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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2744/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4419/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 11/09/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200001105912000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Amantea, la Società a r.l. Ricorrente_1, corrente in Amantea (CS) alla Indirizzo_1, p.iva n.P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico pro tempore, sig. Nominativo_1 , nato a [...] il data nascita_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, con studio in Amantea, Indirizzo_2
, proponeva appello avverso la sentenza n. 4419/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez.1, in data 6.9.2023 e depositata il 11.9.2023,
Allegava l'appellante che, in presenza della totale soccombenza dei resistenti, aveva errato il giudice di prime cure nel disporre la compensazione delle spese e concludeva chiedendo, in riforma del capo impugnato, la condanna degli appellati alle spese del doppio grado del giudizio e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate-Riscossione con sede in Roma alla Indirizzo_3 codice fiscale e partita iva P.IVA_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, sito in Cosenza alla Indirizzo_4, contestando tutti i motivi di appello e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono;
si legge nella sentenza appellata: “ La Corte rileva che il ricorso è fondato. Veniva depositata in atti la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza n 841 del 2022 che annullava, accogliendo il ricorso della ricorrente l'avviso di accertamento presupposto a detta cartella avviso di accertamento n. 42737 IMU 2013.”
Dunque, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha annullato la cartella impugnata sul presupposto della sopravvenuta illegittimità della stessa;
ha, in un caso analogo, affermato la Suprema Corte: “ in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 33425 del 30/11/2023);
3.4. l'intervenuta caducazione dell'avviso di accertamento determina, pertanto, l'illegittimità della successiva attività di riscossione;
3.5. ne derivano l'assorbimento dei restanti motivi, che coinvolgono gli ulteriori aspetti affrontati dal giudice d'appello relativi all'impugnazione della cartella esattoriale;
non occorrendo quindi ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l'accoglimento dell'impugnazione originariamente proposta;
5. le peculiarità dell'andamento processuale del giudizio inducono a compensare le spese concernenti i gradi di merito” ( così Cass. 16267/2024); alla luce di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale l'appello non può essere accolto.
Infine le spese;
queste, attesa la particolarità e novità della questione trattata, si compensano integralmente tra le parti.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Il Rel Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2744/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4419/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 11/09/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200001105912000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Amantea, la Società a r.l. Ricorrente_1, corrente in Amantea (CS) alla Indirizzo_1, p.iva n.P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico pro tempore, sig. Nominativo_1 , nato a [...] il data nascita_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, con studio in Amantea, Indirizzo_2
, proponeva appello avverso la sentenza n. 4419/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, sez.1, in data 6.9.2023 e depositata il 11.9.2023,
Allegava l'appellante che, in presenza della totale soccombenza dei resistenti, aveva errato il giudice di prime cure nel disporre la compensazione delle spese e concludeva chiedendo, in riforma del capo impugnato, la condanna degli appellati alle spese del doppio grado del giudizio e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate-Riscossione con sede in Roma alla Indirizzo_3 codice fiscale e partita iva P.IVA_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, sito in Cosenza alla Indirizzo_4, contestando tutti i motivi di appello e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni che seguono;
si legge nella sentenza appellata: “ La Corte rileva che il ricorso è fondato. Veniva depositata in atti la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza n 841 del 2022 che annullava, accogliendo il ricorso della ricorrente l'avviso di accertamento presupposto a detta cartella avviso di accertamento n. 42737 IMU 2013.”
Dunque, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha annullato la cartella impugnata sul presupposto della sopravvenuta illegittimità della stessa;
ha, in un caso analogo, affermato la Suprema Corte: “ in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 33425 del 30/11/2023);
3.4. l'intervenuta caducazione dell'avviso di accertamento determina, pertanto, l'illegittimità della successiva attività di riscossione;
3.5. ne derivano l'assorbimento dei restanti motivi, che coinvolgono gli ulteriori aspetti affrontati dal giudice d'appello relativi all'impugnazione della cartella esattoriale;
non occorrendo quindi ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l'accoglimento dell'impugnazione originariamente proposta;
5. le peculiarità dell'andamento processuale del giudizio inducono a compensare le spese concernenti i gradi di merito” ( così Cass. 16267/2024); alla luce di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale l'appello non può essere accolto.
Infine le spese;
queste, attesa la particolarità e novità della questione trattata, si compensano integralmente tra le parti.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Il Rel Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)