Articolo 8 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508
Articolo 7Articolo 9
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19 gennaio 2000
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10 giugno 2021
Art. 8. Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalita' della presente legge e' realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 10 giugno 2021
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