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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/10/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. CA Di AL PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7872 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MODENA N. 46 41014 CASTELVETRO DI
MODENA, presso lo studio dell'avv. SIMONINI STEFANIA,
rappresentato e difeso dall'avv. SIMONINI STEFANIA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in CORSO MANFREDO FANTI N. 4 41012
CARPI, presso lo studio dell'avv. SGARBI ANNA MARIA, rappresentato e difeso dall'avv. SGARBI ANNA MARIA
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.12.2021 chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito ed esponeva: che il
13.02.1994 ella aveva contratto matrimonio con in Controparte_1
Monteveglio (BO), con il rito concordatario;
che dall'unione dei coniugi erano nati i figli in data 8.06.1994, in data 1.07.1997 e Per_1 Per_2
il 17.06.2004; che il marito aveva una relazione extraconiugale da Per_3
da diversi anni, assentandosi peraltro da casa per giorni e notti, facendovi rientro solamente per portare gli indumenti da lavare;
che non pagava le utenze e non corrispondeva nulla per i figli;
che lavorava come collaboratore scolastico con entrate esigue;
di avere un finanziamento con rata mensile di euro 247 e cambiali per euro 100 mensili per il figlio che il Per_1
marito lavorava con stipendio mensile di euro 2.000/2.500; che il figlio
2 era autonomo e viveva da solo, viveva con il compagno Per_1 Per_2
ma non era autonoma economicamente mentre frequentava il 4° Per_3
anno delle scuole superiori.
Chiedeva dunque che la separazione fosse addebitata al marito;
.l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del convenuto;
un contributo di euro 400 oltre all'80% delle spese straordinarie per la figlia un assegno ex art. 156 c.c. di euro 300 per sé. Per_3
Il convenuto si costituiva chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni.
Allegava che la moglie era affetta da ludopatia (perdeva infatti 300/400 euro a settimana); che aveva venduto oro e orologi della famiglia;
che non lavorava e stava costituendo un'impresa edile individuale.
Chiedeva dunque l'assegnazione della casa familiare ed un contributo di euro 200 oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia che Per_3
avrebbe potuto vivere con lui.
All'udienza presidenziale venivano sentite le parti e il Presidente assegnava la casa coniugale alla ricorrente, ponendo un contributo a carico del padre in favore della figlia di €. 250 mensili, oltre al 50% delle spese Per_3
straordinarie riguardanti la figlia.
Senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa era trattenuta per la decisione del collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
3 ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che rimaneva contumace e non compariva neppure innanzi al Presidente del Tribunale.
Va invece rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, non essendo stata fornita la prova che il resistente abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (sulla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. sez.. 1, Sentenza n. 9877 del 28/04/2006 (Rv.
588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione,
lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”).
E' evincibile dalle allegazioni di entrambe le parti che la frattura dell'unione coniugale si sia verificata molti anni prima della separazione e per cause non imputabili specificamente al resistente.
Inoltre le istanze istruttorie articolate dalla ricorrente non sono idonee a dimostrare che dalla violazione da parte del marito dei doveri matrimoniali sia derivata la crisi coniugale.
4 In assenza di significativi mutamenti a far data dall'ordinanza presidenziale del 30.05.2022 devono essere confermate le disposizioni ivi contenute.
Infatti, risulta che la figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente vive ancora con la madre, nella casa coniugale di proprietà
del che, allo stato, va ancora assegnata alla ricorrente (nonostante CP_1
pacificamente vi risieda ancora anche il resistente).
La ricorrente lavora come collaboratrice scolastica con stipendio mensile netto di circa 900 euro per 13 mensilità (cfr. busta paga luglio 2025,
documento 35).
Il convenuto ha allegato di avere avviato una attività imprenditoriale individuale nel settore dell'edilizia (ILA di iscritta alla Controparte_1
CCIAA il 4/2/2022) ma non ha fornito alcun elemento di valutazione in ordine alle entrate effettivamente percepite da tale attività.
Non è dunque possibile conoscere i suoi attuali redditi.
In passato ha svolto attività lavorativa sempre nel settore dell'edilizia come dipendente (v. dichiarazioni).
Avuto riguardo agli scarni elementi a disposizione in ordine alla situazione del resistente, tenuto conto che le condizioni economiche delle parti non paiono, dagli elementi acquisiti, avere subito significativi mutamenti, va confermato a carico del padre un contributo minimale di 250,00 euro mensili per la figlia annualmente rivalutabili, oltre 50% delle spese Per_3
5 extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale
di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato
Le spese legali devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
[...]
nata a [...] in data [...], e Parte_1
nato a [...] il giorno Controparte_1
21/08/1965, unitisi in matrimonio a EV (BO) in data 13/02/1994 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile
del Comune di EV (BO) dell'anno 1994, parte II,
serie A, atto numero 2.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione;
4. Dispone l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
5. Dispone che il versi alla con decorrenza dalla CP_1 Parte_1
presente pronuncia, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile di € 250 mensili Per_3
6 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di Modena;
6. Rigetta ogni altra domanda;
7. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 01/10/2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
CA Di AL
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. CA Di AL PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7872 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MODENA N. 46 41014 CASTELVETRO DI
MODENA, presso lo studio dell'avv. SIMONINI STEFANIA,
rappresentato e difeso dall'avv. SIMONINI STEFANIA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in CORSO MANFREDO FANTI N. 4 41012
CARPI, presso lo studio dell'avv. SGARBI ANNA MARIA, rappresentato e difeso dall'avv. SGARBI ANNA MARIA
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.12.2021 chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito ed esponeva: che il
13.02.1994 ella aveva contratto matrimonio con in Controparte_1
Monteveglio (BO), con il rito concordatario;
che dall'unione dei coniugi erano nati i figli in data 8.06.1994, in data 1.07.1997 e Per_1 Per_2
il 17.06.2004; che il marito aveva una relazione extraconiugale da Per_3
da diversi anni, assentandosi peraltro da casa per giorni e notti, facendovi rientro solamente per portare gli indumenti da lavare;
che non pagava le utenze e non corrispondeva nulla per i figli;
che lavorava come collaboratore scolastico con entrate esigue;
di avere un finanziamento con rata mensile di euro 247 e cambiali per euro 100 mensili per il figlio che il Per_1
marito lavorava con stipendio mensile di euro 2.000/2.500; che il figlio
2 era autonomo e viveva da solo, viveva con il compagno Per_1 Per_2
ma non era autonoma economicamente mentre frequentava il 4° Per_3
anno delle scuole superiori.
Chiedeva dunque che la separazione fosse addebitata al marito;
.l'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del convenuto;
un contributo di euro 400 oltre all'80% delle spese straordinarie per la figlia un assegno ex art. 156 c.c. di euro 300 per sé. Per_3
Il convenuto si costituiva chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni.
Allegava che la moglie era affetta da ludopatia (perdeva infatti 300/400 euro a settimana); che aveva venduto oro e orologi della famiglia;
che non lavorava e stava costituendo un'impresa edile individuale.
Chiedeva dunque l'assegnazione della casa familiare ed un contributo di euro 200 oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia che Per_3
avrebbe potuto vivere con lui.
All'udienza presidenziale venivano sentite le parti e il Presidente assegnava la casa coniugale alla ricorrente, ponendo un contributo a carico del padre in favore della figlia di €. 250 mensili, oltre al 50% delle spese Per_3
straordinarie riguardanti la figlia.
Senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa era trattenuta per la decisione del collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
3 ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che rimaneva contumace e non compariva neppure innanzi al Presidente del Tribunale.
Va invece rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, non essendo stata fornita la prova che il resistente abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (sulla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. sez.. 1, Sentenza n. 9877 del 28/04/2006 (Rv.
588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione,
lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”).
E' evincibile dalle allegazioni di entrambe le parti che la frattura dell'unione coniugale si sia verificata molti anni prima della separazione e per cause non imputabili specificamente al resistente.
Inoltre le istanze istruttorie articolate dalla ricorrente non sono idonee a dimostrare che dalla violazione da parte del marito dei doveri matrimoniali sia derivata la crisi coniugale.
4 In assenza di significativi mutamenti a far data dall'ordinanza presidenziale del 30.05.2022 devono essere confermate le disposizioni ivi contenute.
Infatti, risulta che la figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente vive ancora con la madre, nella casa coniugale di proprietà
del che, allo stato, va ancora assegnata alla ricorrente (nonostante CP_1
pacificamente vi risieda ancora anche il resistente).
La ricorrente lavora come collaboratrice scolastica con stipendio mensile netto di circa 900 euro per 13 mensilità (cfr. busta paga luglio 2025,
documento 35).
Il convenuto ha allegato di avere avviato una attività imprenditoriale individuale nel settore dell'edilizia (ILA di iscritta alla Controparte_1
CCIAA il 4/2/2022) ma non ha fornito alcun elemento di valutazione in ordine alle entrate effettivamente percepite da tale attività.
Non è dunque possibile conoscere i suoi attuali redditi.
In passato ha svolto attività lavorativa sempre nel settore dell'edilizia come dipendente (v. dichiarazioni).
Avuto riguardo agli scarni elementi a disposizione in ordine alla situazione del resistente, tenuto conto che le condizioni economiche delle parti non paiono, dagli elementi acquisiti, avere subito significativi mutamenti, va confermato a carico del padre un contributo minimale di 250,00 euro mensili per la figlia annualmente rivalutabili, oltre 50% delle spese Per_3
5 extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale
di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato
Le spese legali devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
[...]
nata a [...] in data [...], e Parte_1
nato a [...] il giorno Controparte_1
21/08/1965, unitisi in matrimonio a EV (BO) in data 13/02/1994 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile
del Comune di EV (BO) dell'anno 1994, parte II,
serie A, atto numero 2.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione;
4. Dispone l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
5. Dispone che il versi alla con decorrenza dalla CP_1 Parte_1
presente pronuncia, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile di € 250 mensili Per_3
6 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di Modena;
6. Rigetta ogni altra domanda;
7. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 01/10/2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
CA Di AL
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