Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5575
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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Massime3

In tema di indebito oggettivo, lo stato soggettivo di mala fede ex art. 2033 cod. civ. concerne esclusivamente lo stato soggettivo di chi riceve l'indebito, sostanziandosi nella conoscenza dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento.

Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. pertanto, la domanda proposta per chiedere l'adempimento di un'obbligazione per legge, o per convenzione o per atto dell'autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa.

In materia contrattuale, deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata.

Commentario1

  • 1Conto corrente bancario: termine prescrizionale e usurarietà degli interessiAccesso limitato
    Monica Bombelli · https://www.altalex.com/ · 2 maggio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5575
Data del deposito : 9 aprile 2003

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