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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6522 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GRAVAGNA Parte_1 C.F._1
SALVATORE DAVID MARIA presso lo studio del quale in Trezzano sul Naviglio Viale Leonardo da
Vinci n. 90 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: retribuzione
pagina 1 di 10 All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
*
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24.5.2024 Pt_2
ha convenuto in giudizio , chiedendo che fosse accertato che tra lei e
[...] CP_1
ed i genitori deceduti del resistente, e , era intercorso CP_1 Persona_1 Persona_2 dall'1.10.2019 al 26.11.2022 un rapporto di lavoro subordinato alle condizioni di cui al livello CS del
CCNL Lavoro Domestico, rivendicando le differenze retributive maturate nel corso del rapporto a titolo di tredicesima mensilità, ferie non godute, scatti di anzianità, maggiorazioni per lavoro straordinario al 60%, festività e TFR.
All'udienza del 2.10.2024 è stata dichiarata la contumacia di ed il giudice ha ammesso CP_1
l'interrogatorio formale e i testi di parte ricorrente.
All'udienza del 18.2.2025 compariva a rendere interrogatorio formale , non costituitosi CP_1
in giudizio, il quale manifestava disponibilità conciliative, sicché la causa veniva rinviata, anche per l'escussione dei testi pure comparsi, all'udienza del 20.3.2025.
A tale udienza il procuratore di parte ricorrente, dato atto che alcuna proposta conciliativa era pervenuta dal , ha chiesto la prosecuzione della causa con l'escussione dei testi di parte già CP_1
ammessi.
Al termine dell'istruttoria orale, il giudice ha fissato per la discussione l'udienza del 28.5.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha allegato:
- di aver prestato la propria attività lavorativa in qualità di collaboratore familiare alle dipendenze della Sig.ra e del Sig. e del proprio figlio Sig. , Persona_1 Persona_2 CP_1
dal 1° ottobre 2019 al 26 novembre 2022;
- di essere stata assunta dalla Sig.ra e dal Sig. e dal proprio figlio Persona_1 Persona_2
Sig. , con i quali si è accordata circa le modalità di svolgimento del lavoro e gli CP_1
orari;
pagina 2 di 10 - che la Sig.ra il Sig. e il proprio figlio Sig. Persona_1 Persona_2 CP_1
avevano precisato alla lavoratrice che la medesima doveva occuparsi delle faccende domestiche relative alla propria abitazione di Milano, alla Via Ciriè n. 2, oltre a svolgere mansioni di cura nei confronti della Sig.ra e del Sig. , entrambi non Persona_1 Persona_2
autosufficienti;
- che la posizione lavorativa e previdenziale della ricorrente non è stata regolarizzata;
- che effettuava le proprie prestazioni con le seguenti modalità dal 1° ottobre 2019 al 26 novembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 15.00; dalle ore 17.00 alle ore 18.00, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, dal lunedì al venerdì; dalle ore 09.00 alle ore 10.00, 14.00 alle ore 15.00; dalle ore 17.00 alle ore 18.00, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, il sabato e la domenica;
per uno stipendio mensile di Euro 500,00;
- che effettuava le pulizie dell'appartamento di Milano, alla Via Ciriè n. 2, inoltre, svolgeva, ogni altra mansione richiesta dalla Sig.ra dal Sig. e dal proprio Persona_1 Persona_2
figlio Sig. ; CP_1
- che i pagamenti venivano effettuati sia dalla Sig.ra sia dal Sig. Persona_1 Persona_2
che dal proprio figlio Sig. personalmente;
CP_1
- che le istruzioni in relazione alle modalità in cui doveva essere svolto il lavoro venivano impartite alla lavoratrice sia dal Sig. che dal proprio figlio Sig. ; Persona_2 CP_1
- che la Sig.ra il Sig. e il proprio figlio Sig. Persona_1 Persona_2 CP_1
controllavano le modalità con cui la lavoratrice svolgeva i propri compiti, facendole notare le eventuali inadempienze ed ordinandole le eventuali modifiche nello svolgimento delle mansioni;
- che il rapporto di lavoro si è concluso in data 26 novembre 2022, per licenziamento.
- che la Sig.ra e il Sig. sono deceduti. Persona_1 Persona_2
- che, nonostante ripetute richieste in tale senso, il Sig. non ha mai provveduto a Persona_2
regolarizzare completamente la posizione di lavoro della ricorrente;
- che alla lavoratrice non sono mai state pagate completamente né la tredicesima mensilità, né il trattamento di fine rapporto, né le ferie e la ricorrente risulta creditrice nei confronti del Sig.
, della somma di Euro 14.702,37 di cui Euro 2.876,34.= a titolo di T.f.r. come da Persona_2
conteggi allegati al ricorso.
Ciò premesso, la lavoratrice rivendica differenze retributive tra ciò che effettivamente ha percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, di cui ai conteggi prodotti in atti.
*
pagina 3 di 10 Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sono stati sentiti i testimoni, le cui deposizioni vengono di seguito riportate.
La teste ha dichiarato: Testimone_1
“Io conosco la ricorrente perché lavoravamo insieme da in via Ciriè n. 2 a Milano, ci Persona_2
Per_ occupavamo della moglie che noi chiamavamo , il periodo era da ottobre del 2019 fino a novembre 2022, sempre e senza interruzioni. Ci alternavamo, noi dovevamo curare solo la mamma ma poi ci è stato imposto da di occuparci anche del padre , lui camminava CP_1 Persona_2
ma anche lui doveva essere curato e pulito.
Ci aveva fatto il colloquio per assumerci in presenza di sua mamma e di suo papà, e ci CP_1
aveva detto quello di cui ci dovevamo occupare, e quindi ci occupavamo della signora che era in sedia
a rotelle e dovevamo curare la sua persona, lavarla, prepararle da mangiare e accompagnarla dal dottore, portarla a fare le visite, e anche lo curavamo come la moglie e lo Persona_2
accompagnavamo in ospedale.
Ci occupavamo anche della spesa, che facevamo noi, della casa, pulizia generale di casa e lavaggio vestiti, anche se da contratto dovevamo occuparci solo della cura della signora. I turni erano il mattino per me dalle 8 ma spesso mi chiamava anche per andare alle 6/7 fino alle 12/13.00 CP_1
poi io staccavo e arriva la arrivava alle 14 fino alle 15.00 poi dalle 17 fino alle 18.00 e poi Pt_1
ancora 20 fino alle 21/22.00. Io i suoi orari li conosco perché ci sentivamo telefonicamente per accordarci, se c'era qualcosa da dirle o fare, perché io la vedevo arrivare quanto scendevo perché abito nel cortile dello stesso stabile e la vedevo passare e entrare a lavoro, gli orari che ho detto li facevamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresi, non ci sono mai state pause o giorni di ferie, anche agosto e durante le vacanze di Natale abbiamo sempre lavorato anche ammalate, io mi sono occupata dei signori anche prima di ottobre 2019, quando è arrivata e coprivo la CP_1 Pt_1
mattina e poi tornavo nel pomeriggio negli orari che ho detto prima, ma visto che non ce la facevo più
e ho detto a che c'era che poteva sostituirmi per il pomeriggio e anche la notte, CP_1 Pt_1
io poche volte ho fatto la notte, la molte di più. Lui lasciava da fare tutto a noi, non si Pt_1 occupava di nulla”.
La teste a riferito: Testimone_2
pagina 4 di 10 “Io conosco perché abita vicino a me e conosco anche perché lei lavorava Parte_1 Tes_1
da e dalla moglie che stavano anche loro in via Ciriè. Conosco dal Persona_2 Parte_1
2019, io so che lavorava per e la moglie e lo so perché anche io lavoravo per Parte_1 CP_1 loro quando o non c'erano perché erano in ferie o durante le feste stavo io Tes_1 Parte_1
con loro.
Mi è capitato anche di lavorare insieme a nello stesso momento. In casa dei signori Parte_1
ci occupavamo della pulizia della casa e della pulizia della moglie che si muoveva ma doveva CP_1
essere lavata e anche dovevamo cambiare il pannolone perché da sola non lo poteva fare, poi anche del signor dopo che la moglie era morta ci siamo occupate della sua pulizia. Io so che lei CP_1
lavorava dal lunedì al venerdì il pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 e poi la sera dalla 19.00 alle 22.00,
e il sabato e la domenica la mattina alle 9 alle 10.00 e poi dalle 12.00 alle 13.00 ed io lo so perché quando lei non poteva io la sostituivo e facevo quindi i suoi orari, come anche per la Tes_1
prendevo io i suoi orari.
ha lavorato per loro dal 2019, non ricordo il mese, fino al 2022/2023. Parte_1
ricordo che ad agosto non lavorava andava in ferie e lo so perché io prendevo il suo Parte_1 posto”.
Il teste ha dichiarato: Testimone_3
“ Conosco da 3 / 4 anni, dopo il 2020, io abito nello stesso cortile di dove vive la Parte_1
signora, che abita al civico 5, come anche i signori e che stavano Persona_2 Persona_1
nello stesso cortile in cui stavamo noi in Milano via Ciriè 2, io la vedevo andare a casa di questi signori come anche la questo nel periodo dal 2021, non ricordo di preciso perché la testa Tes_1
non mi sta più bene, fino a circa un anno fa quando sono morti i signori e , sono CP_1 Per_1 morti a distanza di un paio di mesi l'uno dall'altro.
Io vedevo andare la mattina come anche il pomeriggio tutti giorni della settimana dal Parte_1
lunedì alla domenica, io la vedevo perché avevo un cane e portandolo fuori tre volte al giorno la incrociavo sempre e la vedevo andare nel palazzo e a volte usciva il marito Parte_1 Per_2
e mi diceva che le ragazze gli davano fastidio quando venivano a fare le pulizie perché
[...]
buttavano tutto sotto sopra e lui usciva per non stare in casa.
Io in casa dei non sono mai entrato, io so che faceva le pulizie della casa e curava anche CP_1
l'igiene personale dei coniugi , li lavava lei perché la signora non si poteva muovere CP_1 Per_1
e anche il marito si è depresso dopo la morte della moglie pure lui aveva bisogno di essere accudito.
pagina 5 di 10 Degli orari io so che la mattina andava e il pomeriggio la , poi a volte Tes_1 Parte_1
non veniva e andava sempre e anche il sabato e la domenica andava sempre Tes_1 Parte_1
lei tutto il giorno. E lo so perché la vedevo e la vedevo anche con ed io parlavo con loro se Tes_1 conoscevano qualcuno da mandarmi che si occupasse anche di me”.
All'esito dell'istruttoria svolta possono trarsi le seguenti considerazioni.
Deve ritenersi dimostrata la sussistenza per il periodo dal 1.10.2019 al 26.11.2022 di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e . CP_1
Significativa la testimonianza di , la quale lavorava con la presso i Testimone_1 Pt_1
genitori di , alternandosi con la ricorrente durante la giornata nella cura sia della casa sia CP_1
dei coniugi (“Io conosco la ricorrente perché lavoravamo insieme da in via CP_1 Persona_2
Ciriè n. 2 a Milano, ci occupavamo della moglie che noi chiamavamo , il periodo era da ottobre Per_3
del 2019 fino a novembre 2022, sempre e senza interruzioni. Ci alternavamo, noi dovevamo curare solo la mamma ma poi ci è stato imposto da di occuparci anche del padre CP_1 Per_2
, lui camminava ma anche lui doveva essere curato e pulito.
[...]
Ci aveva fatto il colloquio per assumerci in presenza di sua mamma e di suo papà, e CP_1
ci aveva detto quello di cui ci dovevamo occupare, e quindi ci occupavamo della signora che era in sedia a rotelle e dovevamo curare la sua persona, lavarla, prepararle da mangiare e accompagnarla dal dottore, portarla a fare le visite, e anche lo curavamo come la moglie e lo Persona_2
accompagnavamo in ospedale.
Ci occupavamo anche della spesa, che facevamo noi, della casa, pulizia generale di casa e lavaggio vestiti, anche se da contratto dovevamo occuparci solo della cura della signora”.
pagina 6 di 10 Quanto agli orari di lavoro, sempre la teste ha confermato che “I turni erano il Tes_1
mattino per me dalle 8 ma spesso mi chiamava anche per andare alle 6/7 fino alle 12/13.00 CP_1
poi io staccavo e arriva la arrivava alle 14 fino alle 15.00 poi dalle 17 fino alle 18.00 e poi Pt_1
ancora 20 fino alle 21/22.00. Io i suoi orari li conosco perché ci sentivamo telefonicamente per accordarci, se c'era qualcosa da dirle o fare, perché io la vedevo arrivare quanto scendevo perché abito nel cortile dello stesso stabile e la vedevo passare e entrare a lavoro, gli orari che ho detto li facevamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresi, non ci sono mai state pause o giorni di ferie, anche agosto e durante le vacanze di Natale abbiamo sempre lavorato anche ammalate, io mi sono occupata dei signori anche prima di ottobre 2019, quando è arrivata e coprivo la CP_1 Pt_1
mattina e poi tornavo nel pomeriggio negli orari che ho detto prima, ma visto che non ce la facevo più
e ho detto a che c'era che poteva sostituirmi per il pomeriggio e anche la notte, CP_1 Pt_1
io poche volte ho fatto la notte, la molte di più. Lui lasciava da fare tutto a noi, non si Pt_1 occupava di nulla”.
Deve pertanto accertarsi la natura subordinata del rapporto ed il fatto che la ricorrente si dovesse occupare, oltre che delle faccende di casa, anche della cura dei coniugi , non autosufficienti, su CP_1 disposizione del figlio sicché l'inquadramento nel livello CS del CCNL Lavoro CP_1
domestico appare corretto.
Quanto agli orari di lavoro la ricorrente ha dedotto in ricorso di aver lavorato dalle ore 14.00 alle ore
15.00; dalle ore 17.00 alle ore 18.00, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, dal lunedì al venerdì; dalle ore
09.00 alle ore 10.00, 14.00 alle ore 15.00; dalle ore 17.00 alle ore 18.00, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, il sabato e la domenica.
pagina 7 di 10 Tali orari, hanno trovato sufficiente riscontro nelle prove testimoniali assunte. Infatti, la teste ha riferito che “la arrivava alle 14 fino alle 15.00 poi dalle 17 fino alle 18.00 e Tes_1 Pt_1 poi ancora 20 fino alle 21/22.00 … gli orari che ho detto li facevamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresi”. Anche la teste Io so che lei lavorava dal lunedì al venerdì il Testimone_2
pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 e poi la sera dalla 19.00 alle 22.00, e il sabato e la domenica la mattina alle 9 alle 10.00 e poi dalle 12.00 alle 13.00 ed io lo so perché quando lei non poteva io la sostituivo e facevo quindi i suoi orari, come anche per la prendevo io i suoi orari”. Pure il Tes_1
teste ha confermato, seppur genericamente, che “Io vedevo Testimone_3 Parte_1
andare la mattina come anche il pomeriggio tutti giorni della settimana dal lunedì alla domenica, io la vedevo perché avevo un cane e portandolo fuori tre volte al giorno la incrociavo sempre Pt_1
e la vedevo andare nel palazzo e a volte usciva il marito e mi diceva che le
[...] Persona_2
ragazze gli davano fastidio quando venivano a fare le pulizie perché buttavano tutto sotto sopra e lui usciva per non stare in casa”.
Spettano quindi alla ricorrente gli importi come calcolati in ricorso e nei conteggi depositati in atti:
Euro 2.774,00 a titolo di differenze per tredicesima mensilità; Euro 2.876,34 a titolo di differenze per
T.F.R.; Euro 326,76 a titolo di scatti di anzianità; Euro 7.320,47 a titolo di maggiorazioni straordinario del 60% svolto nei giorni di sabato e domenica
Non viene invece riconosciuta la somma di Euro 2.773,70 richiesta dalla ricorrente a titolo di differenze per indennità ferie come pure gli importi di euro 450,46 a titolo di 12 festività anno 2021, di euro 444,54 a titolo di 12 festività anno 2020, di Euro 172,61 a titolo di 5 festività anno 2019, e di Euro
300,30 a titolo di 8 festività anno 2022.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto in ricorso dalla in merito al fatto di non aver mai Pt_1 usufruito delle ferie e delle festività, per quanto la teste abbia riferito che “non ci sono mai Tes_1
state pause o giorni di ferie, anche agosto e durante le vacanze di Natale abbiamo sempre lavorato anche ammalate”, la teste è stata molto precisa nel riferire che “io so che Testimone_2 Pt_1
lavorava per e la moglie e lo so perché anche io lavoravo per loro quando
[...] CP_1 Tes_1
o non c'erano perché erano in ferie o durante le feste stavo io con loro … Io so che lei Parte_1
lavorava dal lunedì al venerdì il pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 e poi la sera dalla 19.00 alle 22.00,
e il sabato e la domenica la mattina alle 9 alle 10.00 e poi dalle 12.00 alle 13.00 ed io lo so perché quando lei non poteva io la sostituivo e facevo quindi i suoi orari, come anche per la Tes_1
prendevo io i suoi orari.
ha lavorato per loro dal 2019, non ricordo il mese, fino al 2022/2023. Parte_1
pagina 8 di 10 ricordo che ad agosto non lavorava andava in ferie e lo so perché io prendevo il suo Parte_1 posto”.
Le contradditorie dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere raggiunta la prova circa il fatto che la ricorrente non abbia usufruito delle ferie e delle festività.
*
In conclusione, gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente seppur parziale soddisfazione sulla scorta della documentazione versata in atti e dell'istruttoria testimoniale.
La parte convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto, anzi, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Ne consegue che sono certamente dovuti alla lavoratrice gli importi dalla stessa richiesti limitatamente: ad Euro 2.774,00 a titolo di differenze per tredicesima mensilità; ad Euro 2.876,34 a titolo di differenze per T.F.R.; ad Euro 326,76 a titolo di scatti di anzianità; ad Euro 7.320,47 a titolo di maggiorazioni straordinario del 60% svolto nei giorni di sabato e domenica, per l'importo complessivo di euro 13.297,57, di cui euro 2.876,34 a titolo di TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
- accerta e dichiara che tra , e è Parte_2 Persona_1 Persona_2 CP_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2019 al 26 novembre 2022 alle condizioni di cui al livello CS del CCNL Lavoro Domestico;
- per l'effetto, condanna al pagamento in favore di dell'importo di CP_1 Parte_2
euro di euro 13.297,57, di cui euro 2.876,34 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che CP_1
determina in euro 4.500,00 oltre spese generali, IVA, CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano, il 28 maggio 2025.
Il giudice del lavoro pagina 9 di 10 Julie Martini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GRAVAGNA Parte_1 C.F._1
SALVATORE DAVID MARIA presso lo studio del quale in Trezzano sul Naviglio Viale Leonardo da
Vinci n. 90 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Oggetto: retribuzione
pagina 1 di 10 All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
*
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24.5.2024 Pt_2
ha convenuto in giudizio , chiedendo che fosse accertato che tra lei e
[...] CP_1
ed i genitori deceduti del resistente, e , era intercorso CP_1 Persona_1 Persona_2 dall'1.10.2019 al 26.11.2022 un rapporto di lavoro subordinato alle condizioni di cui al livello CS del
CCNL Lavoro Domestico, rivendicando le differenze retributive maturate nel corso del rapporto a titolo di tredicesima mensilità, ferie non godute, scatti di anzianità, maggiorazioni per lavoro straordinario al 60%, festività e TFR.
All'udienza del 2.10.2024 è stata dichiarata la contumacia di ed il giudice ha ammesso CP_1
l'interrogatorio formale e i testi di parte ricorrente.
All'udienza del 18.2.2025 compariva a rendere interrogatorio formale , non costituitosi CP_1
in giudizio, il quale manifestava disponibilità conciliative, sicché la causa veniva rinviata, anche per l'escussione dei testi pure comparsi, all'udienza del 20.3.2025.
A tale udienza il procuratore di parte ricorrente, dato atto che alcuna proposta conciliativa era pervenuta dal , ha chiesto la prosecuzione della causa con l'escussione dei testi di parte già CP_1
ammessi.
Al termine dell'istruttoria orale, il giudice ha fissato per la discussione l'udienza del 28.5.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
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Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha allegato:
- di aver prestato la propria attività lavorativa in qualità di collaboratore familiare alle dipendenze della Sig.ra e del Sig. e del proprio figlio Sig. , Persona_1 Persona_2 CP_1
dal 1° ottobre 2019 al 26 novembre 2022;
- di essere stata assunta dalla Sig.ra e dal Sig. e dal proprio figlio Persona_1 Persona_2
Sig. , con i quali si è accordata circa le modalità di svolgimento del lavoro e gli CP_1
orari;
pagina 2 di 10 - che la Sig.ra il Sig. e il proprio figlio Sig. Persona_1 Persona_2 CP_1
avevano precisato alla lavoratrice che la medesima doveva occuparsi delle faccende domestiche relative alla propria abitazione di Milano, alla Via Ciriè n. 2, oltre a svolgere mansioni di cura nei confronti della Sig.ra e del Sig. , entrambi non Persona_1 Persona_2
autosufficienti;
- che la posizione lavorativa e previdenziale della ricorrente non è stata regolarizzata;
- che effettuava le proprie prestazioni con le seguenti modalità dal 1° ottobre 2019 al 26 novembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 15.00; dalle ore 17.00 alle ore 18.00, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, dal lunedì al venerdì; dalle ore 09.00 alle ore 10.00, 14.00 alle ore 15.00; dalle ore 17.00 alle ore 18.00, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, il sabato e la domenica;
per uno stipendio mensile di Euro 500,00;
- che effettuava le pulizie dell'appartamento di Milano, alla Via Ciriè n. 2, inoltre, svolgeva, ogni altra mansione richiesta dalla Sig.ra dal Sig. e dal proprio Persona_1 Persona_2
figlio Sig. ; CP_1
- che i pagamenti venivano effettuati sia dalla Sig.ra sia dal Sig. Persona_1 Persona_2
che dal proprio figlio Sig. personalmente;
CP_1
- che le istruzioni in relazione alle modalità in cui doveva essere svolto il lavoro venivano impartite alla lavoratrice sia dal Sig. che dal proprio figlio Sig. ; Persona_2 CP_1
- che la Sig.ra il Sig. e il proprio figlio Sig. Persona_1 Persona_2 CP_1
controllavano le modalità con cui la lavoratrice svolgeva i propri compiti, facendole notare le eventuali inadempienze ed ordinandole le eventuali modifiche nello svolgimento delle mansioni;
- che il rapporto di lavoro si è concluso in data 26 novembre 2022, per licenziamento.
- che la Sig.ra e il Sig. sono deceduti. Persona_1 Persona_2
- che, nonostante ripetute richieste in tale senso, il Sig. non ha mai provveduto a Persona_2
regolarizzare completamente la posizione di lavoro della ricorrente;
- che alla lavoratrice non sono mai state pagate completamente né la tredicesima mensilità, né il trattamento di fine rapporto, né le ferie e la ricorrente risulta creditrice nei confronti del Sig.
, della somma di Euro 14.702,37 di cui Euro 2.876,34.= a titolo di T.f.r. come da Persona_2
conteggi allegati al ricorso.
Ciò premesso, la lavoratrice rivendica differenze retributive tra ciò che effettivamente ha percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, di cui ai conteggi prodotti in atti.
*
pagina 3 di 10 Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro sono stati sentiti i testimoni, le cui deposizioni vengono di seguito riportate.
La teste ha dichiarato: Testimone_1
“Io conosco la ricorrente perché lavoravamo insieme da in via Ciriè n. 2 a Milano, ci Persona_2
Per_ occupavamo della moglie che noi chiamavamo , il periodo era da ottobre del 2019 fino a novembre 2022, sempre e senza interruzioni. Ci alternavamo, noi dovevamo curare solo la mamma ma poi ci è stato imposto da di occuparci anche del padre , lui camminava CP_1 Persona_2
ma anche lui doveva essere curato e pulito.
Ci aveva fatto il colloquio per assumerci in presenza di sua mamma e di suo papà, e ci CP_1
aveva detto quello di cui ci dovevamo occupare, e quindi ci occupavamo della signora che era in sedia
a rotelle e dovevamo curare la sua persona, lavarla, prepararle da mangiare e accompagnarla dal dottore, portarla a fare le visite, e anche lo curavamo come la moglie e lo Persona_2
accompagnavamo in ospedale.
Ci occupavamo anche della spesa, che facevamo noi, della casa, pulizia generale di casa e lavaggio vestiti, anche se da contratto dovevamo occuparci solo della cura della signora. I turni erano il mattino per me dalle 8 ma spesso mi chiamava anche per andare alle 6/7 fino alle 12/13.00 CP_1
poi io staccavo e arriva la arrivava alle 14 fino alle 15.00 poi dalle 17 fino alle 18.00 e poi Pt_1
ancora 20 fino alle 21/22.00. Io i suoi orari li conosco perché ci sentivamo telefonicamente per accordarci, se c'era qualcosa da dirle o fare, perché io la vedevo arrivare quanto scendevo perché abito nel cortile dello stesso stabile e la vedevo passare e entrare a lavoro, gli orari che ho detto li facevamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresi, non ci sono mai state pause o giorni di ferie, anche agosto e durante le vacanze di Natale abbiamo sempre lavorato anche ammalate, io mi sono occupata dei signori anche prima di ottobre 2019, quando è arrivata e coprivo la CP_1 Pt_1
mattina e poi tornavo nel pomeriggio negli orari che ho detto prima, ma visto che non ce la facevo più
e ho detto a che c'era che poteva sostituirmi per il pomeriggio e anche la notte, CP_1 Pt_1
io poche volte ho fatto la notte, la molte di più. Lui lasciava da fare tutto a noi, non si Pt_1 occupava di nulla”.
La teste a riferito: Testimone_2
pagina 4 di 10 “Io conosco perché abita vicino a me e conosco anche perché lei lavorava Parte_1 Tes_1
da e dalla moglie che stavano anche loro in via Ciriè. Conosco dal Persona_2 Parte_1
2019, io so che lavorava per e la moglie e lo so perché anche io lavoravo per Parte_1 CP_1 loro quando o non c'erano perché erano in ferie o durante le feste stavo io Tes_1 Parte_1
con loro.
Mi è capitato anche di lavorare insieme a nello stesso momento. In casa dei signori Parte_1
ci occupavamo della pulizia della casa e della pulizia della moglie che si muoveva ma doveva CP_1
essere lavata e anche dovevamo cambiare il pannolone perché da sola non lo poteva fare, poi anche del signor dopo che la moglie era morta ci siamo occupate della sua pulizia. Io so che lei CP_1
lavorava dal lunedì al venerdì il pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 e poi la sera dalla 19.00 alle 22.00,
e il sabato e la domenica la mattina alle 9 alle 10.00 e poi dalle 12.00 alle 13.00 ed io lo so perché quando lei non poteva io la sostituivo e facevo quindi i suoi orari, come anche per la Tes_1
prendevo io i suoi orari.
ha lavorato per loro dal 2019, non ricordo il mese, fino al 2022/2023. Parte_1
ricordo che ad agosto non lavorava andava in ferie e lo so perché io prendevo il suo Parte_1 posto”.
Il teste ha dichiarato: Testimone_3
“ Conosco da 3 / 4 anni, dopo il 2020, io abito nello stesso cortile di dove vive la Parte_1
signora, che abita al civico 5, come anche i signori e che stavano Persona_2 Persona_1
nello stesso cortile in cui stavamo noi in Milano via Ciriè 2, io la vedevo andare a casa di questi signori come anche la questo nel periodo dal 2021, non ricordo di preciso perché la testa Tes_1
non mi sta più bene, fino a circa un anno fa quando sono morti i signori e , sono CP_1 Per_1 morti a distanza di un paio di mesi l'uno dall'altro.
Io vedevo andare la mattina come anche il pomeriggio tutti giorni della settimana dal Parte_1
lunedì alla domenica, io la vedevo perché avevo un cane e portandolo fuori tre volte al giorno la incrociavo sempre e la vedevo andare nel palazzo e a volte usciva il marito Parte_1 Per_2
e mi diceva che le ragazze gli davano fastidio quando venivano a fare le pulizie perché
[...]
buttavano tutto sotto sopra e lui usciva per non stare in casa.
Io in casa dei non sono mai entrato, io so che faceva le pulizie della casa e curava anche CP_1
l'igiene personale dei coniugi , li lavava lei perché la signora non si poteva muovere CP_1 Per_1
e anche il marito si è depresso dopo la morte della moglie pure lui aveva bisogno di essere accudito.
pagina 5 di 10 Degli orari io so che la mattina andava e il pomeriggio la , poi a volte Tes_1 Parte_1
non veniva e andava sempre e anche il sabato e la domenica andava sempre Tes_1 Parte_1
lei tutto il giorno. E lo so perché la vedevo e la vedevo anche con ed io parlavo con loro se Tes_1 conoscevano qualcuno da mandarmi che si occupasse anche di me”.
All'esito dell'istruttoria svolta possono trarsi le seguenti considerazioni.
Deve ritenersi dimostrata la sussistenza per il periodo dal 1.10.2019 al 26.11.2022 di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e . CP_1
Significativa la testimonianza di , la quale lavorava con la presso i Testimone_1 Pt_1
genitori di , alternandosi con la ricorrente durante la giornata nella cura sia della casa sia CP_1
dei coniugi (“Io conosco la ricorrente perché lavoravamo insieme da in via CP_1 Persona_2
Ciriè n. 2 a Milano, ci occupavamo della moglie che noi chiamavamo , il periodo era da ottobre Per_3
del 2019 fino a novembre 2022, sempre e senza interruzioni. Ci alternavamo, noi dovevamo curare solo la mamma ma poi ci è stato imposto da di occuparci anche del padre CP_1 Per_2
, lui camminava ma anche lui doveva essere curato e pulito.
[...]
Ci aveva fatto il colloquio per assumerci in presenza di sua mamma e di suo papà, e CP_1
ci aveva detto quello di cui ci dovevamo occupare, e quindi ci occupavamo della signora che era in sedia a rotelle e dovevamo curare la sua persona, lavarla, prepararle da mangiare e accompagnarla dal dottore, portarla a fare le visite, e anche lo curavamo come la moglie e lo Persona_2
accompagnavamo in ospedale.
Ci occupavamo anche della spesa, che facevamo noi, della casa, pulizia generale di casa e lavaggio vestiti, anche se da contratto dovevamo occuparci solo della cura della signora”.
pagina 6 di 10 Quanto agli orari di lavoro, sempre la teste ha confermato che “I turni erano il Tes_1
mattino per me dalle 8 ma spesso mi chiamava anche per andare alle 6/7 fino alle 12/13.00 CP_1
poi io staccavo e arriva la arrivava alle 14 fino alle 15.00 poi dalle 17 fino alle 18.00 e poi Pt_1
ancora 20 fino alle 21/22.00. Io i suoi orari li conosco perché ci sentivamo telefonicamente per accordarci, se c'era qualcosa da dirle o fare, perché io la vedevo arrivare quanto scendevo perché abito nel cortile dello stesso stabile e la vedevo passare e entrare a lavoro, gli orari che ho detto li facevamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresi, non ci sono mai state pause o giorni di ferie, anche agosto e durante le vacanze di Natale abbiamo sempre lavorato anche ammalate, io mi sono occupata dei signori anche prima di ottobre 2019, quando è arrivata e coprivo la CP_1 Pt_1
mattina e poi tornavo nel pomeriggio negli orari che ho detto prima, ma visto che non ce la facevo più
e ho detto a che c'era che poteva sostituirmi per il pomeriggio e anche la notte, CP_1 Pt_1
io poche volte ho fatto la notte, la molte di più. Lui lasciava da fare tutto a noi, non si Pt_1 occupava di nulla”.
Deve pertanto accertarsi la natura subordinata del rapporto ed il fatto che la ricorrente si dovesse occupare, oltre che delle faccende di casa, anche della cura dei coniugi , non autosufficienti, su CP_1 disposizione del figlio sicché l'inquadramento nel livello CS del CCNL Lavoro CP_1
domestico appare corretto.
Quanto agli orari di lavoro la ricorrente ha dedotto in ricorso di aver lavorato dalle ore 14.00 alle ore
15.00; dalle ore 17.00 alle ore 18.00, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, dal lunedì al venerdì; dalle ore
09.00 alle ore 10.00, 14.00 alle ore 15.00; dalle ore 17.00 alle ore 18.00, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, il sabato e la domenica.
pagina 7 di 10 Tali orari, hanno trovato sufficiente riscontro nelle prove testimoniali assunte. Infatti, la teste ha riferito che “la arrivava alle 14 fino alle 15.00 poi dalle 17 fino alle 18.00 e Tes_1 Pt_1 poi ancora 20 fino alle 21/22.00 … gli orari che ho detto li facevamo tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresi”. Anche la teste Io so che lei lavorava dal lunedì al venerdì il Testimone_2
pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 e poi la sera dalla 19.00 alle 22.00, e il sabato e la domenica la mattina alle 9 alle 10.00 e poi dalle 12.00 alle 13.00 ed io lo so perché quando lei non poteva io la sostituivo e facevo quindi i suoi orari, come anche per la prendevo io i suoi orari”. Pure il Tes_1
teste ha confermato, seppur genericamente, che “Io vedevo Testimone_3 Parte_1
andare la mattina come anche il pomeriggio tutti giorni della settimana dal lunedì alla domenica, io la vedevo perché avevo un cane e portandolo fuori tre volte al giorno la incrociavo sempre Pt_1
e la vedevo andare nel palazzo e a volte usciva il marito e mi diceva che le
[...] Persona_2
ragazze gli davano fastidio quando venivano a fare le pulizie perché buttavano tutto sotto sopra e lui usciva per non stare in casa”.
Spettano quindi alla ricorrente gli importi come calcolati in ricorso e nei conteggi depositati in atti:
Euro 2.774,00 a titolo di differenze per tredicesima mensilità; Euro 2.876,34 a titolo di differenze per
T.F.R.; Euro 326,76 a titolo di scatti di anzianità; Euro 7.320,47 a titolo di maggiorazioni straordinario del 60% svolto nei giorni di sabato e domenica
Non viene invece riconosciuta la somma di Euro 2.773,70 richiesta dalla ricorrente a titolo di differenze per indennità ferie come pure gli importi di euro 450,46 a titolo di 12 festività anno 2021, di euro 444,54 a titolo di 12 festività anno 2020, di Euro 172,61 a titolo di 5 festività anno 2019, e di Euro
300,30 a titolo di 8 festività anno 2022.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto in ricorso dalla in merito al fatto di non aver mai Pt_1 usufruito delle ferie e delle festività, per quanto la teste abbia riferito che “non ci sono mai Tes_1
state pause o giorni di ferie, anche agosto e durante le vacanze di Natale abbiamo sempre lavorato anche ammalate”, la teste è stata molto precisa nel riferire che “io so che Testimone_2 Pt_1
lavorava per e la moglie e lo so perché anche io lavoravo per loro quando
[...] CP_1 Tes_1
o non c'erano perché erano in ferie o durante le feste stavo io con loro … Io so che lei Parte_1
lavorava dal lunedì al venerdì il pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 e poi la sera dalla 19.00 alle 22.00,
e il sabato e la domenica la mattina alle 9 alle 10.00 e poi dalle 12.00 alle 13.00 ed io lo so perché quando lei non poteva io la sostituivo e facevo quindi i suoi orari, come anche per la Tes_1
prendevo io i suoi orari.
ha lavorato per loro dal 2019, non ricordo il mese, fino al 2022/2023. Parte_1
pagina 8 di 10 ricordo che ad agosto non lavorava andava in ferie e lo so perché io prendevo il suo Parte_1 posto”.
Le contradditorie dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere raggiunta la prova circa il fatto che la ricorrente non abbia usufruito delle ferie e delle festività.
*
In conclusione, gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente seppur parziale soddisfazione sulla scorta della documentazione versata in atti e dell'istruttoria testimoniale.
La parte convenuta, alla quale spettava di dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia, non vi ha provveduto, anzi, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
Ne consegue che sono certamente dovuti alla lavoratrice gli importi dalla stessa richiesti limitatamente: ad Euro 2.774,00 a titolo di differenze per tredicesima mensilità; ad Euro 2.876,34 a titolo di differenze per T.F.R.; ad Euro 326,76 a titolo di scatti di anzianità; ad Euro 7.320,47 a titolo di maggiorazioni straordinario del 60% svolto nei giorni di sabato e domenica, per l'importo complessivo di euro 13.297,57, di cui euro 2.876,34 a titolo di TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
- accerta e dichiara che tra , e è Parte_2 Persona_1 Persona_2 CP_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2019 al 26 novembre 2022 alle condizioni di cui al livello CS del CCNL Lavoro Domestico;
- per l'effetto, condanna al pagamento in favore di dell'importo di CP_1 Parte_2
euro di euro 13.297,57, di cui euro 2.876,34 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che CP_1
determina in euro 4.500,00 oltre spese generali, IVA, CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano, il 28 maggio 2025.
Il giudice del lavoro pagina 9 di 10 Julie Martini
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