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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 949/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Sebastiano Napolitano Presidente
Dott. Arturo Avolio Est.
Dott. Anselmo del Fiacco
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 27 novembre
2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 949/2025, del ruolo generale lavoro
T R A
Parte_1
, Parte_2
rappresentate e difese dall'Avv. Donato Belloro,
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t.,
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: Accertamento diritto all'attribuzione della Carta Elettronica, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per il personale docente a tempo determinato
– spese di lite.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.4.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 4993/2024 pubblicata in data
15.11.2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che ha parzialmente accolto la loro domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. Carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2021 al 2023, la prima, e dal 2019 al 2023, la seconda, ed ha compensato le spese di lite in ragione dello stato della giurisprudenza in materia nell'anno di riferimento.
La sentenza, in particolare, ha integralmente accolto la domanda della Pt_1
e parzialmente quella della . Pt_2
Le appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado in punto di regolamentazione delle spese di lite.
Hanno chiesto, pertanto, che, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, il convenuto fosse condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Non si è costituito il . CP_1
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che di seguito esposti.
Quanto alla nella presente controversia la stessa impugnante è risultata Pt_1 interamente vittoriosa rispetto alla domanda formulata ed il primo Giudice ha motivato la compensazione in ragione dello stato della giurisprudenza in materia nell'anno di riferimento.
Tale motivazione non può essere condivisa.
L'art. 92 comma 2, c.p.c., di cui l'appellante lamenta la violazione da parte del
Giudice di prime cure, stabilisce che: “se vi è soccombenza reciproca o concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella
2 motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Ebbene, deve evidenziarsi che nel caso in esame non appare corretta la decisione in merito alla compensazione delle spese di lite tenuto della giurisprudenza all'epoca della proposizione del ricorso giudiziario.
Infatti, va rilevato che il ricorso di primo grado è stato depositato in data 18 dicembre 2023, ovvero poco dopo la sentenza della Suprema Corte n. 29661, pubblicata in data 27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla docente. In detta pronuncia, del resto, è stato opportunamente sottolineato che la
Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenesse all'ambito delle
"condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che la sola circostanza della durata dei rapporti potesse costituire ragione obiettiva (punto 46) in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43); per cui, ha continuato la Corte, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito osterebbero ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Ne discende, allora, che alla data del 18 dicembre 2023 la questione dedotta in giudizio era stata appena risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato.
Va allora ritenuto, in tale particolare contesto, e in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte, che risulta congruamente supportata, in un ambito giurisprudenziale appena definitosi, una compensazione nella misura della metà, anche alla luce della rimodulazione del secondo comma dell'art. 92
c.p.c.
Pertanto, la fattispecie in esame si presta ad una compensazione parziale, in quanto la questione può dirsi compiutamente risolta solo in epoca relativamente
3 recente rispetto all'atto di introduzione della lite ed all'esito di un lungo travaglio giurisprudenziale alquanto peculiare.
Per gli stessi motivi, va disposta la compensazione della metà delle spese del presente grado – liquidate come da dispositivo – con condanna a carico del soccombente al pagamento della restante parte. CP_1
Ai fini della loro individuazione deve tenersi conto dell'insegnamento della
Suprema corte (sentenza del 08/07/2024, n.18561), secondo il quale ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, o, deve ritenersi, riliquidate in appello, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello.
Quanto alla RE l'appello è parzialmente fondato sia per le ragioni sopra esposte sia per l'accoglimento solo parziale della sua domanda.
In sede di liquidazione delle spese si tiene conto dell'aumento del 30% per il numero delle parti.
Per i motivi esposti, l'appello va accolto con parziale riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna il
[...]
al pagamento della metà delle spese del primo grado Controparte_1 di giudizio che liquida, con importo già ridotto, in € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- condanna il al pagamento della metà Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida, con importo già ridotto, in
€ 219,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 27 novembre 2025
4 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Sebastiano Napolitano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Sebastiano Napolitano Presidente
Dott. Arturo Avolio Est.
Dott. Anselmo del Fiacco
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 27 novembre
2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 949/2025, del ruolo generale lavoro
T R A
Parte_1
, Parte_2
rappresentate e difese dall'Avv. Donato Belloro,
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t.,
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: Accertamento diritto all'attribuzione della Carta Elettronica, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per il personale docente a tempo determinato
– spese di lite.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.4.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 4993/2024 pubblicata in data
15.11.2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che ha parzialmente accolto la loro domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la cd. Carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2021 al 2023, la prima, e dal 2019 al 2023, la seconda, ed ha compensato le spese di lite in ragione dello stato della giurisprudenza in materia nell'anno di riferimento.
La sentenza, in particolare, ha integralmente accolto la domanda della Pt_1
e parzialmente quella della . Pt_2
Le appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado in punto di regolamentazione delle spese di lite.
Hanno chiesto, pertanto, che, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, il convenuto fosse condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado.
Non si è costituito il . CP_1
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi che di seguito esposti.
Quanto alla nella presente controversia la stessa impugnante è risultata Pt_1 interamente vittoriosa rispetto alla domanda formulata ed il primo Giudice ha motivato la compensazione in ragione dello stato della giurisprudenza in materia nell'anno di riferimento.
Tale motivazione non può essere condivisa.
L'art. 92 comma 2, c.p.c., di cui l'appellante lamenta la violazione da parte del
Giudice di prime cure, stabilisce che: “se vi è soccombenza reciproca o concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella
2 motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Ebbene, deve evidenziarsi che nel caso in esame non appare corretta la decisione in merito alla compensazione delle spese di lite tenuto della giurisprudenza all'epoca della proposizione del ricorso giudiziario.
Infatti, va rilevato che il ricorso di primo grado è stato depositato in data 18 dicembre 2023, ovvero poco dopo la sentenza della Suprema Corte n. 29661, pubblicata in data 27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla docente. In detta pronuncia, del resto, è stato opportunamente sottolineato che la
Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenesse all'ambito delle
"condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che la sola circostanza della durata dei rapporti potesse costituire ragione obiettiva (punto 46) in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43); per cui, ha continuato la Corte, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito osterebbero ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Ne discende, allora, che alla data del 18 dicembre 2023 la questione dedotta in giudizio era stata appena risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato.
Va allora ritenuto, in tale particolare contesto, e in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte, che risulta congruamente supportata, in un ambito giurisprudenziale appena definitosi, una compensazione nella misura della metà, anche alla luce della rimodulazione del secondo comma dell'art. 92
c.p.c.
Pertanto, la fattispecie in esame si presta ad una compensazione parziale, in quanto la questione può dirsi compiutamente risolta solo in epoca relativamente
3 recente rispetto all'atto di introduzione della lite ed all'esito di un lungo travaglio giurisprudenziale alquanto peculiare.
Per gli stessi motivi, va disposta la compensazione della metà delle spese del presente grado – liquidate come da dispositivo – con condanna a carico del soccombente al pagamento della restante parte. CP_1
Ai fini della loro individuazione deve tenersi conto dell'insegnamento della
Suprema corte (sentenza del 08/07/2024, n.18561), secondo il quale ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, o, deve ritenersi, riliquidate in appello, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello.
Quanto alla RE l'appello è parzialmente fondato sia per le ragioni sopra esposte sia per l'accoglimento solo parziale della sua domanda.
In sede di liquidazione delle spese si tiene conto dell'aumento del 30% per il numero delle parti.
Per i motivi esposti, l'appello va accolto con parziale riforma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna il
[...]
al pagamento della metà delle spese del primo grado Controparte_1 di giudizio che liquida, con importo già ridotto, in € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario;
- condanna il al pagamento della metà Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida, con importo già ridotto, in
€ 219,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 27 novembre 2025
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Dott. Arturo Avolio Dott. Sebastiano Napolitano
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