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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28.09.2023 da
domiciliato presso l'Avvocatura Parte_1
distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli Controparte_1
avv.ti Maria Rosaria Damizia e Annamaria Vitelli che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 330/23 del Tribunale di Verona Corte d'Appello di Venezia
In punto: retrocessione da progressione economica
Causa trattata all'udienza del 6.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa fissazione dell'udienza di discussione, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona Sez. Lavoro, n. 330/23, depositata il 14.6.2023 (all. 1), respingere il ricorso promosso da
Controparte_1
Conclusioni per parte appellata: “Piaccia alla Corte di Appello di
Venezia, sezione lavoro,
In via principale, rigettare l'appello proposto dal
[...]
e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, anche Parte_1
con altra motivazione, per le ragioni esposte nelle premesse in fatto e nella parte motiva.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale Voglia la Corte accogliere l'appello incidentale subordinato, e per l'effetto, accogliere, occorrendo, la stessa domanda principale, avuto riguardo alla rilevanza del principio del
“primo giudicato” per le ragioni di cui in narrativa;
Con condanna della p.a alla restituzione di Euro 6.628,76 o di altra somma medio tempo corrisposta dal lavoratore in ragione del provvedimento illegittimo.
In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme corrisposte pari ad Euro 6.628,76, e condanna della p.a. alla restituzione della stessa o altra somma medio tempore corrisposta con interessi e rivalutazione se del caso anche ex art. 2126 c.c. e/o a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1175 e 1337 c. c., ovvero in diretta applicazione del Protocollo N. 1 addizionale alla
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, e dei principi comunitari,
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con conseguente necessità di disapplicare eventuali norme di diritto interno contrarie alle norme di diritto comunitario.
Il tutto con ogni conseguenza di legge e con interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute dovute. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a. Con ricorso in appello depositato in data 28.09.2023 il
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso proposto da
– funzionario amministrativo presso la Polizia Controparte_1
Stradale di Verona inquadrata nell'Area III del CCNL Comparto
– ha dichiarato l'inefficacia sopravvenuta dell'atto di CP_2
retrocessione della ricorrente dalla posizione F2 alla posizione F1 e degli atti con cui è stato disposto il recupero delle somme versate alla stessa in ragione alla superiore fascia economica F2 dall'1.01.2010 all'1.01.2019 e ha ordinato al di ripristinare Parte_1
l'inquadramento della ricorrente nella fascia economica F2 dall'1.01.2010, con ogni conseguenza economica e anche in ordine alla corretta attribuzione della successiva fascia F3 della III Area con decorrenza 1.01.2020.
b. Il Giudice di prime cure ha rilevato che: nell'anno 2010 il
[...]
aveva indetto una procedura di selezione per Parte_1
l'attribuzione della Fascia retributiva superiore per i dipendenti del comparto la ricorrente, allora inquadrata nella fascia F1 con CP_2
decorrenza 12.02.2008, aveva partecipato alla procedura e, collocatasi in posizione utile, aveva ottenuto l'inquadramento in fascia F2 con decorrenza 1.01.2010; avverso la graduatoria e il bando erano stati presentati numerosi ricorsi giurisdizionali con cui si lamentava
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l'illegittimità della norma del bando che richiedeva la decorrenza dei due anni nella fascia inferiore alla data fissata per la presentazione della domanda anziché alla data del 31.12.2009, attesa la decorrenza dell'inquadramento nella fascia superiore fissata dall'1.01.2010; uno di questi giudizi, introdotto dal ricorrente si era concluso con Pt_2
sentenza passata in giudicato che annullava l'intera graduatoria e ordinava al di espungere tutti i soggetti ritenuti ivi Parte_1
illegittimamente collocati per aver maturato il requisito dei due anni di permanenza nella fascia precedente dopo il 31.12.2009; il , Parte_1
volendo dare esecuzione al giudicato, ha quindi adottato i provvedimenti di retrocessione dalla fascia di inquadramento di tali dipendenti provvedendo a riformulare la graduatoria e chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite medio tempore.
c. Il Tribunale ha preso atto del fatto che, oltre al giudicato sul procedimento introdotto dal dipendente (sent. Corte Appello Pt_2
Matera, confermata in Cassazione), erano intervenuti in data antecedente la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 711/2014 e, in data successiva, la sentenza della Corte d'Appello di NC n.
232/19, entrambe passate in giudicato, che avevano – a differenza della sentenza c.d. – rigettato i ricorsi di altri dipendenti che Pt_2
avevano sollevato le medesime censure alla graduatoria che era stata annullata dal Tribunale di Matera (sentenza confermata dalla Corte
d'Appello di Matera e poi passata in giudicato all'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione). In tutti i giudizi la ricorrente era stata coinvolta in veste di controinteressata.
Ha quindi rilevato un contrasto di giudicati e ha osservato che, sia dando prevalenza al primo (Corte app. Torino), sia dando prevalenza all'ultimo (Corte App. NC), si doveva ritenere che nei confronti della ricorrente doveva ritenersi ormai accertata la legittimità del
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bando e della graduatoria originaria. Di qui l'illegittimità dell'atto di retrocessione dalla fascia F2 alla fascia F1 per contrasto sia con il precedente passaggio in giudicato della sentenza della Corte
d'Appello di Torino, sia con il passaggio in giudicato della più recente sentenza della Corte d'Appello di NC. Quale conseguenza della legittima permanenza in fascia F2, ha anche affermato il diritto della ricorrente all'attribuzione della superiore fascia F3 con decorrenza
1.1.2020, atteso che il non aveva contestato che nell'ultima Parte_1
progressione economica, cui la ricorrente aveva presentato domanda, avrebbe certamente conseguito il superiore inquadramento alla luce dei criteri previsti dal bando per il passaggio dalla fascia F2 alla fascia
F3. Il Tribunale ha anche accertato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
d. Propone appello il sulla base di due motivi e Parte_1
riproponendo le difese ed eccezioni svolte in primo grado.
d1. Con il primo motivo sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. atteso che, a fronte del coinvolgimento nel giudizio dinanzi al tribunale di Matera dei 92 vincitori della procedura poi esclusi (in ragione dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami) nessuno di essi sarebbe stato legittimato a porre in discussione la sentenza di
Matera passata in giudicato, facendo stato nei loro confronti. Solleva, quindi, l'exceptio iudicati, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Per tale ragione sarebbe irrilevante ogni disquisizione circa l'eventuale prevalenza di giudicati formatisi successivamente, atteso che l'iniziativa giudiziaria non sarebbe stata ab origine consentita.
d2. Con il secondo motivo sostiene che, in ogni caso, avrebbe dovuto considerarsi successivo il giudicato della causa c.d. atteso che Pt_2
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il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di
NC (c.d. causa era intervenuto all'esito di un decreto di Per_1
estinzione della Corte di cassazione, avente natura meramente dichiarativa e, conseguentemente, la data di passaggio in giudicato doveva essere individuata in quella di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello.
d3. Il ribadisce, inoltre, le difese già svolte in primo grado, Parte_1
rimaste assorbite. Rileva che l'Amministrazione, a fronte della definitività della pronuncia di Matera – che aveva dichiarato illegittima la parte del bando che disponeva che il possesso del requisito della permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza doveva essere valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda e aveva annullato la graduatoria – ha provveduto a darvi integrale esecuzione, espungendo dalla graduatoria tutti i partecipanti non in possesso dell'anzianità nella fascia retributiva F1 alla data del 31.12.2009. Afferma che la sentenza di Matera è stata pronunciata anche nei confronti della ricorrente, allora controinteressata, e quest'ultima non l'aveva neppure impugnata. In merito alla richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite, sostiene che non sarebbe applicabile l'art. 2126 c.c. atteso che le fasce stipendiali (nel caso di specie F1 e F2 dell'Area III) rappresentano solo delle progressioni economiche, mentre le mansioni sono indistintamente riferibili a tutti gli appartenenti all'Area III. Pertanto, non si sarebbe in presenza dell'esercizio in concreto di mansioni superiori. Verrebbe in rilievo un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. la cui sussistenza non può venir meno in presenza della buona fede dell'accipiens. Nega la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un risarcimento del
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danno non essendo ravvisabile alcuna colpa nell'agire dell'Amministrazione.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente sostenendo l'inammissibilità dell'exceptio iudicati, non formulata in primo grado,
e ne sostiene l'infondatezza anche nel merito. Ribadisce che, in caso di contrasto tra giudicati, deve prevalere l'ultimo, da individuare nella sentenza della Corte d'Appello di NC, passata in giudicato dopo quella di Matera e, in ogni caso, rileva che prima della sentenza della corte d'Appello di Matera, la ricorrente era stata coinvolta come controinteressata anche nel giudizio conclusosi con sentenza della
Corte d'Appello di Torino (che aveva respinto la domanda del ricorrente) passata in giudicato prima di quella di Matera. Quindi, anche volendo applicare il criterio di prevalenza del primo giudicato, tale non sarebbe quello della Corte d'Appello di Matera.
Nelle forme dell'appello incidentale condizionato, chiede alla Corte di dichiarare irripetibili le somme richieste in restituzione dal Parte_1
per un duplice ordine di motivi: in primo luogo perché il riconoscimento, poi negato, della superiore fascia stipendiale dimostrerebbe che le funzioni svolte corrispondono ad un esercizio più qualificato delle mansioni, idoneo a giustificare un compenso maggiore e quindi il diritto allo stesso anche ai sensi dell'art. 2126
c.c.. In secondo luogo, perché la ripetizione delle somme, percepite in assoluta buona fede, sarebbe in contrasto con i principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1337 c.c., nonché con l'art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla CEDU.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1 – I motivi d'appello principale possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
1.1. La vicenda giudiziaria all'attenzione di questa Corte territoriale ha coinvolto numerosi dipendenti del che Parte_1
avevano partecipato vittoriosamente alla procedura di conferimento della superiore fascia stipendiale F2 bandita nel 2010, dando luogo a diversi contenziosi, di recente giunti a decisione dinanzi alla Suprema
Corte, che ha avuto modo di chiarire gli aspetti maggiormente problematici riguardanti il prospettato contrasto di giudicati tra la sentenza della Corte d'Appello di Matera (che ha annullato la graduatoria e che ha portato l'Amministrazione a modificarla in coerenza con tale decisum) e la sentenza della Corte d'Appello di
NC (che ha, di contro, respinto la domanda di altro partecipante alla procedura diretta a censurarne i criteri di ammissione).
La Suprema Corte ha preso posizione sul punto con le sentenze n.
21797/25; n. 22277/25; 22278/25; n. 23642/25; 23643/25 e n.
23720/25 affermando, per quanto qui maggiormente rileva, che “I giudici dei gradi di merito non hanno, infatti, del tutto correttamente inquadrato il thema decidendum della causa, da loro individuato nella determinazione, nei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore, di quale giudicato dovesse prevalere ed essere attuato. La Corte
d'Appello di Brescia ha ritenuto che la decisione del caso c.d.
e quella del giudizio c.d. fossero fra loro in Per_1 Pt_2
contrasto, con conseguente prevalenza della pronuncia posteriore, ossia quella c.d. essendosi il relativo giudicato formato il 19 Per_1
ottobre 2021, mentre la vicenda c.d. si sarebbe conclusa il 5 Pt_2
ottobre 2020. Nel fare ciò, però, la Corte territoriale non ha tenuto conto che la pronuncia resa al termine della controversia c.d. Pt_2
conteneva l'accoglimento di una domanda di annullamento, in parte
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qua, della graduatoria menzionata e che, quindi, aveva, per la parte che rileva, natura costitutiva (la sentenza c.d. invece, era di Per_1
rigetto). Ai fini della decisione del ricorso, invece, rileva proprio la tipologia di sentenza emessa all'esito del caso c.d. . Infatti, il Pt_2
giudice può pronunciare, in sede di cognizione, tre tipologie di sentenze a) quelle di accertamento;
b) quelle di condanna;
c) quelle costitutive. Le decisioni sub c), che hanno il fondamento normativo nell'art. 2908 cod. civ. e sono tipizzate dalla legge, sono rese in seguito all'esercizio di azioni (di cognizione) dette, appunto, costitutive, che si differenziano da quelle di accertamento e di condanna perché, con esse, si compie un accertamento collegato a una situazione giuridica sostanziale per stabilire se vi siano le condizioni previste dalla legge per produrre un mutamento giuridico.
L'azione costitutiva tende, allora, a ottenere dal giudice una sentenza che, sulla base di un accertamento, costituisce, modifica o estingue un rapporto giuridico sostanziale.
4. Inoltre, premesso quanto sopra, occorre individuare il fondamento delle sentenze di merito, favorevoli al lavoratore.
La Corte territoriale, condividendo il ragionamento del giudice di primo grado, ha affermato la prevalenza del giudicato c.d. Per_1
formatosi al momento della pubblicazione del decreto della Corte di cassazione n. 28767 del 2021, avvenuta il 19 ottobre 2021, su quello
c.d. , venuto in essere con l'ordinanza della S.C. n. 21313 del Pt_2
5 ottobre 2020. Così ragionando, ha ritenuto che la presente vicenda, concernente il controricorrente, fosse regolata dal giudicato c.d.
sorto posteriormente, favorevole alla dipendente, in luogo di Per_1
quello c.d. , a lei sfavorevole […]
5.1 In primo luogo, la Corte Pt_2
territoriale non ha valutato che una sentenza costitutiva, diversamente da una di mero accertamento, crea, modifica o estingue una
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situazione giuridica e che questo effetto, una volta avvenuto, incide in via definitiva su tale situazione, divenendo immutabile in seguito al giudicato formale della decisione.
Al formarsi della cosa giudicata formale nella vicenda , Pt_2
pertanto, è seguito un effetto di cosa giudicata sostanziale che ha comportato l'annullamento della graduatoria in esame e la sua definitiva riformulazione. Nella vicenda c.d. si ha sempre la Per_1
formazione di un giudicato formale, ma la conseguenza in termini di cosa giudicata sostanziale, ossia di accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale che fa stato nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa, è ben diversa, in quanto, prescinde dall'ormai intervenuta modifica definitiva della graduatoria stabilita dal giudicato Giacoia e definisce la lite facendo salva detta graduatoria che, però, era ormai stata definitivamente superata. In presenza di sentenze costitutive, invero, la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere, ove definitiva, come nella specie, non può più essere rimossa da pronunce successive, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili, le quali sono, in pratica, inutiliter datae, in assenza, ormai, di ogni interesse alla decisione, non esistendo più la precedente graduatoria che pertanto, non può essere ripristinata dall'autorità giudiziaria. Il giudizio
in pratica, una volta definitivamente annullata detta Per_1
graduatoria, non poteva più avere ad oggetto la validità della stessa.
[…]
5.2 Inoltre, la Corte territoriale non ha tenuto conto del ruolo del litisconsorzio nel processo c.d. . Infatti, vi era stata una Pt_2
domanda di annullamento promossa dal contro la P.A. Pt_2
L'esito del giudizio era stato l'annullamento della graduatoria e la sua riformulazione, ma detto esito aveva riguardato il rapporto fra il
medesimo e la P.A. L'integrazione del contraddittorio Pt_2
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disposta nei confronti degli altri partecipanti alla procedura non aveva comportato la proposizione, da parte loro, di una domanda analoga a quella del . Al contrario, essi erano rimasti inerti e Pt_2
la notifica del ricorso era servita solo a rendere opponibile la sentenza che aveva regolato il rapporto fra lo stesso e il Pt_2
datore di lavoro. Lo stesso era avvenuto nella vicenda […] i Per_1
due processi, e si differenziavano in quanto il primo Pt_2 Per_1
aveva ad oggetto la domanda di annullamento del , mentre il Pt_2
secondo quella del Nelle due controversie la presenza delle Per_1
altre parti non aveva comportato un'estensione a loro di tali domande, ma semplicemente reso efficace le specifiche statuizioni definitive del giudice verso il e il Vi erano, quindi, Pt_2 Per_1
due liti, con domande diverse, ma inerenti alla medesima questione giuridica. La specificità degli effetti dei due giudicati è coerente con la natura delle sentenze, le quali pongono una regola che disciplina il caso concreto e riguarda solo le parti che hanno proposto domande e quelle che si sono opposte.
Solo in un secondo momento vi era stata un'ulteriore attività della
P.A. che, nell'esercizio dei suoi poteri datoriali, aveva esteso a tutti i dipendenti le conseguenze dell'annullamento, definitivo, della graduatoria de qua, contenuto nella sentenza Giacoia. Più precisamente, l'atto con il quale il Ministero ha reso generali, con riferimento a ogni interessato, gli effetti della pronuncia c.d. Pt_2
è un atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri, che deve essere adottato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Cass.,
Sez. L, n. 24122 del 3 agosto 2022). Per l'esattezza, la P.A., nell'estendere il giudicato c.d. , era obbligata a tenere una Pt_2
condotta omogenea verso tutti gli interessati e a rispettare il giudicato
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favorevole a chi avesse contestato la citata graduatoria. […]
5.5 A deporre in senso contrario all'esistenza di un conflitto di giudicati è anche la circostanza che il giudicato formale c.d. riguardava Per_1
unicamente il ricorrente, che non aveva convenuto tutti gli interessati, ma solo un numero ristretto di persone, mentre quello c.d. Pt_2
seguiva a un ricorso destinato a definire l'intera vicenda concorsuale verso tutti i controinteressati” (cfr. Cass. sez. lav., sez. lav.,
21/08/2025, n. 23643). La Suprema Corte ha quindi formulato i seguenti principi di diritto:
- “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti i controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione successivamente divenuta definitiva che affermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili”;
- “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali, ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità o meno di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento incontra l'unico limite, ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede, rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea
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verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze già divenute definitive favorevoli a chi detta procedura abbia contestato”.
1.2 - Se ne ricava che l'effettiva posteriorità del giudicato Per_1
(quello relativo alla sentenza della Corte d'Appello di NC e richiamata dal giudice di prime cure come giudicato successivo da ritenere prevalente), pur accertata dalla Suprema Corte, risulta irrilevante ai fini del decidere atteso che non si è in presenza di un reale contrasto di giudicati e, nel contempo, il giudicato di Matera ha definitivamente fatto venir meno la graduatoria in forza della quale l'odierna appellata (insieme ad altri colleghi chiamati in causa come controinteressati dinanzi al giudice materano) aveva ottenuto la progressione stipendiale in fascia F2. A fronte dell'effetto costitutivo della sentenza resa all'esito di “un ricorso destinato a definire l'intera vicenda concorsuale verso tutti i controinteressati” – come affermato dalla Cassazione – l'Amministrazione doveva necessariamente procedere alla sua riformulazione tenendo conto dell'esito di tale giudizio favorevole al ricorrente e da questi opponibile a tutti Pt_2
i controinteressati.
Come ricordato dalla Cassazione, si tratta di un atto gestorio del rapporto di lavoro, da adottare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che impongono, quale unico limite, di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze già divenute definitive favorevoli a chi detta procedura abbia contestato.
1.3 - Nel caso di specie, l'Amministrazione ha dovuto inserire nella graduatoria il ricorrente in forza del giudicato favorevole da Pt_2
questi ottenuto, che ha sancito l'illegittimità del criterio originariamente stabilito dal bando per determinare l'anzianità pregressa biennale nella fascia retributiva di appartenenza, e ha applicato il medesimo criterio per stilare la nuova graduatoria della
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procedura adottando, all'evidenza, una condotta omogenea verso tutti i partecipanti.
1.4 – Alla luce delle suesposte motivazioni deve, quindi, considerarsi fondato il motivo d'appello del con cui si censura la Parte_1
decisione gravata per aver ritenuto prevalente il giudicato della sentenza della Corte d'Appello di NC al fine di fondare la statuizione di illegittimità del provvedimento con cui la ricorrente è stata estromessa dalla graduatoria della procedura e ricollocata nella precedente fascia stipendiale. Per le medesime considerazioni si deve ritenere legittima la riformulazione della graduatoria in coerenza con i criteri emergenti dalla sentenza materana, passata in giudicato, che l'aveva definitivamente annullata.
1.5 – Inoltre, quanto statuito dalla Suprema Corte in merito all'assenza di un reale contrasto di giudicati e alla differenza tra i vari giudizi che avevano rigettato le domande dei candidati originariamente esclusi (come Corte App. NC o Corte App.
Torino) e il giudizio conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Matera, conduce a ritenere infondato il rilievo dell'appellata (formulato anche nelle forme di appello incidentale condizionato, ma da intendersi quale riproposizione di una delle difese svolte nel corso del primo grado) laddove afferma, proprio presupponendo un contrasto di giudicati, che laddove non si ritenesse corretto dare prevalenza all'ultimo giudicato, dovrebbe comunque prevalere il primo (della Corte d'Appello di
Torino), di tenore analogo all'ultimo.
2 – Infondata è pure la doglianza della parte appellata (formulata anch'essa nelle forme dell'appello incidentale condizionato, ma da intendersi quale riproposizione di una delle difese svolte nel giudizio di primo grado, rimasta assorbita) laddove assume l'irripetibilità delle
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somme corrisposte nel periodo in cui le era stata assegnata la fascia retributiva F2 all'esito dell'originaria graduatoria.
La sentenza passata in giudicato del Tribunale di Matera – confermata dalla locale Corte d'Appello – ha annullato la graduatoria della procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti i controinteressati con effetto costitutivo e, per tale via, è stato rimosso il presupposto giuridico che aveva fondato l'attribuzione alla ricorrente della fascia F2. All'esito della riformulazione della graduatoria, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, garantendo trattamento omogeneo per tutti gli interessati e garantendo il rispetto del giudicato favorevole ottenuto da chi aveva contestato l'originaria graduatoria, l'odierna appellata ne
è rimasta esclusa con effetto ex tunc e, conseguentemente, gli emolumenti percepiti in più, per effetto dell'originario riconoscimento della fascia F2, sono risultati non più spettanti, alla stregua di un indebito oggettivo.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta
"sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art.
2033 c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi” (Cass. sez. lav., n. 4323 del 20/02/2017) e, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente
(Cass. n. 14672 del 09/05/2022). Né può valere addurre, sotto altro
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profilo, la non imputabilità al lavoratore dell'indebito pagamento, dal momento che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo (così Cass. Sez. L, 27/05/2024, n. 14765).
2.1 – Non è utilmente invocabile nel caso di specie l'art. 2126 c.c. atteso che non viene in rilievo lo svolgimento di mansioni superiori all'esito dell'attribuzione della fascia economica F2 che, come pacifico tra le parti, è solo un livello di progressione economica all'interno dell'unica Area III. Alle varie fasce economiche non corrispondono mansioni diverse e, in ogni caso (in via assorbente),
l'originaria ricorrente non ha allegato e dimostrato di aver visto assegnate mansioni superiori, diverse o richiedenti una superiore professionalità rispetto a quelle in precedenza svolte (alcuna specifica allegazione è stata fornita, non risultando significativo neppure il generico richiamo a non meglio specificati incarichi di membro della sottocommissione elettorale di Rovigo nel 2009 e nel 2014 e di membro della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Provincia di Rovigo nel 2014). Non appaiono sul punto pertinenti le pronunce di legittimità richiamate nella memoria dell'appellata, riferite a ipotesi in cui il diritto a trattenere le maggiori retribuzioni percepite era strettamente connesso all'esercizio in concreto delle funzioni proprie della posizione organizzativa (il cui conferimento era stato poi ritenuto illegittimo) o all'esercizio effettivo di mansioni superiori o riconducibili ad un livello superiore di professionalità. Nel caso di specie, come detto, non emergono elementi in fatto da cui poter desumere lo svolgimento
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in via continuativa, abituale o anche solo prevalente, di mansioni richiedenti un maggior livello di professionalità o lo svolgimento in concreto delle mansioni affidate con un superiore livello di professionalità rispetto al periodo precedente l'attribuzione della fascia economica F2 e in grado di fondare il diritto a trattenere la connessa maggior retribuzione (sono state prodotte schede di valutazione individuale degli anni da 2014 al 2020, ma da esse non è possibile desumere un miglioramento qualitativo della performance rispetto agli anni precedenti il 2011, quando era in fascia economica
F1, né sono state svolte puntuali allegazioni volte a chiarire la rilevanza e il contenuto di tali documenti).
2.2 – Neppure risulta configurabile una violazione dei principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento alla luce della giurisprudenza della CEDU. Come chiarito di recente dalla Suprema
Corte “nel caso di corresponsione di somme sine titulo, la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi escludere
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2023, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione” (Cass. Sez. L, 18/08/2023, n. 24807, richiamata anche da
~ 17 ~ Corte d'Appello di Venezia
Cass. n. 10468/2025). Nella specie, l'appellata non ha allegato alcunché in merito alla sussistenza di particolari condizioni personali idonee a rendere inesigibile il credito mentre è pacifico che l'Amministrazione abbia già provveduto ad accordare una rateazione sostenibile (circa 100 euro al mese) e nelle proprie difese in giudizio ha riconosciuto che la somma richiesta in restituzione deve intendersi al netto delle ritenute di legge (in coerenza con la giurisprudenza di legittimità).
2.3 – Non è stata specificamente riproposta in appello l'eccezione di prescrizione nella parte dell'atto in cui si argomenta in ordine all'irripetibilità delle somme qui in contestazione.
3 – Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza di primo grado, vanno rigettate le domande proposte in primo grado dall'appellata.
4 – La complessità delle principali questioni di diritto oggetto di causa, solo di recente chiarite dalla Suprema Corte, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In accoglimento dell'appello del e, in riforma della Parte_1
sentenza gravata, rigetta le domande proposte in primo grado dall'appellata ; Controparte_1
− Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
Venezia, 6.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL OR IA AL
~ 18 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IL GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28.09.2023 da
domiciliato presso l'Avvocatura Parte_1
distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli Controparte_1
avv.ti Maria Rosaria Damizia e Annamaria Vitelli che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 330/23 del Tribunale di Verona Corte d'Appello di Venezia
In punto: retrocessione da progressione economica
Causa trattata all'udienza del 6.11.2025
Conclusioni per parte appellante: “"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa fissazione dell'udienza di discussione, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona Sez. Lavoro, n. 330/23, depositata il 14.6.2023 (all. 1), respingere il ricorso promosso da
Controparte_1
Conclusioni per parte appellata: “Piaccia alla Corte di Appello di
Venezia, sezione lavoro,
In via principale, rigettare l'appello proposto dal
[...]
e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza, anche Parte_1
con altra motivazione, per le ragioni esposte nelle premesse in fatto e nella parte motiva.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale Voglia la Corte accogliere l'appello incidentale subordinato, e per l'effetto, accogliere, occorrendo, la stessa domanda principale, avuto riguardo alla rilevanza del principio del
“primo giudicato” per le ragioni di cui in narrativa;
Con condanna della p.a alla restituzione di Euro 6.628,76 o di altra somma medio tempo corrisposta dal lavoratore in ragione del provvedimento illegittimo.
In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme corrisposte pari ad Euro 6.628,76, e condanna della p.a. alla restituzione della stessa o altra somma medio tempore corrisposta con interessi e rivalutazione se del caso anche ex art. 2126 c.c. e/o a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1175 e 1337 c. c., ovvero in diretta applicazione del Protocollo N. 1 addizionale alla
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, e dei principi comunitari,
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
con conseguente necessità di disapplicare eventuali norme di diritto interno contrarie alle norme di diritto comunitario.
Il tutto con ogni conseguenza di legge e con interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute dovute. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a. Con ricorso in appello depositato in data 28.09.2023 il
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso proposto da
– funzionario amministrativo presso la Polizia Controparte_1
Stradale di Verona inquadrata nell'Area III del CCNL Comparto
– ha dichiarato l'inefficacia sopravvenuta dell'atto di CP_2
retrocessione della ricorrente dalla posizione F2 alla posizione F1 e degli atti con cui è stato disposto il recupero delle somme versate alla stessa in ragione alla superiore fascia economica F2 dall'1.01.2010 all'1.01.2019 e ha ordinato al di ripristinare Parte_1
l'inquadramento della ricorrente nella fascia economica F2 dall'1.01.2010, con ogni conseguenza economica e anche in ordine alla corretta attribuzione della successiva fascia F3 della III Area con decorrenza 1.01.2020.
b. Il Giudice di prime cure ha rilevato che: nell'anno 2010 il
[...]
aveva indetto una procedura di selezione per Parte_1
l'attribuzione della Fascia retributiva superiore per i dipendenti del comparto la ricorrente, allora inquadrata nella fascia F1 con CP_2
decorrenza 12.02.2008, aveva partecipato alla procedura e, collocatasi in posizione utile, aveva ottenuto l'inquadramento in fascia F2 con decorrenza 1.01.2010; avverso la graduatoria e il bando erano stati presentati numerosi ricorsi giurisdizionali con cui si lamentava
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'illegittimità della norma del bando che richiedeva la decorrenza dei due anni nella fascia inferiore alla data fissata per la presentazione della domanda anziché alla data del 31.12.2009, attesa la decorrenza dell'inquadramento nella fascia superiore fissata dall'1.01.2010; uno di questi giudizi, introdotto dal ricorrente si era concluso con Pt_2
sentenza passata in giudicato che annullava l'intera graduatoria e ordinava al di espungere tutti i soggetti ritenuti ivi Parte_1
illegittimamente collocati per aver maturato il requisito dei due anni di permanenza nella fascia precedente dopo il 31.12.2009; il , Parte_1
volendo dare esecuzione al giudicato, ha quindi adottato i provvedimenti di retrocessione dalla fascia di inquadramento di tali dipendenti provvedendo a riformulare la graduatoria e chiedendo la restituzione delle somme indebitamente percepite medio tempore.
c. Il Tribunale ha preso atto del fatto che, oltre al giudicato sul procedimento introdotto dal dipendente (sent. Corte Appello Pt_2
Matera, confermata in Cassazione), erano intervenuti in data antecedente la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 711/2014 e, in data successiva, la sentenza della Corte d'Appello di NC n.
232/19, entrambe passate in giudicato, che avevano – a differenza della sentenza c.d. – rigettato i ricorsi di altri dipendenti che Pt_2
avevano sollevato le medesime censure alla graduatoria che era stata annullata dal Tribunale di Matera (sentenza confermata dalla Corte
d'Appello di Matera e poi passata in giudicato all'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione). In tutti i giudizi la ricorrente era stata coinvolta in veste di controinteressata.
Ha quindi rilevato un contrasto di giudicati e ha osservato che, sia dando prevalenza al primo (Corte app. Torino), sia dando prevalenza all'ultimo (Corte App. NC), si doveva ritenere che nei confronti della ricorrente doveva ritenersi ormai accertata la legittimità del
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
bando e della graduatoria originaria. Di qui l'illegittimità dell'atto di retrocessione dalla fascia F2 alla fascia F1 per contrasto sia con il precedente passaggio in giudicato della sentenza della Corte
d'Appello di Torino, sia con il passaggio in giudicato della più recente sentenza della Corte d'Appello di NC. Quale conseguenza della legittima permanenza in fascia F2, ha anche affermato il diritto della ricorrente all'attribuzione della superiore fascia F3 con decorrenza
1.1.2020, atteso che il non aveva contestato che nell'ultima Parte_1
progressione economica, cui la ricorrente aveva presentato domanda, avrebbe certamente conseguito il superiore inquadramento alla luce dei criteri previsti dal bando per il passaggio dalla fascia F2 alla fascia
F3. Il Tribunale ha anche accertato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
d. Propone appello il sulla base di due motivi e Parte_1
riproponendo le difese ed eccezioni svolte in primo grado.
d1. Con il primo motivo sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. atteso che, a fronte del coinvolgimento nel giudizio dinanzi al tribunale di Matera dei 92 vincitori della procedura poi esclusi (in ragione dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami) nessuno di essi sarebbe stato legittimato a porre in discussione la sentenza di
Matera passata in giudicato, facendo stato nei loro confronti. Solleva, quindi, l'exceptio iudicati, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Per tale ragione sarebbe irrilevante ogni disquisizione circa l'eventuale prevalenza di giudicati formatisi successivamente, atteso che l'iniziativa giudiziaria non sarebbe stata ab origine consentita.
d2. Con il secondo motivo sostiene che, in ogni caso, avrebbe dovuto considerarsi successivo il giudicato della causa c.d. atteso che Pt_2
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di
NC (c.d. causa era intervenuto all'esito di un decreto di Per_1
estinzione della Corte di cassazione, avente natura meramente dichiarativa e, conseguentemente, la data di passaggio in giudicato doveva essere individuata in quella di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello.
d3. Il ribadisce, inoltre, le difese già svolte in primo grado, Parte_1
rimaste assorbite. Rileva che l'Amministrazione, a fronte della definitività della pronuncia di Matera – che aveva dichiarato illegittima la parte del bando che disponeva che il possesso del requisito della permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva di appartenenza doveva essere valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda e aveva annullato la graduatoria – ha provveduto a darvi integrale esecuzione, espungendo dalla graduatoria tutti i partecipanti non in possesso dell'anzianità nella fascia retributiva F1 alla data del 31.12.2009. Afferma che la sentenza di Matera è stata pronunciata anche nei confronti della ricorrente, allora controinteressata, e quest'ultima non l'aveva neppure impugnata. In merito alla richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite, sostiene che non sarebbe applicabile l'art. 2126 c.c. atteso che le fasce stipendiali (nel caso di specie F1 e F2 dell'Area III) rappresentano solo delle progressioni economiche, mentre le mansioni sono indistintamente riferibili a tutti gli appartenenti all'Area III. Pertanto, non si sarebbe in presenza dell'esercizio in concreto di mansioni superiori. Verrebbe in rilievo un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. la cui sussistenza non può venir meno in presenza della buona fede dell'accipiens. Nega la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un risarcimento del
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danno non essendo ravvisabile alcuna colpa nell'agire dell'Amministrazione.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente sostenendo l'inammissibilità dell'exceptio iudicati, non formulata in primo grado,
e ne sostiene l'infondatezza anche nel merito. Ribadisce che, in caso di contrasto tra giudicati, deve prevalere l'ultimo, da individuare nella sentenza della Corte d'Appello di NC, passata in giudicato dopo quella di Matera e, in ogni caso, rileva che prima della sentenza della corte d'Appello di Matera, la ricorrente era stata coinvolta come controinteressata anche nel giudizio conclusosi con sentenza della
Corte d'Appello di Torino (che aveva respinto la domanda del ricorrente) passata in giudicato prima di quella di Matera. Quindi, anche volendo applicare il criterio di prevalenza del primo giudicato, tale non sarebbe quello della Corte d'Appello di Matera.
Nelle forme dell'appello incidentale condizionato, chiede alla Corte di dichiarare irripetibili le somme richieste in restituzione dal Parte_1
per un duplice ordine di motivi: in primo luogo perché il riconoscimento, poi negato, della superiore fascia stipendiale dimostrerebbe che le funzioni svolte corrispondono ad un esercizio più qualificato delle mansioni, idoneo a giustificare un compenso maggiore e quindi il diritto allo stesso anche ai sensi dell'art. 2126
c.c.. In secondo luogo, perché la ripetizione delle somme, percepite in assoluta buona fede, sarebbe in contrasto con i principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1337 c.c., nonché con l'art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla CEDU.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1 – I motivi d'appello principale possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
1.1. La vicenda giudiziaria all'attenzione di questa Corte territoriale ha coinvolto numerosi dipendenti del che Parte_1
avevano partecipato vittoriosamente alla procedura di conferimento della superiore fascia stipendiale F2 bandita nel 2010, dando luogo a diversi contenziosi, di recente giunti a decisione dinanzi alla Suprema
Corte, che ha avuto modo di chiarire gli aspetti maggiormente problematici riguardanti il prospettato contrasto di giudicati tra la sentenza della Corte d'Appello di Matera (che ha annullato la graduatoria e che ha portato l'Amministrazione a modificarla in coerenza con tale decisum) e la sentenza della Corte d'Appello di
NC (che ha, di contro, respinto la domanda di altro partecipante alla procedura diretta a censurarne i criteri di ammissione).
La Suprema Corte ha preso posizione sul punto con le sentenze n.
21797/25; n. 22277/25; 22278/25; n. 23642/25; 23643/25 e n.
23720/25 affermando, per quanto qui maggiormente rileva, che “I giudici dei gradi di merito non hanno, infatti, del tutto correttamente inquadrato il thema decidendum della causa, da loro individuato nella determinazione, nei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore, di quale giudicato dovesse prevalere ed essere attuato. La Corte
d'Appello di Brescia ha ritenuto che la decisione del caso c.d.
e quella del giudizio c.d. fossero fra loro in Per_1 Pt_2
contrasto, con conseguente prevalenza della pronuncia posteriore, ossia quella c.d. essendosi il relativo giudicato formato il 19 Per_1
ottobre 2021, mentre la vicenda c.d. si sarebbe conclusa il 5 Pt_2
ottobre 2020. Nel fare ciò, però, la Corte territoriale non ha tenuto conto che la pronuncia resa al termine della controversia c.d. Pt_2
conteneva l'accoglimento di una domanda di annullamento, in parte
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
qua, della graduatoria menzionata e che, quindi, aveva, per la parte che rileva, natura costitutiva (la sentenza c.d. invece, era di Per_1
rigetto). Ai fini della decisione del ricorso, invece, rileva proprio la tipologia di sentenza emessa all'esito del caso c.d. . Infatti, il Pt_2
giudice può pronunciare, in sede di cognizione, tre tipologie di sentenze a) quelle di accertamento;
b) quelle di condanna;
c) quelle costitutive. Le decisioni sub c), che hanno il fondamento normativo nell'art. 2908 cod. civ. e sono tipizzate dalla legge, sono rese in seguito all'esercizio di azioni (di cognizione) dette, appunto, costitutive, che si differenziano da quelle di accertamento e di condanna perché, con esse, si compie un accertamento collegato a una situazione giuridica sostanziale per stabilire se vi siano le condizioni previste dalla legge per produrre un mutamento giuridico.
L'azione costitutiva tende, allora, a ottenere dal giudice una sentenza che, sulla base di un accertamento, costituisce, modifica o estingue un rapporto giuridico sostanziale.
4. Inoltre, premesso quanto sopra, occorre individuare il fondamento delle sentenze di merito, favorevoli al lavoratore.
La Corte territoriale, condividendo il ragionamento del giudice di primo grado, ha affermato la prevalenza del giudicato c.d. Per_1
formatosi al momento della pubblicazione del decreto della Corte di cassazione n. 28767 del 2021, avvenuta il 19 ottobre 2021, su quello
c.d. , venuto in essere con l'ordinanza della S.C. n. 21313 del Pt_2
5 ottobre 2020. Così ragionando, ha ritenuto che la presente vicenda, concernente il controricorrente, fosse regolata dal giudicato c.d.
sorto posteriormente, favorevole alla dipendente, in luogo di Per_1
quello c.d. , a lei sfavorevole […]
5.1 In primo luogo, la Corte Pt_2
territoriale non ha valutato che una sentenza costitutiva, diversamente da una di mero accertamento, crea, modifica o estingue una
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
situazione giuridica e che questo effetto, una volta avvenuto, incide in via definitiva su tale situazione, divenendo immutabile in seguito al giudicato formale della decisione.
Al formarsi della cosa giudicata formale nella vicenda , Pt_2
pertanto, è seguito un effetto di cosa giudicata sostanziale che ha comportato l'annullamento della graduatoria in esame e la sua definitiva riformulazione. Nella vicenda c.d. si ha sempre la Per_1
formazione di un giudicato formale, ma la conseguenza in termini di cosa giudicata sostanziale, ossia di accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale che fa stato nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa, è ben diversa, in quanto, prescinde dall'ormai intervenuta modifica definitiva della graduatoria stabilita dal giudicato Giacoia e definisce la lite facendo salva detta graduatoria che, però, era ormai stata definitivamente superata. In presenza di sentenze costitutive, invero, la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere, ove definitiva, come nella specie, non può più essere rimossa da pronunce successive, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili, le quali sono, in pratica, inutiliter datae, in assenza, ormai, di ogni interesse alla decisione, non esistendo più la precedente graduatoria che pertanto, non può essere ripristinata dall'autorità giudiziaria. Il giudizio
in pratica, una volta definitivamente annullata detta Per_1
graduatoria, non poteva più avere ad oggetto la validità della stessa.
[…]
5.2 Inoltre, la Corte territoriale non ha tenuto conto del ruolo del litisconsorzio nel processo c.d. . Infatti, vi era stata una Pt_2
domanda di annullamento promossa dal contro la P.A. Pt_2
L'esito del giudizio era stato l'annullamento della graduatoria e la sua riformulazione, ma detto esito aveva riguardato il rapporto fra il
medesimo e la P.A. L'integrazione del contraddittorio Pt_2
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
disposta nei confronti degli altri partecipanti alla procedura non aveva comportato la proposizione, da parte loro, di una domanda analoga a quella del . Al contrario, essi erano rimasti inerti e Pt_2
la notifica del ricorso era servita solo a rendere opponibile la sentenza che aveva regolato il rapporto fra lo stesso e il Pt_2
datore di lavoro. Lo stesso era avvenuto nella vicenda […] i Per_1
due processi, e si differenziavano in quanto il primo Pt_2 Per_1
aveva ad oggetto la domanda di annullamento del , mentre il Pt_2
secondo quella del Nelle due controversie la presenza delle Per_1
altre parti non aveva comportato un'estensione a loro di tali domande, ma semplicemente reso efficace le specifiche statuizioni definitive del giudice verso il e il Vi erano, quindi, Pt_2 Per_1
due liti, con domande diverse, ma inerenti alla medesima questione giuridica. La specificità degli effetti dei due giudicati è coerente con la natura delle sentenze, le quali pongono una regola che disciplina il caso concreto e riguarda solo le parti che hanno proposto domande e quelle che si sono opposte.
Solo in un secondo momento vi era stata un'ulteriore attività della
P.A. che, nell'esercizio dei suoi poteri datoriali, aveva esteso a tutti i dipendenti le conseguenze dell'annullamento, definitivo, della graduatoria de qua, contenuto nella sentenza Giacoia. Più precisamente, l'atto con il quale il Ministero ha reso generali, con riferimento a ogni interessato, gli effetti della pronuncia c.d. Pt_2
è un atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri, che deve essere adottato nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Cass.,
Sez. L, n. 24122 del 3 agosto 2022). Per l'esattezza, la P.A., nell'estendere il giudicato c.d. , era obbligata a tenere una Pt_2
condotta omogenea verso tutti gli interessati e a rispettare il giudicato
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
favorevole a chi avesse contestato la citata graduatoria. […]
5.5 A deporre in senso contrario all'esistenza di un conflitto di giudicati è anche la circostanza che il giudicato formale c.d. riguardava Per_1
unicamente il ricorrente, che non aveva convenuto tutti gli interessati, ma solo un numero ristretto di persone, mentre quello c.d. Pt_2
seguiva a un ricorso destinato a definire l'intera vicenda concorsuale verso tutti i controinteressati” (cfr. Cass. sez. lav., sez. lav.,
21/08/2025, n. 23643). La Suprema Corte ha quindi formulato i seguenti principi di diritto:
- “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti i controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione successivamente divenuta definitiva che affermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili”;
- “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali, ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità o meno di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento incontra l'unico limite, ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede, rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze già divenute definitive favorevoli a chi detta procedura abbia contestato”.
1.2 - Se ne ricava che l'effettiva posteriorità del giudicato Per_1
(quello relativo alla sentenza della Corte d'Appello di NC e richiamata dal giudice di prime cure come giudicato successivo da ritenere prevalente), pur accertata dalla Suprema Corte, risulta irrilevante ai fini del decidere atteso che non si è in presenza di un reale contrasto di giudicati e, nel contempo, il giudicato di Matera ha definitivamente fatto venir meno la graduatoria in forza della quale l'odierna appellata (insieme ad altri colleghi chiamati in causa come controinteressati dinanzi al giudice materano) aveva ottenuto la progressione stipendiale in fascia F2. A fronte dell'effetto costitutivo della sentenza resa all'esito di “un ricorso destinato a definire l'intera vicenda concorsuale verso tutti i controinteressati” – come affermato dalla Cassazione – l'Amministrazione doveva necessariamente procedere alla sua riformulazione tenendo conto dell'esito di tale giudizio favorevole al ricorrente e da questi opponibile a tutti Pt_2
i controinteressati.
Come ricordato dalla Cassazione, si tratta di un atto gestorio del rapporto di lavoro, da adottare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che impongono, quale unico limite, di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze già divenute definitive favorevoli a chi detta procedura abbia contestato.
1.3 - Nel caso di specie, l'Amministrazione ha dovuto inserire nella graduatoria il ricorrente in forza del giudicato favorevole da Pt_2
questi ottenuto, che ha sancito l'illegittimità del criterio originariamente stabilito dal bando per determinare l'anzianità pregressa biennale nella fascia retributiva di appartenenza, e ha applicato il medesimo criterio per stilare la nuova graduatoria della
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procedura adottando, all'evidenza, una condotta omogenea verso tutti i partecipanti.
1.4 – Alla luce delle suesposte motivazioni deve, quindi, considerarsi fondato il motivo d'appello del con cui si censura la Parte_1
decisione gravata per aver ritenuto prevalente il giudicato della sentenza della Corte d'Appello di NC al fine di fondare la statuizione di illegittimità del provvedimento con cui la ricorrente è stata estromessa dalla graduatoria della procedura e ricollocata nella precedente fascia stipendiale. Per le medesime considerazioni si deve ritenere legittima la riformulazione della graduatoria in coerenza con i criteri emergenti dalla sentenza materana, passata in giudicato, che l'aveva definitivamente annullata.
1.5 – Inoltre, quanto statuito dalla Suprema Corte in merito all'assenza di un reale contrasto di giudicati e alla differenza tra i vari giudizi che avevano rigettato le domande dei candidati originariamente esclusi (come Corte App. NC o Corte App.
Torino) e il giudizio conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Matera, conduce a ritenere infondato il rilievo dell'appellata (formulato anche nelle forme di appello incidentale condizionato, ma da intendersi quale riproposizione di una delle difese svolte nel corso del primo grado) laddove afferma, proprio presupponendo un contrasto di giudicati, che laddove non si ritenesse corretto dare prevalenza all'ultimo giudicato, dovrebbe comunque prevalere il primo (della Corte d'Appello di
Torino), di tenore analogo all'ultimo.
2 – Infondata è pure la doglianza della parte appellata (formulata anch'essa nelle forme dell'appello incidentale condizionato, ma da intendersi quale riproposizione di una delle difese svolte nel giudizio di primo grado, rimasta assorbita) laddove assume l'irripetibilità delle
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somme corrisposte nel periodo in cui le era stata assegnata la fascia retributiva F2 all'esito dell'originaria graduatoria.
La sentenza passata in giudicato del Tribunale di Matera – confermata dalla locale Corte d'Appello – ha annullato la graduatoria della procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti i controinteressati con effetto costitutivo e, per tale via, è stato rimosso il presupposto giuridico che aveva fondato l'attribuzione alla ricorrente della fascia F2. All'esito della riformulazione della graduatoria, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, garantendo trattamento omogeneo per tutti gli interessati e garantendo il rispetto del giudicato favorevole ottenuto da chi aveva contestato l'originaria graduatoria, l'odierna appellata ne
è rimasta esclusa con effetto ex tunc e, conseguentemente, gli emolumenti percepiti in più, per effetto dell'originario riconoscimento della fascia F2, sono risultati non più spettanti, alla stregua di un indebito oggettivo.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta
"sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art.
2033 c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi” (Cass. sez. lav., n. 4323 del 20/02/2017) e, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente
(Cass. n. 14672 del 09/05/2022). Né può valere addurre, sotto altro
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
profilo, la non imputabilità al lavoratore dell'indebito pagamento, dal momento che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo (così Cass. Sez. L, 27/05/2024, n. 14765).
2.1 – Non è utilmente invocabile nel caso di specie l'art. 2126 c.c. atteso che non viene in rilievo lo svolgimento di mansioni superiori all'esito dell'attribuzione della fascia economica F2 che, come pacifico tra le parti, è solo un livello di progressione economica all'interno dell'unica Area III. Alle varie fasce economiche non corrispondono mansioni diverse e, in ogni caso (in via assorbente),
l'originaria ricorrente non ha allegato e dimostrato di aver visto assegnate mansioni superiori, diverse o richiedenti una superiore professionalità rispetto a quelle in precedenza svolte (alcuna specifica allegazione è stata fornita, non risultando significativo neppure il generico richiamo a non meglio specificati incarichi di membro della sottocommissione elettorale di Rovigo nel 2009 e nel 2014 e di membro della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Provincia di Rovigo nel 2014). Non appaiono sul punto pertinenti le pronunce di legittimità richiamate nella memoria dell'appellata, riferite a ipotesi in cui il diritto a trattenere le maggiori retribuzioni percepite era strettamente connesso all'esercizio in concreto delle funzioni proprie della posizione organizzativa (il cui conferimento era stato poi ritenuto illegittimo) o all'esercizio effettivo di mansioni superiori o riconducibili ad un livello superiore di professionalità. Nel caso di specie, come detto, non emergono elementi in fatto da cui poter desumere lo svolgimento
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in via continuativa, abituale o anche solo prevalente, di mansioni richiedenti un maggior livello di professionalità o lo svolgimento in concreto delle mansioni affidate con un superiore livello di professionalità rispetto al periodo precedente l'attribuzione della fascia economica F2 e in grado di fondare il diritto a trattenere la connessa maggior retribuzione (sono state prodotte schede di valutazione individuale degli anni da 2014 al 2020, ma da esse non è possibile desumere un miglioramento qualitativo della performance rispetto agli anni precedenti il 2011, quando era in fascia economica
F1, né sono state svolte puntuali allegazioni volte a chiarire la rilevanza e il contenuto di tali documenti).
2.2 – Neppure risulta configurabile una violazione dei principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento alla luce della giurisprudenza della CEDU. Come chiarito di recente dalla Suprema
Corte “nel caso di corresponsione di somme sine titulo, la pubblica amministrazione ha il diritto di ripetere gli importi già erogati ai lavoratori, aventi carattere di indebito, dovendosi escludere
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU, posto che, come chiarito dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 2023, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita, il cui fondamento va rinvenuto nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., che, vincolando il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, può determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione” (Cass. Sez. L, 18/08/2023, n. 24807, richiamata anche da
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Cass. n. 10468/2025). Nella specie, l'appellata non ha allegato alcunché in merito alla sussistenza di particolari condizioni personali idonee a rendere inesigibile il credito mentre è pacifico che l'Amministrazione abbia già provveduto ad accordare una rateazione sostenibile (circa 100 euro al mese) e nelle proprie difese in giudizio ha riconosciuto che la somma richiesta in restituzione deve intendersi al netto delle ritenute di legge (in coerenza con la giurisprudenza di legittimità).
2.3 – Non è stata specificamente riproposta in appello l'eccezione di prescrizione nella parte dell'atto in cui si argomenta in ordine all'irripetibilità delle somme qui in contestazione.
3 – Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza di primo grado, vanno rigettate le domande proposte in primo grado dall'appellata.
4 – La complessità delle principali questioni di diritto oggetto di causa, solo di recente chiarite dalla Suprema Corte, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In accoglimento dell'appello del e, in riforma della Parte_1
sentenza gravata, rigetta le domande proposte in primo grado dall'appellata ; Controparte_1
− Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
Venezia, 6.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IL OR IA AL
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