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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 951/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 823/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230020515806000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2343/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo la società contribuente impugnava la cartella di pagamento n.
29920230020515806000, notificata in data 14 luglio 2023, relativa ad IVA anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 34.527,08, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito di controllo automatizzato.
La ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, la nullità della cartella per omessa notifica di un atto presupposto, sostenendo che l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento o di liquidazione e dalla comunicazione di irregolarità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che la cartella traeva origine da omesso versamento di imposta regolarmente dichiarata, sicché non era richiesto alcun atto impositivo prodromico.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, con la sentenza n. 823/2024, accoglieva il ricorso ritenendo illegittima la cartella per mancata prova della notifica dell'atto presupposto.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR
633/1972, sostenendo che, nel caso di specie, non era richiesto alcun avviso di accertamento o comunicazione preventiva.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Dalla cartella di pagamento impugnata risulta che l'iscrizione a ruolo deriva da controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, relativo a omesso versamento di IVA regolarmente dichiarata dalla contribuente.
In tali ipotesi l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a notificare alcun avviso di accertamento o di liquidazione, potendo procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dichiarate e non versate.
Il presupposto dell'iscrizione a ruolo, infatti, non è un'attività di accertamento in senso proprio, ma il mero riscontro aritmetico dell'inadempimento di un'obbligazione già auto-determinata dal contribuente mediante la dichiarazione fiscale.
Ne consegue che la sentenza di primo grado ha erroneamente applicato i principi relativi alla necessità di un atto impositivo presupposto, riferibili a fattispecie diverse da quella in esame.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui la cartella sarebbe nulla per mancata prova della notifica della comunicazione di irregolarità. È principio costante che la comunicazione prevista dall'art. 36-bis, comma 3, DPR 600/1973 ha funzione meramente collaborativa ed è dovuta solo quando dal controllo emerga un risultato diverso rispetto a quanto indicato in dichiarazione, ovvero quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della stessa.
Nel caso di specie la pretesa deriva esclusivamente dal mancato versamento di quanto dichiarato, sicché la comunicazione preventiva non è obbligatoria e la sua eventuale omissione non incide sulla legittimità della cartella.
La circostanza che la cartella richiami una comunicazione non comporta, di per sé, la necessità di provarne la notifica, trattandosi di atto non costitutivo della pretesa e non necessario ai fini della validità dell'iscrizione a ruolo.
La decisione impugnata risulta pertanto fondata su un erroneo presupposto giuridico, avendo ritenuto necessaria la notifica di un atto presupposto in un caso di controllo automatizzato per omesso versamento di imposta dichiarata.
L'appello deve, quindi, essere accolto con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte contribuente per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante per il primo grado in complessivi E. 1.500,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 951/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 823/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230020515806000 IVA-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2343/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo la società contribuente impugnava la cartella di pagamento n.
29920230020515806000, notificata in data 14 luglio 2023, relativa ad IVA anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 34.527,08, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito di controllo automatizzato.
La ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, la nullità della cartella per omessa notifica di un atto presupposto, sostenendo che l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento o di liquidazione e dalla comunicazione di irregolarità.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando che la cartella traeva origine da omesso versamento di imposta regolarmente dichiarata, sicché non era richiesto alcun atto impositivo prodromico.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, con la sentenza n. 823/2024, accoglieva il ricorso ritenendo illegittima la cartella per mancata prova della notifica dell'atto presupposto.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR
633/1972, sostenendo che, nel caso di specie, non era richiesto alcun avviso di accertamento o comunicazione preventiva.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Dalla cartella di pagamento impugnata risulta che l'iscrizione a ruolo deriva da controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972, relativo a omesso versamento di IVA regolarmente dichiarata dalla contribuente.
In tali ipotesi l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a notificare alcun avviso di accertamento o di liquidazione, potendo procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle somme dichiarate e non versate.
Il presupposto dell'iscrizione a ruolo, infatti, non è un'attività di accertamento in senso proprio, ma il mero riscontro aritmetico dell'inadempimento di un'obbligazione già auto-determinata dal contribuente mediante la dichiarazione fiscale.
Ne consegue che la sentenza di primo grado ha erroneamente applicato i principi relativi alla necessità di un atto impositivo presupposto, riferibili a fattispecie diverse da quella in esame.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui la cartella sarebbe nulla per mancata prova della notifica della comunicazione di irregolarità. È principio costante che la comunicazione prevista dall'art. 36-bis, comma 3, DPR 600/1973 ha funzione meramente collaborativa ed è dovuta solo quando dal controllo emerga un risultato diverso rispetto a quanto indicato in dichiarazione, ovvero quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della stessa.
Nel caso di specie la pretesa deriva esclusivamente dal mancato versamento di quanto dichiarato, sicché la comunicazione preventiva non è obbligatoria e la sua eventuale omissione non incide sulla legittimità della cartella.
La circostanza che la cartella richiami una comunicazione non comporta, di per sé, la necessità di provarne la notifica, trattandosi di atto non costitutivo della pretesa e non necessario ai fini della validità dell'iscrizione a ruolo.
La decisione impugnata risulta pertanto fondata su un erroneo presupposto giuridico, avendo ritenuto necessaria la notifica di un atto presupposto in un caso di controllo automatizzato per omesso versamento di imposta dichiarata.
L'appello deve, quindi, essere accolto con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte contribuente per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante per il primo grado in complessivi E. 1.500,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente