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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 12/2020
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2020 vertente
T R A
), con l'Avv. ROBERTO Parte_1 C.F._1
MARROZZINI
ATTORE
E
), in qualità di procuratrice CP_1 P.IVA_1
speciale/mandataria della cessionaria del credito Controparte_2
), con l'Avv. GERMANO NICOLINI
[...] P.IVA_2
CONVENUTA
E
), e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_3
P.IVA
), con l'Avv. GERMANO Controparte_4 P.IVA_5
NICOLINI
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C. OGGETTO: CAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “L'avv.to Marrozzini chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione previa ammissione della CTU e di tutti i mezzi istruttori richiesti, specificando le conclusioni nel senso che, con riferimento alla fideiussione, diversamente da quanto previsto nell'atto di citazione a pag. 12 lett. a, venga accertata la decadenza dalla fideiussione e non già la nullità.”.
Per la convenuta e la parte intervenuta: “L'avv.to Alocco si oppone alla modifica delle conclusioni in quanto tardiva e precisa le conclusioni riportandosi a quelle di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 04.09.2024” e, dunque: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta o disattesa, respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
766/2019 emesso in data 23 ottobre 2019 dal Tribunale di Fermo in persona del Presidente Dott. Bruno Castagnoli, pubblicato in pari data, confermandone la validità ed efficacia, ovvero, in ogni caso, condannare
l'opponente sig. al pagamento in favore della cessionaria Parte_1
del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto delle CP_3
somme oggetto della ingiunzione di pagamento nessuna esclusa e/o eccettuata. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE R AGIONI DI FATTO E DI
DIR ITTO DELLA DE NE
, opponendo il decreto ingiuntivo n. 766 del 2019 emesso dal Parte_1
Tribunale di Fermo, citava a comparire dinanzi a questo Tribunale
[...] [...]
ingiuntivo in ragione CP_1
dell'insussistenza del debito per come in detto decreto portato e spiegando, altresì, domande riconvenzionali conseguenti a tale ritenuta insussistenza.
Rappresentava in particolare che il mutuo n. 1035565, ovvero in subordine singole clausole di esso, da egli stesso in tesi garantito e posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, come emergeva dalla perizia di parte allegata, era nullo per indeterminatezza in quanto: 1) la descrizione del relativo piano di ammortamento fatta nel documento di sintesi
(descrizione che parlava di: ammortamento francese, rate costanti, quote capitali crescenti, interessi calcolati secondo l'anno civile) era incoerente e imprecisa atteso che, “calcolando le quote interesse secondo l'anno civile, non è possibile che le quote capitali abbiano un andamento sempre crescente se si vuole che rate siano costanti”; 2) mancava nei documenti contrattuali l'indicazione della tecnica di gestione delle variazioni del tasso di interesse (ripianificazione/non ripianificazione); 3) il TAEG indicato non era corretto, con conseguente nullità dell'oggetto del contratto “ex art. 1325 c.c. - 117 n.8 del TUB”. L'attore deduceva quindi che il predetto mutuo era altresì nullo “sotto ipotesi di anticipata estinzione”. Ancora, sosteneva che il mutuo, benché nulla fosse al riguardo dichiarato nei documenti contrattuali, aveva lo scopo di ripianare le pregresse esposizioni debitorie del mutuatario e che dunque lo stesso era nullo per “mancanza di causa e ricorrenza di un mutuo di scopo con patto di distrazione in favore del mutuante”, essendovi pertanto stata una
“deviazione del negozio dal tipo contrattuale dell'art. 1813 […] comprovata dalla distrazione della somma mutuata quasi contestuale, a favore del mutuante sul conto anticipi, in evidente esecuzione di un obbligo del mutuatario finalizzato a soddisfare un interesse del mutuante al ripianamento del passivo esistente su detto conto”. Deduceva, infine, la nullità della fideiussione rilasciata, sia in conseguenza della anzidetta nullità del rapporto sottostante sia, ancora, in quanto contenente clausole frutto di intesa restrittiva della concorrenza, con l'ulteriore conseguenza che la banca era decaduta dal proprio diritto nei confronti del fideiussore per decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Rassegnava quindi le conclusioni di cui all'atto di citazione, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva in giudizio, nella qualità in epigrafe indicata, CP_1
contestando in fatto e in diritto l'avversa opposizione.
Interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e per mezzo della propria mandataria, in qualità di cessionaria del Controparte_3
credito di cui al decreto ingiuntivo, la quale, chiedendo preliminarmente l'estromissione della cedente, aderiva a tutte le difese e conclusioni della convenuta.
La causa, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 05.09.2024, quindi, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
***
L'attore deduce la nullità del mutuo per indeterminatezza in primo luogo sostenendo, ritrascrivendo pedissequamente quanto al riguardo riportato dal proprio consulente di parte nella perizia allegata, che la descrizione del mutuo fatta nel documento di sintesi (ammortamento francese, rate costanti, quote capitali crescenti, interessi calcolati secondo l'anno civile) era incoerente ed imprecisa in quanto, “calcolando le quote interesse secondo l'anno civile, non è possibile che le quote capitali abbiano un andamento sempre crescente se si vuole che rate siano costanti”, senza nulla argomentare al riguardo. È evidente la non accoglibilità, per la sua stessa oscurità e incomprensibilità, di tale censura di indeterminatezza, evidentemente neppure chiara allo stesso attore che, oltre ad aver al riguardo ritrascritto quanto riportato dal proprio consulente di parte senz'aggiungere in citazione neppure una parola ad esplicazione della censura, non ha sviluppato la stessa neppure a fronte della – ad avviso di questo giudice giustificata - opposizione della convenuta che ebbe a rappresentare, in ragione dell'impalpabilità della eccezione, la difficoltà di “imbastire alcuna considerazione” in ordine alla stessa, che non fosse quella “consistente in una mera contestazione della sua fondatezza e/o congenita irrilevanza ai fini del decidere”.
L'attore, ancora, deduce la nullità del mutuo per indeterminatezza anche in ragione del fatto che nello stesso non sarebbe stata esplicitata la tecnica di gestione delle variazioni del tasso di interesse, affermando al riguardo esistere due modalità di gestione delle variazioni del tasso di interesse, suscettibili di dare luogo a risultati differenti, e rappresentati dalla modalità di “ripianificazione” e da quella di ”non ripianificazione”, e descrivendo quest'ultima in questo modo: “con questa modalità le quote capitali sono oggetto di un unico calcolo iniziale alla data di erogazione
e non saranno quindi più oggetto di ricalcolo. Le variazioni del tasso, pertanto, comporteranno il solo ricalcolo delle quote interesse che saranno ottenute applicando il nuovo tasso (variato) al debito residuo tempo per tempo vigente e noto sin dall'inizio data la non variazione delle quote capitali”. Anche tale censura di indeterminatezza è, all'evidenza, infondata. Orbene, in disparte il fatto che nello stesso atto di citazione l'attore si contraddice, atteso che, mentre premette non essere indicata la tecnica di gestione delle variazioni del tasso di interesse, subito dopo aggiunge essere stato dichiarato in contratto quale variatore quello di “non ripianificazione” (cfr. pag. 4, rigo 16 atto di citazione), si osserva che, come correttamente dedotto dalla convenuta (e senza che l'attore abbia poi, al riguardo, nulla contro dedotto), all'art. 3 del contratto di mutuo viene espressamente stabilita la modalità di gestione delle variazioni del tasso di interesse indicata dall'attore come quella di “non ripianificazione”, prevedendo il suddetto articolo, infatti, che: “Le modificazioni della misura del tasso di interesse in base a quanto sopra disposto incideranno esclusivamente sulla misura degli interessi, fermo restando, invece, il piano di ammortamento in linea capitale stabilito inizialmente”. È, infine, pure infondato l'ultimo rilievo avanzato dall'attore di indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo, e quindi di nullità dello stesso, e rappresentato da un'asserita non correttezza del TAEG indicato, atteso che il TAEG, in quanto indicatore,
a fini informativi, delle già pattuite condizioni economiche del mutuo
(costituenti, queste sì, l'oggetto del contratto, inteso come insieme dei patti e delle condizioni componenti il regolamento negoziale), non incide sulle stesse, con la conseguenza che una sua errata indicazione non può dar luogo a nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Ne deriva, in ragione di tutto quanto detto, che deve essere rigettato il primo motivo di opposizione rappresentato dall'asserita nullità del contratto di mutuo posto alla base del decreto ingiuntivo per indeterminatezza dello stesso.
Con il secondo motivo di opposizione l'attore ha dedotto la nullità del mutuo posto alla base del decreto ingiuntivo per usurarietà dello stesso
“sotto ipotesi di anticipata estinzione”. Anche tale motivo di opposizione
è infondato. Invero, ai sensi dell'art. 644 c.p., come modificato dalla legge n. 108/1996, sono usurari solo gli interessi e gli altri vantaggi dati o promessi in corrispettivo di una prestazione di denaro o altre utilità, per cui, nell'ambito dei corrispettivi, per determinare l'usurarietà dei tassi “si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Orbene, la funzione della commissione di estinzione anticipata non è quella di remunerare (quale corrispettivo) l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la CA mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito.
Essendo una sua facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide – cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie – di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo.
Va a questo punto aggiunto, avendo l'attore insisto nell'ammissione della consulenza tecnica richiesta con la seconda memoria istruttoria volta ad accertare il superamento del tasso soglia “tenendo conto che nel calcolo del TEG debbono essere comprese anche le spese di Perizia Tecnica ed i premi delle assicurazioni, sia di quelle obbligatorie (per legge o per richieste della banca mutuante) sia di quelle dichiarate facoltative”, che,
a dispetto della prova richiesta, manca sia negli atti dell'attore, sia nella più volte richiamata perizia di parte allegata, qualsiasi correlativa allegazione in ordine all'usurarietà del contratto (ad eccezione di quella relativa all'ipotesi di estinzione anticipata, infondata per quanto sopra detto), con la conseguenza che non vi è, ora come allora, alcuna necessità di disporre una tala consulenza non emergendo dagli atti alcuna necessità di richiedere l'ausilio ad un esperto al fine di verificare la fondatezza di quanto dedotto (rectius non dedotto) da alcuna delle parti.
Con ulteriore deduzione invero anche questa di non agevole intelligibilità,
l'attore ha dedotto la nullità del mutuo posto alla base del decreto ingiuntivo per “mancanza di causa e ricorrenza di un mutuo di scopo con patto di distrazione in favore del mutuante”. La censura è infondata.
Invero, non si vede come l'asserita (e, invero, non provata) sussistenza di un patto volto ad utilizzare la somma mutuata per ripianare pregresse esposizioni debitorie del mutuatario possa essersi riverberata sulla validità del mutuo, atteso che il mutuo di scopo è senz'altro negozio avente una causa meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, non potendo pertanto sostenersi, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, che lo stesso sia nullo per carenza di causa né per la sua asserita deviazione “dal tipo contrattuale dell'art. 1813”.
L'anzidetta insussistenza dei motivi di nullità del mutuo posto alla base del decreto ingiuntivo e garantito con fideiussione dall'attore comporta anche l'insussistenza della dedotta nullità della fideiussione per invalidità derivata del rapporto sottostante garantito.
Infine, pure infondato è l'ulteriore motivo di opposizione costituito dalla nullità della fideiussione, anche questa posta alla base del decreto ingiuntivo, prestata dall'attore, in quanto contenente clausole frutto di intesa restrittiva della concorrenza (nullità dalla quale deriverebbe a sua volta, secondo la prospettazione attorea, la decadenza da parte del creditore dal proprio diritto per decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 1957 c.c.). Ed invero, con riferimento alla generica allegazione dell'attore secondo cui la fideiussione dallo stesso stipulata, che prevedeva, tra l'altro, una deroga al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., sarebbe stata il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, e perciò nulla, lo stesso si
è limitato, pur a fronte delle contestazioni della convenuta, a depositare esclusivamente un provvedimento del 2005 della CA di TA che ebbe ad individuare, per il caso di applicazione uniforme dello stesso, una intesa restrittiva della concorrenza con riferimento ad uno schema di fideiussione omnibus (schema che conteneva anch'esso, tra l'altro, la deroga al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.), circostanza all'evidenza da sola inidonea a provare che il contratto da esso stipulato fosse il frutto di intesa restrittiva della concorrenza, anche tenuto conto, da un lato, della lontananza temporale tra l'accertamento della CA d'TA (2005) e la stipulazione della fideiussione da parte dell'attore (2014), da altro lato, del fatto che il provvedimento della CA d'TA aveva avuto ad oggetto la valutazione di uno schema di fideiussione omnibus (come evidente dal dispositivo del provvedimento) mentre la fideiussione rilasciata dall'attore non poteva qualificarsi tale.
Né, ancora, ha rilevanza il rilievo effettuato dall'attore soltanto nella memoria di replica in ordine alla vessatorietà della deroga di cui all'art. 1957 c.c. prevista nella fideiussione rilasciata, atteso che l'attore non ha mai dedotto (neppure in detto ultimo atto) - e, comunque, deve essere escluso in base ai documenti depositati (l'attore, infatti, rilasciava la fideiussione per la società di cui era socio e legale rappresentante) - di aver rilasciato la fideiussione in qualità di consumatore.
Pertanto, essendo infondati i rilievi dell'attore in ordine alla nullità del mutuo e della fideiussione posti alla base del decreto ingiuntivo opposto,
l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e s.m. e i. facendo applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 766 del 2019 emesso dal Tribunale di
Fermo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , che liquida in € 22.457, 00 per compensi, CP_1
oltre spese generali iva e cpa come per legge.
27/01/2025 Il Giudice
Francesco De Perna