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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/05/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 816/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 20 febbraio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_1
TOMMASINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale Italia n. 7;
PARTE ATTRICE-opponente
CONTRO
- rappresentata e difesa dall'avv. Fabio MASCETTI ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Latina alla Via Gramsci, 6;
PARTE CONVENUTA-opposta
NONCHE' CONTRO
VIDAL e Andrea Vincenzo BELOTTI e dall'Avv. Luigi LANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Latina, Via IV Novembre 100.
TERZA CHIAMATA
E
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dall'Avv. Controparte_3
Giuseppe CILIBERTI, e dall'Avv. Ugo Maria CILIBERTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Nettuno, Via Trieste 80
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 febbraio 2025 la terza chiamata concludeva come da note scritte depositate in data 30 gennaio Controparte_3
2025, la terza chiamata come da note scritte in Controparte_2
data 14 febbraio 2025 da intendersi richiamate e parte opponente come da note scritte in data 18 febbraio 2025.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 13 febbraio 2018 Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 63/ 2018 del 03/01/2018
[...]
CHE ingiungeva di pagare in favore di l'importo complessivo di € Controparte_1
6.462,87 deducendo:
a) nel 2015, in occasione della fiera agricola Mac Frut, gli veniva proposto l'acquisto di ionizzatori marca ON prodotti dalla i quali Controparte_2 avevano la funzione di neutralizzare i composti organici volatili (VOC) aerodispersi, come pure una vasta gamma di patogeni, funghi, acari, virus e batteri, tale da poter evitare l'utilizzo di agenti chimici post raccolta. In tal senso il sig. eniva informato dallo stesso titolare della Pt_1 Controparte_2
nella persona del sig. , della possibilità di utilizzare degli ionizzatori Persona_1
al posto della tradizionale procedura chimica;
b) A garanzia delle prestazioni degli ionizzatori proposti in vendita, al sig. Pt_1
veniva consegnata dal venditore la completa documentazione attestante le caratteristiche tecniche ed i vantaggi del loro utilizzo con efficacia risolutiva della problematica relativa alla proliferazione del fungo della Botrite;
c) L'opponente, garantito della riuscita del prodotto comprava il necessario numero di ionizzatori per la sanificazione delle proprie celle frigorifere e provvedeva al saldo completo della fattura n. 499/15 di € 2.196.00 ed al pagamento parziale delle fatture nn. 514/15, 602/15 e 635/15, dato il pagamento rateale previsto;
d) L'installazione e messa in servizio degli ionizzatori, veniva effettuata direttamente dalla ditta venditrice ed effettuata l'installazione l'attore Controparte_1
provvedeva al pagamento degli acconti concordati versando una somma pari ad €
9.180,26 ;
e) Avendo cominciato a stoccare la frutta nelle celle frigorifere parte attrice verificava la formazione di muffe sui frutti, pertanto provvedeva alla rimozione dei frutti ammalorati per evitare la diffusione del patogeno sulla restante parte del prodotto e contestava sia al venditore, che alla ditta produttrice degli apparati, il non funzionamento di quest'ultimi. In seguito di ciò il venditore ed il legale rappresentante della si recavano presso l'azienda dell'opponente per CP_2
un sopralluogo. Verificato il danno, procedevano ad una campionatura del prodotto attaccato dal fungo assicurando il i effettuare opportune analisi di Pt_1
laboratorio e di dare al medesimo tempestiva comunicazione del loro esito. Tali analisi non sono mai state inviate al Pertanto quest'ultimo effettuava Pt_1
ulteriore contestazione della funzionalità dei macchinari acquistati e dei benefici promessi con richiesta di risarcimento del danno. A seguito di questa la ditta produttrice ed il venditore negavano ogni responsabilità, asserendo che gli ionizzatori avrebbero avuto solo una funzione fungistatica e non fungicida, scaricando sul gni responsabilità in ordine alla conservazione del prodotto;
Pt_1
f) Formulava richiesta di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. con conseguente restitutio in integrum trattandosi di vendita aliud pro alio giacchè gli ionizzatori acquistati non avevano rispettato le caratteristiche tecniche per le quali erano stati commercializzati e che avevano portato l'attore all' acquisto;
g) La proposizione di domanda riconvenzionale di risarcimento della somma di €
104,034,44, nei confronti della venditrice e della produttrice giacchè a causa del malfunzionamento dei macchinari oltre alla perdita del prodotto vendibile, il Pt_1
aveva dovuto procedere all'acquisto di altri Kiwi, a prezzo maggiore rispetto a quello del prodotto conservato, in considerazione della propria attività di fornitura a terzi per onorare gli impegni contrattuali dallo stesso assunti verso i propri clienti finali subendo cosi un danno ulteriore non potendo soddisfare altre richieste di mercato;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis rejectis: in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della società Controparte_2 in persona del legale appresentante pro. tempore, con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) via
[...]
Cesare Beccaria 17 Nel merito in accoglimento delle eccezioni, deduzioni ed allegazioni dichiarare nullo e privo di effetto il Decreto Ingiuntivo n 63/2018 del 03/01/2018 R.G.6103/17 per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocarlo: In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare in solido le predette società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore nonché la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €104,034.44 oltre interessi al saggio legale aumentato di 5 punti percentuali, dalla domanda al saldo in considerazione dell'attività imprenditoriale dell' opponente. In via istruttoria si riserva alle memorie di cui all' art
183 VI comma cpc per l' articolazione dei mezzi istruttori”
Con comparsa del 18 maggio 2018 si costituiva in Controparte_1 giudizio deducendo:
a) Nell'anno 2015 la aveva venduto alla Impresa Individuale Controparte_1
n. 7 IONIZZATORI marca IONNY emettendo le fatture nn. 499/15 Parte_1
del 14/09/2015 di € 2.196,00, 514/15 del 18/09/2015 di € 4.440,80, 602/15 del
30/10/2015 di € 4.440,80 e 635/15 del 16/11/2015 di € 4.440,80, per l'importo complessivo di € 15.518,40 IVA compresa. La fattura n. 499/15 del 14/09/2015 di €
2.196,00 Iva compresa era stata pagata con assegno bancario di pari importo;
per le residue fatture nn.635/15, 514/15 e 602/15, pari a complessivi € 13.322,40 Iva compresa l'attore aveva poi provveduto al pagamento in acconto della somma complessiva di € 6.994,26 Iva compresa;
b) Con lettera raccomandata del 01/04/2016, l'opposta chiedeva il pagamento dell'importo residuo dei beni ceduti pari ad € 6.328,14, contestando le infondate doglianze svolte dall'opponente;
c) Dalla lettura del materiale informativo dell'apparato in contestazione emergeva come oggetto di accordo tra le parti fosse la "riduzione dei processi di deterioramento e marcescenza dei frutti del raccolto (nella specie Kiwi) causati da batteri, funghi e virus, riduzione calo peso e miglioramento della qualità del prodotto” evidenziando così che l'impegno contrattuale s'incentrava sulla fornitura di macchinari appartenente al genus degli “IONIZZATORI” idonei alla
“sanificazione atmosferica”. La funzionalità sostitutiva della tradizionale procedura chimica non era presente nel materiale informativo consegnato;
d) La fattispecie in esame andava ricondotta alla disposizione contenuta nell'art.1497
c.c. e non ad un'ipotesi di "aliud pro alio" perchè solo una parte del raccolto stoccata risultava ammalorata e per di più solo a causa di agenti fungini, laddove il macchinario nella scheda informativa esponeva che l'apparecchiatura produceva ioni attivi capaci di aggredire le sostanze da neutralizzare tra le quali vi erano le muffe, causate da funghi ma anche i batteri e gli insetti. Per di più il manuale di uso e di manutenzione degli apparati, specificava che gli ionizzatori avevano la funzione di “abbattere” e non di elidere in modo assoluto, la carica microbica, le spore, le muffe ed i virus;
e) La prescrizione del diritto del compratore di far valere l'azione di garanzia dei vizi e dei difetti (artt. 1490 - 1492 c.c.) ovvero della “mancanza di qualità” ai sensi dell'art. 1497 c.c. giacchè considerato che i beni ceduti erano stati consegnati dal mese di settembre a quello di novembre 2015, tale diritto era irrimediabilmente prescritto a causa del decorso il termine di un anno previsto dall'art. 1495 comma 3
c.c. poichè l'azione di accertamento che aveva dato originato al giudizio era stata notificata solo in data 09/02/2018;
f) La mancata prova da parte dell'opponente che i 7 macchinari IONNY fossero difettosi o privi delle qualità promesse, che fossero funzionali all'integrale conservazione del prodotto dagli attacchi di agenti patogeni, del nesso di causalità tra inadempimento ed il danno patito e della misura dei danni subiti a seguito dell'inadempimento contrattuale;
g) A seguito delle doglianze di parte opponente, in data 09/02/2016 la società produttrice dei beni effettuava un accesso presso il magazzino ortofrutticolo del provvedendo, per il tramite di un consulente incaricato, ad un Pt_1
campionamento di prodotti (Kiwi) oltre a verificare lo stato dei luoghi. All'esito, la informava che in sede di Controparte_2 Controparte_1
sopralluogo era stata accertata la presenza di contenitori sporchi di fango, di zolle e residui di terra all' interno di alcuni cassoni, di numerosi frutti feriti nell'epidermide provocatesi in fase di raccolta e conservati insieme a frutti sani.
Nessuna ammissione o riconoscimento di responsabilità a carico del venditore o del produttore era mai avvenuta in occasione del sopralluogo anzi veniva evidenziato che eventuali problematiche sui prodotti conservati potevano ricondursi alla non corretta gestione del frutto nella fase della raccolta, trasporto ed all'allocazione nei locali magazzino;
h) La richiesta di manleva sulla base delle norme disciplinanti la c.d. vendita a catena, nei riguardi della quale produttrice dei beni in Controparte_2
ipotesi di accoglimento delle domande svolte dalla parte opponente, compresa quella disposta in via riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento del danno;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare, autorizzare l' ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in Controparte_1 causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Rosa Luxemburg, 55, 20085
Locate di Triulzi Milano, Codice Fiscale e P.IVA: e di conseguenza Voglia il G.I. P.IVA_1 differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
sempre in via preliminare, nel merito, Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto ad agire dell' ai sensi e per Parte_1 gli effetti degli artt. 1495 comma 3 c.c. e 1497 u.c. c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda da quest'ultima promossa con conferma integrale del Decreto Ingiuntivo N. 63/2018 (RGN. RG n.
6103/2017) emesso dal Tribunale di Latina in favore della nel merito Controparte_1
Accertare e dichiarare infondati e non provati i motivi di opposizione posti alla base delle domande anche di natura risarcitoria avanzate dalla e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo N. 63/2018 (RGN. RG n. 6103/2017) emesso dal Tribunale di Latina in favore della in via meramente Controparte_1 subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dalla parte opponente, dichiarare che la società chiamata in causa Controparte_2
è tenuta a manlevare l' da ogni pretesa e, segnatamente,
[...] Controparte_1 condannare la a rifondere quanto l' Controparte_2 [...] sarà eventualmente tenuta a pagare alla IMPRESA INDIVIDUALE CP_1 [...]
. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, Pt_1 precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
All'udienza del 12 giugno 2018 il Giudice vista la comparsa di costituzione di parte convenuta depositata in data 18.5.2018, con istanza di chiamata in causa di un terzo;
letto l'art.269 c.p.c. la autorizzava nei modi e termini prescritti dal codice di rito. Rinviava all'udienza del 7.2.2019
Con comparsa del 17 gennaio 2019 si costituiva Controparte_2
in giudizio deducendo:
a) Gli ionizzatori “IONNY” come chiarito nel dépliant informativo e nella documentazione contrattuale, avevano una funzione fungistatica, che contrastava lo sviluppo di infezioni (anche fungine) post raccolta, negli ambienti di conservazione, Cont attraverso la sanificazione dell'aria, pertanto non aveva fornito garanzie ulteriori o diverse rispetto a quanto espressamente indicato nella documentazione contrattuale e nel materiale informativo;
né promesso qualità ulteriori come ad esempio la perfetta conservazione dei frutti immagazzinati nei locali in cui erano installati gli ionizzatori;
Cont b) Il prezzo degli ionizzatori venduti da ad era pari a € 1.400 + Controparte_1
IVA per ciascun ionizzatore, per complessivi € 9.800 + IVA (quindi € 11.956,99, IVA Cont inclusa). Parte opposta aveva pagato a solo una parte del prezzo dovuto, pari a € 5.147,70, IVA inclusa, e pertanto l'ammontare del credito residuo era pari ad €
6.808,30, IVA inclusa;
c) All'inizio del mese di dicembre 2015, veva chiesto ad ed Pt_1 Controparte_1
Cont a dei chiarimenti in merito agli ionizzatori acquistati nei mesi precedenti ed al loro utilizzo, in quanto egli stesso aveva verificato la formazione di botrite sui Cont propri kiwi. A seguito di tale richiesta il personale di ed in particolare i SIi
e , effettuavano un sopralluogo presso il magazzino di in Parte_2 Pt_3 Pt_1
occasione di questo accertavano il regolare funzionamento degli ionizzatori e la loro azione fungistatica, confermata dalla parziale cicatrizzazione evidenziata attorno al picciolo sui frutti danneggiati, come peraltro riconosciuto dallo stesso Pt_1
Peraltro, nel corso del sopralluogo, i SIi e avevano verificato Parte_2 Pt_3
che ffettuava l'operazione di curing in modo approssimativo;
Pt_1
d) In data 27 gennaio 2016, inviava a parte opposta una lettera con cui Pt_1 contestava la formazione di botrite sui piccioli dei kiwi conservati nelle celle di conservazione dotate degli ionizzatori. Pertanto in data 9 febbraio 2016, veniva effettuato un ulteriore sopralluogo presso il magazzino di ui partecipavano, Pt_1 oltre al SI il SI , socio e Presidente del Consiglio di Pt_1 Persona_1
Cont Amministrazione di il SI , responsabile tecnico di Persona_2 [...]
nonché il SI responsabile del Gruppo di Lavoro CP_1 Persona_3
Frigoconservazione e Tecnologie di Post Raccolta della Fondazione ED AC di San Michele all'Adige. Nel corso del sopralluogo venivano prelevati dei campioni di kiwi che venivano poi analizzati. All'esito del sopralluogo e delle Cont analisi effettuate, l'esperto incaricato da SI aveva verificato che Per_3
i contenitori in cui erano conservati i kiwi analizzati erano sporchi di fango e residui di terra, presenti anche all'interno dei cassoni;
che i frutti feriti al momento della raccolta erano conservati assieme a quelli sani e che la composizione chimica di questi li rendeva più sensibili ad attacchi fungini;
e) Con lettera datata 25 febbraio 2016 ontestava, sia ad sia a Pt_1 Controparte_1
Cont
che gli ionizzatori erano “inefficienti” e non in grado di garantire la “perfetta conservabilità” dei prodotti, chiedendo altresì il risarcimento del danno allora quantificato in € 38.000. Entrambe le società contestavano poi tutte le pretese dell'opponente; Cont f) La decadenza dal diritto di chiamare in causa da parte dell'opponente giacchè esso non chiariva a che titolo essa era responsabile nei suoi confronti, considerando che l'opponente aveva acquistato gli ionizzatori da Inoltre in Controparte_1
sede di prima udienza del 12 giugno 2018 solo l'opposta aveva insistito per la Cont chiamata in causa di nel giudizio, mentre l'opponente si era limitata a non opporsi alla richiesta;
g) La condivisione della tesi dell'opposta in merito alla natura della domanda svolta da giacchè non vi era nessuna prova della mancanza delle qualità promesse, Pt_1
dell'inadempimento contrattuale, del nesso di causalità e della colpa, dell'ammontare del danno, né dell'illiceità della condotta di e di Controparte_1
Cont
L'opponente produceva solo una serie di fatture di acquisto di kiwi e due contratti di somministrazione del 21 dicembre 2015 e del 29 febbraio 2016, datati diversi mesi dopo che gli ionizzatori erano stati consegnati a e dopo che Pt_1 questo aveva inviato la propria lettera di contestazione datata 25 febbraio 2016.
Pertanto, l'opponente aveva firmato tali contratti quando già stavano iniziando a palesarsi i problemi sui kiwi e tale circostanza, andava considerata anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., e dimostrava l'infondatezza delle pretese di nonché la Pt_1
temerarietà delle stesse, valutata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
h) Nell' ipotesi di condanna di al risarcimento dei danni a a Controparte_1 Pt_1
Cont domanda di manleva ex contractu formulata dalla prima nei confronti di non poteva essere accolta giacchè anche dalle condizioni generali di vendita allegate Cont Cont all'offerta di ed in particolare dall'art. 8 delle stesse si evinceva che aveva fornito ad esclusivamente la garanzia relativa alla mancanza di Controparte_1
difetti;
i) L'istanza ex art. 186-bis e/o ex art. 186-ter c.p.c. giacchè non Controparte_1
Cont aveva mai provveduto al pagamento delle somme dovute alla terza chiamata a saldo della vendita degli ionizzatori di cui era causa pertanto l'importo da corrispondere era di € 6.808,30, IVA inclusa, come riconosciuto dalla stessa parte opposta. Oltre a ciò le condizioni generali applicabili alle vendite degli ionizzatori Cont da ad prevedevano espressamente che “in nessun caso” il Controparte_1
compratore poteva negare o sospendere i pagamenti concordati nemmeno quando Cont vi fossero delle pretese del compratore relative ad asserite inadempienze di j) La chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c. della Società di Assicurazioni Zurich Cont Insurance Plc, al fine di manlevare la per le somme da corrispondere a Pt_1 e/o ad in virtù della polizza n. 950M6036 di responsabilità civile Controparte_1
Cont prodotti stipulata tra e CP_3
Concludeva pertanto chiedendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni occorrenda declaratoria, così giudicare: In via preliminare - spostare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo TR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, via Benigno Crespi 23, 20123 Milano,
[...] codice fiscale e p.iva , nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.; - emettere P.IVA_2 ordinanza di pagamento ell'importo di € 6.808,30, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2012 dal dovuto al saldo a carico di a ed in favore di Controparte_1 [...]
i sensi e per gli effetti di cui all'art. 186-bis c.p.c. ovvero, in subordine, ai Controparte_2 sensi dell'art. 186-ter c.p.c.; - accertare e/o dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto della Impresa Individuale e per effetto rigettare la domanda della Impresa Parte_1
Individuale - accertare e/o dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione del Parte_1 diritto di nei confronti di Controparte_1 [...]
e per effetto rigettare la domanda di manleva di Controparte_2 Controparte_1 nei confronti di Nel merito - accertare e/o dichiarare Controparte_2
l'insussistenza e l'infondatezza dei motivi di opposizione e delle pretese avanzate dalla Impresa
Individuale nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...] er i motivi esposti in atti, compreso per il mancato assolvimento dell'onere Controparte_2 probatorio, e per l'effetto rigettare tutte le domande di nei Parte_1 confronti di e di - confermare il CP_1 Controparte_2 diritto di a trattenere l'importo di € 6.808,30 ove Controparte_2 versato in accoglimento dell'istanza ex art. 186-bis c.p.c. o ex art. 186-ter c.p.c. o, nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, accertare e dichiarare il diritto di credito di
[...] ei confronti di per l'importo di € 6.808,30 e per Controparte_2 Controparte_1
Cont l'effetto condannare a pagare a la somma di € 6.808,30, oltre interessi Controparte_1 ex D.Lgs. 231/2012 dal dovuto al saldo;
- accertare e/o dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza della domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1 [...] er i motivi esposti in atti e per l'effetto respingere la domanda di manleva Controparte_2 formulata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e ogni altra domanda di nei confronti di Controparte_1 [...]
In via riconvenzionale Accertare e/o dichiarare la responsabilità della Controparte_2 Impresa Individuale ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare l'Impresa Individuale Parte_1 alle sanzioni processuali previste nell'art. 96 c.p.c., inclusa la condanna dell'Impresa Parte_1
Individuale al pagamento in favore di i Parte_1 Controparte_2 una somma equitativamente determinata. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda della Impresa Individuale e/o della domanda di Parte_1 manleva da parte di dichiarare la compagnia di assicurazione Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro TR tempore, tenuta a indennizzare i quanto questa fosse CP_2 Controparte_2 tenuta a pagare alla Impresa Individuale e/o ad e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto condannare in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, a indennizzare Controparte_2 di tali somme. In via istruttoria la scrivente difesa chiede sin da ora l'ammissione alla prova
[...] testimoniale su tutte le circostanze indicate in narrativa, oltre alla prova contraria sulle istanze istruttorie dedotte dalle controparti e ammesse dalla a, con riserva di dedurre e CP_7 argomentare ulteriori istanze istruttorie, compresa la richiesta di CTU, nei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., eventualmente concessi dalla durante la prima udienza. Con vittoria di CP_8 spese e competenze professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge
Con decreto del 24 gennaio 2019 il Giudice, letti gli atti;
vista la comparsa di costituzione di depositata in data 17.1.2019 con istanza di chiamata in Controparte_2
causa di un terzo;
letto l'art.269 c.p.c.; autorizzava la chiamata in causa della
[...]
, nei modi e termini prescritti dal Controparte_6 codice di rito. Disponeva poi lo spostamento della prima udienza di comparizione al giorno 10.10.2019
Con comparsa del 19 settembre 2019 si costituiva in Controparte_3 giudizio deducendo:
a) L'inefficacia nella fattispecie della pretesa garanzia assicurativa prestata da
[...]
anche ex art. 2952 c.c., o comunque in subordine sui limiti della CP_3 stessa nell'ipotesi di configurazione di responsabilità della
[...]
con riferimento alla vicenda riferita dalla parte attrice, giacchè il Controparte_2
Cont documento depositato dal veniva indirizzato alla in data 25/2/2016 e Pt_1
da tale data decorreva il termine biennale di prescrizione del diritto indennitario vantato nei confronti di Il citato termine biennale Controparte_2
era spirato ben prima della notifica, avvenuta in data 6/2/2019, a Controparte_3
dell'atto di chiamata in causa. La garanzia assicurativa inoltre non operava
[...] anche in base alla previsione contrattuale di cui alla clausola “coassicurazione e Cont delega” riportata alla pag. 1 della polizza, prodotta dalla la quale riportava una quota di coassicurazione assunta dalla pari al 50%, Controparte_3
pertanto l'obbligo indennitario di questa poteva essere addebitato a
[...]
a titolo risarcitorio, per il 50% mentre la franchigia del 10%, Controparte_2 come da previsione contenuta alla pag. 10 della polizza, restava a carico di
[...]
Controparte_2
b) La condivisione della tesi di nel merito della Controparte_2 domanda formulata nei suoi confronti da parte attrice;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis rejectis, rigettare ogni domanda ex adverso avanzata nei confronti di in quanto prescritta ex Controparte_3 art. 2952 c.c. e/o in subordine insussistente e/o inefficace e comunque limitata la dedotta garanzia assicurativa per i motivi di cui sub a) del presente atto, stante la quota di coassicurazione assunta e la previsione comunque di franchigia contrattuale, comunque in quanto infondata in fatto e in diritto e peraltro sfornita di prova per i motivi di cui sub b) del presente atto. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario spese generali, Iva e CAP del presente giudizio”
All'udienza del 10 gennaio 2019 parte opponente, e Controparte_2 si riportavano ai propri atti difensivi e contestazioni e chiedevano la Controparte_3
concessione dei termini ex art. 183 VI c c.p.c. Parte opposta si riportava agli scritti difensivi e impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto. Il Giudice rinviava all'udienza del
24.9.2020 assegnando, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c. per il deposito di memorie.
Con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. primo termine del 6 novembre 2019 parte opponente sull'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia dei vizi e difetti della cosa venduta sollevata da parte opposta e da precisava di Controparte_2
aver denunciato i vizi e di non aver richiesto l'azione di garanzia quanto piuttosto la risoluzione contrattuale avendo il mero obbligo dell'allegazione circa l'inesattezza dell'adempimento gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Aggiungeva inoltre che all'atto della sottoscrizione dei contratti di fornitura a terzi effettuati nel dicembre 2015 e febbraio 2016 la percentuale di frutta ammalorata era irrisoria ed era aumentata solo in seguito a causa della mancanza delle qualità degli ionizzatori acquistati, inidonei all'uso. Infine contestava la richiesta di condanna ex art. 96
c.p.c.
Con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. primo termine del 11 novembre 2019 la terza chiamata ilevava l'infondatezza dell'eccezione Controparte_2
Cont sollevata dalla di prescrizione del diritto di all'indennizzo ai Controparte_3 sensi dell'art. 2952 c.c.. giacchè il termine biennale ex art. 2952, III comma, c.c., decorreva Cont dal 13 luglio 2018, data in cui aveva notificato a l'atto di citazione Controparte_1
Cont per chiamata in causa nel giudizio. Inoltre in data 20 febbraio 2018, dopo aver ricevuto da via email copia dell'atto di citazione in opposizione a Controparte_1
decreto ingiuntivo aveva provveduto ad inviarlo al broker Assiconsulenze S.a.s. di Monza, interrompendo la prescrizione ex art. 2952, III comma, c.c. Sulla coassicurazione precisava invece che come risultava chiaramente dalla documentazione Controparte_3
contrattuale prodotta aveva assunto il ruolo di compagnia delegataria e, in quanto tale, poteva essere convenuta in giudizio anche per il pagamento delle indennità di pertinenza Cont della delegante . Pertanto la era tenuta a indennizzare nei CP_9 Controparte_3
limiti della sua quota del 50%, mentre per la parte eccedente l'indennità le era stata richiesta giudizialmente esclusivamente nella qualità di rappresentante di e che in CP_9
tale qualità doveva quindi essere pronunciata la sua eventuale condanna per la stessa.
Con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. primo termine del 11 novembre 2019 parte opposta si riportava a quanto dedotto e specificava che a seguito Controparte_1
Cont delle contestazione del aveva chiesto ed ottenuto dalla la sospensione del Pt_1
pagamento del residuo prezzo per l'acquisto dei macchinari ed aveva provveduto a tali pagamenti e da ciò derivava la cessata materia del contendere in ordine alla domanda Cont avanzata in via riconvenzionale dalla
Con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. secondo termine del 6 dicembre 2019 parte opponente si riportava a quanto dedotto e formulava richieste istruttorie insistendo nell'ammissione dei capitoli di prova ivi indicati.
Con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. secondo termine del 11 dicembre 2019 la terza chiamata ontestava che i pagamenti effettuati Controparte_2
da nelle more del giudizio erano relativi a forniture diverse dagli Controparte_1 Cont ionizzatori di cui era causa. chiedeva inoltre di essere ammessa alla prova testimoniale sui capitoli ivi indicati.
Con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. secondo termine del 11 dicembre 2019 parte opposta affermava che la dimostrazione della mancata Controparte_1
funzionalità degli ionizzatori non poteva essere offerta mediante la prova per testi e precisava di aver provveduto al versamento di tutte le somme dovute per le ulteriori Cont pendenze esistenti con Infine in via istruttoria chiedeva l'escussione del teste sui capitoli ivi indicati. Persona_2
Con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. terzo termine del 18 dicembre 2019 parte opponente chiedeva di essere ammessa a prova contraria con i testimoni e sui capitoli ivi indicati
Con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. terzo termine del 30 dicembre 2019 la terza chiamata specificava che parte opposta, nelle Controparte_2
Cont memoria di secondo termine aveva riconosciuto di avere pagato a solo il saldo relativo a forniture diverse da quelle di cui era causa, insisteva poi per l'ammissione della prova per testimoni sui capitoli formulati con la propria memoria ex art. 183, VI comma, n.
2), c.p.c. e, per la non creduta ipotesi dell'ammissione dei capitoli formulati dall'opponente chiedeva di essere ammessa a prova contraria, indicando quali testi i Sigg. Pt_1 [...]
e . Oltre a ciò sottolineava che i capitoli formulati dall'opponente Tes_1 Testimone_2 erano generici, non individuavano il riferimento temporale e le persone fisiche che dovevano compiere determinati atti o rilasciare determinate dichiarazioni, rendendo così impossibile ogni valutazione in merito all'idoneità ed all'attendibilità dei testimoni indicati.
Con memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. terzo termine del 30 dicembre 2019 parte opposta si opponeva alle prove testimoniali dedotte dalla società Controparte_1
attrice, giacchè i capitoli di prova erano generici e irrilevanti.
Con decreto del 13 gennaio 2021 il Giudice, a seguito di un rinvio, letti gli atti di causa considerato che l'udienza del 16 febbraio 2021 risultava fissata per l'ammissione delle prove;
ritenuto che
a detto incombente si poteva provvedere fuori udienza al fine di evitare accessi ed assembramenti a palazzo di giustizia;
viste le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e la documentazione allegata così provvedeva:
Sulle richieste di prova orale diretta di parte opponente ammetteva il Parte_1 teste per i soli capitoli e con le limitazioni ivi indicati: ammetteva il Testimone_3
capitolo n.6 ed il n.7 ad esclusione della prima parte (di ottima qualità) trattandosi di valutazione. Ammetteva i capitoli dal n.8 al n.12. Sulle richieste di prova orale diretta richieste da parte opposta si ammetteva il teste Controparte_1
indicato sui capitoli dal n.2 al n.
7. Sulla richiesta di prove orali dirette Persona_2
della terza chiamata si ammettevano i testi Controparte_2
o (a scelta) e ei limiti di seguito indicati: ammetteva i Pt_3 Parte_2 Per_3
capitoli da n.5 a n.11 e per il capitolo 13) non lo ammetteva nella prima parte trattandosi di valutazioni (cattiva gestione e scelte agronomiche). Si ammetteva nel resto. Sulla prova contraria richiesta da parte opponente non si ammettevano i testi e Tes_4
poiché i capitoli a prova diretta da 1 a 4 richiesti da Tes_5 [...] non erano stati ammessi. Si ammetteva il teste Controparte_2 Tes_3
limitatamente ai capitoli a prova diretti ammessi. Ammetteva Controparte_2
alla prova contraria limitatamente ai capitoli ammessi a prova diretta. Revocava la
[...] precedente ordinanza nella parte in cui fissava l'udienza del 16 febbraio 2021, rinviava la causa per l'esame di tutti i testi ammessi all'udienza del 27 maggio 2021, fissava poi l'udienza del 24 febbraio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27 maggio 2021 veniva introdotto il primo testimone di parte opponente che, dichiarava: “sono nato a [...] il [...] residente in Testimone_3
Cisterna via Reinholds n. 79 di professione operaio metalmeccanico identificato con
Patente di guida n. ; ho/non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, NumeroDi_1
collaborazione continuativa con le parti” Ero dipendente della ditta individuale OS
TO Sui capitoli della memoria istruttoria di parte opponente dichiarava: Capitolo 6): è vero: A domanda di parte opposta: non ricordo l 'anno. Capitolo 7): è vero lavorava con macchina campionatrice che selezionava la frutta buona e quella da buttare in discarica. A domanda di parte opposta: preciso che erano le persone addette alla macchina a control lare la qualità della frutta. Capitolo 8): è vero. Capitolo 9): è vero. Capitolo 10): è vero.
Capitolo 11): è vero. MI pare che i prelievi furono fatti dal sig. che era il venditore. Per_2
Successivamente vennero i dipendenti dell'azienda costruttrice per analizzare la frutta.
Capitolo 12): è vero. A domanda di fu acquistata quantità Controparte_2 sufficiente per rifornire i supermercati perché altrimenti il mio datore di lavoro avrebbe pagato le penali. Non ricordo il periodo. C'è stata coincidenza temporale tra i problemi derivanti dagli acquisti delle macchine e l 'acquisto della frutta per rifornire i supermercati. A domanda di parte opposta: il prodotto scartato è stato utilizzato come fertilizzante in campagna. Veniva introdotto il primo testimone di parte opposta che dichiarava: “sono nato a [...] il [...] residente in [...]
Delle Naiadi n. 35 di professione responsabile tecnico identificato con Carta di Identità n.
; ho/non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione NumeroD_1
continuativa con le parti” son il marito di amministratore della società _4
. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte Controparte_1 opposta dichiarava: Capitolo 2): è vero. Capitolo 4): è vero. Capitolo 5): ho partecipato a quel sopralluogo per verificare il corretto funzionamento dei macchinari. Il montaggio era stato fatto da noi Capitolo 6): è vero. A domanda di parte Controparte_1 opponente: io ho potuto vedere che c'erano dei cassoni ove all'interno c'erano kiwi con fango e terra oltreché deteriorati. A domanda di parte opponente: ho visto almeno venti cassoni contenenti i kiwi con presenza di fango e terriccio. A domanda di parte opponente: non sono in grado di dire dentro la cella quanti cassoni ci fossero. Erano comunque tanti cassoni. Non so indicare le dimensioni della cella. A domanda di parte opponente: ho visto quello che ho riferito perché i cassoni erano posizionati a terra. A domanda di parte opposta: le celle erano di proprietà del Capitolo 7): ho visto che dentro i cassoni Pt_1
posti in un ricovero antistante le celle frigo vi erano dei kiwi conservati insieme a terra e a fogliame. A domanda di parte opponente: la verifica è stata effettuata sia all'interno delle celle frigo sia fuori di esse. A domanda di parte opposta: ho visto che nei cassoni vie era compresenza di frutta integra a frutta che presentava lesioni nella buccia. A domanda di parte opponente: la frutta con la buccia lesa l'ho trovata sia dentro le celle che fuori.
Veniva introdotto il primo testimone di che dichiarava: Controparte_2
“sono nato a [...] il [...] pensionato identificato con Carta di Persona_3
Identità n. non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione NumeroD_2
continuativa con le parti” Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di terza chiamata dichiarava: Capitolo 5): non sono in grado di riferire su quanto mi viene chiesto.
Io non ero dipendente di ensì ero dipendente di Controparte_2
una istituzione pubblica ed in particolare di Fondazione ED AC di San Michele all'Adige. Capitolo 7): non sono in grado di riferire Capitolo 8): non sono in grado di riferire. Capitolo 10): è vero ho effettuato un sopralluogo in data 9 febbraio 2016. Capitolo 11): è vero. A domanda di parte opponente: io ho inviato una relazione alla
[...]
Capitolo 12): è vero. Tutto ciò io l 'ho constatato Controparte_2
personalmente visionando i cassoni con la frutta effettuando anche dei rilievi fotografici che ho allegato alla relazione da me inviata alla e ad Controparte_2
A domanda di parte opponente: il controllo è stato fatto su un Controparte_1
campione selezionato dallo stesso sig. he lo ha prelevato dalle celle e posizionato Pt_1
sul corridoio dove io poi l 'ho esaminato. A domanda di parte opponente: ho visto anche i bins sporchi di terra sia sul bordo esterno che anche a l l 'interno. Ho visto delle zolle di terra. A domanda di parte opposta: ho visto anche frutti sani conservati unitamente a frutta lesa nella buccia e con la presenza di funghi sulla buccia. Capitolo 13): è vero le cause dei problemi era riconducibili esclusivamente alle infezioni avvenute in campo. Io ho fatto esami chimici per poter constatare tutto ciò sul campione prelevato con le modalità che ho sopra riferito. A domanda di parte opponente: mi riferisco in particolare al fungo botritis cinerea che ha potuto attecchire sia per la composizione chimica dei frutti
– eccessiva presenza di azoto e potassio e poco calcio – sia per la presenza di terra nei bins.
In cella frigo le infezioni non possono verificarsi e quindi possono provenire solo dal campo. A domanda di parte opponente: le infezioni si possono trasmettere anche dalla ferita del picciolo dovuta al distacco dalla pianta. Ma sempre nel campo. Anche attraverso l 'aria. Veniva introdotto il secondo testimone di parte Controparte_2
che, dichiarava: “sono nato a [...] il [...] residente in
[...] Tes_1
Treviglio Piazza Vallicella n. 2 sono dottore agronomo lavoratore dipendente identificato con Carta di Identità n. non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, Num_3 collaborazione continuativa con le parti” Sono dipendente della
[...]
nonché socio nella misura del 6 %. Sui capitoli della memoria Controparte_2 istruttoria secondo termine di terza chiamata dichiarava: Capitolo 5): è vero. Capitolo 7): è vero. Capitolo 8): è vero A domanda di parte opponente: ho visto alcuni cassoni e la frutta presentava delle infezioni di botrite vicino al picciolo e l 'azione dello ionizzatore ha determinato la cicatrizzazione della lesione. A domanda di parte opponente: lo ON non
è un fungicida ma è un fungistatico. Ha un 'azione preventiva che può essere effettuata quando l 'attacco fungino è lieve. Lo ON è in grado di bloccare la formazione della botrite a livello peduncolare. A domanda di parte opponente: ho effettuato un controllo visivo. MI sono stati mostrati alcuni cassoni circa tre o quattro ed ho notato che vi era stata la cicatrizzazione della quale cui ho parlato. Capitolo 10): io non c'ero. So che c'è stato questa verifica perché mi è stato detto. Capitolo 11): io non c'ero. So che c'è stato questa verifica perché mi è stato detto. Capitolo 12): non sono in grado di riferire. Capitolo 13): così mi è stato riferito in base alle verifiche effettuate da MI è stata riferito dal Per_3
presidente della società e ho letto la relazione di A domanda di Persona_1 Per_3
parte opponente: mi ha riferito che al ra stata inviata la relazione di Persona_1 Pt_1
Le parti chiedevano rinvio per precisazione delle conclusioni e il Giudice Per_3
rinviava all'udienza del 24 febbraio 2022
Con istanza del 9 giugno 2021 parte opponente chiedeva la modifica dell' ordinanza del
13 gennaio 2021 al fine di procedere all'escussione dei testi ammessi in prova contraria.
Con decreto del 10 giugno 2021 il Giudice letta l'istanza di parte opponente rilevato che, per come dedotto in detta istanza, per “mero errore” parte opponente aveva richiesto rinvio per precisazione delle conclusioni;
rilevato tuttavia che nell'ordinanza del 13 gennaio 2021 parte opponente era stata ammessa alla prova contraria con il teste limitatamente ai capitoli a prova diretti ammessi, accoglieva l'istanza, Tes_3
revocava la precedente ordinanza nella parte in cui fissava l'udienza del 24 febbraio 2022 e la fissava in data 7 dicembre 2021 per l'esame del teste di parte opponente Tes_3
Con istanza del 15 giugno 2021 la terza chiamata Controparte_2 chiedeva di modificare il decreto del 10 giugno 2021, affinché all'udienza del 7
[...]
dicembre 2021 venisse esaminato anche il teste ammesso a prova contraria per la terza chiamata il Sig. . Controparte_2 Tes_1
Con ordinanza del 16 giugno 2021 il Giudice - letta l'istanza di Controparte_2
in data 15 giugno 2021, ritenutane la necessità autorizzava quanto richiesto
[...] disponendo che all'udienza del 7 dicembre 2021, venisse esaminato anche il teste ammesso a prova contraria, il Sig. . Tes_1
All'udienza del 7 dicembre 2021 veniva introdotto il primo testimone di parte opponente che riferiva: A prova contraria sui capitoli di parte opposta: Capitolo Testimone_3
2): è vero. Tra le persone che consegnavano questo materiale vi era il sig. . Capitolo Per_2
4): è vero. LI ha chiamati perché la frutta si stava rovinando. Capitolo 5): non so nulla delle comunicazioni tra il sig. e Capitolo 6): io ero presente Per_2 Controparte_1
all'accesso fatto dal sig. . Non è vero che nei cassoni vi fosse terra e fango insieme Per_2 alla frutta. Capitolo 7): ero presente. Non è vero che la frutta era lesionata perché viene lavorata sulla macchina campionatrice e ci sono le operaie che controllano la qualità della frutta. A prova contraria sui capitoli di apitolo Controparte_2
5): il sig. ha acquistato i primi ionizzatori a settembre del 2015. I successivi li ha Pt_1 acquistati a ottobre senza aver verificato come funzionassero i primi. A novembre che io ricordi non ne ha acquistato. Capitolo7): è vero. Capitolo 8): è vero. Capitolo 10): è vero.
Capitolo 11): è vero Capitolo 12): non è vero che i cassoni fossero sporchi e non è vero che la frutta fosse lesionata e conservata insieme a quella sana. Capitolo 13): non è vero. A domanda di ricordo l'accesso del 9 febbraio 2016 Controparte_2 ma non so ora individuare i nomi delle persone. A domanda di : Controparte_1
ciascun cassone contiene circa due quintali di frutta per una altezza di circa 80 centimetri.
Ribadisco che dentro vi erano soltanto frutti sani. Veniva introdotto il secondo testimone di parte opponente che riferiva: A prova contraria sui capitoli di parte Tes_1
opponente sulla memoria seconda: Capitolo 6) non lo so. Capitolo 7): non lo so. Capitolo
8): non lo so. Capitolo 9): non lo so. Capitolo 10): è vero c'è stata una richiesta del sig.
d io ho fatto un sopralluogo a dicembre 2015. Capitolo 11): non è vero non ci sono Pt_1
stati prelievi durante la mia visita. Capitolo 12): non lo so. Le parti chiedevano, rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava all'udienza del 25 ottobre 2022 per precisazione delle conclusioni
Con ordinanza del 28 novembre 2024 il Giudice, a seguito di alcuni rinvii, all'esito dell' udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate dalle parti rilevato che con decreto del Presidente del Tribunale del 3 settembre 2024 gli erano stati assegnati 98 procedimenti del ruolo ex e che a seguito della predetta assegnazione era Per_5 necessario disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i predetti procedimenti quelli di più antica iscrizione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 febbraio 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione del 30 gennaio 2025 la terza chiamata Controparte_3
ribadiva quanto già dedotto.
[...]
Con note di trattazione del 14 febbraio 2025 la terza chiamata
[...] ibadiva quanto già dedotto e formulava richieste istruttorie Controparte_2 Con note di trattazione del 18 febbraio 2025 parte opponente ribadiva quanto già dedotto, formulava richieste istruttorie e chiedeva che la causa venisse assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 21 febbraio 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20 febbraio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate dalle parti assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 22 aprile 2025 così concludendo: “in accoglimento delle eccezioni, deduzioni ed allegazioni, dichiarare nullo e privo di effetto il Decreto Ingiuntivo n° 63/2018 del 03/01/2018, R.G. 6103/2017 per l'effetto revocarlo con ordine di restituzione della somma già versata dal di €. 9.180,26 in considerazione della Pt_1 risoluzione contrattuale;
- in accoglimento della spiegata DOMANDA RICONVENZIONALE condannare in solido le predette società in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 nonché la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della Controparte_2 somma di € 104.034,44 oltre interessi al saggio legale aumentato di 5 punti percentuali, dalla domanda al saldo in considerazione dell'attività imprenditoriale dell'opponente. Le spese seguono la soccombenza”.
Depositava memoria di replica in data 9 maggio 2025 così concludendo “risultando pertanto pienamente provata l'opposizione per i motivi già dedotti anche nella comparsa conclusionale a cui si fa integrale rinvio si insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese”.
La terza chiamata depositava comparsa conclusionale in Controparte_2 data 18 aprile 2025 e memoria di replica in data 9 maggio 2025 insistendo nelle proprie conclusioni.
Parte chiamata già depositava CP_3 Controparte_10 Controparte_3
comparsa conclusionale in data 16 aprile 2025 così concludendo “Piaccia all'On. Tribunale, contrariis rejectis, rigettare ogni domanda ex adverso avanzata nei confronti della concludente in quanto prescritta ex art. 2952 c.c. e/o in subordine insussistente e/o inefficace e comunque limitata la dedotta garanzia assicurativa per i motivi di cui sub a) del presente atto, stante la quota di coassicurazione assunta e la previsione comunque di franchigia contrattuale, comunque in quanto infondata in fatto e in diritto e peraltro sfornita di prova motivi di cui sub b) del presente atto. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario spese generali, Iva e CAP del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Questione controversa tra le parti è costituita dalla qualificazione della domanda attorea come vendita aliud pro alio oppure se idonea a rientrare nella disciplina della mancanza di qualità ai sensi dell'art. 1497 c.c..
L'opponente qualifica la domanda come vendita aliud pro alio giacché in conseguenza dell'ammaloramento dei frutti a seguito della formazione di muffe evidenziata in sede di stoccaggio della frutta nelle celle frigorifere contestava a parte opposta l'incapacità dei macchinari di assolvere alla funzione di neutralizzare la carica microbica, le muffe e i virus e quindi l inosservanza di questi delle caratteristiche tecniche per le quali erano stati commercializzati e per le quali l'attore aveva proceduto all'acquisto. In via generale l'aliud pro alio si configura sia quando la cosa consegnata appartenga ad un genus diverso rispetto a quello pattuito, sia quando essa manchi delle specifiche qualità necessarie per assolvere alla funzione economico sociale naturale ovvero a quella assunta dalle parti nel programma negoziale;
in particolare, quindi, “non è necessario che la cosa consegnata sia completamente difforme da quella prevista dal contratto, in quanto appartenente ad un genere del tutto diverso, ma è sufficiente che essa sia priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o abbia difetti che la rendano inservibile, o ancora che risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per
l'offerta di acquisto” (in termini Cass. 26.09.2014, n. 20376; da ultimo Cass. 24.4.2018 n.
10045; cfr. Cass.,13.9.2013, n. 20996; Cass.11.11.2008, n. 26953; Cass.,5.3.2007, n. 5066).
Pertanto alla luce di tale inquadramento della fattispecie che di conseguenza non rientra nell'alveo della disposizione dell'art. 1497 c.c. si ritengono superate le eccezioni di prescrizione di parte opposta e di prescrizione e decadenza di Controparte_2
sollevate avverso l'azione del compratore giacché sul punto la Suprema Corte
[...]
specifica che “In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio
l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di "aliud pro alio", la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c.”) rimanendo piuttosto soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. Sez. 1, 05/02/2016, n. 2313; Cass.
Sez. 2, 09/11/2012, n. 19509; Cass. Sez. 2, 03/08/2000, n. 10188; da ultima, Sentenza n.
1889 del 25/01/2018).. È noto pertanto il dibattito giurisprudenziale tra la disciplina relativa alla mancanza di qualità, come regolamentata dall'art. 1497 c.c., e la consegna di aliud pro alio. L'art. 1497 c.c. dispone che, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso cui è destinata, il compratore abbia diritto di esperire l'azione di risoluzione del contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 c.c. Di contro, l'aliud pro alio consente al compratore di incardinare un'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., senza i summenzionati e rigorosi limiti temporali.
In conseguenza della consegna di "aliud pro alio" l'attore formulava l'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 e in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. Civ. sezione II sentenza 11 marzo 2014,
n. 5605).
Il fulcro delle doglianze attoree ruota sull'inidoneità del bene consegnato a garantire la conservazione immune da attacchi virulenti al prodotto e, quindi, a funzionare al posto della tradizionale procedura chimica. Parte attrice aveva provveduto alla denuncia dei vizi riguardanti la mancanza delle utilità per le quali i macchinari ON erano stati acquistati già con reclamo del 27 gennaio 2016 evidenziando la presenza di muffa sui frutti ed infatti in data 09/02/2016 i tecnici delle società convenute provvedevano a un sopralluogo procedendo addirittura ad una campionatura dei frutti per le analisi del caso. Tuttavia come risulta dall'opuscolo informativo del prodotto l'impegno del venditore era limitato nella fase di conservazione di frutta e verdura unicamente all'abbattimento delle particelle volatili, alla riduzione dei processi di deterioramento e marcescenza causati da batteri, funghi e virus, alla riduzione del calo peso e al miglioramento della qualità del prodotto pertanto non si garantiva una neutralizzazione totale dei composti organici volatili (VOC) aerodispersi, come pure di una vasta gamma di patogeni. Sul punto in sede del primo sopralluogo del dicembre 2015 lo stesso attore come riferito dal teste Tes_3
riconosceva il regolare funzionamento degli ionizzatori e la loro funzione fungistatica confermata dalla parziale cicatrizzazione attorno al picciolo sui frutti danneggiati.
Inoltre il teste fferma in merito ai prelievi sui frutti effettuati nel corso del Per_3
secondo sopralluogo avvenuto in data 09/2/2016 che “il controllo è stato fatto su un campione selezionato dallo stesso sig. he lo ha prelevato dalle celle e posizionato Pt_1 sul corridoio dove io poi l 'ho esaminato” aggiunge inoltre che “le cause dei problemi erano riconducibili esclusivamente alle infezioni avvenute in campo. Io ho fatto esami chimici per poter constatare tutto ciò sul campione prelevato con le modalità che ho sopra riferito” ed in più“ mi riferisco in particolare al fungo botritis cinerea che ha potuto attecchire sia per la composizione chimica dei frutti – eccessiva presenza di azoto e potassio e poco calcio – sia per la presenza di terra nei bins. In cella frigo le infezioni non possono verificarsi e quindi possono provenire solo dal campo” e infine “le infezioni si possono trasmettere anche dalla ferita del picciolo dovuta al distacco dalla pianta”. In particolari tali ferite che potevano aver causato le infezioni anche a causa della presenza di terra riscontrata nei cassoni dai testi e e la consequenziale Per_2 Per_3 marcescenza dei frutti erano state riscontrate anche in sede di primo sopralluogo e come riferito dal teste lo stesso iconosceva la funzionalità fungistatica dei Tes_3 Pt_1
macchinari che aveva permesso la cicatrizzazione del picciolo dei frutti lesionati.
Le dichiarazioni del teste uindicate non sono smentite dal teste Per_3 Tes_3
che nonostante abbia dichiarato di essere stato presente nel corso del secondo sopralluogo ha sostenuto che: “mI pare che i prelievi furono fatti dal sig. che era il venditore. Per_2
Successivamente vennero i dipendenti dell'azienda costruttrice per analizzare la frutta” mentre in realtà il teste che aveva prelevato e poi analizzato i campioni Per_3 aveva ricevuto tale incarico dalla produttrice dei Controparte_2
macchinari e non era in alcun modo dipendente della società.
Come è noto in tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata.
Ne consegue che all'acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata
o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore" (cfr. Cass. civ., 2 settembre
2013, n. 20110; conf. Cass. civ., 21 settembre 2017) e tuttavia nel caso di specie parte attrice non fornisce alcuna prova in merito ai lamentati vizi dei macchinari giacché essi al contrario di quanto asserito da quest'ultima non potevano affatto garantire l'immunità del frutto da gravi forme virulenti e neppure funzionare al posto della tradizionale procedura chimica e infatti di essa non viene fatta alcuna menzione nel materiale informativo consegnato dalla società venditrice. Per di più lo stesso attore riferisce nell'atto introduttivo che a seguito dello stoccaggio della frutta nelle celle frigorifere, verificava la formazione di muffe sui frutti, soltanto su una parte del prodotto, pertanto da tale circostanza si evince che il macchinario ha comunque garantito la buona conservazione della parte residua del prodotto non ammalorato, salvaguardando i frutti conformemente alla funzione riportata nell'opuscolo informativo di “riduzione dei processi di deterioramento e marcescenza dei frutti del raccolto (nella specie Kiwi) causati da batteri, funghi e virus”.
D'altronde, è la stessa parte opponente che nell'atto introduttivo del giudizio riferendosi al manuale di uso e di manutenzione degli apparati, specifica che gli stessi ionizzatori avevano la funzione di “abbattere” e, quindi non di elidere del tutto la carica microbica, le spore, le muffe ed i virus. In ultimo come evidenziato nella lettera del 27 gennaio 2016, con cui comunicava a parte opposta la formazione di botrite sui piccioli dei kiwi Pt_1 conservati nelle celle di conservazione dotate degli ionizzatori egli stesso lamentava che la società ne avesse garantito la sola “impossibilità di proliferare”, riconoscendo in tal modo che gli ionizzatori avevano una funzione fungi statica e non fungicida.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni la domanda attorea deve essere rigettata.
Proseguendo poi nell'esame del merito si aggiunge che conformemente a quanto indicato dalla Suprema Corte con sentenza n. 10263/2021 del 19/04/2021 la quale ha affermato che
“Giova altresì osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. 4 marzo 2020, n. 6091) l'opponente riconosce di aver corrisposto a parte opposta il pagamento del solo importo di 9.180,26 € per l'installazione dei macchinari restando tuttavia insoluta la restante somma di 6.328,14 € oggetto del decreto ingiuntivo. Al contrario parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio giacchè ha prodotto in giudizio le fatture e l'estratto delle scritture contabili munito di un'attestazione tanto di autenticità quanto di regolare tenuta delle scritture contabili emessa da un notaio.
Per quanto concerne invece l'eccezione formulata dalla ai Controparte_2 fini del riconoscimento della sua pretesa creditoria nei confronti di parte opposta per il mancato pagamento dell'importo di € 6.808,30 a saldo del prezzo dovuto per la vendita degli ionizzatori di cui è causa si precisa che come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di inadempimento contrattuale o di inesatto adempimento, per il creditore sia sufficiente dimostrare la fonte del proprio credito e limitarsi ad allegare l'inadempimento da parte del debitore;
su quest'ultimo, invece, ricadrà l'onere della prova dell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, quale fatto estintivo del diritto vantato dal creditore (cfr. Cass., SS.UU., n. 13533/2001). Cont Nel caso di specie ha assolto al suo onere probatorio giacché ha prodotto in sede di comparsa costituzionale a sostegno del proprio credito le offerte firmate da parte opposta, le fatture di vendita e i documenti di trasporto dei macchinari che aveva Controparte_1 acquistato per poi rivenderli a Al contrario parte opposta, riconoscendo il debito, Pt_1
sosteneva che a seguito della contestazione di parte opponente in merito ai vizi dei Cont macchinari aveva chiesto e ottenuto dalla la sospensione del pagamento del residuo prezzo per l'acquisto dei macchinari facendo riferimento a una mail allegata dalla stessa
Cont al doc 15 in sede di comparsa. Tuttavia, si evidenzia che tale mail non prova in alcun
Cont modo che la avesse acconsentito a tale proposta giacchè la stessa parte opposta scriveva di attendere riscontri in merito dalla prima. Ed in più tale sospensione era assolutamente esclusa dalle condizioni generali applicabili alle vendite degli ionizzatori
Cont riportate nelle offerte allegate alla comparsa di le quali prevedevano all'art. 4 che “in nessun caso” il compratore, e cioè , poteva negare o sospendere i pagamenti CP_1 concordati, neppure quando vi fossero delle pretese relative ad asserite inadempienze di
Cont delle condizioni generali di vendita come riportato all'art. 8, lett. B delle stesse.
Inoltre come affermato dalla stessa parte opposta nelle memorie di secondo termine i Cont pagamenti effettuati a nelle more del giudizio erano relativi a forniture diverse dagli ionizzatori di cui è causa.
Pertanto alla luce di tali elementi la domanda formulata dalla Controparte_2 nei confronti dell'opposta deve essere accolta.
[...]
Risultano invece superate rispettivamente l'eccezione di manleva sollevata dall'opposta nei confronti di e l'eccezione di inefficacia della garanzia Controparte_2
assicurativa prestata dalla anche ex art. 2952 c.c. nei confronti della Controparte_3
giacché risulta infondata la pretesa attorea. Controparte_2
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla
[...]
nei confronti dell'opponente essa è infondata mancandone i Controparte_2
presupposti poiché non risulta dimostrata la mala fede o la colpa grave.
Le spese di giudizio dell'opposta vengono poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla base del DM 55/14 nella misura media.
Per quanto concerne le spese di lite in favore delle parti chiamate la giurisprudenza ha invece precisato che “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”(Cass. ordinanza n. 6144/2024).
Invero nel caso di specie la chiamata in causa della terza chiamata Controparte_3
trova il suo fondamento nella domanda spiegata dall'opponente nei confronti di
[...]
e in virtù della polizza assicurativa n. 950M6036 responsabilità Controparte_2
civile prodotti che quest'ultima ha stipulato con la Pertanto, in Controparte_3
conformità dell'orientamento giurisprudenziale sopraindicato considerato che la chiamata in causa di si era resa necessaria in relazione alle tesi sostenute Controparte_3
dall'attore stesso le quali sono risultate infondate, le spese di lite sostenute da questa sono poste in capo a parte attrice e vengono liquidate nella misura media.
Per quanto concerne invece la chiamata in causa di da Controparte_2
parte dell'opposta essa risulta infondata giacchè risulta anche dalle condizioni generali di Cont Cont vendita allegate all'offerta di ed in particolare dall'art. 8 delle stesse che forniva a parte opposta solamente la garanzia relativa alla mancanza di difetti escludendo qualsiasi obbligo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti da mancato o ridotto funzionamento del macchinario stesso. Dunque, in virtù di tali elementi considerato che l'iniziativa dell'opposta chiamante si è rivelata manifestamente infondata le spese di lite sostenute da Controparte_2 vengono poste in capo alla prima e liquidate nella misura media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- rigetta l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 63/ 2018;
- condanna parte opponente al pagamento Parte_1 Parte_1
delle spese di lite in favore rispettivamente di parte opposta e Controparte_1 della terza chiamata che liquida in favore di ciascuno in € Controparte_3
5.077,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- accertato il diritto di credito della terza chiamata Controparte_2 nei confronti di parte opposta condanna quest'ultima al
[...] Controparte_1
pagamento in favore della ella somma di € 6.808,30 Controparte_11 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata he liquida in € 5.077,00 per compensi oltre spese Controparte_2
generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 16 maggio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava