TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14002/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in C.so Francia n. 54, Torino presso lo studio dell'avv. MARCHELLO
LAURA IMMACOLATA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
POIRINO il 23/06/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POIRINO (atto n. 10 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006). ER Dal matrimonio sono nate le figlie: il 19/06/2002 e il 26/02/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 06/12/2017.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POIRINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: ER DISPONE che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. La minore manterrà la residenza anagrafica e la sua collocazione principale presso l'abitazione della madre. ER DISPONE che il sig. tenga con sé la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici e Pt_2 sportivi della minore, secondo il seguente calendario:
- a week end alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera alle ore 20:00;
- durante alcuni pomeriggi della settimana da concordare con la madre e in base agli impegni scolastici e sportivi della figlia;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi, da concordare con la madre, durante le vacanze pasquali;
pagina 2 di 3 - per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze materne e in quelli dispari prevarranno le esigenze paterne;
- le altre festività, compresi i relativi ponti saranno trascorsi dalla minore, alternativamente, con l'uno o con l'altro genitore. ER DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto della figlia quando l'avrà con sé. ER DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando, altresì, alla sig.ra Pt_3
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 210,00 (duecentodieci/00), per 12
[...] mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia, tra le quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche (tasse, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo, gite, corsi organizzati dalla scuola), le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle sportive e ricreative, la paghetta settimanale o mensile, le ricariche telefoniche, nonché ogni altra spesa straordinaria per la figlia, secondo i criteri e le modalità di individuazione, concertazione e documentazione di cui al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, al quale le parti dichiarano di aderire dopo averne esaminato il contenuto. ER PRENDE ATTO che l'assegno unico universale per la figlia è e continuerà ad essere suddiviso al 50% tra i genitori.
PRENDE ATTO che i genitori si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità della figlia validi per l'espatrio.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente alla richiesta di un contributo al mantenimento per sé stessi.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver già definito e risolto ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e/o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14002/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in C.so Francia n. 54, Torino presso lo studio dell'avv. MARCHELLO
LAURA IMMACOLATA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
POIRINO il 23/06/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POIRINO (atto n. 10 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006). ER Dal matrimonio sono nate le figlie: il 19/06/2002 e il 26/02/2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 06/12/2017.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POIRINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: ER DISPONE che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. La minore manterrà la residenza anagrafica e la sua collocazione principale presso l'abitazione della madre. ER DISPONE che il sig. tenga con sé la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici e Pt_2 sportivi della minore, secondo il seguente calendario:
- a week end alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera alle ore 20:00;
- durante alcuni pomeriggi della settimana da concordare con la madre e in base agli impegni scolastici e sportivi della figlia;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi, da concordare con la madre, durante le vacanze pasquali;
pagina 2 di 3 - per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze materne e in quelli dispari prevarranno le esigenze paterne;
- le altre festività, compresi i relativi ponti saranno trascorsi dalla minore, alternativamente, con l'uno o con l'altro genitore. ER DISPONE che ciascun genitore contribuisca al mantenimento diretto della figlia quando l'avrà con sé. ER DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando, altresì, alla sig.ra Pt_3
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 210,00 (duecentodieci/00), per 12
[...] mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
DISPONE che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla figlia, tra le quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche (tasse, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo, gite, corsi organizzati dalla scuola), le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle sportive e ricreative, la paghetta settimanale o mensile, le ricariche telefoniche, nonché ogni altra spesa straordinaria per la figlia, secondo i criteri e le modalità di individuazione, concertazione e documentazione di cui al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, al quale le parti dichiarano di aderire dopo averne esaminato il contenuto. ER PRENDE ATTO che l'assegno unico universale per la figlia è e continuerà ad essere suddiviso al 50% tra i genitori.
PRENDE ATTO che i genitori si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità della figlia validi per l'espatrio.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente alla richiesta di un contributo al mantenimento per sé stessi.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver già definito e risolto ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e/o ragione.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3