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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM FILIPPO, Presidente
RUTA GAETANO, EL
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1634/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Rappresentante_1 & C. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4316/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2023 00605414 89 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2216/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4316/2024 del 15.10.2024 (depositata il 4.11.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 5, in composizione monocratica dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 di Rappresentante_1 &C. S.a.s. avverso la cartella di pagamento n. 06820230060541489000 per Contributo unificato tributario, compensando le spese di lite. La cartella di pagamento scaturiva dal mancato versamento del contributo derivante da una declaratoria di inammissibilità del ricorso relativa ad un precedente giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Era stata notificata alla parte una prima intimazione di pagamento dell'importo di euro 1535,50 che non veniva pagata. L'Ufficio procedeva quindi a emettere una seconda intimazione con aggravio di sanzione del 200%, non essendo stato corrisposto quanto richiesto con la prima intimazione di pagamento, per un importo complessivo di euro 4580,25. Non essendo stato pagato neppure questo importo l'Ufficio procedeva con l'iscrizione a ruolo ed il passaggio alla
Agenzia della riscossione per gli adempimenti esecutivi, che sfociavano con la emissione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
La declaratoria di inammissibilità nella sentenza di primo grado scaturisce dal fatto che, in mancanza di prova della impugnazione dell'atto presupposto (la intimazione di pagamento con irrogazione della sanzione) non poteva essere impugnata la cartella di pagamento che costituisce atto consequenziale a contenuto esecutivo, suscettibile di impugnazione per vizi propri e non per vizi derivanti dalla illegittimità dell'atto presupposto.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società ricorrente, deducendo di avere allegato al ricorso introduttivo del giudizio prova dell'impugnazione dell'atto sanzionatorio, sicché erronea per travisamento del fatto sarebbe sul punto la decisione del giudice di primo grado. Solo successivamente era venuta a conoscenza della emissione della sentenza nel relativo giudizio (tale sentenza, recante nr. 825/2021, non era stata notificata a mezzo pec e la parte deduce di non averne avuto conoscenza per fatto ad essa non imputabile), di cui dava atto nel presente giudizio di appello. Con tale sentenza l'importo delle sanzioni veniva ridotto, motivandosi la decisione dalla circostanza che il difensore destinatario della comunicazione era frattanto deceduto e dovendosi quindi ritenere incolpevole il mancato pagamento da parte della società, che non era stata informata della intimazione. Da qui, secondo la società appellante, la illegittimità della cartella di pagamento emessa dalla Agenzia della riscossione, in quanto l'atto ad essa presupposto era stato annullato con rideterminazione della sanzione dal 200 al 100%: secondo l'appellante l'Ufficio, per effetto di tale sentenza, avrebbe dovuto emettere una nuova intimazione di pagamento, ricalcolata secondo le indicazioni contenute nella sentenza medesima, e solo in caso di inadempimento avrebbe potuto procedere ad una nuova iscrizione a ruolo, affidandone l'esecuzione all'Agenzia della riscossione. Così non essendo avvenuto, la cartella oggetto del presente gravame deve ritenersi radicalmente nulla in quanto afferente ad un atto presupposto medio tempore invalidato. In ogni caso, l'appellante escludeva che rispetto al contributo da corrispondere per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso possa applicarsi un “raddoppio sanzionatorio” quale è quello irrogato dall'Ufficio, costituendo la somma in questione già di per sé una sanzione e non essendo ammissibile un meccanismo di sanzione su sanzione.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio deducendo di avere proceduto allo sgravio parziale della cartella di pagamento, in ossequio a quanto statuito dalla sentenza nr. 825/2021, chiedendo per l'effetto declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere riformata la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado l'atto presupposto era stato ritualmente impugnato ed il relativo giudizio si era concluso con l'accoglimento sia pure parziale delle ragioni del ricorrente. Solo per ragioni legate alla posizione del difensore della parte, del tutto indipendenti dalla stessa, la vicenda che fa da sfondo al presente giudizio non era emersa con la dovuta chiarezza.
Quanto al resto, deve prendersi atto del provvedimento di sgravio parziale e della rideterminazione dell'importo dovuto. Attesa la natura della controversia le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di
€ 3.062,25 per effetto del provvedimento di discarico parziale in ossequio alla sentenza 825/21 CTP di
Milano; 2) Riforma la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuto solo l'importo residuo di € 1.518,00, come rideterminato dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza n. 825/2021; 3) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM FILIPPO, Presidente
RUTA GAETANO, EL
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1634/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Rappresentante_1 & C. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4316/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2023 00605414 89 000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2216/2025 depositato il
29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4316/2024 del 15.10.2024 (depositata il 4.11.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 5, in composizione monocratica dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 di Rappresentante_1 &C. S.a.s. avverso la cartella di pagamento n. 06820230060541489000 per Contributo unificato tributario, compensando le spese di lite. La cartella di pagamento scaturiva dal mancato versamento del contributo derivante da una declaratoria di inammissibilità del ricorso relativa ad un precedente giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Era stata notificata alla parte una prima intimazione di pagamento dell'importo di euro 1535,50 che non veniva pagata. L'Ufficio procedeva quindi a emettere una seconda intimazione con aggravio di sanzione del 200%, non essendo stato corrisposto quanto richiesto con la prima intimazione di pagamento, per un importo complessivo di euro 4580,25. Non essendo stato pagato neppure questo importo l'Ufficio procedeva con l'iscrizione a ruolo ed il passaggio alla
Agenzia della riscossione per gli adempimenti esecutivi, che sfociavano con la emissione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
La declaratoria di inammissibilità nella sentenza di primo grado scaturisce dal fatto che, in mancanza di prova della impugnazione dell'atto presupposto (la intimazione di pagamento con irrogazione della sanzione) non poteva essere impugnata la cartella di pagamento che costituisce atto consequenziale a contenuto esecutivo, suscettibile di impugnazione per vizi propri e non per vizi derivanti dalla illegittimità dell'atto presupposto.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società ricorrente, deducendo di avere allegato al ricorso introduttivo del giudizio prova dell'impugnazione dell'atto sanzionatorio, sicché erronea per travisamento del fatto sarebbe sul punto la decisione del giudice di primo grado. Solo successivamente era venuta a conoscenza della emissione della sentenza nel relativo giudizio (tale sentenza, recante nr. 825/2021, non era stata notificata a mezzo pec e la parte deduce di non averne avuto conoscenza per fatto ad essa non imputabile), di cui dava atto nel presente giudizio di appello. Con tale sentenza l'importo delle sanzioni veniva ridotto, motivandosi la decisione dalla circostanza che il difensore destinatario della comunicazione era frattanto deceduto e dovendosi quindi ritenere incolpevole il mancato pagamento da parte della società, che non era stata informata della intimazione. Da qui, secondo la società appellante, la illegittimità della cartella di pagamento emessa dalla Agenzia della riscossione, in quanto l'atto ad essa presupposto era stato annullato con rideterminazione della sanzione dal 200 al 100%: secondo l'appellante l'Ufficio, per effetto di tale sentenza, avrebbe dovuto emettere una nuova intimazione di pagamento, ricalcolata secondo le indicazioni contenute nella sentenza medesima, e solo in caso di inadempimento avrebbe potuto procedere ad una nuova iscrizione a ruolo, affidandone l'esecuzione all'Agenzia della riscossione. Così non essendo avvenuto, la cartella oggetto del presente gravame deve ritenersi radicalmente nulla in quanto afferente ad un atto presupposto medio tempore invalidato. In ogni caso, l'appellante escludeva che rispetto al contributo da corrispondere per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso possa applicarsi un “raddoppio sanzionatorio” quale è quello irrogato dall'Ufficio, costituendo la somma in questione già di per sé una sanzione e non essendo ammissibile un meccanismo di sanzione su sanzione.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio deducendo di avere proceduto allo sgravio parziale della cartella di pagamento, in ossequio a quanto statuito dalla sentenza nr. 825/2021, chiedendo per l'effetto declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere riformata la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado l'atto presupposto era stato ritualmente impugnato ed il relativo giudizio si era concluso con l'accoglimento sia pure parziale delle ragioni del ricorrente. Solo per ragioni legate alla posizione del difensore della parte, del tutto indipendenti dalla stessa, la vicenda che fa da sfondo al presente giudizio non era emersa con la dovuta chiarezza.
Quanto al resto, deve prendersi atto del provvedimento di sgravio parziale e della rideterminazione dell'importo dovuto. Attesa la natura della controversia le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di
€ 3.062,25 per effetto del provvedimento di discarico parziale in ossequio alla sentenza 825/21 CTP di
Milano; 2) Riforma la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuto solo l'importo residuo di € 1.518,00, come rideterminato dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza n. 825/2021; 3) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio