Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 3
In tema di indebito oggettivo, lo stato soggettivo di mala fede ex art. 2033 cod. civ. concerne esclusivamente lo stato soggettivo di chi riceve l'indebito, sostanziandosi nella conoscenza dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento.
Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. pertanto, la domanda proposta per chiedere l'adempimento di un'obbligazione per legge, o per convenzione o per atto dell'autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa.
In materia contrattuale, deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata.
Commentario • 1
- 1. Conto corrente bancario: termine prescrizionale e usurarietà degli interessiAccesso limitatoMonica Bombelli · https://www.altalex.com/ · 2 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5575 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO NG - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ILAT S.P.A., con sede in Caleppio di Settala (MI), in persona dell'Amministratore Unico Dott. Vincenzo Gagliardi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato DINO VANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI LO, ZA TO, ON AN IA, ON IA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che li difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato FRANCESCO MANTOVANI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 161/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 1^ Civile, emessa il 28/04/99 e depositata il 15/06/99 (R.G. 849/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/03 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Sergio SMEDILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e rigetto dell'istanza ex art. 96 c.p.c. dei resistenti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata sentenza lo svolgimento del processo è esposto come segue.
"Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Milano, notificato il 26.3.1996, la Ilat s.p.a. conveniva in giudizio i sig.ri IN e ES, in epigrafe indicati, chiedendo la loro solidale condanna alla restituzione della somma di L. 26.200.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla medesima società versata nel corso del periodo dal 1^ marzo 1978 al 1^ marzo 1986 quali canoni corrispettivi per la convenzione di scarico nella Roggia Muzzetta - stipulata con i convenuti utenti della stessa Roggia - delle acque reflue derivanti dal proprio stabilimento in Caleppio di Settala. Assumeva la Ilat la nullità del contratto stipulato il 1^ marzo 1978 (doc. 1 fascicolo di 1^ grado dell'attrice) per difetto di causa, in quanto la roggia era demaniale.
Nel giudizio davanti al Tribunale si costituivano gli odierni appellanti NG IN, ON EZ, AN MA e MA UD ES, sostenendo l'assoluta infondatezza delle domande attrici ed eccependo comunque la prescrizione del diritto al rimborso, in quanto l'ultimo pagamento risaliva al 1^ marzo 1986 e, quindi, ad oltre un decennio prima della notifica dell'atto di citazione. Con sentenza n. 1849/96, pronunciata il 10.2.98, il Tribunale di Milano, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione, dichiarava la nullità del contratto (la convenzione del 1^.
3.78 e la transazione con rinnovazione del 22.10.81) per illiceità della causa e condannava i convenuti a corrispondere in favore dell'attrice la somma di L. 26.200.000, oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo (ai sensi dell'art. 2033 c.c., affermata la mala fede dell'accipiens), ed oltre alle spese processuali liquidate in L..10.486.000.
La sentenza veniva impugnata dai sig.ri NG IN, ON EZ, AN MA e MA UD ES, con atto di citazione notificato il 5 novembre 1998, con il quale era assunta l'erroneità della pronuncia del primo giudice sia in relazione alla prescrizione, sia in relazione al merito.....".
Si costituiva la s.p.a. Ilat chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Con sentenza 28.4 - 15.6.99 la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provvedeva:
"dichiara estinto per prescrizione il diritto della S.p.a. ILAT alla ripetizione dei versamenti effettuati in favore degli appellanti;
condanna l'appellata ILAT alla rifusione delle spese processuali in favore solidale degli appellanti, spese liquidate per il giudizio di primo grado nella somma di L. 7.874.000, per il presente grado in L. 10.260.000, oltre IVA e CCPA ex art. 11 L. 576/80, se ed in quanto dovuti".
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la ILAT s.p.a..
Hanno resistito con controricorso IN NG, EZ ON, ES AN MA, e ES MA UD. La ILAT s.p.a. ha depositato due memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ILAT s.p.a. denuncia "OMESSA MOTIVAZIONE SU DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (NULLITÀ DELLE SCRITTURE) DEL TUTTO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DELLA PRESCRIZIONE NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 1422 COD. CIV. IL TUTTO IN RELAZIONE AI NN. 3 E 5 DELL'ART. 360 C.P.C." esponendo le seguenti doglianze. Le parti in causa, sia la ricorrente che i resistenti (che sul punto avevano proposto specifico appello) avevano ed hanno interesse a che si chiarisca la natura dell'invalidità dei due contratti del 78 e del 1981 (nullità, annullabilità, inefficacia, inesistenza?) alla luce e della sentenza del TRAP che ha dichiarato la pubblicità delle acque che scorrono "nel corso d'acqua superficiale denominato Fontanile Muzzetta" (così la Giunta Provinciale di Milano nel suo provvedimento di autorizzazione del 15.10.96 sopra citato), e della necessità comunque di una pronunzia sull'appello. Infatti anche se è vero che il TRAP non si è pronunziato sulla Roggia perché ciò non gli è stato richiesto è altresì vero che ha dichiarato che "non è contestabile che le acque della Roggia Muzzetta, inserendosi organicamente in un sistema idrografico esteso su un vasto comprensorio posseggano il requisito dell'attitudine a soddisfare necessità (di carattere agricolo e industriale) di pubblico generale interesse". Inoltre la stessa autorizzazione della Giunta del 15.10.96 parla di "corso d'acqua denominato Fontanile Muzzetta" e quindi concede all'Ilat non le acque ma il canale stesso. Vale quindi la tesi sostenuta dalla Ilat nella conclusionale del 2.4.99 secondo cui "la pubblicità (e la demanialità) delle acque non si limita alla massa liquida ma si estende ai c.d. elementi accessori (alvei - canali - argini ecc.) formando la categoria della demanialità idrica che nel suo complesso risponde alle esigenze pubbliche" e pertanto "il riferimento giurisprudenziale di controparte alla proprietà del canale come entità fisicamente e giuridicamente distinta dall'acqua è riduttivo e fuorviante in quanto tale principio, di carattere generale, trova il suo limite nelle superiori ragioni di interesse pubblico (Cass. 18.3.92 n. 3352)". Sull'argomento principale introdotto dalla ricorrente (invalidità dei negozi) la Corte aveva l'obbligo di pronunciarsi in quanto quello della ripetizione era del tutto parallelo ed autonomo ed i due argomenti non potevano ne' esser confusi tra di loro ne' tanto meno assorbiti, anche perché la specifica declaratoria di assorbimento dell'argomento della nullità in quella della pretesa prescrizione dell'indebito impedisce anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto. Inoltre la qualifica e la risposta sull'azione principale aveva ed ha ripercussioni sulla questione della prescrizione. Il primo motivo di gravame non può essere accolto per due ragioni, ciascuna delle quali decisiva anche da sola: - A) in quanto (contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente) deve escludersi (nei casi come quello in esame) la permanenza di un interesse all'accertamento della nullità anche dopo la prescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. 382/1997); - B) in quanto, se da un lato è vero che la Corte di Appello, nell'impugnata decisione ha accolto il primo motivo (concernente la prescrizione) affermando che gli altri erano assorbiti, dall'altro va considerato che in realtà dal contesto della motivazione (è condivisibile la tesi della parte ricorrente secondo cui l'affermazione o negazione dell'invalidità in questione e la natura della stessa influiscono sulla decisione in ordine alla prescrizione;
ma proprio per questo in una ipotesi come quella in questione la motivazione in ordine alla prescrizione tende fatalmente a contenere una implicita presa di posizione in ordine alla sussistenza ed alla natura dell'invalidità) e dalle espressioni usate (v. ad es. a pag. 7 le parole: "Nè può sostenersi che la possibilità per la BLAT di chiedere la restituzione sia sorta con la pronuncia di nullità del contratto, avendo questa efficacia ex tunc ....", ove il Giudicante appare dare per scontata la sussistenza di detta nullità) si evince che detta Corte ha implicitamente confermato la sussistenza della nullità affermata dal primo Giudice.
Con il secondo motivo la ricorrente ILAT s.p.a. denuncia "OMESSA MOTIVAZIONE SU DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE) E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2943 E 2944 COD. CIV. IL TUTTO IN RELAZIONE AI NN. 3 E 5 DELL'ART. 360 C.P.C." esponendo le seguenti doglianze. La sentenza impugnata relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso afferma del tutto apoditticamente a pag. 9 che non sarebbero "stati provati o invocati in causa atti interruttivi e atti di messa in mora anteriori alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio". Senonché nella comparsa conclusionale di 1^ grado depositata il 18 novembre 1997 la difesa della ILAT alle pagine 5 e 6 in merito alla sollevata eccezione così replicava: "Anche tale eccezione non è fondata in quanto il decorrere del termine prescrizionale dell'azione di ripetizione è stato interrotto dalla proposizione dell'azione al TRAP il cui giudicato ha comportato la nullità del contratto....". A ciò si aggiunga che lo stesso comportamento difensivo dei resistenti innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche i quali non hanno contestato la pubblicità delle acque ma solo della Roggia, se in effetti come visto nel primo motivo l'una incorpora l'altra, costituiva un vero e proprio riconoscimento interruttivo ex art. 2944 cod. civ.. Il motivo è privo di pregio in quanto il diritto ritenuto prescritto dalla Corte è il "...diritto al rimborso..." de quo;
mentre invece innanzi al T.R.A.P. era in questione la natura pubblica o meno delle acque provenienti dalla Sorgiva Roggia Muzzetta;
con la conseguenza che la proposizione dell'azione innanzi a detto T.R.A.P. ed il correlativo contegno processuale della controparte non possono aver avuto alcuna influenza sul decorso del termine di prescrizione del diritto oggetto del presente processo (cfr. Cass. n. 4031 del 14/06/1988: Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. Pertanto, la domanda proposta per chiedere lo adempimento di un'obbligazione per legge, o per convenzione o per atto dell'autorità non vale ad interrompere la prescrizione della azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa").
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia "INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE PER MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GIURISPRUDENZIALE SECONDO CUI IL COMPORTAMENTO DOLOSO DELLA CONTROPARTE INFLUISCE SUL DIES A QUO STABILITO DALL'ART. 2935 COD. CIV. CHE COSÌ RISULTA ANCH'ESSO VIOLATO IL TUTTO IN RELAZIONE AI NN. 3 E 5 DELL'ART. 360 C.P.C." esponendo le seguenti doglianze. Il Giudice di primo grado aveva malamente invocato la massima di codesta Corte la n. 4235 del 7.5.96. In detta massima si fa salva l'ipotesi in cui l'ignoranza dell'esistenza del diritto da parte del titolare "sia imputabile al comportamento colposo della controparte". In tal caso l'impossibilità di fatto si trasforma in impossibilità legale ed i termini decorrono dalla conoscenza giuridica (sentenza del TRAP) ed inoltre il comportamento doloso dei resistenti era stato ampiamente conclamato dal Giudice di Primo Grado laddove aveva ravvisato la mala fede ex art. 2033 cod. civ. per concedere gli interessi alla ricorrente.
Il motivo deve ritenersi inammissibile per due ragioni ciascuna delle quali decisiva anche da sola: - A) si tratta di questione non trattata dal giudice di secondo grado, che la parte ricorrente non afferma (ritualmente) di aver dedotto innanzi al Giudice di merito, e che implica un accertamento di fatto ("Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qual atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa"; Cass. n. 724 del 18.1.2001); - B) la mala fede ex art. 2033 c.c. concerne lo stato soggettivo solo di chi riceve l'indebito (nella specie si tratterebbe solo delle controparti) e si sostanzia nella conoscenza del fatto che il pagamento era non dovuto;
mentre invece l'ipotesi di cui alla sentenza 4235/96 (v. Cass. n. 4235 del 07/05/1996: "La disposizione dell'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, non influendo sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto, quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto (a meno che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte). Il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale - così come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della disposizione che disconosce un dato diritto - costituiscono altrettanti impedimenti solo fattuali, e non legali, all'esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell'inizio del decorso della prescrizione ex art. 2935") è del tutto diversa dato che concerne lo stato soggettivo del titolare del diritto (nella specie si tratterebbe dell'ignoranza da parte del medesimo dell'esistenza del diritto di ripetizione) imputabile al comportamento doloso della controparte (nella specie si tratterebbe in ipotesi delle controricorrenti); è quindi evidente che l'eventuale mala fede accertata ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c. è irrilevante ai fini della decisione in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia "INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE PER MANCATA DISTINZIONE TRA LA CONDICTIO INDEBITI SINE CAUSA E LA CONDICTIO INDEBITI OB CAUSAM FINITAM CON VIOLAZIONE DEGLI ART. 2033 E 2935 COD. CIV. IL TUTTO IN RELAZIONE AI NN. 3 E 5 DELL'ART. 360 C.P.C." esponendo le seguenti doglianze. La sentenza impugnata partendo dal presupposto che il pagamento dei canoni era stato effettuato "senza titolo" e che i ricorrenti avrebbero potuto richiedere la restituzione senza attendere la sentenza di nullità (la quale viene pronunciata ex tunc) in quanto gli utenti non si erano mai qualificati proprietari e la sentenza del TRAP aveva natura dichiarativa, ha affermato del tutto apoditticamente che la ricorrente era in grado di esercitare il proprio diritto immediatamente senza attendere la sentenza del TRAP e che pertanto il medesimo si era prescritto per il decorso del decennio di cui all'art. 2946 cod. civ.. Senonché il ragionamento è viziato logicamente e giuridicamente in quanto non tiene conto che il titolo è venuto meno solo dopo (con la sentenza del TRAP) in quanto la giurisprudenza sub art. 2033 cod. civ. distingue (nell'ipotesi di indebito oggettivo) tra la condictio indebiti sine causa e quella ob causam finitam. La prima si verifica quando la causa originaria manca, la seconda quando è venuta meno. Il diritto infatti non era esistente e non è che era ignorato dalla ricorrente, ma solo che essa era stata inerte perché pendeva un procedimento al cui esito era subordinata la nascita di quel diritto. Se il difetto della causa solvendi sopravviene al pagamento il termine prescrizionale decorre soltanto da quando è stato accertato che l'accipiens non aveva il diritto di conservare quanto ricevuto, prima di quel momento, d'altra parte non era sorto il diritto del solvens: il diritto di agire per la ripetizione. L'accertamento definitivo rappresenta infatti il presupposto della nascita del diritto alla ripetizione il quale non potrebbe esser fatto valere in precedenza. L'affermazione che la sentenza del TRAP era dichiarativa e non costitutiva richiamata dalla Corte d'Appello anche se esatta non si applicava alla fattispecie in quanto relativamente alle sentenze dichiarative esse si distinguono in sentenze di accertamento positivo e sentenze di accertamento negativo. Quest'ultimo tipo era implicito nella sentenza del TRAP per cui solo dopo la conclamazione dell'inesistenza di un diritto la ricorrente poteva pretendere un diritto, contrariamente all'ipotesi di una conclamazione dell'esistenza del diritto che si limita a ribadire qualcosa che già esiste. L'inesistenza, infatti, va accertata mentre l'esistenza va ribadita. Probabilmente la Corte d'Appello ha confuso il diritto di pretendere la restituzione in capo alla ricorrente con il diritto di pretendere i canoni in capo ai resistenti. Il primo nasceva solo con l'accertamento negativo (inesistenza) il secondo già esisteva ed è venuto meno. La ricorrente aveva il diritto di ripetere solo dopo aver accertato di non dover dare.
Il motivo è privo di pregio in quanto la Corte di merito ha motivato in modo assolutamente sufficiente, logico, non contraddittorio, e rispettoso della normativa in questione;
ed in particolare, con decisione del tutto immune dai vizi logici e giuridici lamentati dalla ILAT, ha ritenuto (con motivazione solo in parte implicita) che l'inesistenza della causa solvendi sussisteva ab origine e che la nascita del diritto ex art. 2033 c.c. non era subordinata all'esito del procedimento innanzi al T.R.A.P. (con la conseguenza che le distinzioni sopra esposte debbono ritenersi inidonee ad evidenziare la sussistenza dei vizi lamentati). Con il quinto motivo la ricorrente ILAT s.p.a. denuncia "MANCATA DEGRADAZIONE DELL'AZIONE DI NULLITÀ IN AZIONE DI ANNULLABILITÀ CHE AVREBBE COMUNQUE PORTATO AD ESCLUDERE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1422 COD. CIV. ED A COSTITUIRE UN NUOVO DIRITTO E QUINDI OMESSA
MOTIVAZIONE SU DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA CON VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1427 E 1429 COD. CIV. IL TUTTO IN RELAZIONE AI NN. 3 E 5 DELL'ART. 360 C.P.C." esponendo le seguenti doglianze. "...La ricorrente aveva citato in giudizio i resistenti dopo la sentenza del TRAP per difetto di valida causa del contratto, in realtà tale richiesta era comprensiva della richiesta di dichiarazione di inefficacia delle scritture...". La Corte d'Appello avendo l'obbligo di esaminare l'appello e comunque di qualificare la domanda attrice ab initio avrebbe potuto ravvisare in essa una richiesta implicita di annullamento per errore di diritto (artt. 1427 e 1429 cod. civ.). Se avesse fatto ciò avrebbe dovuto sostituire la sentenza di primo grado di nullità in sentenza di annullamento. In questo caso si verificava ciò che è pacifico in dottrina e cioè che a differenza della declaratoria di nullità quella di annullamento è una sentenza che ha natura costitutiva e di accertamento costitutivo in quanto modifica la posizione giuridica delle parti privando il contratto della sua originaria efficacia. La natura costitutiva della sentenza ed il venir meno della causa del contratto avrebbe condotto la Corte di merito a considerare che il diritto di ripetizione non era nemmeno ancora sorto (non v'è ancora il giudicato) e quindi nemmeno prescrittibile e quindi ad accogliere in toto la domanda così come aveva fatto il giudice di primo grado anche se per motivi diversi.
Con una sentenza di annullamento si scavalcava anche l'art. 1422 cod. civ. in quanto per esso non è fatta salva la prescrizione dell'indebito.
Il motivo è inammissibile (dato che non afferma la sussistenza di un motivo di appello volto ad ottenere la modifica della "sentenza di primo grado di nullità in sentenza di annullamento" o di inefficacia;
ne' espone ritualmente su quale base giuridica il Giudice di Appello avrebbe potuto provvedere d'ufficio in secondo grado;
la tesi in esame è infatti esposta in termini sostanzialmente apodittici), prima ancora che privo di pregio in diritto (dato che sembra affermare la possibilità per il Giudicante di provvedere sempre e comunque a tale modifica, senza considerare la necessità che non vengano mutati i fatti posti a base della domanda;
la parte ricorrente non sostiene infatti ritualmente - e l'assunto avrebbe richiesto anche un adeguato supporto argomentativo - che i fatti posti a base della sua domanda ben si prestavano a anche suffragare una domanda di annullamento, o di inefficacia;
ed il fatto che parli di "errore di diritto" non chiarisce adeguatamente il punto).
Con il sesto motivo la ricorrente ILAT denuncia "VIOLAZIONE ART. 79 LEGGE 392/78 ED OMESSA MOTIVAZIONE SUL CANONE DEL 1986 NON
PRESCRITTO IL TUTTO IN RELAZIONE AI NN. 3 E 5 DELL'ART. 360 C.P.C." esponendo le seguenti doglianze. Il ragionamento del Tribunale secondo cui i termini di prescrizione decorrevano dal 31.12.86 (fine dell'annualità del contratto in causa) ravvisando nel contratto di concessione un rapporto locatizio e quindi il vigore dell'art. 79 della legge dell'Equo Canone non è stato ne' esaminato ne' contestato dalla Corte d'Appello. In via subordinata quindi, anche se ovviamente si salverebbe dalla prescrizione solo l'annualità del 1986 (in quanto l'errore del giudice di primo grado era quello di non ritenere prescritte le annualità precedenti) si censura di omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia la sentenza impugnata. Infatti la parola canoni più volte adoperata dalle parti e dai giudici lasciava intendere non inaccettabile la tesi del giudice di primo grado che ha ravvisato una forma di locazione atipica, in considerazione del fatto che veniva in sostanza locato il canale per lo scarico. Il motivo è inammissibile (in quanto si basa su una interpretazione errata dell'impugnata decisione;
infatti la Corte di merito, con motivazione non ritualmente contestata, ha ritenuto non applicabile, neppure in via analogica l'art. 79 L. 392/78, ed ha ritenuto la materia delle locazioni di immobili urbani "..assolutamente estranea a quella per cui è causa..."; con la conseguenza che debbono ritenersi implicitamente respinte tutte le tesi che si basino sulla sussistenza nella specie di "...un rapporto locatizio..."; v. a pag. 8 della sentenza) prima ancora che priva di pregio (dato che l'impugnata motivazione, anche sul punto in questione, come del resto in tutte le altre parti, è sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in esame). Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Non si ravvisano gli estremi (in particolare non può ritenersi raggiunta la prova della mala fede o colpa grave) per condannare ex art. 96 c.p.c. la ricorrente principale come richiesto dalle controparti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 100 (cento) per spese e Euro 1.300 (milletrecento) per onorario oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003