di mercato. La Gli ermellini hanno cassato la sentenza del Giudice di seconde cure enunciando il principio di diritto sopra riportato.
Attesa la coincidenza tra quel caso concreto e la fattispecie sottoposta all'attenzione dello scrivente
Tribunale e ritenuto condivisibile il principio enunciato dalla Cass in sentenza 5159/23, all'attrice spetta il risarcimento dei danni patrimoniali occorsi al suo veicolo a cagione del sinistro stradale, a nulla rilevando che abbia poi venduto l'autovettura a prezzo più basso del valore di mercato.
E' fondato anche l'altro motivo di appello sulle spese di lite, apparendo in realtà allo scrivente
Tribunale che il GdP sia incorso in una mera dimenticanza di liquidazione delle spese vive piuttosto che in un errore ideologico;
comunque tale errore va emendato;
vanno riconosciute all'attrice appellante le spese vive sostenute per l'introduzione della causa in primo grado.
L'appellata costituita va condannata alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di , avverso la Parte_1 sentenza n. 547/2023 emessa dal G.d.P. di Buccino, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, ridetermina il risarcimento del danno patrimoniale dovuto dalla UCI in favore di in € 20.000,00 IVA compresa, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro ed interessi graduali;
ed oltre successivi interessi al tasso legale sulla somma così determinata dal giorno di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
2) in riforma parziale del capo 2 della sentenza gravata condanna altresì l'UCI a rifondere a parte attrice anche le spese vive di causa come documentate;
3) Condanna parte appellata UCI al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in € 4000,00 per onorari, oltre spese vive, rimborso forfettario spese in misura del pagina 4 di 5 15%, nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al procuratore antistatario ex art 93 cpc;
Così deciso in Salerno,
30.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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