Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01145/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2069 del 2025, proposto da
BE RE EL, IN OF AL, rappresentati e difesi dagli avvocati Quintino Lombardo, Valeria Lorenzetti, Silvia Stefania Romina Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ON OM, ON OM, Direzione Regionale Welfare, non costituiti in giudizio;
Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Assunta Banza, Giancosimo Maludrottu, Stefano FA Boeche, Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Piana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ordine dei Farmacisti delle Provincie di Milano, Lodi, Monza Brianza, non costituito in giudizio;
Farma.Co.M. S.p.A. Farmacie Comunali di Monza, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenza Scagliotti, Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) della deliberazione della Giunta Comunale di Monza n. 444 del 10-12-2024, avente a oggetto “Revisione biennale delle sedi farmaceutiche e istituzione nuova sede farmaceutica comunale”, nella parte in cui è stato erroneamente richiesto “di esercitare il diritto di prelazione sulla nuova sede farmaceutica n. 34, secondo il “criterio dell’alternanza” richiamato nelle premesse, che sarà quindi una farmacia comunale (farmacia Comunale n. 11)”;
2) della deliberazione della Giunta Comunale di Monza n. 22 del 23-1-2025, con la quale la suddetta sede farmaceutica n. 34 di Monza, nella prospettiva della prelazione comunale, era affidata in gestione alla Farma.Co.M. SPA Farmacie Comunali di Monza;
3) del provvedimento della Direzione Generale Welfare - Farmaceutica e Dispositivi Medici - della ON OM, recato dalla nota n. prot. G1.2025.0009612 del 5 marzo 2025, avente a oggetto “Comune di Monza - Offerta di prelazione sede farmaceutica”, con cui la suddetta sede farmaceutica n. 34, in quanto “di nuova istituzione”, è stata offerta in prelazione al Comune di Monza, onerando l’amministrazione comunale dell’esercizio del relativo diritto entro i successivi sessanta giorni
4) della deliberazione del Consiglio Comunale di Monza n. 16 del 20.3.2025, pubblicata all’albo pretorio comunale dal 27 marzo al 10 aprile 2025, avente a oggetto “Offerta in prelazione della farmacia n. 34 da parte della ON OM - Esercizio del diritto di prelazione e assegnazione in gestione alla Società Farmacom SPA della sede farmaceutica che sarà denominata Farmacia Comunale n. 11”, con la quale è stata esercitata la prelazione offerta per acquisto della titolarità della suddetta sede farmaceutica n. 34 da parte del Comune di Monza, così sottraendo tale sede al privato esercizio dei concorrenti utilmente graduati nel prossimo concorso farmaceutico regionale previsto dalla legge;
5) del provvedimento recato dalla nota prot. G1.2025.0013265 del 31 marzo 2025, con cui la Direzione Generale Welfare - Farmaceutica e Dispositivi Medici della ON OM “ha comunicato di prendere atto del diritto di prelazione esercitato dal Comune di Monza con la citata deliberazione n. 16 del 20.03.2025 a seguito di propria offerta comunicata con nota protocollo n. G1.2025.0009612 del 05.03.2025”;
6) della determina n. 138 di data 4 aprile 2025, a firma del Dirigente Delegato del SS Vigilanza Farmaceutica della ATS Brianza, recante a oggetto “Farmacia sede n. 34 del Comune di Monza (MB) denominata “Farmacia comunale n. 11”. Codice Sede 108033_034. Autorizzazione all’apertura”, con il quale è stata per l’appunto autorizzata l’apertura al pubblico della suddetta farmacia;
7) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ai suddetti presupposto, conseguente e/o successivo e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Farma.Co.M. S.p.A. Farmacie Comunali di Monza e di Comune di Monza e di Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. FA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti resistenti postula la ricognizione, in sintesi, del contenuto degli atti impugnati, indicati in epigrafe.
La delibera della Giunta comunale n. 444, in data 10.12.2024, ha provveduto alla revisione delle sedi farmaceutiche del Comune di Monza, in ragione dei seguenti presupposti espressamente riferiti: a) il numero di abitanti del Comune di Monza al 31/12/2023 è pari a 123.121; b) il quorum necessario all’apertura di nuove sedi è pari a una farmacia ogni 3.300 abitanti oltre al 50%+1dei resti degli abitanti; c) il risultato numero abitanti/quorum relativo al Comune di Monza porta a 37,30 sedi farmaceutiche; d) quindi, in base popolazione residente devono essere presenti sul territorio comunale n. 37 sedi farmaceutiche; e) ad oggi sul territorio comunale risultano istituite 36 sedi farmaceutiche (con numerazione da sede n. 1 a sede n. 37 con assenza della sede n. 34); f) la normativa dell’art. 9, comma 1, della legge 475/1968, che disciplina l’assegnazione delle farmacie che si rendano vacanti o di nuova istituzione, a seguito della revisione della pianta organica delle farmacie stesse deve osservare il criterio dell’alternanza; g) l’ultima sede farmaceutica aperta sul territorio comunale monzese è a conduzione privata e pertanto è possibile esercitare il diritto di prelazione comunale sulla sede da istituire; h) sulla base degli elementi precedenti, è possibile quanto doveroso provvedere, da parte della Giunta comunale, ad una revisione delle sedi farmaceutiche del Comune di Monza, prevedendo l’apertura di una sede farmaceutica di nuova istituzione, a conduzione comunale.
Il provvedimento riferisce anche che la Direzione Generale Welfare e Farmaceutica e Dispositivi Medici della ON OM, con nota protocollo generale n. 0211992/2024 del 28/11/2024, ha richiesto al Comune di Monza di provvedere alla revisione del numero delle sedi farmaceutiche “con l’istituzione della sede farmaceutica n. 34 entro il 31 dicembre 2024”.
Dopo aver considerato il numero e la distribuzione delle farmacie sul territorio comunale, la delibera n. 444 evidenzia la necessità di procedere mediante l’istituzione di una nuova sede farmaceutica comunale per la terza Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità ricadente nell’area dell’ex Ospedale San Gerardo come previsto nell’Accordo di Programma finalizzato all’adeguamento strutturale e tecnologico dell’Ospedale San Gerardo di Monza e alla valorizzazione dell’area del Vecchio Ospedale sito in via Solferino 16 a Monza, ADP sottoscritto da ON OM, Comune di Monza e Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza (ora Fondazione IRCCS San Gerardo di Monza), le cui attività sono finanziate con fondi PNRR.
Muovendo da tali premesse, la Giunta, per quanto di interesse, ha: a) approvato “la revisione biennale delle sedi farmaceutiche del territorio comunale di Monza ai sensi dell’art. 2 della legge 2/4/1968 n. 475, istituendo la nuova sede farmaceutica n. 34 (37^del numero complessivo delle sedi farmaceutiche del Comune di Monza)”; b) esercitato “il diritto di prelazione sulla nuova sede farmaceutica n. 34, secondo il "criterio dell’alternanza" richiamato nelle premesse, che sarà quindi una farmacia comunale (farmacia Comunale n. 11; c) individuato “la sede farmaceutica n. 34 (farmacia Comunale n. 11) in prossimità della Casa di Comunità insistente in via Solferino, al fine di garantire un servizio integrato dell’offerta socio/sanitaria ed in esecuzione degli impegni di cui alle citate deliberazioni regionali e comunali”; d) definito il perimetro delle sedi farmaceutiche, delimitandolo per la “sede farmaceutica n. 34 (farmacia Comunale n. 11) di nuova istituzione, (37^del numero complessivo delle sedi farmaceutiche del comune di Monza) nella zona così delimitata: via Cavallotti esclusa da p.zza Giovanni XXIII al Canale Villoresi, via Cavallotti inclusa dal Canale Villoresi a via Volturno, via Volturno inclusa da via Cavallotti a via Marsala, via Marsala inclusa da via Volturno a viale Europa, viale Europa escluso da via Marsala a piazza Giovanni XXIII”; e) approvato “la planimetria che identifica le zone delle sedi farmaceutiche nel territorio del Comune di Monza come risultanti a seguito della presente revisione biennale e l’istituzione della nuova sede n. 34 (farmacia Comunale 11)”.
Con successiva deliberazione n. 22 del 23 gennaio 2025, la Giunta Comunale di Monza ha affidato la sede farmaceutica n. 34 in gestione alla Farma.Co.M. SPA Farmacie Comunali di Monza.
Quindi la ON OM, con nota n. prot. G1.2025.0009612 del 5 marzo 2025, ha offerto in prelazione la suddetta sede farmaceutica n. 34, in quanto “di nuova istituzione”.
Il Consiglio Comunale di Monza, con deliberazione n. 16 del 20.3.2025, ha: a) esercitato il diritto di prelazione della Sede farmaceutica n. 34; b) dato atto “come previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 444/2024, che la nuova sede farmaceutica sia collocata nella zona così delimitata: via Cavallotti esclusa da p.zza Giovanni XXIII al Canale Villoresi, via Cavallotti inclusa dal Canale Villoresi a via Volturno, via Volturno inclusa da via Cavallotti a via Marsala, via Marsala inclusa da via Volturno a viale Europa, viale Europa escluso da via Marsala a piazza Giovanni XXIII; c) assegnato alla società Farmacom S.p.A., partecipata al 94,98% dal Comune di Monza, a norma dell’art. 1 del Contratto di Servizio Rep. 8/1999 vigente con la società stessa, la gestione della neo istituita Farmacia nr. 34; d) disposto che “la sede farmaceutica sopra citata sarà denominata Farmacia Comunale n. 11”.
2) E’ fondata – e consente di ritenere assorbite le ulteriori eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalle parti resistenti – l’eccezione con la quale si deduce la tardività della contestazione della delibera di Giunta Comunale n. 444 del 10/12/2024, con la precisazione che il provvedimento è stato pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente dal 14/12/2024 al 28/12/2024, a fronte della notificazione del ricorso in data 3 giugno 2025.
L’esame dell’eccezione postula alcune considerazioni.
Le ricorrenti lamentano l’illegittimo esercizio della prelazione da parte del Comune sulla sede n. 34, esercitata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 16 del 20.3.2025, sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta con la deliberazione n. 444/2024.
La censura è centrata sulla considerazione per cui la sede 34 non potrebbe considerarsi di nuova istituzione, trattandosi di una sede già in precedenza istituita dall’amministrazione comunale e inserita in un bando straordinario regionale per l’assegnazione agli operatoti interessati e come tale sottratta al meccanismo della prelazione.
Si assume, in altre parole, che la sede farmaceutica n. 34, sulla quale è stata esercitata la contestata prelazione dal Comune di Monza, sia la medesima che era stata istituita, insieme ad altre cinque sedi (32, 33, 35, 36 e 37), in occasione della revisione del numero delle farmacie, che poi la ON aveva messo a bando nel concorso straordinario del 2012, con Decreto DG Sanità n. 9986 in data 8.11.2012.
La tesi non è condivisibile.
L’istituzione illo tempore della sede n. 34 è stata oggetto di un contenzioso giurisdizionale che ha portato all’annullamento dell’istituzione della stessa sede.
Più in dettaglio, le pregresse delibere di Giunta istitutive e delimitanti le zone delle sei sedi poste a bando nel 2012 da ON OM (tra le quali anche la sede n. 34) sono state annullate, dapprima con la sentenza del TAR OM n. 2950/2013, con la quale è stata caducata la delibera di G.C. n. 36/2013 e, poi, con la sentenza del TAR OM n. 555/2018 con la quale è stata annullata anche la delibera n. 273/2015. Quest’ultima sentenza non veniva appellata e il Comune evidenzia che la scelta processuale era determinata dalla circostanza che i vizi rilevati afferivano esclusivamente alla sede n. 34 (all’epoca denominata di Sant’Alessandro).
Vale notare che la ON OM, con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 7728 del 28.05.2018 recante l’ “Aggiornamento delle sedi disponibili per il pubblico concorso bandito con decreto DG Sanità n. 9986 del 08/11/2012”, così come nei successivi aggiornamenti (cfr. documentazione in atti), dopo avere preso atto “del provvedimento giudiziario di annullamento della sede di Monza 34”, ha aggiornato l’elenco delle sedi disponibili eliminando definitivamente la sede n. 34 di Monza dal concorso straordinario, in quanto non più esistente per effetto della caducazione degli atti istitutivi.
Le altre 5 sedi del Comune di Monza, illo tempore istituite, venivano assegnate, sicché la Giunta comunale con deliberazione n. 167/2019 del 09.07.2019, proprio in ragione di quanto disposto con il Decreto DG Welfare n. 4427 del 01.04.2019, confermava l’assetto dell’offerta di servizio delle sedi farmaceutiche nn. 32 – 33 – 35 – 36 – 37, avviando contemporaneamente l’iter istruttorio volto “all’individuazione di una nuova sede n. 34”.
Solo dopo la cessazione di validità della graduatoria (in data 3 marzo 2023), la ON nel 2024 ha sollecitato il Comune alla revisione del numero delle sedi, evidenziando la presenza di sole 36 sedi a fronte di 37 istituibili, secondo i parametri di legge.
Il Comune ha quindi avviato la procedura per l’istituzione di una nuova sede che, per continuità di numerazione progressiva, è stata individuata con il n. 34, ma che non coincide con la sede 34 soppressa per effetto delle richiamate decisioni giurisdizionali ed espunta dal concorso straordinario.
La prospettazione delle parti ricorrenti non tiene conto del fatto che gli atti che in passato avevano istituito la sede n. 34 sono stati annullati, con efficacia ex tunc, con sentenze del Tar OM, sicché la sede n. 34 è venuta meno ab origine, in conseguenza della caducazione degli atti istitutivi ed è venuta meno ad ogni effetto, ossia anche ai fini del suo inserimento nel bando straordinario adottato dalla ON OM, secondo quanto già precisato.
La Giunta Comunale ha istituito una nuova sede farmaceutica, diversa da quella oggetto degli atti annullati dal Tar, che ha conservato il n. 34 per evitare vuoti nella numerazione, ma che ha un’ubicazione differente ed è stata istituita sulla base di diversi presupposti.
Ebbene l’impugnazione proposta muove, come già accennato, dalla ritenuta mancanza di novità della sede n. 34, che viene contestata al fine di censurare la prelazione esercitata dal Comune, poiché si tratterebbe della mera riedizione della “vecchia” sede n. 34.
Nondimeno, l’istituzione della “nuova” sede n. 34 si deve alla delibera di Giunta Comunale n. 444 del 10/12/2024, sicché tale provvedimento avrebbe dovuto essere censurato tempestivamente dalle ricorrenti.
Si tratta di un atto immediatamente lesivo, in quanto l’individuazione della sede recante sempre il n. 34, si pone in discontinuità con il passato ed integra, come precisato, una nuova istituzione e ciò ne esclude in radice la riconducibilità alla sede già posta a bando nel 2012 e ne consente la prelazione da parte del Comune. Pertanto le ricorrenti avrebbero dovuto contestare tempestivamente la delibera n. 444, al fine di censurare la “novità” dell’istituzione, presupposto della prelazione esercitata; ma così non è stato, poiché a fronte della pubblicazione della delibera all’Albo pretorio dell’Ente dal 14/12/2024 al 28/12/2024, il ricorso è stato notificato in data 3 giugno 2025, ossia dopo il decorso del termine di legge.
Ne deriva che è irricevibile per tardività l’impugnazione della delibera di Giunta Comunale n. 444 del 10/12/2024 e ciò rende inammissibile l’impugnazione degli ulteriori atti contestati, trattandosi di provvedimenti che assumono come presupposto proprio la deliberazione n. 444, nella parte in cui ha istituito una nuova sede farmaceutica n. 34.
La complessità delle questioni trattate consente di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando;
1) dichiara irricevibile il ricorso nella parte relativa all’impugnazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 10/12/2024 e inammissibile nel resto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente
FA OR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OR | HA SO |
IL SEGRETARIO