Ordinanza 9 novembre 2022
Massime • 1
In tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, ordinanza 09/11/2022, n. 8645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8645 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2022 |
Testo completo
0 8645 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVANNI DIOTALLEVI Sent. n. sez. 2055 - Presi- CC - 09/11/2022 PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N. 20234/2012 GIUSEPPE COSCIONI GIUSEPPE SGADARI ANTONIO SARACO -Relatore- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENICESICAV SIF SCA avverso l'ordinanza del 14/04/2022 del TRIBUNALE DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso perché il ricorso sia qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod. proc.pen. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. FENICESICAV SIF SCA impugna l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'esecuzione in esito alla valutazione dell'istanza avanzata per la restituzione di beni in sequestro, ai sensi dell'art. 676, cod. proc.pen.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere convertito in opposizione contro il provvedimento impugnato. Le ragioni di tale conversione sono le medesime di quelle esposte nella sentenza di questa Corte n. 12899 del 31/03/2022 (Crea, Rv. 283061 – 01), che si riportano integralmente, attesa l'identità della situazione processuale: si deve anzitutto rilevare che, nella specie, il giudice dell'opposizione, ancorché avrebbe dovuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, secondo periodo, 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. (il primo dei quali richiama il secondo), provvedere senza formalità, ha invece erroneamente trasformato il procedimento de plano in procedimento camerale partecipato. Tale mancata adozione della fase preliminare de plano, prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., prima dell'eventuale svolgimento dell'ordinaria procedura camerale in sede esecutiva, non costituisce causa di nullità, non essendo ciò previsto dalla legge e dovendo, perciò, ritenersi operante il principio di tassatività della nullità enunciato dall'art. 177 cod. proc. pen. Non sono, infatti, configurabili le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 dello stesso codice, poiché le garanzie di contraddittorio e di difesa sono estranee nella fase preliminare de plano e trovano attuazione solo nel procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, Di Rosa, Rv. 202528-01; in senso analogo, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265539-01). Posto tale principio, la giurisprudenza di legittimità si è però divisa in ordine al rimedio applicabile nel caso di decisione assunta non de plano, nei casi previsti, ma in contraddittorio. Secondo un primo indirizzo, è immediatamente proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. anziché de plano come previsto, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 cod. proc. pen., pone in essere un'anticipata garanzia del contraddittorio, introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato de plano (Sez. 6, n. 45326 del 25/10/2007, Polynnec s.r.I., Rv. 238157-01; Sez. 1, n. 6387 del 02/12/1996, Di Giannantonio, Rv. 206349-01). L'immediato ricorso al giudice di legittimità, inoltre, non sarebbe impedito dalla previsione di una doppia valutazione del merito esecutivo, atteso che il valore giuridico tutelato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è il contraddittorio, e non il doppio grado di merito (Sez. 6, n. 32419 del 15/07/2009, Reitano, non massimata sul punto). Tuttavia, in base a un secondo più recente e prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve - essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, Rv. 265538-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454-01; in senso analogo, Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254811-01 e Rv. 254812-01). Ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del 2 Ajoun "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie) - queste ultime precluse nel giudizio di legittimità che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre a un giudice di merito, in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per la quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio in ragione della sua peculiarità. Ciò detto, è opportuno ribadire, sussistendo un contrasto giurisprudenziale anche su tale specifico punto, che il ricorso per cassazione, rimedio diverso da quello previsto dalla legge (l'opposizione), non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve essere convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione. Anche sotto tale profilo esiste, si diceva, un contrasto giurisprudenziale, giacché alcune decisioni della Corte di cassazione hanno ritenuto che il principio della conversione, di cui all'art. 568 cod. proc. pen., non è applicabile all'opposizione, in quanto questa non ha natura di impugnazione (Sez. 2, n. 39625 del 11/05/2004, Tomasoni, Rv. 230368-01). L'indirizzo di gran lunga prevalente al quale il Collegio, come anticipato, intende aderire - è invece - nel senso che anche nel caso de quo sia consentita la riqualificazione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto, Rv. 271460-01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, Rv. 265538-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454-01; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254812-01). Tale seconda soluzione appare senz'altro preferibile, ancor più in un caso come quello in esame, in cui le censure mosse attengono anche al merito, sicché l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, a essa concessa dall'ordinamento, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze».
2. Pertanto, il ricorso per cassazione deve essere riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Riqualificato il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saraco Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLER: Phistellow Sou SECONDA SEZIONE PENALE 27 FEB. 2023 L 3 .Cancellier Claudia Fianelli ין