Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 42
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione atto presupposto

    Il giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo che l'atto presupposto (intimazione di pagamento) non fosse stato impugnato.

  • Accolto
    Errore di travisamento del fatto in ordine all'allegazione della prova di impugnazione dell'atto sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto che l'atto presupposto fosse stato ritualmente impugnato e che il giudizio si fosse concluso con un accoglimento parziale delle ragioni del ricorrente.

  • Accolto
    Illegittimità della cartella di pagamento per invalidità dell'atto presupposto

    La Corte ha preso atto del provvedimento di sgravio parziale e della rideterminazione dell'importo dovuto, riformando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Illegittimità del raddoppio sanzionatorio

    La Corte ha preso atto del provvedimento di sgravio parziale e della rideterminazione dell'importo dovuto, riformando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Sgravio parziale della cartella di pagamento

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di € 3.062,25 per effetto del provvedimento di discarico parziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 08/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 42
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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