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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/10/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1709/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 PAPADOPOULOS NICOLAOS, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, N. 33, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PAPADOPOULOS NICOLAOS
ATTORE - RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SALVATORI FABIANA, elettivamente domiciliato in VIA VALENTINO MAZZOLA, N. 38, 00142 ROMA presso il difensore avv. SALVATORI FABIANA
CONVENUTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 16 luglio 2025, svoltasi mediante collegamento audiovisivo da remoto ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 bis c.p.c. ed, in particolare,
- parte ricorrente Opera ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 2.07.2025, ovvero: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via Principale I. accertare e dichiarare la responsabilità della ai sensi Controparte_1 dell'art. 1490 e s.s. c.c., per l'effetto ridurre il prezzo pattuito in contratto nella misura determinata in sede di CTU di Euro 25.000,00 complessivi oltre IVA, od eventualmente in via equitativa;
II. condannare al risarcimento del danno a favore di di Euro 57.917,65 Controparte_1 Parte_1 oltre iva (e quindi euro 70.659,18 con Iva al 22%) a titolo di danno emergente o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
III. per l'effetto respingere la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di euro 48.800,00, a titolo di corrispettivo ancora dovuto proposta con memoria di costituzione da;
IV. condannare Controparte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese per competenze professionali della Consulenza tecnica d'Ufficio nell'ambito del contenzioso N.RG 2091/2022 al dott. ed integralmente corrisposto da per Persona_1 Parte_1 l'importo complessivo di euro 5.084,55; In via Subordinata Nella denegata ipotesi in cui venisse pagina 1 di 17 riconosciuto un credito in favore della compensare detto importo con quanto Controparte_1 riconosciuto ad a titolo di riduzione del prezzo pattuito e del risarcimento del danno. Con Parte_1 vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge;
nonché delle spese relative alla CTU ex art. 696 bis cpc. Si allega nota spese.”;
- parte resistente ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate Controparte_1 in data 2.07.2025, ovvero richiamando, quanto al merito, la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2023 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, (i) in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, e perché, con riferimento alla contestata segatura della trave, Opera deve ritenersi decaduta dal diritto di far valer eventuali vizi non avendoli contestati nei termini di legge, così come precisato a p. 27, lettera G della presente memoria;
ii) in via riconvenzionale, condannare la soc. Opera al pagamento della somma di € 48.800,00 a titolo di corrispettivo ancora dovuto alla stregua di quanto pattuito nel contratto de quo, oltre interessi moratori dal dì del dovuto sino al soddisfo;
e (iii) con vittoria di compensi e spese di lite. In via istruttoria, in caso di ammissione delle avverse prove testimoniali, si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di prova formulati da controparte con i testi indicati nel prg. 11 della presente memoria. Si chiede altresì di ordinare ad l'esibizione delle scritture contabili, ed in particolare registri iva, inerenti gli Pt_1 anni 2019-2023 al fine di dimostrare se il fatturato inerente l'attività di impresa de qua ha subìto una riduzione per effetto dei denunciati vizi dei componenti forniti dalla ”, nonché in via Controparte_1 istruttoria anche la prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. “comunque nella denegata ipotesi in cui dovesse ammettersi la predetta prova testimoniale, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ammessi con i testi di seguito indicati: - Sig.
ed Ing. , entrambi domiciliati presso CP_2 Persona_2 Controparte_1 in Marcellinara (CZ), Località Serramonda snc;
- Sig.
[...] Persona_3 domiciliato in Cascina Ca' De' Geri 2/A, Borgo San Giovanni (LO), e - Sig. , Persona_4 domiciliato in Piazza Garibaldi 5, Casorezzo (MI)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2023 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e poi ritualmente notificato alla controparte assieme al decreto di fissazione dell'udienza, (di Parte_1 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo compratore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, parte resistente (di seguito anche senza Controparte_1 indicazione del tipo sociale o solo fornitore e/o venditore ed installatore), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. del 17.07.2025. In particolare, parte ricorrente ricostruiva la vicenda sostanziale e processuale intercorsa tra le parti e allegava a) che nell'anno 2020, avendo la necessità di effettuare un revamping del proprio impianto di stoccaggio e dosaggio additivi, avviava trattative precontrattuali con la società esperta nel settore e che, a seguito di sopralluoghi congiunti e della redazione di offerte ad opera del Controparte_1 venditore, le parti contraenti concludevano contratto di vendita, comprensivo dell'attività di installazione e montaggio, in data 15.01.2021; b) che verso le prestazioni di consegna dei materiali e di montaggio ed installazione degli stessi poste in essere dal venditore, corrispondeva alla società CP_1
la somma di euro 74.942,16; c) di aver segnalato in più occasioni al venditore problematiche
[...] emerse a seguito dell'attività di montaggio, nonché di aver evidenziato l'urgenza di interventi di ripristino risolutivi da parte del venditore;
d) che interveniva presso l'impianto, senza Controparte_1 però esito risolutivo e persistendo alcune problematiche che venivano parimenti denunciate al venditore;
e) che da ciò discendevano significativi rallentamenti della produzione ed in alcuni casi anche il fermo della stessa, con inevitabile perdita di fatturato e necessità di utilizzo straordinario di pagina 2 di 17 manodopera per svolgere manualmente comunque le proprie attività; f) di aver incaricato un proprio consulente tecnico di fiducia al fine di valutare l'effettivo stato dell'impianto e l'entità dei vizi riscontrati, risultati derivanti da errori di progettazione e di installazione dei materiali forniti dalla stessa società venditrice;
g) di aver instaurato innanzi al Tribunale di Forlì Controparte_1 procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. che aveva avuto esito negativo quanto alla risoluzione bonaria della controversia. Alla luce di tali evidenze fattuali, parte ricorrente lamentava di aver subito ingenti danni, a causa dell'inadempimento ritenuto imputabile al venditore e, pertanto, domandava la riduzione del prezzo di compravendita e la restituzione dell'importo pari al deprezzamento dell'impianto, nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in relazione alle singole voci meglio elencate in ricorso;
oltre alle spese anticipate in sede di procedimento di consulenza tecnica d'ufficio preventiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2023, si costituiva CP_1
, eccependo la decadenza dalla garanzia per i vizi lamentati ex art. 1495 c.c., nonché in via
[...] generale l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendone la reiezione. Nel ribadire fermamente l'insussistenza di alcun vizio dell'impianto di dosaggio additivi per cui debba ritenersi responsabile il venditore delle componenti previste contrattualmente, parte resistente deduceva innanzitutto come l'accordo contrattuale concluso tra le parti contraenti fosse relativo alla sola fornitura ed installazione delle componenti e dei materiali ordinati, senza conferimento di alcun incarico di progettazione esecutiva e con espressa indicazione convenzionale dello stato dell'impianto nel suo complesso, e non riguardasse né il sistema di pesatura né tantomeno l'impianto elettrico generale di comando dei componenti, l'impianto pneumatico generale, pratiche edilizie e piano rischi USL, opere murarie e fondazioni silos ed altri componenti, relazioni di calcolo e disegni delle fondazioni. Parte resistente contestava le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio preventiva, richiamando le osservazioni e gli aspetti critici evidenziati dal proprio consulente tecnico di parte e deduceva il proprio esatto adempimento rispetto alle obbligazioni convenzionalmente assunte nei confronti del compratore, allegando, invece, come non abbia ingiustificatamente corrisposto alla società venditrice Pt_1 CP_1
le ultime due rate di prezzo concordate pari ad euro 24.400,00, alle scadenze rispettivamente
[...] del 30.09.2021 e del 30.10.2021, proponendo sul punto domanda di pagamento in via riconvenzionale.
Con ordinanza del 18.01.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice non accoglieva l'istanza di parte resistente di mutamento del rito in ordinario di cognizione, ritenendo sussistenti le condizioni poste per la continuazione con il rito semplificato prescelto da parte ricorrente, anche dando atto che entrambe le parti hanno offerto in comunicazione copia del contratto di vendita sottoscritto in data 15.01.2021, nonché la relazione definitiva depositata dal CTU, ing. Persona_1 nell'ambito del procedimento preventivo svoltosi tra le medesime parti ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.; disponeva l'acquisizione dell'integrale fascicolo d'ufficio del procedimento preventivo recante r.g. n. 2091/2022 e, su richiesta dei difensori delle parti, assegnava i termini istruttori di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. al fine di consentire alle parti di replicare anche in via istruttoria alle avversarie difese, fissando udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. Con ordinanza del 8.05.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice ammetteva e non ammetteva le istanze istruttorie delle parti nei limiti di cui in motivazione e fissava per l'escussione di tutti i testimoni ammessi l'udienza del 26.09.2024, riservando all'esito l'eventuale decisione in ordine all'eventuale integrazione e/o chiamata a chiarimenti del CTU. All'udienza del 2609.2024, venivano escussi i testimoni di parte ricorrente, Testimone_1
, e i testimoni di parte resistente, e . Testimone_2 Tes_3 CP_2 Persona_3 Con ordinanza del 3.10.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice, alla luce delle risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruttoria orale espletata, fissava successiva udienza per sentire a chiarimenti il CTU, ing. nel pieno contraddittorio con le parti. Persona_1
pagina 3 di 17 All'udienza del 7.11.2024, il consulente tecnico d'ufficio nominato del procedimento di istruzione preventiva, sempre sotto il vincolo del giuramento prestato, forniva i chiarimenti richiesti. Con ordinanza del 21.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, ritenuti gli accertamenti tecnici condotti, anche in ragione dei chiarimenti forniti, completi ed esaustivi ai fini del decidere, nonché ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte resistente;
formulava in ogni caso proposta di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., assegnando alle parti termine sino al 31.12.2024 per far pervenire telematicamente la propria eventuale dichiarazione di accettazione della proposta giudiziale e/o eventualmente dichiarazione motivata di non accettazione dell'accordo transattivo proposto e fissando udienza per verificare l'esito della proposta ex art. 185 bis c.p.c., al giorno 19.02.2025; fissava in ogni caso già udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c. al giorno 16.07.2025, assegnando sin d'ora alle parti termine per il deposito di brevi ed eventuali note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza. All'udienza del 19.02.2025, svoltasi con modalità di trattazione da remoto ex art. 127 bis c.p.c., le parti si riportavano rispettivamente alle rispettive note autorizzate di accettazione della proposta giudiziale da parte del ricorrente e di motivata non adesione da parte del resistente e chiedevano congiuntamente che la causa fosse trattenuta in decisione;
all'esito il giudice confermava la propria precedente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.
All'udienza del 16.07.2025, svoltasi su richiesta delle parti con modalità di trattazione da remoto ex art. 127 bis c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni, si svolgeva contestuale discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. e il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni patrimoniali subiti ex artt. 1490, 1492 e 1494 c.c. proposte dal compratore nei confronti del venditore Parte_1 [...]
all'esito dell'istruttoria condotta, sono risultate sostanzialmente Controparte_1 CP_1 fondate e, dunque, devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte, con conseguente e necessaria rideterminazione del rapporto dare / avere tra le parti contraenti vincolate dal contratto di fornitura e di installazione di componenti per l'ammodernamento del sistema di stoccaggio – dosaggio additivi, sottoscritto in data 15.01.2021, anche in ragione della domanda di pagamento del residuo saldo prezzo pattuito proposta in via riconvenzionale dal venditore . Controparte_1 Al fine di una più chiara esposizione delle ragioni sottese a tale decisione, è opportuno trattare le varie questioni sollevate dalle parti in distinte sezioni di motivazione. 1. Preliminarmente, ai fini della decisione della presente controversia, si rende necessario sin d'ora rilevare come il rapporto contrattuale che lega le parti contraenti e sia Pt_1 Controparte_1 pacificamente disciplinato dalla scrittura privata sottoscritta in data 15.01.2021 (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente e doc. n. 5 parte resistente), nonché procedere alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 112 c.p.c. di un tale valido e documentato accordo scritto intercorso tra le odierne parti processuali, anche al fine di individuare la disciplina codicistica applicabile alla fattispecie considerata. 1.1 Per un verso, innanzitutto, non vi è dubbio, che il predetto contratto abbia forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e produca i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di stipulazione e non ne hanno nelle more del presente giudizio eccepito l'invalidità o messo in discussione in alcun modo l'effettiva conclusione, ponendo unicamente questioni interpretative in relazione allo stesso. Pertanto, in via generale, presupposto imprescindibile della presente decisione è la validità dell'intero regolamento contrattuale in oggetto, che è stato stipulato, in linea con il generale principio dell'autonomia negoziale di cui sui all'art. 1322 c.c., avendo ad oggetto diritti disponibili, e comunque “nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative”. Sempre a tal proposito ed in via generale, ci si limita, altresì, a ricordare che l'interpretazione del pagina 4 di 17 contratto, così come l'interpretazione delle singole clausole e condizioni, deve essere effettuata facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c.. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato nella propria oggettività e unitarietà, anche in relazione al comportamento complessivo tenuto dalle stesse, sia in sede di conclusione dell'accordo contrattuale e sia eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, durante l'esecuzione del rapporto;
in ogni caso, sempre senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. In aggiunta, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che, quali norme di chiusura, gli artt. 1366 e 1367 c.c. statuiscono che, in ogni caso, “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” e che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, così garantendo e rendendo effettivo anche l'ulteriore principio generale di conservazione degli atti negoziali. Ancora, si deve premettere come, pur in presenza di un contratto scritto (quale idonea e sufficiente fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti), sia comunque ammissibile la prova testimoniale diretta ad accertare il comportamento delle parti in sede di trattative per giungere ad un tale accordo, prima del relativo perfezionamento, così come volta a chiarire fatti storici influenti sulla vicenda fattuale complessivamente oggetto di esame in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 59 del 14.01.1971 e Cass. n. 5880 del 04.03.2021). Per altro verso, ci si limita poi a ricordare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che anche di recente ha affermato che “in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto)” (cfr. Cass. n. 17855 del 22.06.2023, Cass. n. 5935 del 12.3.2018, Cass. n. 20301 del 20.11.2012 e di recente Cass. n. 9389 del 10.04.2025).
1.2 Nel caso di specie, facendo congiunta applicazione dei summenzionati principi giuridici, si deve rilevare che la scrittura privata sottoscritta in data 15.01.2021 integra un contratto di vendita misto appalto e come risulti nella sostanza prevalente, nel caso di specie, la prestazione di dare ovvero di fornire le componenti e i materiali elencati e descritti nella scrittura privata, verso pagamento del
“prezzo netto totale forfettario” convenzionalmente pattuito in euro 100.000,00 più I.V.A., con conseguente ed ancillare prestazione – parimenti contrattualmente disciplinata – in capo al venditore di installazione degli stessi presso il preesistente impianto produttivo, da Controparte_1 rimodernare, di proprietà del compratore Opera. Parimenti, ricomprese nell'ambito del sinallagma contrattuale voluto e concluso dalle parti contraenti, sono poi le preliminari prestazioni di progettazione esecutiva e di costruzione dei beni mobili compravenduti tra le parti. Ciò emerge chiaramente dagli atti, in applicazione di criteri ermeneutici tanto a carattere testuale, quanto sistematico. In tal senso, infatti, devono essere tenuti in considerazione tanto la sostanziale prevalenza del costo dei materiali forniti dal venditore indicato in complessivi euro 55.840,00 (costi di Controparte_1 imballo e trasporto inclusi), in relazione al prezzo netto per le opere di “smontaggio delle componenti esistenti” e di “installazione dei componenti nuovi-sopra elencati” previsto in complessivi euro 52.000,00, quanto la stessa pattuizione di un prezzo complessivo a corpo, piuttosto che a misura. pagina 5 di 17 Inoltre, una tale prevalente causa in concreto emerge, altresì, dalle allegate “condizioni di fornitura” nell'ambito delle quali si prevede “Fornitura: Quanto proposto trattasi di componenti di impianti che vengono forniti come tali, il fornitore non risponde della loro integrazione all'interno di un ciclo produttivo, pertanto restano esclusi montaggi ed interventi in cantiere” – queste ultime, infatti, che non sarebbero ricomprese nel contratto di vendita standard, sono state aggiunte espressamente nell'accordo contrattuale sottoscritto. Pertanto, in sintesi, il conseguimento da parte del compratore dei beni mobili descritti nella scrittura privata in esame risulta l'effettiva finalità del contratto, tenuto conto della sostanziale possibilità per il venditore a priori di conoscere l'impatto del proprio lavoro, anche in termini di costo, necessario per l'ancillare obbligazione di installazione in loco delle componenti e dei materiali ordinati. Ne consegue, la necessaria applicazione nel caso di specie della disciplina codicistica in materia di compravendita di beni mobili, come peraltro concordemente indicato anche dalle parti.
1.3 Diversamente, invece, le contrapposte ricostruzioni interpretative proposte dalle parti in merito all'effettiva estensione delle obbligazioni assunte dal venditore ed installatore, odierna parte resistente, e al denunciato inadempimento ritenuto imputabile alla condotta di quest'ultimo hanno trovato puntuale soluzione all'esito dell'istruttoria complessivamente condotta. In primo luogo e sotto tale specifico profilo di analisi, si deve evidenziare come la scrittura privata sottoscritta tra le parti contraenti, in data 15.01.2021 (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente e doc. n. 5 parte resistente), sia il frutto di una protratta e precedente trattativa precontrattuale intercorsa tra le due società contraenti, rispettivamente condotte per il compratore Opera dal dipendente, responsabile tecnico, e per il venditore ed installatore dall'agente, Tes_3 Controparte_1 CP_2 Ciò è stato confermato da entrambi, escussi come testimoni, e trova riscontro documentale sia nelle precedenti offerte formulate dal venditore e non accettate dal compratore relative al periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 (cfr. doc. nn. da 1 a 5 parte ricorrente), sia nella dettagliata descrizione dei singoli beni mobili ordinati da e poi consegnati da , contenuta Pt_1 Controparte_1 nell'ultima offerta formulata dal venditore ed accettata dal compratore (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente e doc. n. 5 parte resistente). Nello specifico, ciò consente di ritenere come oggetto del contratto di fornitura siano componenti e materiali, non già standardizzati, bensì caratterizzati da una particolare personalizzazione, che pertanto presuppone logicamente anche una prodromica attività di specifica progettazione e di produzione in capo al fornitore medesimo, in assenza di altre specifiche e circostanziate previsioni contrattuali sul punto. Tali prestazioni necessariamente preliminari rispetto alle principali obbligazioni contrattualmente assunte dal venditore di fornitura e di Controparte_1 installazione di componenti e materiali per l'ammodernamento dell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi, di proprietà del compratore rendono, altresì, l'accordo contrattuale per cui è causa un Pt_1 contratto, in realtà, di vendita di beni mobili misto appalto, quanto all'attività di progettazione esecutiva e di realizzazione di beni non standardizzati e anzi personalizzati in base alle concrete esigenze del compratore, nonché alla “configurazione attuale dell'impianto di dosaggio” e agli obbiettivi perseguiti, parimenti testualmente riportati, per volontà delle parti contraenti, a pag. 2 del regolamento contrattuale (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente e doc. n. 5 parte resistente). In secondo luogo, infatti, l'aspetto circa la forte – sebbene non ritenuta prevalente – attività di personalizzazione della fornitura e di installazione delle predette componenti e materiali, svolta dal venditore ed installatore in favore di è emersa anche nel corso dell'istruttoria. Controparte_1 Pt_1 Da un lato, i già citati testimoni escussi, e hanno di fatto Tes_3 CP_2 concordemente confermato il preventivo svolgimento di sopralluoghi congiunti presso il preesistente sistema di stoccaggio – dosaggio additivi, soggetto alla dedotta operazione di complessiva ristrutturazione e ammodernamento, intrapresa dalla società Pt_1 In particolare, il primo ha dichiarato “sono stato presente personalmente al sopralluogo. Ricordo che alla firma del contratto eravamo presenti io, e presso la sala riunioni e poi io e CP_2 CP_3 CP_2 abbiamo fatto un sopralluogo presso la produzione. Ricordo che prese personalmente delle CP_2
pagina 6 di 17 misure necessarie per la progettazione e la costruzione delle singole componenti, al fine di verificare gli ingombri e gli spazi di passaggio disponibili. Ricordo che disse proprio che era meglio così, piuttosto che basarsi su un disegno fatto da altri (ditta Cams) risalente all'anno 2000 circa” e il secondo ha, in aggiunta, affermato sempre con riguardo al periodo della trattativa precontrattuale
“Ricordo che in realtà mi sono recato più volte presso Opera al fine di prendere le misure delle singole componenti da progettare e da costruire. I miei referenti di erano e Pt_1 Tes_3
” (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024 – capitolo 5 parte ricorrente). Persona_5 Dall'altro lato, lo svolgimento di preventivi sopralluoghi e rilievi da parte del venditore per prendere contezza diretta dello stato dei luoghi e delle caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento delle componenti e dei materiali da fornire ed installare presso l'impianto di dosaggio additivi ha trovato dimostrazione in via documentale, così come lo scambio di informazioni tecniche tra le parti contraenti relative alla natura e qualità degli additivi trattati nell'impianto di addirittura prima Pt_1 della conclusione dell'accordo contrattuale (cfr. doc. nn. 7 e 48 parte ricorrente). Pertanto, non vi è dubbio che costituiscano obbligazioni di facere parimenti assunte in concreto, e quantomeno per fatti concludenti, dalla parte contraente anche quella avente ad Controparte_1 oggetto la preventiva progettazione esecutiva (non richiesta né eventualmente fornita dal proprietario dell'impianto) e la conseguente costruzione delle componenti personalizzate da fornire e poi da installare presso l'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi di Pt_1 In terzo luogo, poi, una tale ricostruzione del complessivo assetto di interessi ed obblighi posto alla base della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 15.01.2021 ha trovato puntuale riscontro nell'ambito delle verifiche e delle considerazioni tecniche svolte dal CTU nominato, ing. Persona_1 nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato tra le medesime parti ed acquisito nel presente giudizio di merito. Per quanto di specifico interesse, il consulente tecnico d'ufficio, rispondendo ai quesiti affidatigli, ha precisato per quanto attiene all'aspetto prettamente tecnico delle vicende in esame che “(…) In merito alla attinenza di tali vizi con l'attività di progettazione di seguito si riassumono le principali tematiche che devono essere osservate da diversi punti di vista. La complessità dell'integrazione dei componenti da installare nell'impianto esistente doveva consigliare il Committente ( di dare incarico ad un progettista di impianti di Parte_1 realizzare la progettazione esecutiva. (…) Questa era la via maestra da seguire a mio avviso. Cosa è successo in realtà. Opera ha affidato la fornitura e posa in opera dei componenti meccanici da installare a senza fornire un progetto esecutivo. Nel preventivo /contratto si impegna CP_1 CP_1 a fornire una serie di componenti meccanici, di cui dettaglia le caratteristiche geometriche e costruttive, per il trasporto di prodotti aventi determinate caratteristiche fisiche (...)”, ancora “L'altra ( ha la responsabilità di aver accettato l'incarico di fornitura e posa di Controparte_1 componenti meccanici in un impianto esistente, effettuando i rilievi necessari, senza evidenziare al committente ( la necessità di ricevere, a supporto della costruzione dei componenti Parte_1 meccanici, un progetto esecutivo dei componenti meccanici stessi e della loro distribuzione spaziale all'interno dell'impianto esistente” (cfr. pagg. 9 e 10 relazione tecnica). Sul punto, per completezza espositiva, si deve porre in evidenza come l'affermazione del CTU relativa ad una “corresponsabilità in tal senso, sia di parte ricorrente, che di parte resistente”, pur di innegabile rilevanza sul piano fattuale e tecnico, non può ritenersi dirimente nel caso di specie, alla luce dei contenuti dell'accordo contrattuale intercorso tra le parti, come in precedenza accertato sul piano giuridico. Lo si ribadisce, in base al sinallagma contrattuale effettivamente concluso tra le parti contraenti, l'obbligazione di progettazione esecutiva e di realizzazione a regola d'arte delle componenti e dei materiali compravenduti deve ritenersi gravante sul venditore ed installatore . Controparte_1 Inoltre, lo stesso consulente tecnico d'ufficio, sentito a chiarimenti sempre sullo specifico aspetto relativo all'attività di valutazione e verifica delle specifiche tecniche del materiale da trasportare nelle coclee, ha precisato che “in base alla diligenza tecnica qualificata e alla mia esperienza professionale è attività che spetta in capo a chi deve progettare il funzionamento delle coclee. Preciso che il cambio pagina 7 di 17 di stato degli additivi inseriti all'interno delle coclee da è determinato dall'incremento di Pt_1 temperatura causato dal malfunzionamento/fregamento delle spire delle coclee medesime con il materiale (polvere molto fine che con l'aumento delle temperature fa dei grumi)” (cfr. verbale d'udienza del 7.11.2024). 1.4 In ultima analisi e sempre in via preliminare, ci si limita a rilevare che costituiscono poi circostanze fattuali pacifiche tra le parti che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 16782 del 21.06.2019 e Cass. n. 17889 del 27.08.2020), sia l'integrale esecuzione delle prestazioni pattuite da parte del venditore ed installatore
, presso l'impianto di dosaggio per cui è causa, nei tempi concordati (cfr. doc. n. 8 Controparte_1 parte ricorrente) - fatte salve ovviamente le contestazioni in termini di vizi e difetti di funzionamento sollevate dal compratore, che verranno analizzate nel proseguo della motivazione -, sia l'intervenuto pagamento del prezzo convenuto ad opera del compratore Opera in misura pari ad euro 74.942,16, I.V.A. compresa, in favore del fornitore (cfr. doc. n. 45 parte ricorrente), nonché la Controparte_1 mancata corresponsione della somma pattuita a titolo di saldo prezzo, richiesta da parte resistente in via riconvenzionale e quantificata in euro 48.800,00, come da fattura commerciale n. 647 del 31.08.2021 (cfr. doc. n. 2 parte resistente) ed in relazione alla quale parte ricorrente ha sollevato eccezione Pt_1 di inadempimento ex art. 1460 c.c., con conseguente compensazione con i propri pretesi controcrediti vantati ai sensi degli artt. 1492 e 1494 c.c., in ragione della riscontrata presenza di pretesi vizi e difetti sulle componenti progettate, fornite ed installate. Inoltre, si osserva che parte ricorrente ha specificamente contestato anche il quantum della pretesa a saldo azionata in via riconvenzionale da
, precisando come la differenza tra quanto pagato e quanto pattuito, I.V.A. al 22% Controparte_1 compresa, sia in ogni caso pari alla minor somma di euro 47.057,84, I.V.A. inclusa. 2. Tutto ciò doverosamente premesso in fatto ed in diritto, si rende inoltre necessaria una breve ricostruzione anche della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti processuali e sussumibili appunto nell'alveo del contratto di compravendita di beni mobili. 2.1 Come noto e per pacifica giurisprudenza, ci si limita a ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Quanto al contratto tipico di compravendita di beni mobili, si deve ricordare che l'art. 1476, numero 3, c.c., prevede tra le obbligazioni del venditore quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa e che, dunque, il venditore è tenuto alla garanzia nei confronti del compratore, nel caso in questa sede di interesse ovvero nel caso di vendita di cosa viziata per la mancanza delle qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c.. In particolare, per qualità promesse devono intendersi anche quelle qualità particolari del bene ovvero inerenti ad un uso della cosa conforme alla sua destinazione, da farsi tuttavia in presenza di determinate condizioni del bene medesimo e si precisa che, in tali specifiche ipotesi, il venditore risponde soltanto ove tali qualità particolari siano state inserite, espressamente o implicitamente, nell'accordo contrattuale concluso (cfr. Cass. n. 6240 del 4.06.1993). Per quanto di specifico interesse ai fini della decisione del caso di specie, è altresì indispensabile ricordare sin d'ora che, anche alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, incombe sul compratore l'onere della prova in merito alla sussistenza dei vizi del bene compravenduto. Infatti, “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. S.U. n. 11748 del 3.05.2019). Sempre in via generale, occorre poi preliminarmente accertare la sussistenza di legittimazione pagina 8 di 17 in capo al compratore di far valere la garanzia per i vizi nei confronti del venditore considerato l'assetto convenzionale degli interessi delle parti contraenti e la prova della tempestiva denuncia di presunti vizi nei termini di legge, anche alla luce delle eccezioni sollevate da parte resistente. Sotto un primo profilo d'indagine, si precisa, per quanto di particolare interesse ai fini della presente decisione, che tra i possibili vizi che il compratore è legittimato a far valere nei confronti del venditore, vi sono certamente, accanto ai vizi derivanti dalla mancanza di qualità promesse della cosa venduta ai sensi dell'art. 1497 c.c. e alla consegna dell'aliud pro alio, istituto di pura creazione giurisprudenziale, i vizi della cosa venduta, che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ai sensi dell'art. 1490 c.c.. I vizi redibitori di cui all'art. 1490 c.c. riguardano sostanzialmente le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa (cfr. Cass. n. 6596 del 5.04.2016) ed integrano, dunque, ipotesi di inesatto adempimento, in relazione ai quali opera la speciale garanzia per vizi stabilita dagli artt. 1492 e 1497 c.c., con conseguente applicazione dei termini di decadenza e prescrizione previsti ai sensi dell'art. 1495 c.c.. In particolare, inoltre, come noto, l'art. 1495 c.c. prevede i termini e le condizioni della relativa azione ovvero che il compratore decade dal diritto alla garanzia da parte del venditore se non denuncia allo stesso i vizi entro otto giorni dalla scoperta, non essendo necessaria la denuncia nel solo caso in cui il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato e che “l'azione si prescrive, in ogni caso in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”. Sul punto si richiamano, inoltre, due recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità che affermano, per un verso, che “in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex articolo 1495 del codice civile si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio;
la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex articolo 1495 del codice civile per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile, è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo” (cfr. Cass. n.17597 del 21.08.2020) e, per altro verso, che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (cfr. da ultimo Cass. n. 24348 del 30.09.2019). Ed ancora, applicabile al caso di specie, è altresì la massima giurisprudenziale per cui “in tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 cod. civ. - decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 747 del 14.01.2011, nonché più di recente in materia di sostituzione della cosa difettosa Cass. n. 8775 del 03.04.2024 e Cass. n. 23970 del 22.10.2013). 2.2 Dovendo senz'altro essere qualificati, come redibitori, i vizi e i difetti oggetto di causa – considerate le valutazioni tecniche condotte dal CTU nominato ing. e la natura dei difetti Persona_1 riscontrati su alcune componenti dell'impianto di dosaggio (erronea progettazione e montaggio di coclee) che lo hanno reso inidoneo all'uso –, in via del tutto assorbente, si deve osservare che l'onere di provare la tempestiva denuncia degli stessi in relazione agli specifici beni mobili forniti ed installati dal pagina 9 di 17 venditore è stato assolto dal compratore Opera, con riferimento alle allegate attività di erronea progettazione e montaggio delle stesse. Per un verso, parte ricorrente ha offerto in comunicazione plurime contestazioni scritte inviate al fornitore , poco dopo la consegna e l'installazione avvenute nei mesi di luglio ed Controparte_1 inizio agosto 2021, tanto nel mese di agosto 2021, quanto nel mese di settembre 2021 a seguito dei primi interventi di riparazione posti in essere dal venditore sin dallo stesso mese di agosto 2021 (cfr. doc. n. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 parte ricorrente). Inoltre, con mail del 30.09.2021, è lo stesso venditore a riepilogare gli interventi di riparazione svolti presso l'impianto di dosaggio additivi Controparte_1 (cfr. doc. n. 15 parte ricorrente). Per altro verso, tali circostanze fattuali hanno poi trovato piena conferma anche in sede di istruttoria orale, in quanto dalle dichiarazioni testimoniali complessivamente rese è emerso in ogni caso che i dedotti vizi attinenti alle coclee erano di fatto noti al venditore ed installatore, che li ha sostanzialmente riconosciuti con il proprio fattivo comportamento, intervenendo in più occasioni presso l'impianto per l'effettuazione di sopralluoghi, verifiche e riparazioni (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024 – dichiarazioni testimoniali di , e . Tes_3 CP_2 Persona_3 Dagli atti del presente giudizio emerge, pertanto, chiaramente la sussistenza della condizione necessaria per l'esercizio della garanzia per i vizi e i difetti delle componenti e dei materiali forniti incidenti sul corretto funzionamento dei microdosatori e delle bilance dell'impianto di dosaggio additivi, non potendosi ritenere maturata né la decadenza né la prescrizione in relazione all'azione proposta dal compratore Opera in relazione ai tali specifici aspetti. 2.3 Al contrario, una tale idonea prova non è stata fornita con riguardo allo specifico vizio lamentato in termini di segatura della trave portante presente nell'impianto di miscelazione. Un tale vizio risulta documentalmente indicato e di conseguenza denunciato alla controparte contrattuale soltanto nel mese di febbraio 2022, con la trasmissione della consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. (cfr. doc. n. 17 parte ricorrente), a fronte della data di effettiva scoperta Persona_6 risultante dalla dichiarazione testimoniale di per cui “la trave portante presente Tes_3 nell'impianto era intera e nel mese di fine agosto/inizio settembre, operando nell'impianto, ci siamo resi conto che era stata tagliata col cannello in modo da fare entrare il motore che gestisce il movimento della coclea. Preciso in ogni caso di non aver visto personalmente qualche operaio di
effettuare il predetto taglio” (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024). Analogamente, non CP_1 risulta idoneo a tal proposito nemmeno la relazione tecnica offerta in comunicazione da parte ricorrente redatta dall'ing. in data 5.07.2022 che a seguito di verifiche e sopralluoghi evidenzia le Persona_7 problematiche di appoggio e di carico della porzione danneggiata, scoperta dall'odierna parte ricorrente sin dalla conclusione dell'attività di installazione terminate dalla controparte in data 6.08.2021 (cfr. doc. n. 20 parte ricorrente). Da ciò ne consegue, unicamente allo specifico fine ora in esame, la decadenza del compratore dalla garanzia per i vizi, a causa della mancanza di adeguata prova di tempestiva denuncia anche Pt_1 dell'ulteriore vizio lamentato dalla stessa in tale senso lamentato. Per completezza espositiva, si deve sin d'ora rilevare l'infondatezza della domanda attorea in tal senso formulata da parte ricorrente, anche nel merito e tenendo in considerazione la modifica della domanda svolta in sede di prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. da parte di
Nonostante, l'effettiva dimostrazione in atti della sussistenza del lamentato taglio della struttura Pt_1 portante (cfr. doc. nn. 17, 20 e 21 parte ricorrente), riscontrato anche dalle verifiche condotte dal CTU nominato, ing. in sede di operazioni peritali – per cui “Si tratta di un taglio dell'ala Persona_1 inferiore effettuato su una trave strutturale, che dovrà essere ripristinata, per conferire la medesima resistenza che la trave aveva prima dell'intervento. Il taglio è stato fatto per accogliere un microdosatore, senza avere cura della sicurezza strutturale dell'impianto” (cfr. relazione peritale pag. 4) – in via di ragione maggiormente liquida si deve evidenziare la mancanza di idonea prova in atti circa la sussistenza di un nesso causale tra l'ipotizzata condotta illecita del venditore ed installatore pagina 10 di 17 e il danno subito dal compratore nonché in ordine ad un comportamento Controparte_1 Pt_1 colposo e/o addirittura doloso univocamente imputabile al primo. Pertanto, dalle poste di deprezzamento delle prestazioni obbligatorie convenzionalmente assunte dal venditore ed installatore, nonché dalle poste di danno considerate e quantificate dal CTU, i relativi importi andranno doverosamente detratti, come meglio si dirà nel proseguo. 2.4 Inoltre, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale condotta, nonché delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, nella specie, si ritiene raggiunta adeguata prova circa l'effettiva sussistenza dei lamentati vizi redibitori che impedivano e/o limitavano il corretto ed efficiente funzionamento del sistema di dosaggio degli additivi, come meglio allegati dalla parte ricorrente con consulenza tecnica di parte e ampia documentazione fotografica (cfr. doc. nn. da 9 a 21 e 47 parte ricorrente), causati dalle componenti e dai materiali progettati, costruiti ed installati dal venditore . Controparte_1 La maggior parte dei vizi lamentati, come allegati da parte ricorrente nel proprio ricorso cautelare ex art. 696 c.p.c. e nel proprio ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., inizialmente supportati dalle risultanze della consulenza tecnica di parte (cfr. doc. n. 17 parte ricorrente) e dalla ampia corrispondenza mail intercorsa tra il compratore e il venditore a seguito della consegna e Pt_1 Controparte_1 dell'installazione (cfr. doc. nn.
7-16 e 44 parte ricorrente), in sede istruttoria hanno dapprima trovato conferma nelle convergenti dichiarazioni rese dai testimoni escussi, per quanto attiene alle problematiche che hanno comportato l'attività di riparazione posta in concreto in essere dal fornitore nei mesi di agosto 2021 e settembre 2021 (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024) e poi nelle risultanze a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nominato, per quanto attiene alle riscontrate “difficoltà operative nel caricamento manuale dei microsili degli additivi”, nonché alle riscontrate inefficienze legate “al montaggio dei componenti” creati ed installati dall'odierna parte resistente, a seguito dell'effettuazione di verifiche tecniche e sopralluoghi, sempre nel pieno contraddittorio tecnico. In particolare, l'ing. ha riscontrato ed analiticamente elencato, da un lato, vizi e difetti che Persona_1 hanno caratterizzato le componenti e i materiali compravenduti relativi alla fase di progettazione esecutiva degli stessi, in relazione ai quali si richiama integralmente l'elaborato peritale (cfr. relazione peritale pagg. 8 e ss.) e, dall'altro lato, ha evidenziato anche problematiche relative al non corretto montaggio di alcune componenti in termini di saldatura e di un miglior collegamento e sostegno (cfr. pagg. 5 e ss. relazione peritale – doc. n. 3 parte resistente e doc. n. 46 parte ricorrente). Tali difetti come accertati anche in sede di operazioni peritali dal CTU nominato nel procedimento di istruzione preventiva, non vi è dubbio che abbiano compromesso la complessiva e normale funzionalità dell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi di proprietà del compratore in quanto le Pt_1 specifiche componenti soggette a malfunzionamenti e guasti integrano elementi essenziali non solo per il complessivo funzionamento dell'impianto, preesistente e da ammodernare, ma anche per un corretto rapporto costi/efficienza che permettano un normale godimento. In aggiunta, poi, il CTU, ing. ha, altresì, accertato ed elencato analiticamente gli Persona_1 interventi non sempre risolutivi posti in essere nel corso del rapporto dal venditore ed installatore durante l'attività prestata dai propri tecnici in termini di assistenza e di riparazione Controparte_1 dell'impianto nel suo complesso, nonché ulteriori interventi realizzati direttamente dal compratore, anche per il tramite di società terze e necessari al ripristino del buon funzionamento dell'impianto (cfr. pagg. 6 e ss. relazione peritale). La responsabilità contrattuale dell'odierna parte resistente si base principalmente su l'inadempimento imputabile alla stessa dell'obbligazione assunta di progettazione esecutiva e produzione delle componenti e dei materiali oggetto di fornitura, come dettagliatamente indicati nel contratto di compravendita a seguito, come già accertato in precedenza, di ampia attività di trattativa precontrattuale, di sopralluoghi e di verifiche tecniche dirette per addivenire ad una corretta progettazione, nonché di reperimento delle indispensabili informazioni tecniche circa le caratteristiche specifiche dei materiali lavorati dal compratore Opera nell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi. Inoltre, l'inesatto adempimento imputabile al venditore ed installatore, soprattutto con riferimento pagina 11 di 17 all'erronea attività di progettazione esecutiva dallo stesso preliminarmente svolta per conto del compratore ha trovato ancora più compiuta conferma a seguito dei chiarimenti forniti Pt_1 all'udienza del 7 novembre 2024, dal CTU da cui sono emersi profili di negligenza ed imperizia colposamente imputabili alla parte contraente qualificata . Controparte_1 In tal senso, ci si limita a riportare quanto precisato dal CTU, in primo luogo in relazione alla valutazione e verifica delle specifiche tecniche del materiale da trasportare nelle coclee, per cui “in base alla diligenza tecnica qualificata e alla mia esperienza professionale è attività che spetta in capo a chi deve progettare il funzionamento delle coclee. Preciso che il cambio di stato degli additivi inseriti all'interno delle coclee da è determinato dall'incremento di temperatura causato dal Pt_1 malfunzionamento/fregamento delle spire delle coclee medesime con il materiale (polvere molto fine che con l'aumento delle temperature fa dei grumi)”, nonché alla sostanziale insufficienza dei dati richiesti e reperiti dal compratore (cfr. doc. n. 48 parte ricorrente) per cui “i dati tecnici ivi Pt_1 riportati attengono al peso specifico del materiale (additivi), al numero di kg per ogni ciclo e, nell'ultima colonna, il volume teorico del materiale necessario per trenta cicli;
a mio avviso tecnico oltre ai predetti dati era necessario conoscere, al fine di una corretta progettazione a monte, la granulometria del materiale. Senza esami specifici di laboratorio non so dire se si tratti di materiale igroscopico”. In secondo luogo, con specifico riferimento alla problematica di surriscaldamento delle coclee e precisando che “gli additivi vengono mescolati successivamente” al trasporto dei singoli additivi trattati nei diversi microdosatori presenti nell'impianto di dosaggio, ha confermato integralmente le risultanze della propria relazione peritale nella parte in cui ha accertato problematiche legate al sistema di pesatura e di trasporto degli additivi nei microdosatori progettati e realizzati dal venditore per cui “la coclea è stata costruita a passo delle spire costante” e, quindi “Maggiore attenzione doveva essere prestata alle caratteristiche fisiche dei materiali oggetto di trasporto, aventi un peso specifico molto basso e costituiti da particelle molto fini, impalpabili. Con un materiale che non scende facilmente per gravità, doveva essere posta maggiore cura nel progetto delle coclee”. Inoltre, in risposta alle osservazioni ricevute dal CTP di parte resistente, lo stesso CTU ha affermato che “(…) dal momento che l'impianto e i materiali trattati erano esistenti, avrebbe dovuto, CP_1 secondo una corretta prassi del costruire, prendere atto del materiale che le coclee di sua produzione dovevano trasportare (…)” (cfr. pag. 15 relazione peritale). Tali accertate condotte in parte negligenti ed in parte colposamente omissive, in particolare in sede di espletamento dell'attività prodromica di progettazione esecutiva delle componenti e dei materiali da fornire e da installare presso l'impianto del compratore sono altresì contrarie ai generali principi Pt_1 di diligenza e prudenza, nonché dell'autoresponsabilità del contraente nell'ambito dello svolgimento della propria autonomia negoziale e dell'assunzione di specifiche obbligazioni contrattuali. Fatto salvo quanto si dirà nel proseguo in ordine alla effettiva risarcibilità dei danni riscontrati ed imputabili al fornitore inadempiente, non si può in questa sede che condividere la ricostruzione del consulente tecnico d'ufficio in ordine all'individuazione di ulteriori interventi di risanamento e di ripristino volto al miglior funzionamento dell'impianto, in parte eseguiti da ed in Controparte_1 parte da in quanto effettuata con una metodologia organica, che ha tenuto conto della Pt_1 documentazione prodotta in atti e si è basata su sopralluoghi effettuati presso l'impianto, nonché tenuto conto che lo stesso CTU nominato ha, seppur sinteticamente, sostanzialmente risposto anche alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte. 3. Ciò doverosamente premesso e ricostruito in fatto, in primo luogo, si rende necessario analizzare la domanda attorea di accertamento e declaratoria della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni del venditore e di conseguente riduzione del prezzo complessivamente pattuito, per i dedotti vizi dei beni mobili compravenduti (erronea progettazione e montaggi di alcune componenti e materiali costruiti e forniti dal venditore ed installatore), ai sensi degli artt. 1476, 1490 e 1492 c.c.. 3.1 A tale specifico proposito, in via generale, ci si limita a ricordare che il nostro ordinamento giuridico ammette la possibilità per la parte che non intende soggiacere alla domanda di adempimento pagina 12 di 17 proposta nei propri confronti di opporre alla controparte negoziale l'eccezione in senso stretto di inadempimento ex art. 1460 c.c., in relazione alla quale, da un lato, è applicabile il generale criterio di riparto dell'onere probatorio in precedenza già richiamato (cfr. Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001 e ribadito anche di recente da Cass. n. 16324 del 10.06.2021) e, dall'altro lato, occorre accertare – fronte della nozione di buona fede prevista dall'art. 1460, comma 2, c.c. – la sussistenza di equivalenza tra l'inadempimento altrui e l'adempimento che viene rifiutato in forza dell'eccezione, nonché in caso di eventuali inadempimenti reciproci, essendo necessario condurre una valutazione comparativa, che tenga conto della proporzionalità e della causalità dei due inadempimenti al fine di stabilire quale sia stato preponderante e, dunque, atto a legittimare l'eccezione. In particolare, si ritiene opportuno a quest'ultimo proposito richiamare la chiara e condivisibile massima giurisprudenziale in base alla quale “il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico- sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma
2, c.c.” (cfr. Cass. n. 22626 del 08.11.2016). Inoltre, si precisa che i rimedi codicistici all'inadempimento contrattuale del venditore in relazione alla garanzia per i vizi del bene compravenduto possono consistere tanto nella riduzione del prezzo di vendita, quanto nel risarcimento del danno subito dal compratore per il ripristino e l'emenda dei medesimi vizi lamentati, devono però gli stessi essere imputabili univocamente allo stesso venditore. A quest'ultimo riguardo e tenuto conto della specifica domanda formulata da parte opponente, si ritiene opportuno riportare quanto disposto testualmente dall'art. 1494 c.c. per cui “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa” e precisare che l'azione di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, pur essendo certamente cumulabile con le azioni edilizie – come avvenuto nel caso di specie -, può essere esercitata, anche autonomamente, a condizione che sussistano i requisiti della garanzia per vizi e la colpa del venditore (cfr. Cass. n. 14986 del 28.05.2021, Cass. n. 6044/2004 e Cass. n. 14193/2004), colpa che si presume con il verificarsi del fatto obiettivo dell'inadempimento e viene meno soltanto se il venditore provi di avere ignorato la esistenza dei vizi nonostante l'uso della ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 4464/1997).
3.2 Nel caso in esame, il compratore ha, innanzitutto, scelto di agire per la riduzione del Pt_1 prezzo (actio quanti minoris) e una tale domanda deve trovare accoglimento alla luce delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, nonché facendo applicazione dei principi giuridici sopra richiamati. Dirimente ai fini della presente decisione, è la già accertata mancanza di prova in atti circa l'esatto adempimento della controparte contrattuale, che non ha posto in essere, prima, condotte idonee ad evitare l'esistenza dei vizi e dei difetti accertati sulle componenti fornite al compratore con la diligenza qualificata richiesta ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.p.c. e, poi, attività compitamente riparatorie dei difetti e delle problematiche riscontrate a seguito dell'opera di fornitura ed installazione delle stesse presso l'impianto preesistente, a fronte della dimostrazione in via documentale ad opera del compratore della fonte contrattuale del diritto azionato in giudizio (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte ricorrente) e della specifica allegazione degli altrui inadempimenti (cfr. doc. nn.
9-21 e 47 parte ricorrente). In aggiunta, la ricostruzione dei fatti proposta da parte ricorrente ha sostanzialmente trovato riscontro nell'ampia e dettagliata consulenza tecnica d'ufficio espletata, avendo l'ing. Persona_1 stimato, in base alla propria competenza tecnica e alla documentazione presente in atti, l'effettivo deprezzamento dei beni mobili compravenduti in complessivi euro 25.000,00, I.V.A. esclusa, derivante dalla non rispettata necessità di realizzare in concreto opere di ristrutturazione ed ammodernamento pagina 13 di 17 dell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi già esistente improntate alla corretta funzionalità e alla sicurezza dello stesso (cfr. pag. 12 relazione peritale ed allegato E). Come chiarito dal CTU, ing. all'udienza del 7.11.2024 una tale complessiva Persona_1 quantificazione in termini di oggettivo “deprezzamento” del valore effettivo delle componenti e dei materiali forniti ed installati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati (soprattutto errori di progettazione e di montaggio delle coclee fornite) è stata oggetto di puntuale specificazione voce per voce dell'ambito delle operazioni peritali condotte. Ciò integra la necessità di procedere ad una adeguata riduzione del prezzo originariamente pattuito dalle parti contraenti ai sensi dell'art. 1492 c.c., eccezione fatta per la quantificazione economica condotta dal CTU in relazione ad interventi di “integrazione strutturale per il ripristino della trave tagliata” pari ad euro 1.470,00 (cfr. allegato E alla relazione peritale), in ragione della già rilevata mancanza di adeguata prova in relazione all'imputabilità colposa all'operato del venditore ed installatore . Controparte_1 Per tali ragioni ed in sintesi, è evidente, dunque, la responsabilità contrattuale imputabile al venditore ed installatore e la conseguente obbligazione in capo a quest'ultimo di garantire il compratore adempiente, mediante riduzione del prezzo complessivamente convenuto a corpo pari ad euro 100.000,00, I.V.A. esclusa, nei limiti del reale deprezzamento dei beni mobili compravenduti accertato e pari ad euro 23.530,00, oltre I.V.A. (euro 25.000,00 – euro 1.470,00). 3.3 Quanto poi alla ulteriore domanda risarcitoria del danno patrimoniale subito dal compratore Opera a causa dell'inadempimento imputabile al fornitore, in termini di costi sostenuti da parte del compratore Opera per l'emenda dei vizi riscontrati, tesi a risolvere le problematiche di funzionamento e di sicurezza nonché ad evitare il completo blocco dell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi, la stessa deve trovare parziale accoglimento, in relazione alle sole poste di danno patrimoniale di cui abbia fornito idonea e compiuta prova dei relativi elementi costitutivi. Sul punto, ad integrazione di quanto già precisato in via generale in premessa, occorre brevemente tratteggiare i contorni del danno risarcibile al fine di procedere all'analisi delle specifiche poste di danno allegate e documentate in atti da parte ricorrente. Innanzitutto, si deve ribadire che l'azione di risarcimento dei danni per i vizi della cosa compravenduta ex art. 1494 c.c. è senza dubbio azione cumulabile al rimedio codicistico della riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., ma ove sia provata, tra le altre cose, la colpa del venditore. Sul punto, ci si limita a richiamare l'orientamento interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo” (cfr. Cass. n. 14986 del 28.05.2021). È, dunque, ammissibile che il compratore possa agire per il risarcimento del danno costituito dalle spese per eliminare i vizi del bene con una somma che deve essere riconosciuta a prescindere dall'effettiva eliminazione dei vizi medesimi (cfr. già Cass. n. 8336/1990), in quanto il compratore deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui egli si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi (cfr. di recente anche Cass. n. 14986/2021) ed integrando una tale obbligazione risarcitoria un debito di valore (cfr. Cass. n. 1627 del 19.01.2022 e Cass. n. 7948 del 20.04.2020). A tal proposito, si osserva, inoltre, che l'esistenza e l'entità del danno risarcibile sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate da colui che agisce per il risarcimento (cfr. pagina 14 di 17 ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito. Ulteriormente, si ritiene opportuno richiamare altresì la massima giurisprudenziale in base alla quale
“in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza” (cfr. Cass. n. 18947/2017). Tutto ciò doverosamente premesso, nella specie, un tale onere di specifica allegazione e soprattutto della prova dell'aver subito alcuni danni – che abbiano comportato un evento lesivo della sfera patrimoniale del compratore derivate dagli accertati vizi dei beni mobili compravenduti - è stato senza dubbio assolto da parte ricorrente, nell'ambito del presente giudizio, avendo, per un verso, provato di aver eseguito e/o fatto eseguire a imprese terze opere e attività di riparazione delle componenti fornite, che non consentivano il regolare ed efficiente funzionamento dell'impianto e, per altro verso, dimostrato di aver dovuto sostenere maggiori costi di produzione nel periodo interessato dai vizi e dai difetti imputabili al venditore ed installatore . Controparte_1 In primo luogo, con riferimento alle poste di danno allegate nel ricorso introduttivo da Pt_1 relative ai maggiori costi sostenuti a seguito dell'accertato inadempimento contrattuale del venditore, si rileva che parte ricorrente ha provato di aver pagato fatture emesse da società terze incaricate per la fornitura e la posa in opera di componenti e materiali idonei alla risoluzione delle problematiche emerse in relazione alla pesatura dei materiali lavorati e al loro regolare trasporto mediante sistema di microdosatori adeguati (cfr. doc. nn. 22-25, 27-31, 33, 35-37, 39, 41, 42 e 49-74 parte ricorrente). Tali circostanze fattuali hanno trovato inoltre puntuale riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese dal dipendente della stessa parte ricorrente Opera, , a conoscenza diretta degli accadimenti in Tes_3 ragione delle rispettive mansioni svolte (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024) e ne è stata confermata, da un punto di vista tecnico, la riconducibilità causale all'inadempimento contrattuale del fornitore
, sulla base di criteri oggettivi e motivati, anche in sede di risposta alle osservazioni Controparte_1 formulate dai CTP, come da elenco riportato all'allegato D della relazione peritale. In secondo luogo e per analoghe ragioni, costituisce danno risarcibile anche i maggiori costi sostenuti dal compratore per proseguire comunque l'attività produttiva anche nel periodo di sussistenza dei vizi e dei difetti riscontrati presso l'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi, mantenendolo comunque in produzione, al fine di evitare inevitabili maggiori danni conseguenti all'eventuale blocco integrale della catena produttiva. Alla luce della documentazione offerta in comunicazione e del convergente riscontro emerso dalle credibili dichiarazioni del testimone escusso socio e legale rappresentante della Testimone_2 (cfr. doc. nn. 26, 32, 34, 38 parte ricorrente e verbale d'udienza del 26.09.2024), Parte_2 dovendosi quindi escludere il dedotto concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., costituiscono danni risarcibili anche i documentati costi sostenuti da per reperire ulteriore Pt_1 manodopera per portare avanti comunque la propria attività imprenditoriale. Anche tali maggiori costi sostenuti devono essere qualificati come danni derivati dai vizi dei beni mobili compravenduti, in quanto rappresentano eventi lesivi relativi alla sfera patrimoniale del compratore. Pertanto, indubbia è la sussistenza del pieno diritto del compratore di vedersi risarciti i Pt_1 costi sostenuti, verificati e stimati come congrui, dal consulente tecnico d'ufficio al fine dell'emenda dei vizi e dei difetti riscontrati e del ripristino della totale efficienza dell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi oggetto del contratto di compravendita di componenti e materiali, dettagliatamente indicati per iscritto, concluso con in data 15.01.2021. Controparte_1 In base a tutte le precedenti considerazioni in fatto ed in diritto, l'odierna parte ricorrente è pagina 15 di 17 creditrice a titolo di risarcimento dei danni per i costi di emenda dei vizi derivanti dalle carenze progettuali e di montaggio a regola d'arte delle componenti fornite ed installate da Controparte_1 presso l'impianto per cui è causa nell'anno 2021, in relazione alla somma complessiva pari ad euro 50.342,55, in linea capitale, oltre devalutazione e rivalutazione monetaria, nonché interessi, come meglio indicato nel relativo punto del dispositivo. 3.4 In ultima analisi, quanto alla domanda in via riconvenzionale di pagamento del prezzo convenuto a saldo quantificato unilateralmente in euro 48.800,00 da parte resistente Controparte_1 (cfr. doc. n. 2 parte resistente), alla luce degli atti e delle risultanze istruttorie emerse, parte ricorrente ha fornito adeguata prova sia della minor somma eventualmente ancora dovuta in base all'accordo contrattuale, sia ed in via assorbente idonea prova della legittima e proporzionata eccezione di inadempimento sollevata nei confronti del venditore ed installatore parzialmente inadempiente, assolvendo all'onere di specifica allegazione e prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi.
Accertata, dunque, la riduzione del prezzo originariamente pattuito tra le parti contraenti e la responsabilità risarcitoria in capo all'odierna parte resistente nei confronti di parte Controparte_1 ricorrente Opera per tutte le ragioni anzidette, si rende ora necessario accertare come dal saldo prezzo contrattualmente previsto a forfait in euro 100.000,00, oltre I.V.A. al 22% vadano prima sottratte le somme già effettivamente corrisposte dal compratore nel corso del rapporto commerciale, Pt_1 unitamente all'importo in precedenza accertato a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. a causa dei vizi e dei difetti presenti sui beni mobili compravenduti e, poi, posto in compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell'inadempimento imputabile e colposo del venditore ed installatore;
il tutto oltre Controparte_1 interessi come meglio indicati in dispositivo. Parimenti fondata risulta, altresì, la domanda di rimborso delle spese che il compratore Opera documenta di aver integralmente anticipato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. dalla stessa parte introdotto, a titolo di compensi professionali liquidati in favore del CTU, ing. (importo complessivo di euro 5.084,55). Sul punto, ci si limita a rilevare che la Persona_1 relativa relazione peritale è stata ritualmente acquisita nell'ambito del presente giudizio di merito (cfr. doc. n. 46 parte ricorrente e doc. n. 3 parte resistente) ed utilizzata ai fini della presente decisione. 4. Infine, le spese di lite del presente giudizio ordinario di cognizione seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase processuale, in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La liquidazione viene in ogni caso condotta nei limiti delle note spese depositate dalle parti e, quindi, dei principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c.. 4.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte resistente in relazione alle domande proposte da parte ricorrente, come meglio chiarito in motivazione. Si ritiene però equa la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto, ponendo a carico della parte sostanzialmente soccombente la rifusione delle spese legali per i restanti tre quarti, in ragione della parziale reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi ed in ogni caso insussistenza di idonea prova della responsabilità del venditore limitatamente al dedotto vizio di segatura di una trave portante, nonché Controparte_1 rideterminazione al ribasso dei controcrediti richiesti da parte ricorrente a titolo di riduzione del prezzo e risarcimento del danno subito), nonché tenuto conto del complessivo contegno processuale tenuto dalle parti, anche in sede di proposta conciliativa giudiziale formulata ex art. 185 bis c.p.c.. pagina 16 di 17 4.2 I costi della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di ATP vengono posti definitivamente a carico di parte resistente, in ragione del fatto che sostanzialmente, in ragione delle proprie difese, vi ha dato causa e tenuto conto delle risultanze della stessa consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1709/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da parte ricorrente nei Parte_1 confronti di parte resistente nei limiti e per le ragioni di cui Controparte_1 in motivazione.
2. ACCERTA E DICHIARA che, in conseguenza degli accertati vizi e difetti delle componenti e dei materiali forniti ed installati da parte del venditore meglio Controparte_1 indicati in motivazione, il prezzo originario di compravendita dei beni mobili deve essere ridotto ai sensi dell'art. 1492 c.c. nel minor importo pari ad euro 76.470,00, oltre I.V.A..
3. ACCERTA E DICHIARA che parte ricorrente ha già corrisposto a parte Parte_1 resistente, in forza della scrittura privata di compravendita di beni mobili sottoscritta dalle parti contraenti in data 15.01.2021, l'importo pari ad euro 74.942,16, I.V.A. compresa.
4. ACCERTA E DICHIARA che parte resistente è tenuta al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma – già devalutata e Parte_1 rivalutata all'attualità oltre interessi alla data della presente sentenza - pari a complessivi euro 57.108,80, a titolo di risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale posto in essere dal venditore, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
5. NN, per l'effetto, previa riduzione del prezzo di compravendita originariamente pattuito tra le parti e previa compensazione giudiziale tra controcrediti accertati nell'ambito della motivazione della presente sentenza, parte resistente al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente della complessiva somma pari ad euro 38.757,56, Parte_1 oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
6. NN, altresì, parte resistente alla restituzione in Controparte_1 favore di parte ricorrente della somma anticipata a titolo di compensi liquidati Parte_1 al CTU, ing. in sede di procedimento di istruttoria preventiva ai sensi dell'art. 696 bis Persona_1 c.p.c. e pari ad euro 5.084,55, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
7. DICHIARA le spese di lite compensate per un quarto tra le parti;
conseguentemente,
8. NN parte resistente al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuti Parte_1 i tre quarti di tutto quanto in appresso) in euro 14.103,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 799,60 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria, nonché per documentate spese di notifica delle intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
9. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte resistente
[...]
Controparte_1
Forlì, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1709/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 PAPADOPOULOS NICOLAOS, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, N. 33, 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PAPADOPOULOS NICOLAOS
ATTORE - RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SALVATORI FABIANA, elettivamente domiciliato in VIA VALENTINO MAZZOLA, N. 38, 00142 ROMA presso il difensore avv. SALVATORI FABIANA
CONVENUTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 16 luglio 2025, svoltasi mediante collegamento audiovisivo da remoto ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 bis c.p.c. ed, in particolare,
- parte ricorrente Opera ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate in data 2.07.2025, ovvero: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via Principale I. accertare e dichiarare la responsabilità della ai sensi Controparte_1 dell'art. 1490 e s.s. c.c., per l'effetto ridurre il prezzo pattuito in contratto nella misura determinata in sede di CTU di Euro 25.000,00 complessivi oltre IVA, od eventualmente in via equitativa;
II. condannare al risarcimento del danno a favore di di Euro 57.917,65 Controparte_1 Parte_1 oltre iva (e quindi euro 70.659,18 con Iva al 22%) a titolo di danno emergente o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
III. per l'effetto respingere la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di euro 48.800,00, a titolo di corrispettivo ancora dovuto proposta con memoria di costituzione da;
IV. condannare Controparte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese per competenze professionali della Consulenza tecnica d'Ufficio nell'ambito del contenzioso N.RG 2091/2022 al dott. ed integralmente corrisposto da per Persona_1 Parte_1 l'importo complessivo di euro 5.084,55; In via Subordinata Nella denegata ipotesi in cui venisse pagina 1 di 17 riconosciuto un credito in favore della compensare detto importo con quanto Controparte_1 riconosciuto ad a titolo di riduzione del prezzo pattuito e del risarcimento del danno. Con Parte_1 vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge;
nonché delle spese relative alla CTU ex art. 696 bis cpc. Si allega nota spese.”;
- parte resistente ha concluso come da note conclusive autorizzate depositate Controparte_1 in data 2.07.2025, ovvero richiamando, quanto al merito, la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2023 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, (i) in via principale, rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, e perché, con riferimento alla contestata segatura della trave, Opera deve ritenersi decaduta dal diritto di far valer eventuali vizi non avendoli contestati nei termini di legge, così come precisato a p. 27, lettera G della presente memoria;
ii) in via riconvenzionale, condannare la soc. Opera al pagamento della somma di € 48.800,00 a titolo di corrispettivo ancora dovuto alla stregua di quanto pattuito nel contratto de quo, oltre interessi moratori dal dì del dovuto sino al soddisfo;
e (iii) con vittoria di compensi e spese di lite. In via istruttoria, in caso di ammissione delle avverse prove testimoniali, si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di prova formulati da controparte con i testi indicati nel prg. 11 della presente memoria. Si chiede altresì di ordinare ad l'esibizione delle scritture contabili, ed in particolare registri iva, inerenti gli Pt_1 anni 2019-2023 al fine di dimostrare se il fatturato inerente l'attività di impresa de qua ha subìto una riduzione per effetto dei denunciati vizi dei componenti forniti dalla ”, nonché in via Controparte_1 istruttoria anche la prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. “comunque nella denegata ipotesi in cui dovesse ammettersi la predetta prova testimoniale, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ammessi con i testi di seguito indicati: - Sig.
ed Ing. , entrambi domiciliati presso CP_2 Persona_2 Controparte_1 in Marcellinara (CZ), Località Serramonda snc;
- Sig.
[...] Persona_3 domiciliato in Cascina Ca' De' Geri 2/A, Borgo San Giovanni (LO), e - Sig. , Persona_4 domiciliato in Piazza Garibaldi 5, Casorezzo (MI)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2023 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e poi ritualmente notificato alla controparte assieme al decreto di fissazione dell'udienza, (di Parte_1 seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo compratore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, parte resistente (di seguito anche senza Controparte_1 indicazione del tipo sociale o solo fornitore e/o venditore ed installatore), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. del 17.07.2025. In particolare, parte ricorrente ricostruiva la vicenda sostanziale e processuale intercorsa tra le parti e allegava a) che nell'anno 2020, avendo la necessità di effettuare un revamping del proprio impianto di stoccaggio e dosaggio additivi, avviava trattative precontrattuali con la società esperta nel settore e che, a seguito di sopralluoghi congiunti e della redazione di offerte ad opera del Controparte_1 venditore, le parti contraenti concludevano contratto di vendita, comprensivo dell'attività di installazione e montaggio, in data 15.01.2021; b) che verso le prestazioni di consegna dei materiali e di montaggio ed installazione degli stessi poste in essere dal venditore, corrispondeva alla società CP_1
la somma di euro 74.942,16; c) di aver segnalato in più occasioni al venditore problematiche
[...] emerse a seguito dell'attività di montaggio, nonché di aver evidenziato l'urgenza di interventi di ripristino risolutivi da parte del venditore;
d) che interveniva presso l'impianto, senza Controparte_1 però esito risolutivo e persistendo alcune problematiche che venivano parimenti denunciate al venditore;
e) che da ciò discendevano significativi rallentamenti della produzione ed in alcuni casi anche il fermo della stessa, con inevitabile perdita di fatturato e necessità di utilizzo straordinario di pagina 2 di 17 manodopera per svolgere manualmente comunque le proprie attività; f) di aver incaricato un proprio consulente tecnico di fiducia al fine di valutare l'effettivo stato dell'impianto e l'entità dei vizi riscontrati, risultati derivanti da errori di progettazione e di installazione dei materiali forniti dalla stessa società venditrice;
g) di aver instaurato innanzi al Tribunale di Forlì Controparte_1 procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. che aveva avuto esito negativo quanto alla risoluzione bonaria della controversia. Alla luce di tali evidenze fattuali, parte ricorrente lamentava di aver subito ingenti danni, a causa dell'inadempimento ritenuto imputabile al venditore e, pertanto, domandava la riduzione del prezzo di compravendita e la restituzione dell'importo pari al deprezzamento dell'impianto, nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in relazione alle singole voci meglio elencate in ricorso;
oltre alle spese anticipate in sede di procedimento di consulenza tecnica d'ufficio preventiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2023, si costituiva CP_1
, eccependo la decadenza dalla garanzia per i vizi lamentati ex art. 1495 c.c., nonché in via
[...] generale l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendone la reiezione. Nel ribadire fermamente l'insussistenza di alcun vizio dell'impianto di dosaggio additivi per cui debba ritenersi responsabile il venditore delle componenti previste contrattualmente, parte resistente deduceva innanzitutto come l'accordo contrattuale concluso tra le parti contraenti fosse relativo alla sola fornitura ed installazione delle componenti e dei materiali ordinati, senza conferimento di alcun incarico di progettazione esecutiva e con espressa indicazione convenzionale dello stato dell'impianto nel suo complesso, e non riguardasse né il sistema di pesatura né tantomeno l'impianto elettrico generale di comando dei componenti, l'impianto pneumatico generale, pratiche edilizie e piano rischi USL, opere murarie e fondazioni silos ed altri componenti, relazioni di calcolo e disegni delle fondazioni. Parte resistente contestava le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio preventiva, richiamando le osservazioni e gli aspetti critici evidenziati dal proprio consulente tecnico di parte e deduceva il proprio esatto adempimento rispetto alle obbligazioni convenzionalmente assunte nei confronti del compratore, allegando, invece, come non abbia ingiustificatamente corrisposto alla società venditrice Pt_1 CP_1
le ultime due rate di prezzo concordate pari ad euro 24.400,00, alle scadenze rispettivamente
[...] del 30.09.2021 e del 30.10.2021, proponendo sul punto domanda di pagamento in via riconvenzionale.
Con ordinanza del 18.01.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice non accoglieva l'istanza di parte resistente di mutamento del rito in ordinario di cognizione, ritenendo sussistenti le condizioni poste per la continuazione con il rito semplificato prescelto da parte ricorrente, anche dando atto che entrambe le parti hanno offerto in comunicazione copia del contratto di vendita sottoscritto in data 15.01.2021, nonché la relazione definitiva depositata dal CTU, ing. Persona_1 nell'ambito del procedimento preventivo svoltosi tra le medesime parti ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.; disponeva l'acquisizione dell'integrale fascicolo d'ufficio del procedimento preventivo recante r.g. n. 2091/2022 e, su richiesta dei difensori delle parti, assegnava i termini istruttori di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. al fine di consentire alle parti di replicare anche in via istruttoria alle avversarie difese, fissando udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. Con ordinanza del 8.05.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice ammetteva e non ammetteva le istanze istruttorie delle parti nei limiti di cui in motivazione e fissava per l'escussione di tutti i testimoni ammessi l'udienza del 26.09.2024, riservando all'esito l'eventuale decisione in ordine all'eventuale integrazione e/o chiamata a chiarimenti del CTU. All'udienza del 2609.2024, venivano escussi i testimoni di parte ricorrente, Testimone_1
, e i testimoni di parte resistente, e . Testimone_2 Tes_3 CP_2 Persona_3 Con ordinanza del 3.10.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice, alla luce delle risultanze probatorie emerse nel corso dell'istruttoria orale espletata, fissava successiva udienza per sentire a chiarimenti il CTU, ing. nel pieno contraddittorio con le parti. Persona_1
pagina 3 di 17 All'udienza del 7.11.2024, il consulente tecnico d'ufficio nominato del procedimento di istruzione preventiva, sempre sotto il vincolo del giuramento prestato, forniva i chiarimenti richiesti. Con ordinanza del 21.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, ritenuti gli accertamenti tecnici condotti, anche in ragione dei chiarimenti forniti, completi ed esaustivi ai fini del decidere, nonché ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte resistente;
formulava in ogni caso proposta di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., assegnando alle parti termine sino al 31.12.2024 per far pervenire telematicamente la propria eventuale dichiarazione di accettazione della proposta giudiziale e/o eventualmente dichiarazione motivata di non accettazione dell'accordo transattivo proposto e fissando udienza per verificare l'esito della proposta ex art. 185 bis c.p.c., al giorno 19.02.2025; fissava in ogni caso già udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c. al giorno 16.07.2025, assegnando sin d'ora alle parti termine per il deposito di brevi ed eventuali note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza. All'udienza del 19.02.2025, svoltasi con modalità di trattazione da remoto ex art. 127 bis c.p.c., le parti si riportavano rispettivamente alle rispettive note autorizzate di accettazione della proposta giudiziale da parte del ricorrente e di motivata non adesione da parte del resistente e chiedevano congiuntamente che la causa fosse trattenuta in decisione;
all'esito il giudice confermava la propria precedente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.
All'udienza del 16.07.2025, svoltasi su richiesta delle parti con modalità di trattazione da remoto ex art. 127 bis c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni, si svolgeva contestuale discussione orale ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. e il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Le domande di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni patrimoniali subiti ex artt. 1490, 1492 e 1494 c.c. proposte dal compratore nei confronti del venditore Parte_1 [...]
all'esito dell'istruttoria condotta, sono risultate sostanzialmente Controparte_1 CP_1 fondate e, dunque, devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte, con conseguente e necessaria rideterminazione del rapporto dare / avere tra le parti contraenti vincolate dal contratto di fornitura e di installazione di componenti per l'ammodernamento del sistema di stoccaggio – dosaggio additivi, sottoscritto in data 15.01.2021, anche in ragione della domanda di pagamento del residuo saldo prezzo pattuito proposta in via riconvenzionale dal venditore . Controparte_1 Al fine di una più chiara esposizione delle ragioni sottese a tale decisione, è opportuno trattare le varie questioni sollevate dalle parti in distinte sezioni di motivazione. 1. Preliminarmente, ai fini della decisione della presente controversia, si rende necessario sin d'ora rilevare come il rapporto contrattuale che lega le parti contraenti e sia Pt_1 Controparte_1 pacificamente disciplinato dalla scrittura privata sottoscritta in data 15.01.2021 (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente e doc. n. 5 parte resistente), nonché procedere alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 112 c.p.c. di un tale valido e documentato accordo scritto intercorso tra le odierne parti processuali, anche al fine di individuare la disciplina codicistica applicabile alla fattispecie considerata. 1.1 Per un verso, innanzitutto, non vi è dubbio, che il predetto contratto abbia forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e produca i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di stipulazione e non ne hanno nelle more del presente giudizio eccepito l'invalidità o messo in discussione in alcun modo l'effettiva conclusione, ponendo unicamente questioni interpretative in relazione allo stesso. Pertanto, in via generale, presupposto imprescindibile della presente decisione è la validità dell'intero regolamento contrattuale in oggetto, che è stato stipulato, in linea con il generale principio dell'autonomia negoziale di cui sui all'art. 1322 c.c., avendo ad oggetto diritti disponibili, e comunque “nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative”. Sempre a tal proposito ed in via generale, ci si limita, altresì, a ricordare che l'interpretazione del pagina 4 di 17 contratto, così come l'interpretazione delle singole clausole e condizioni, deve essere effettuata facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c.. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato nella propria oggettività e unitarietà, anche in relazione al comportamento complessivo tenuto dalle stesse, sia in sede di conclusione dell'accordo contrattuale e sia eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, durante l'esecuzione del rapporto;
in ogni caso, sempre senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. In aggiunta, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che, quali norme di chiusura, gli artt. 1366 e 1367 c.c. statuiscono che, in ogni caso, “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” e che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, così garantendo e rendendo effettivo anche l'ulteriore principio generale di conservazione degli atti negoziali. Ancora, si deve premettere come, pur in presenza di un contratto scritto (quale idonea e sufficiente fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti), sia comunque ammissibile la prova testimoniale diretta ad accertare il comportamento delle parti in sede di trattative per giungere ad un tale accordo, prima del relativo perfezionamento, così come volta a chiarire fatti storici influenti sulla vicenda fattuale complessivamente oggetto di esame in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 59 del 14.01.1971 e Cass. n. 5880 del 04.03.2021). Per altro verso, ci si limita poi a ricordare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che anche di recente ha affermato che “in caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto prevalente la disciplina della garanzia per vizi in materia di compravendita in un contratto nel quale il venditore di una vasca era obbligato unicamente a rendere funzionante la piscina con gli impianti annessi, forniti insieme alla vasca, collegando l'impianto idrico ed elettrico al bene venduto)” (cfr. Cass. n. 17855 del 22.06.2023, Cass. n. 5935 del 12.3.2018, Cass. n. 20301 del 20.11.2012 e di recente Cass. n. 9389 del 10.04.2025).
1.2 Nel caso di specie, facendo congiunta applicazione dei summenzionati principi giuridici, si deve rilevare che la scrittura privata sottoscritta in data 15.01.2021 integra un contratto di vendita misto appalto e come risulti nella sostanza prevalente, nel caso di specie, la prestazione di dare ovvero di fornire le componenti e i materiali elencati e descritti nella scrittura privata, verso pagamento del
“prezzo netto totale forfettario” convenzionalmente pattuito in euro 100.000,00 più I.V.A., con conseguente ed ancillare prestazione – parimenti contrattualmente disciplinata – in capo al venditore di installazione degli stessi presso il preesistente impianto produttivo, da Controparte_1 rimodernare, di proprietà del compratore Opera. Parimenti, ricomprese nell'ambito del sinallagma contrattuale voluto e concluso dalle parti contraenti, sono poi le preliminari prestazioni di progettazione esecutiva e di costruzione dei beni mobili compravenduti tra le parti. Ciò emerge chiaramente dagli atti, in applicazione di criteri ermeneutici tanto a carattere testuale, quanto sistematico. In tal senso, infatti, devono essere tenuti in considerazione tanto la sostanziale prevalenza del costo dei materiali forniti dal venditore indicato in complessivi euro 55.840,00 (costi di Controparte_1 imballo e trasporto inclusi), in relazione al prezzo netto per le opere di “smontaggio delle componenti esistenti” e di “installazione dei componenti nuovi-sopra elencati” previsto in complessivi euro 52.000,00, quanto la stessa pattuizione di un prezzo complessivo a corpo, piuttosto che a misura. pagina 5 di 17 Inoltre, una tale prevalente causa in concreto emerge, altresì, dalle allegate “condizioni di fornitura” nell'ambito delle quali si prevede “Fornitura: Quanto proposto trattasi di componenti di impianti che vengono forniti come tali, il fornitore non risponde della loro integrazione all'interno di un ciclo produttivo, pertanto restano esclusi montaggi ed interventi in cantiere” – queste ultime, infatti, che non sarebbero ricomprese nel contratto di vendita standard, sono state aggiunte espressamente nell'accordo contrattuale sottoscritto. Pertanto, in sintesi, il conseguimento da parte del compratore dei beni mobili descritti nella scrittura privata in esame risulta l'effettiva finalità del contratto, tenuto conto della sostanziale possibilità per il venditore a priori di conoscere l'impatto del proprio lavoro, anche in termini di costo, necessario per l'ancillare obbligazione di installazione in loco delle componenti e dei materiali ordinati. Ne consegue, la necessaria applicazione nel caso di specie della disciplina codicistica in materia di compravendita di beni mobili, come peraltro concordemente indicato anche dalle parti.
1.3 Diversamente, invece, le contrapposte ricostruzioni interpretative proposte dalle parti in merito all'effettiva estensione delle obbligazioni assunte dal venditore ed installatore, odierna parte resistente, e al denunciato inadempimento ritenuto imputabile alla condotta di quest'ultimo hanno trovato puntuale soluzione all'esito dell'istruttoria complessivamente condotta. In primo luogo e sotto tale specifico profilo di analisi, si deve evidenziare come la scrittura privata sottoscritta tra le parti contraenti, in data 15.01.2021 (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente e doc. n. 5 parte resistente), sia il frutto di una protratta e precedente trattativa precontrattuale intercorsa tra le due società contraenti, rispettivamente condotte per il compratore Opera dal dipendente, responsabile tecnico, e per il venditore ed installatore dall'agente, Tes_3 Controparte_1 CP_2 Ciò è stato confermato da entrambi, escussi come testimoni, e trova riscontro documentale sia nelle precedenti offerte formulate dal venditore e non accettate dal compratore relative al periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 (cfr. doc. nn. da 1 a 5 parte ricorrente), sia nella dettagliata descrizione dei singoli beni mobili ordinati da e poi consegnati da , contenuta Pt_1 Controparte_1 nell'ultima offerta formulata dal venditore ed accettata dal compratore (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente e doc. n. 5 parte resistente). Nello specifico, ciò consente di ritenere come oggetto del contratto di fornitura siano componenti e materiali, non già standardizzati, bensì caratterizzati da una particolare personalizzazione, che pertanto presuppone logicamente anche una prodromica attività di specifica progettazione e di produzione in capo al fornitore medesimo, in assenza di altre specifiche e circostanziate previsioni contrattuali sul punto. Tali prestazioni necessariamente preliminari rispetto alle principali obbligazioni contrattualmente assunte dal venditore di fornitura e di Controparte_1 installazione di componenti e materiali per l'ammodernamento dell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi, di proprietà del compratore rendono, altresì, l'accordo contrattuale per cui è causa un Pt_1 contratto, in realtà, di vendita di beni mobili misto appalto, quanto all'attività di progettazione esecutiva e di realizzazione di beni non standardizzati e anzi personalizzati in base alle concrete esigenze del compratore, nonché alla “configurazione attuale dell'impianto di dosaggio” e agli obbiettivi perseguiti, parimenti testualmente riportati, per volontà delle parti contraenti, a pag. 2 del regolamento contrattuale (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente e doc. n. 5 parte resistente). In secondo luogo, infatti, l'aspetto circa la forte – sebbene non ritenuta prevalente – attività di personalizzazione della fornitura e di installazione delle predette componenti e materiali, svolta dal venditore ed installatore in favore di è emersa anche nel corso dell'istruttoria. Controparte_1 Pt_1 Da un lato, i già citati testimoni escussi, e hanno di fatto Tes_3 CP_2 concordemente confermato il preventivo svolgimento di sopralluoghi congiunti presso il preesistente sistema di stoccaggio – dosaggio additivi, soggetto alla dedotta operazione di complessiva ristrutturazione e ammodernamento, intrapresa dalla società Pt_1 In particolare, il primo ha dichiarato “sono stato presente personalmente al sopralluogo. Ricordo che alla firma del contratto eravamo presenti io, e presso la sala riunioni e poi io e CP_2 CP_3 CP_2 abbiamo fatto un sopralluogo presso la produzione. Ricordo che prese personalmente delle CP_2
pagina 6 di 17 misure necessarie per la progettazione e la costruzione delle singole componenti, al fine di verificare gli ingombri e gli spazi di passaggio disponibili. Ricordo che disse proprio che era meglio così, piuttosto che basarsi su un disegno fatto da altri (ditta Cams) risalente all'anno 2000 circa” e il secondo ha, in aggiunta, affermato sempre con riguardo al periodo della trattativa precontrattuale
“Ricordo che in realtà mi sono recato più volte presso Opera al fine di prendere le misure delle singole componenti da progettare e da costruire. I miei referenti di erano e Pt_1 Tes_3
” (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024 – capitolo 5 parte ricorrente). Persona_5 Dall'altro lato, lo svolgimento di preventivi sopralluoghi e rilievi da parte del venditore per prendere contezza diretta dello stato dei luoghi e delle caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento delle componenti e dei materiali da fornire ed installare presso l'impianto di dosaggio additivi ha trovato dimostrazione in via documentale, così come lo scambio di informazioni tecniche tra le parti contraenti relative alla natura e qualità degli additivi trattati nell'impianto di addirittura prima Pt_1 della conclusione dell'accordo contrattuale (cfr. doc. nn. 7 e 48 parte ricorrente). Pertanto, non vi è dubbio che costituiscano obbligazioni di facere parimenti assunte in concreto, e quantomeno per fatti concludenti, dalla parte contraente anche quella avente ad Controparte_1 oggetto la preventiva progettazione esecutiva (non richiesta né eventualmente fornita dal proprietario dell'impianto) e la conseguente costruzione delle componenti personalizzate da fornire e poi da installare presso l'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi di Pt_1 In terzo luogo, poi, una tale ricostruzione del complessivo assetto di interessi ed obblighi posto alla base della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 15.01.2021 ha trovato puntuale riscontro nell'ambito delle verifiche e delle considerazioni tecniche svolte dal CTU nominato, ing. Persona_1 nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato tra le medesime parti ed acquisito nel presente giudizio di merito. Per quanto di specifico interesse, il consulente tecnico d'ufficio, rispondendo ai quesiti affidatigli, ha precisato per quanto attiene all'aspetto prettamente tecnico delle vicende in esame che “(…) In merito alla attinenza di tali vizi con l'attività di progettazione di seguito si riassumono le principali tematiche che devono essere osservate da diversi punti di vista. La complessità dell'integrazione dei componenti da installare nell'impianto esistente doveva consigliare il Committente ( di dare incarico ad un progettista di impianti di Parte_1 realizzare la progettazione esecutiva. (…) Questa era la via maestra da seguire a mio avviso. Cosa è successo in realtà. Opera ha affidato la fornitura e posa in opera dei componenti meccanici da installare a senza fornire un progetto esecutivo. Nel preventivo /contratto si impegna CP_1 CP_1 a fornire una serie di componenti meccanici, di cui dettaglia le caratteristiche geometriche e costruttive, per il trasporto di prodotti aventi determinate caratteristiche fisiche (...)”, ancora “L'altra ( ha la responsabilità di aver accettato l'incarico di fornitura e posa di Controparte_1 componenti meccanici in un impianto esistente, effettuando i rilievi necessari, senza evidenziare al committente ( la necessità di ricevere, a supporto della costruzione dei componenti Parte_1 meccanici, un progetto esecutivo dei componenti meccanici stessi e della loro distribuzione spaziale all'interno dell'impianto esistente” (cfr. pagg. 9 e 10 relazione tecnica). Sul punto, per completezza espositiva, si deve porre in evidenza come l'affermazione del CTU relativa ad una “corresponsabilità in tal senso, sia di parte ricorrente, che di parte resistente”, pur di innegabile rilevanza sul piano fattuale e tecnico, non può ritenersi dirimente nel caso di specie, alla luce dei contenuti dell'accordo contrattuale intercorso tra le parti, come in precedenza accertato sul piano giuridico. Lo si ribadisce, in base al sinallagma contrattuale effettivamente concluso tra le parti contraenti, l'obbligazione di progettazione esecutiva e di realizzazione a regola d'arte delle componenti e dei materiali compravenduti deve ritenersi gravante sul venditore ed installatore . Controparte_1 Inoltre, lo stesso consulente tecnico d'ufficio, sentito a chiarimenti sempre sullo specifico aspetto relativo all'attività di valutazione e verifica delle specifiche tecniche del materiale da trasportare nelle coclee, ha precisato che “in base alla diligenza tecnica qualificata e alla mia esperienza professionale è attività che spetta in capo a chi deve progettare il funzionamento delle coclee. Preciso che il cambio pagina 7 di 17 di stato degli additivi inseriti all'interno delle coclee da è determinato dall'incremento di Pt_1 temperatura causato dal malfunzionamento/fregamento delle spire delle coclee medesime con il materiale (polvere molto fine che con l'aumento delle temperature fa dei grumi)” (cfr. verbale d'udienza del 7.11.2024). 1.4 In ultima analisi e sempre in via preliminare, ci si limita a rilevare che costituiscono poi circostanze fattuali pacifiche tra le parti che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 16782 del 21.06.2019 e Cass. n. 17889 del 27.08.2020), sia l'integrale esecuzione delle prestazioni pattuite da parte del venditore ed installatore
, presso l'impianto di dosaggio per cui è causa, nei tempi concordati (cfr. doc. n. 8 Controparte_1 parte ricorrente) - fatte salve ovviamente le contestazioni in termini di vizi e difetti di funzionamento sollevate dal compratore, che verranno analizzate nel proseguo della motivazione -, sia l'intervenuto pagamento del prezzo convenuto ad opera del compratore Opera in misura pari ad euro 74.942,16, I.V.A. compresa, in favore del fornitore (cfr. doc. n. 45 parte ricorrente), nonché la Controparte_1 mancata corresponsione della somma pattuita a titolo di saldo prezzo, richiesta da parte resistente in via riconvenzionale e quantificata in euro 48.800,00, come da fattura commerciale n. 647 del 31.08.2021 (cfr. doc. n. 2 parte resistente) ed in relazione alla quale parte ricorrente ha sollevato eccezione Pt_1 di inadempimento ex art. 1460 c.c., con conseguente compensazione con i propri pretesi controcrediti vantati ai sensi degli artt. 1492 e 1494 c.c., in ragione della riscontrata presenza di pretesi vizi e difetti sulle componenti progettate, fornite ed installate. Inoltre, si osserva che parte ricorrente ha specificamente contestato anche il quantum della pretesa a saldo azionata in via riconvenzionale da
, precisando come la differenza tra quanto pagato e quanto pattuito, I.V.A. al 22% Controparte_1 compresa, sia in ogni caso pari alla minor somma di euro 47.057,84, I.V.A. inclusa. 2. Tutto ciò doverosamente premesso in fatto ed in diritto, si rende inoltre necessaria una breve ricostruzione anche della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti processuali e sussumibili appunto nell'alveo del contratto di compravendita di beni mobili. 2.1 Come noto e per pacifica giurisprudenza, ci si limita a ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Quanto al contratto tipico di compravendita di beni mobili, si deve ricordare che l'art. 1476, numero 3, c.c., prevede tra le obbligazioni del venditore quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa e che, dunque, il venditore è tenuto alla garanzia nei confronti del compratore, nel caso in questa sede di interesse ovvero nel caso di vendita di cosa viziata per la mancanza delle qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c.. In particolare, per qualità promesse devono intendersi anche quelle qualità particolari del bene ovvero inerenti ad un uso della cosa conforme alla sua destinazione, da farsi tuttavia in presenza di determinate condizioni del bene medesimo e si precisa che, in tali specifiche ipotesi, il venditore risponde soltanto ove tali qualità particolari siano state inserite, espressamente o implicitamente, nell'accordo contrattuale concluso (cfr. Cass. n. 6240 del 4.06.1993). Per quanto di specifico interesse ai fini della decisione del caso di specie, è altresì indispensabile ricordare sin d'ora che, anche alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, incombe sul compratore l'onere della prova in merito alla sussistenza dei vizi del bene compravenduto. Infatti, “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr. Cass. S.U. n. 11748 del 3.05.2019). Sempre in via generale, occorre poi preliminarmente accertare la sussistenza di legittimazione pagina 8 di 17 in capo al compratore di far valere la garanzia per i vizi nei confronti del venditore considerato l'assetto convenzionale degli interessi delle parti contraenti e la prova della tempestiva denuncia di presunti vizi nei termini di legge, anche alla luce delle eccezioni sollevate da parte resistente. Sotto un primo profilo d'indagine, si precisa, per quanto di particolare interesse ai fini della presente decisione, che tra i possibili vizi che il compratore è legittimato a far valere nei confronti del venditore, vi sono certamente, accanto ai vizi derivanti dalla mancanza di qualità promesse della cosa venduta ai sensi dell'art. 1497 c.c. e alla consegna dell'aliud pro alio, istituto di pura creazione giurisprudenziale, i vizi della cosa venduta, che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ai sensi dell'art. 1490 c.c.. I vizi redibitori di cui all'art. 1490 c.c. riguardano sostanzialmente le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa (cfr. Cass. n. 6596 del 5.04.2016) ed integrano, dunque, ipotesi di inesatto adempimento, in relazione ai quali opera la speciale garanzia per vizi stabilita dagli artt. 1492 e 1497 c.c., con conseguente applicazione dei termini di decadenza e prescrizione previsti ai sensi dell'art. 1495 c.c.. In particolare, inoltre, come noto, l'art. 1495 c.c. prevede i termini e le condizioni della relativa azione ovvero che il compratore decade dal diritto alla garanzia da parte del venditore se non denuncia allo stesso i vizi entro otto giorni dalla scoperta, non essendo necessaria la denuncia nel solo caso in cui il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato e che “l'azione si prescrive, in ogni caso in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”. Sul punto si richiamano, inoltre, due recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità che affermano, per un verso, che “in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex articolo 1495 del codice civile si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio;
la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex articolo 1495 del codice civile per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile, è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo” (cfr. Cass. n.17597 del 21.08.2020) e, per altro verso, che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (cfr. da ultimo Cass. n. 24348 del 30.09.2019). Ed ancora, applicabile al caso di specie, è altresì la massima giurisprudenziale per cui “in tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 cod. civ. - decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 747 del 14.01.2011, nonché più di recente in materia di sostituzione della cosa difettosa Cass. n. 8775 del 03.04.2024 e Cass. n. 23970 del 22.10.2013). 2.2 Dovendo senz'altro essere qualificati, come redibitori, i vizi e i difetti oggetto di causa – considerate le valutazioni tecniche condotte dal CTU nominato ing. e la natura dei difetti Persona_1 riscontrati su alcune componenti dell'impianto di dosaggio (erronea progettazione e montaggio di coclee) che lo hanno reso inidoneo all'uso –, in via del tutto assorbente, si deve osservare che l'onere di provare la tempestiva denuncia degli stessi in relazione agli specifici beni mobili forniti ed installati dal pagina 9 di 17 venditore è stato assolto dal compratore Opera, con riferimento alle allegate attività di erronea progettazione e montaggio delle stesse. Per un verso, parte ricorrente ha offerto in comunicazione plurime contestazioni scritte inviate al fornitore , poco dopo la consegna e l'installazione avvenute nei mesi di luglio ed Controparte_1 inizio agosto 2021, tanto nel mese di agosto 2021, quanto nel mese di settembre 2021 a seguito dei primi interventi di riparazione posti in essere dal venditore sin dallo stesso mese di agosto 2021 (cfr. doc. n. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 parte ricorrente). Inoltre, con mail del 30.09.2021, è lo stesso venditore a riepilogare gli interventi di riparazione svolti presso l'impianto di dosaggio additivi Controparte_1 (cfr. doc. n. 15 parte ricorrente). Per altro verso, tali circostanze fattuali hanno poi trovato piena conferma anche in sede di istruttoria orale, in quanto dalle dichiarazioni testimoniali complessivamente rese è emerso in ogni caso che i dedotti vizi attinenti alle coclee erano di fatto noti al venditore ed installatore, che li ha sostanzialmente riconosciuti con il proprio fattivo comportamento, intervenendo in più occasioni presso l'impianto per l'effettuazione di sopralluoghi, verifiche e riparazioni (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024 – dichiarazioni testimoniali di , e . Tes_3 CP_2 Persona_3 Dagli atti del presente giudizio emerge, pertanto, chiaramente la sussistenza della condizione necessaria per l'esercizio della garanzia per i vizi e i difetti delle componenti e dei materiali forniti incidenti sul corretto funzionamento dei microdosatori e delle bilance dell'impianto di dosaggio additivi, non potendosi ritenere maturata né la decadenza né la prescrizione in relazione all'azione proposta dal compratore Opera in relazione ai tali specifici aspetti. 2.3 Al contrario, una tale idonea prova non è stata fornita con riguardo allo specifico vizio lamentato in termini di segatura della trave portante presente nell'impianto di miscelazione. Un tale vizio risulta documentalmente indicato e di conseguenza denunciato alla controparte contrattuale soltanto nel mese di febbraio 2022, con la trasmissione della consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. (cfr. doc. n. 17 parte ricorrente), a fronte della data di effettiva scoperta Persona_6 risultante dalla dichiarazione testimoniale di per cui “la trave portante presente Tes_3 nell'impianto era intera e nel mese di fine agosto/inizio settembre, operando nell'impianto, ci siamo resi conto che era stata tagliata col cannello in modo da fare entrare il motore che gestisce il movimento della coclea. Preciso in ogni caso di non aver visto personalmente qualche operaio di
effettuare il predetto taglio” (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024). Analogamente, non CP_1 risulta idoneo a tal proposito nemmeno la relazione tecnica offerta in comunicazione da parte ricorrente redatta dall'ing. in data 5.07.2022 che a seguito di verifiche e sopralluoghi evidenzia le Persona_7 problematiche di appoggio e di carico della porzione danneggiata, scoperta dall'odierna parte ricorrente sin dalla conclusione dell'attività di installazione terminate dalla controparte in data 6.08.2021 (cfr. doc. n. 20 parte ricorrente). Da ciò ne consegue, unicamente allo specifico fine ora in esame, la decadenza del compratore dalla garanzia per i vizi, a causa della mancanza di adeguata prova di tempestiva denuncia anche Pt_1 dell'ulteriore vizio lamentato dalla stessa in tale senso lamentato. Per completezza espositiva, si deve sin d'ora rilevare l'infondatezza della domanda attorea in tal senso formulata da parte ricorrente, anche nel merito e tenendo in considerazione la modifica della domanda svolta in sede di prima memoria istruttoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. da parte di
Nonostante, l'effettiva dimostrazione in atti della sussistenza del lamentato taglio della struttura Pt_1 portante (cfr. doc. nn. 17, 20 e 21 parte ricorrente), riscontrato anche dalle verifiche condotte dal CTU nominato, ing. in sede di operazioni peritali – per cui “Si tratta di un taglio dell'ala Persona_1 inferiore effettuato su una trave strutturale, che dovrà essere ripristinata, per conferire la medesima resistenza che la trave aveva prima dell'intervento. Il taglio è stato fatto per accogliere un microdosatore, senza avere cura della sicurezza strutturale dell'impianto” (cfr. relazione peritale pag. 4) – in via di ragione maggiormente liquida si deve evidenziare la mancanza di idonea prova in atti circa la sussistenza di un nesso causale tra l'ipotizzata condotta illecita del venditore ed installatore pagina 10 di 17 e il danno subito dal compratore nonché in ordine ad un comportamento Controparte_1 Pt_1 colposo e/o addirittura doloso univocamente imputabile al primo. Pertanto, dalle poste di deprezzamento delle prestazioni obbligatorie convenzionalmente assunte dal venditore ed installatore, nonché dalle poste di danno considerate e quantificate dal CTU, i relativi importi andranno doverosamente detratti, come meglio si dirà nel proseguo. 2.4 Inoltre, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale condotta, nonché delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, nella specie, si ritiene raggiunta adeguata prova circa l'effettiva sussistenza dei lamentati vizi redibitori che impedivano e/o limitavano il corretto ed efficiente funzionamento del sistema di dosaggio degli additivi, come meglio allegati dalla parte ricorrente con consulenza tecnica di parte e ampia documentazione fotografica (cfr. doc. nn. da 9 a 21 e 47 parte ricorrente), causati dalle componenti e dai materiali progettati, costruiti ed installati dal venditore . Controparte_1 La maggior parte dei vizi lamentati, come allegati da parte ricorrente nel proprio ricorso cautelare ex art. 696 c.p.c. e nel proprio ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., inizialmente supportati dalle risultanze della consulenza tecnica di parte (cfr. doc. n. 17 parte ricorrente) e dalla ampia corrispondenza mail intercorsa tra il compratore e il venditore a seguito della consegna e Pt_1 Controparte_1 dell'installazione (cfr. doc. nn.
7-16 e 44 parte ricorrente), in sede istruttoria hanno dapprima trovato conferma nelle convergenti dichiarazioni rese dai testimoni escussi, per quanto attiene alle problematiche che hanno comportato l'attività di riparazione posta in concreto in essere dal fornitore nei mesi di agosto 2021 e settembre 2021 (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024) e poi nelle risultanze a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nominato, per quanto attiene alle riscontrate “difficoltà operative nel caricamento manuale dei microsili degli additivi”, nonché alle riscontrate inefficienze legate “al montaggio dei componenti” creati ed installati dall'odierna parte resistente, a seguito dell'effettuazione di verifiche tecniche e sopralluoghi, sempre nel pieno contraddittorio tecnico. In particolare, l'ing. ha riscontrato ed analiticamente elencato, da un lato, vizi e difetti che Persona_1 hanno caratterizzato le componenti e i materiali compravenduti relativi alla fase di progettazione esecutiva degli stessi, in relazione ai quali si richiama integralmente l'elaborato peritale (cfr. relazione peritale pagg. 8 e ss.) e, dall'altro lato, ha evidenziato anche problematiche relative al non corretto montaggio di alcune componenti in termini di saldatura e di un miglior collegamento e sostegno (cfr. pagg. 5 e ss. relazione peritale – doc. n. 3 parte resistente e doc. n. 46 parte ricorrente). Tali difetti come accertati anche in sede di operazioni peritali dal CTU nominato nel procedimento di istruzione preventiva, non vi è dubbio che abbiano compromesso la complessiva e normale funzionalità dell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi di proprietà del compratore in quanto le Pt_1 specifiche componenti soggette a malfunzionamenti e guasti integrano elementi essenziali non solo per il complessivo funzionamento dell'impianto, preesistente e da ammodernare, ma anche per un corretto rapporto costi/efficienza che permettano un normale godimento. In aggiunta, poi, il CTU, ing. ha, altresì, accertato ed elencato analiticamente gli Persona_1 interventi non sempre risolutivi posti in essere nel corso del rapporto dal venditore ed installatore durante l'attività prestata dai propri tecnici in termini di assistenza e di riparazione Controparte_1 dell'impianto nel suo complesso, nonché ulteriori interventi realizzati direttamente dal compratore, anche per il tramite di società terze e necessari al ripristino del buon funzionamento dell'impianto (cfr. pagg. 6 e ss. relazione peritale). La responsabilità contrattuale dell'odierna parte resistente si base principalmente su l'inadempimento imputabile alla stessa dell'obbligazione assunta di progettazione esecutiva e produzione delle componenti e dei materiali oggetto di fornitura, come dettagliatamente indicati nel contratto di compravendita a seguito, come già accertato in precedenza, di ampia attività di trattativa precontrattuale, di sopralluoghi e di verifiche tecniche dirette per addivenire ad una corretta progettazione, nonché di reperimento delle indispensabili informazioni tecniche circa le caratteristiche specifiche dei materiali lavorati dal compratore Opera nell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi. Inoltre, l'inesatto adempimento imputabile al venditore ed installatore, soprattutto con riferimento pagina 11 di 17 all'erronea attività di progettazione esecutiva dallo stesso preliminarmente svolta per conto del compratore ha trovato ancora più compiuta conferma a seguito dei chiarimenti forniti Pt_1 all'udienza del 7 novembre 2024, dal CTU da cui sono emersi profili di negligenza ed imperizia colposamente imputabili alla parte contraente qualificata . Controparte_1 In tal senso, ci si limita a riportare quanto precisato dal CTU, in primo luogo in relazione alla valutazione e verifica delle specifiche tecniche del materiale da trasportare nelle coclee, per cui “in base alla diligenza tecnica qualificata e alla mia esperienza professionale è attività che spetta in capo a chi deve progettare il funzionamento delle coclee. Preciso che il cambio di stato degli additivi inseriti all'interno delle coclee da è determinato dall'incremento di temperatura causato dal Pt_1 malfunzionamento/fregamento delle spire delle coclee medesime con il materiale (polvere molto fine che con l'aumento delle temperature fa dei grumi)”, nonché alla sostanziale insufficienza dei dati richiesti e reperiti dal compratore (cfr. doc. n. 48 parte ricorrente) per cui “i dati tecnici ivi Pt_1 riportati attengono al peso specifico del materiale (additivi), al numero di kg per ogni ciclo e, nell'ultima colonna, il volume teorico del materiale necessario per trenta cicli;
a mio avviso tecnico oltre ai predetti dati era necessario conoscere, al fine di una corretta progettazione a monte, la granulometria del materiale. Senza esami specifici di laboratorio non so dire se si tratti di materiale igroscopico”. In secondo luogo, con specifico riferimento alla problematica di surriscaldamento delle coclee e precisando che “gli additivi vengono mescolati successivamente” al trasporto dei singoli additivi trattati nei diversi microdosatori presenti nell'impianto di dosaggio, ha confermato integralmente le risultanze della propria relazione peritale nella parte in cui ha accertato problematiche legate al sistema di pesatura e di trasporto degli additivi nei microdosatori progettati e realizzati dal venditore per cui “la coclea è stata costruita a passo delle spire costante” e, quindi “Maggiore attenzione doveva essere prestata alle caratteristiche fisiche dei materiali oggetto di trasporto, aventi un peso specifico molto basso e costituiti da particelle molto fini, impalpabili. Con un materiale che non scende facilmente per gravità, doveva essere posta maggiore cura nel progetto delle coclee”. Inoltre, in risposta alle osservazioni ricevute dal CTP di parte resistente, lo stesso CTU ha affermato che “(…) dal momento che l'impianto e i materiali trattati erano esistenti, avrebbe dovuto, CP_1 secondo una corretta prassi del costruire, prendere atto del materiale che le coclee di sua produzione dovevano trasportare (…)” (cfr. pag. 15 relazione peritale). Tali accertate condotte in parte negligenti ed in parte colposamente omissive, in particolare in sede di espletamento dell'attività prodromica di progettazione esecutiva delle componenti e dei materiali da fornire e da installare presso l'impianto del compratore sono altresì contrarie ai generali principi Pt_1 di diligenza e prudenza, nonché dell'autoresponsabilità del contraente nell'ambito dello svolgimento della propria autonomia negoziale e dell'assunzione di specifiche obbligazioni contrattuali. Fatto salvo quanto si dirà nel proseguo in ordine alla effettiva risarcibilità dei danni riscontrati ed imputabili al fornitore inadempiente, non si può in questa sede che condividere la ricostruzione del consulente tecnico d'ufficio in ordine all'individuazione di ulteriori interventi di risanamento e di ripristino volto al miglior funzionamento dell'impianto, in parte eseguiti da ed in Controparte_1 parte da in quanto effettuata con una metodologia organica, che ha tenuto conto della Pt_1 documentazione prodotta in atti e si è basata su sopralluoghi effettuati presso l'impianto, nonché tenuto conto che lo stesso CTU nominato ha, seppur sinteticamente, sostanzialmente risposto anche alle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte. 3. Ciò doverosamente premesso e ricostruito in fatto, in primo luogo, si rende necessario analizzare la domanda attorea di accertamento e declaratoria della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni del venditore e di conseguente riduzione del prezzo complessivamente pattuito, per i dedotti vizi dei beni mobili compravenduti (erronea progettazione e montaggi di alcune componenti e materiali costruiti e forniti dal venditore ed installatore), ai sensi degli artt. 1476, 1490 e 1492 c.c.. 3.1 A tale specifico proposito, in via generale, ci si limita a ricordare che il nostro ordinamento giuridico ammette la possibilità per la parte che non intende soggiacere alla domanda di adempimento pagina 12 di 17 proposta nei propri confronti di opporre alla controparte negoziale l'eccezione in senso stretto di inadempimento ex art. 1460 c.c., in relazione alla quale, da un lato, è applicabile il generale criterio di riparto dell'onere probatorio in precedenza già richiamato (cfr. Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001 e ribadito anche di recente da Cass. n. 16324 del 10.06.2021) e, dall'altro lato, occorre accertare – fronte della nozione di buona fede prevista dall'art. 1460, comma 2, c.c. – la sussistenza di equivalenza tra l'inadempimento altrui e l'adempimento che viene rifiutato in forza dell'eccezione, nonché in caso di eventuali inadempimenti reciproci, essendo necessario condurre una valutazione comparativa, che tenga conto della proporzionalità e della causalità dei due inadempimenti al fine di stabilire quale sia stato preponderante e, dunque, atto a legittimare l'eccezione. In particolare, si ritiene opportuno a quest'ultimo proposito richiamare la chiara e condivisibile massima giurisprudenziale in base alla quale “il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico- sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma
2, c.c.” (cfr. Cass. n. 22626 del 08.11.2016). Inoltre, si precisa che i rimedi codicistici all'inadempimento contrattuale del venditore in relazione alla garanzia per i vizi del bene compravenduto possono consistere tanto nella riduzione del prezzo di vendita, quanto nel risarcimento del danno subito dal compratore per il ripristino e l'emenda dei medesimi vizi lamentati, devono però gli stessi essere imputabili univocamente allo stesso venditore. A quest'ultimo riguardo e tenuto conto della specifica domanda formulata da parte opponente, si ritiene opportuno riportare quanto disposto testualmente dall'art. 1494 c.c. per cui “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa” e precisare che l'azione di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, pur essendo certamente cumulabile con le azioni edilizie – come avvenuto nel caso di specie -, può essere esercitata, anche autonomamente, a condizione che sussistano i requisiti della garanzia per vizi e la colpa del venditore (cfr. Cass. n. 14986 del 28.05.2021, Cass. n. 6044/2004 e Cass. n. 14193/2004), colpa che si presume con il verificarsi del fatto obiettivo dell'inadempimento e viene meno soltanto se il venditore provi di avere ignorato la esistenza dei vizi nonostante l'uso della ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 4464/1997).
3.2 Nel caso in esame, il compratore ha, innanzitutto, scelto di agire per la riduzione del Pt_1 prezzo (actio quanti minoris) e una tale domanda deve trovare accoglimento alla luce delle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, nonché facendo applicazione dei principi giuridici sopra richiamati. Dirimente ai fini della presente decisione, è la già accertata mancanza di prova in atti circa l'esatto adempimento della controparte contrattuale, che non ha posto in essere, prima, condotte idonee ad evitare l'esistenza dei vizi e dei difetti accertati sulle componenti fornite al compratore con la diligenza qualificata richiesta ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.p.c. e, poi, attività compitamente riparatorie dei difetti e delle problematiche riscontrate a seguito dell'opera di fornitura ed installazione delle stesse presso l'impianto preesistente, a fronte della dimostrazione in via documentale ad opera del compratore della fonte contrattuale del diritto azionato in giudizio (cfr. doc. nn. 6 e 7 parte ricorrente) e della specifica allegazione degli altrui inadempimenti (cfr. doc. nn.
9-21 e 47 parte ricorrente). In aggiunta, la ricostruzione dei fatti proposta da parte ricorrente ha sostanzialmente trovato riscontro nell'ampia e dettagliata consulenza tecnica d'ufficio espletata, avendo l'ing. Persona_1 stimato, in base alla propria competenza tecnica e alla documentazione presente in atti, l'effettivo deprezzamento dei beni mobili compravenduti in complessivi euro 25.000,00, I.V.A. esclusa, derivante dalla non rispettata necessità di realizzare in concreto opere di ristrutturazione ed ammodernamento pagina 13 di 17 dell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi già esistente improntate alla corretta funzionalità e alla sicurezza dello stesso (cfr. pag. 12 relazione peritale ed allegato E). Come chiarito dal CTU, ing. all'udienza del 7.11.2024 una tale complessiva Persona_1 quantificazione in termini di oggettivo “deprezzamento” del valore effettivo delle componenti e dei materiali forniti ed installati in conseguenza dei vizi e difetti riscontrati (soprattutto errori di progettazione e di montaggio delle coclee fornite) è stata oggetto di puntuale specificazione voce per voce dell'ambito delle operazioni peritali condotte. Ciò integra la necessità di procedere ad una adeguata riduzione del prezzo originariamente pattuito dalle parti contraenti ai sensi dell'art. 1492 c.c., eccezione fatta per la quantificazione economica condotta dal CTU in relazione ad interventi di “integrazione strutturale per il ripristino della trave tagliata” pari ad euro 1.470,00 (cfr. allegato E alla relazione peritale), in ragione della già rilevata mancanza di adeguata prova in relazione all'imputabilità colposa all'operato del venditore ed installatore . Controparte_1 Per tali ragioni ed in sintesi, è evidente, dunque, la responsabilità contrattuale imputabile al venditore ed installatore e la conseguente obbligazione in capo a quest'ultimo di garantire il compratore adempiente, mediante riduzione del prezzo complessivamente convenuto a corpo pari ad euro 100.000,00, I.V.A. esclusa, nei limiti del reale deprezzamento dei beni mobili compravenduti accertato e pari ad euro 23.530,00, oltre I.V.A. (euro 25.000,00 – euro 1.470,00). 3.3 Quanto poi alla ulteriore domanda risarcitoria del danno patrimoniale subito dal compratore Opera a causa dell'inadempimento imputabile al fornitore, in termini di costi sostenuti da parte del compratore Opera per l'emenda dei vizi riscontrati, tesi a risolvere le problematiche di funzionamento e di sicurezza nonché ad evitare il completo blocco dell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi, la stessa deve trovare parziale accoglimento, in relazione alle sole poste di danno patrimoniale di cui abbia fornito idonea e compiuta prova dei relativi elementi costitutivi. Sul punto, ad integrazione di quanto già precisato in via generale in premessa, occorre brevemente tratteggiare i contorni del danno risarcibile al fine di procedere all'analisi delle specifiche poste di danno allegate e documentate in atti da parte ricorrente. Innanzitutto, si deve ribadire che l'azione di risarcimento dei danni per i vizi della cosa compravenduta ex art. 1494 c.c. è senza dubbio azione cumulabile al rimedio codicistico della riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., ma ove sia provata, tra le altre cose, la colpa del venditore. Sul punto, ci si limita a richiamare l'orientamento interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per cui “l'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo” (cfr. Cass. n. 14986 del 28.05.2021). È, dunque, ammissibile che il compratore possa agire per il risarcimento del danno costituito dalle spese per eliminare i vizi del bene con una somma che deve essere riconosciuta a prescindere dall'effettiva eliminazione dei vizi medesimi (cfr. già Cass. n. 8336/1990), in quanto il compratore deve essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui egli si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi (cfr. di recente anche Cass. n. 14986/2021) ed integrando una tale obbligazione risarcitoria un debito di valore (cfr. Cass. n. 1627 del 19.01.2022 e Cass. n. 7948 del 20.04.2020). A tal proposito, si osserva, inoltre, che l'esistenza e l'entità del danno risarcibile sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate da colui che agisce per il risarcimento (cfr. pagina 14 di 17 ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito. Ulteriormente, si ritiene opportuno richiamare altresì la massima giurisprudenziale in base alla quale
“in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza” (cfr. Cass. n. 18947/2017). Tutto ciò doverosamente premesso, nella specie, un tale onere di specifica allegazione e soprattutto della prova dell'aver subito alcuni danni – che abbiano comportato un evento lesivo della sfera patrimoniale del compratore derivate dagli accertati vizi dei beni mobili compravenduti - è stato senza dubbio assolto da parte ricorrente, nell'ambito del presente giudizio, avendo, per un verso, provato di aver eseguito e/o fatto eseguire a imprese terze opere e attività di riparazione delle componenti fornite, che non consentivano il regolare ed efficiente funzionamento dell'impianto e, per altro verso, dimostrato di aver dovuto sostenere maggiori costi di produzione nel periodo interessato dai vizi e dai difetti imputabili al venditore ed installatore . Controparte_1 In primo luogo, con riferimento alle poste di danno allegate nel ricorso introduttivo da Pt_1 relative ai maggiori costi sostenuti a seguito dell'accertato inadempimento contrattuale del venditore, si rileva che parte ricorrente ha provato di aver pagato fatture emesse da società terze incaricate per la fornitura e la posa in opera di componenti e materiali idonei alla risoluzione delle problematiche emerse in relazione alla pesatura dei materiali lavorati e al loro regolare trasporto mediante sistema di microdosatori adeguati (cfr. doc. nn. 22-25, 27-31, 33, 35-37, 39, 41, 42 e 49-74 parte ricorrente). Tali circostanze fattuali hanno trovato inoltre puntuale riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese dal dipendente della stessa parte ricorrente Opera, , a conoscenza diretta degli accadimenti in Tes_3 ragione delle rispettive mansioni svolte (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024) e ne è stata confermata, da un punto di vista tecnico, la riconducibilità causale all'inadempimento contrattuale del fornitore
, sulla base di criteri oggettivi e motivati, anche in sede di risposta alle osservazioni Controparte_1 formulate dai CTP, come da elenco riportato all'allegato D della relazione peritale. In secondo luogo e per analoghe ragioni, costituisce danno risarcibile anche i maggiori costi sostenuti dal compratore per proseguire comunque l'attività produttiva anche nel periodo di sussistenza dei vizi e dei difetti riscontrati presso l'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi, mantenendolo comunque in produzione, al fine di evitare inevitabili maggiori danni conseguenti all'eventuale blocco integrale della catena produttiva. Alla luce della documentazione offerta in comunicazione e del convergente riscontro emerso dalle credibili dichiarazioni del testimone escusso socio e legale rappresentante della Testimone_2 (cfr. doc. nn. 26, 32, 34, 38 parte ricorrente e verbale d'udienza del 26.09.2024), Parte_2 dovendosi quindi escludere il dedotto concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., costituiscono danni risarcibili anche i documentati costi sostenuti da per reperire ulteriore Pt_1 manodopera per portare avanti comunque la propria attività imprenditoriale. Anche tali maggiori costi sostenuti devono essere qualificati come danni derivati dai vizi dei beni mobili compravenduti, in quanto rappresentano eventi lesivi relativi alla sfera patrimoniale del compratore. Pertanto, indubbia è la sussistenza del pieno diritto del compratore di vedersi risarciti i Pt_1 costi sostenuti, verificati e stimati come congrui, dal consulente tecnico d'ufficio al fine dell'emenda dei vizi e dei difetti riscontrati e del ripristino della totale efficienza dell'impianto di stoccaggio – dosaggio additivi oggetto del contratto di compravendita di componenti e materiali, dettagliatamente indicati per iscritto, concluso con in data 15.01.2021. Controparte_1 In base a tutte le precedenti considerazioni in fatto ed in diritto, l'odierna parte ricorrente è pagina 15 di 17 creditrice a titolo di risarcimento dei danni per i costi di emenda dei vizi derivanti dalle carenze progettuali e di montaggio a regola d'arte delle componenti fornite ed installate da Controparte_1 presso l'impianto per cui è causa nell'anno 2021, in relazione alla somma complessiva pari ad euro 50.342,55, in linea capitale, oltre devalutazione e rivalutazione monetaria, nonché interessi, come meglio indicato nel relativo punto del dispositivo. 3.4 In ultima analisi, quanto alla domanda in via riconvenzionale di pagamento del prezzo convenuto a saldo quantificato unilateralmente in euro 48.800,00 da parte resistente Controparte_1 (cfr. doc. n. 2 parte resistente), alla luce degli atti e delle risultanze istruttorie emerse, parte ricorrente ha fornito adeguata prova sia della minor somma eventualmente ancora dovuta in base all'accordo contrattuale, sia ed in via assorbente idonea prova della legittima e proporzionata eccezione di inadempimento sollevata nei confronti del venditore ed installatore parzialmente inadempiente, assolvendo all'onere di specifica allegazione e prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi.
Accertata, dunque, la riduzione del prezzo originariamente pattuito tra le parti contraenti e la responsabilità risarcitoria in capo all'odierna parte resistente nei confronti di parte Controparte_1 ricorrente Opera per tutte le ragioni anzidette, si rende ora necessario accertare come dal saldo prezzo contrattualmente previsto a forfait in euro 100.000,00, oltre I.V.A. al 22% vadano prima sottratte le somme già effettivamente corrisposte dal compratore nel corso del rapporto commerciale, Pt_1 unitamente all'importo in precedenza accertato a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. a causa dei vizi e dei difetti presenti sui beni mobili compravenduti e, poi, posto in compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell'inadempimento imputabile e colposo del venditore ed installatore;
il tutto oltre Controparte_1 interessi come meglio indicati in dispositivo. Parimenti fondata risulta, altresì, la domanda di rimborso delle spese che il compratore Opera documenta di aver integralmente anticipato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. dalla stessa parte introdotto, a titolo di compensi professionali liquidati in favore del CTU, ing. (importo complessivo di euro 5.084,55). Sul punto, ci si limita a rilevare che la Persona_1 relativa relazione peritale è stata ritualmente acquisita nell'ambito del presente giudizio di merito (cfr. doc. n. 46 parte ricorrente e doc. n. 3 parte resistente) ed utilizzata ai fini della presente decisione. 4. Infine, le spese di lite del presente giudizio ordinario di cognizione seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase processuale, in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La liquidazione viene in ogni caso condotta nei limiti delle note spese depositate dalle parti e, quindi, dei principi della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c.. 4.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte resistente in relazione alle domande proposte da parte ricorrente, come meglio chiarito in motivazione. Si ritiene però equa la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto, ponendo a carico della parte sostanzialmente soccombente la rifusione delle spese legali per i restanti tre quarti, in ragione della parziale reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi ed in ogni caso insussistenza di idonea prova della responsabilità del venditore limitatamente al dedotto vizio di segatura di una trave portante, nonché Controparte_1 rideterminazione al ribasso dei controcrediti richiesti da parte ricorrente a titolo di riduzione del prezzo e risarcimento del danno subito), nonché tenuto conto del complessivo contegno processuale tenuto dalle parti, anche in sede di proposta conciliativa giudiziale formulata ex art. 185 bis c.p.c.. pagina 16 di 17 4.2 I costi della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di ATP vengono posti definitivamente a carico di parte resistente, in ragione del fatto che sostanzialmente, in ragione delle proprie difese, vi ha dato causa e tenuto conto delle risultanze della stessa consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1709/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da parte ricorrente nei Parte_1 confronti di parte resistente nei limiti e per le ragioni di cui Controparte_1 in motivazione.
2. ACCERTA E DICHIARA che, in conseguenza degli accertati vizi e difetti delle componenti e dei materiali forniti ed installati da parte del venditore meglio Controparte_1 indicati in motivazione, il prezzo originario di compravendita dei beni mobili deve essere ridotto ai sensi dell'art. 1492 c.c. nel minor importo pari ad euro 76.470,00, oltre I.V.A..
3. ACCERTA E DICHIARA che parte ricorrente ha già corrisposto a parte Parte_1 resistente, in forza della scrittura privata di compravendita di beni mobili sottoscritta dalle parti contraenti in data 15.01.2021, l'importo pari ad euro 74.942,16, I.V.A. compresa.
4. ACCERTA E DICHIARA che parte resistente è tenuta al Controparte_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma – già devalutata e Parte_1 rivalutata all'attualità oltre interessi alla data della presente sentenza - pari a complessivi euro 57.108,80, a titolo di risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale posto in essere dal venditore, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
5. NN, per l'effetto, previa riduzione del prezzo di compravendita originariamente pattuito tra le parti e previa compensazione giudiziale tra controcrediti accertati nell'ambito della motivazione della presente sentenza, parte resistente al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente della complessiva somma pari ad euro 38.757,56, Parte_1 oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
6. NN, altresì, parte resistente alla restituzione in Controparte_1 favore di parte ricorrente della somma anticipata a titolo di compensi liquidati Parte_1 al CTU, ing. in sede di procedimento di istruttoria preventiva ai sensi dell'art. 696 bis Persona_1 c.p.c. e pari ad euro 5.084,55, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
7. DICHIARA le spese di lite compensate per un quarto tra le parti;
conseguentemente,
8. NN parte resistente al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuti Parte_1 i tre quarti di tutto quanto in appresso) in euro 14.103,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 799,60 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria, nonché per documentate spese di notifica delle intimazioni testimoniali;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
9. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte resistente
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Controparte_1
Forlì, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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