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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7437/2023, pubblicata il 02/10/2023,
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA A. DE GASPERI 321 80053
CASTELLAMMARE DI STABIA, elettivamente domiciliata in VIA MARCONI 87
CASTELLAMMARE DI STABIA presso lo Studio dell'Avv. GAETA MARIANO (C.F.:
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA C.NA CONIGHETTO . 20049 SETTALA, elettivamente domiciliata in VIA CAPPUCCINI, 14 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
SCANSANI MARCO (C.F.: ) e dell'Avv. MARGONARI CHIARA C.F._2
(C.F.: ), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLATA-
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio depositato in via Parte_1
telematica in data 9.1.2025. pagina 1 di 8 Per : come da foglio depositato in via telematica in Controparte_1
data 9.1.2025.
FATTO E DIRITTO
ME.DI. ha proposto tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza n.7437/23 del Tribunale di Milano con la quale, respinte le altre domande di è stato confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Pt_1
nei suoi confronti, avente ad oggetto il Controparte_2
pagamento della somma di Euro 37.665,00 quale prezzo per la fornitura della merce di cui alla fattura n.1198/20 (prodotti per la rilevazione del virus da Covid-
19), emessa a fronte dell'esecuzione dell'ordine n.25/20, oltre alla condanna a suo carico di ulteriori Euro 1.180,50 (quale residuo della fattura n.1198/20): in particolare il Tribunale, pur dando atto che l'ordine era stato evaso con la consegna di 250T in luogo dei richiesti Kit QIamp DSP Virus, Parte_2
ha ritenuto che vesse consapevolmente accettato la diversa fornitura e, Pt_1
avendola utilizzata, fosse tenuta a pagarne il prezzo (non avendo dimostrato la inidoneità di questa al suo utilizzo né, conseguentemente, di aver riportato danni dal suo impiego), così come fosse tenuta al pagamento dell'ulteriore somma di
Euro 15.000,00 (portata dalla medesima fattura per 15 kits pacificamente ritirati
Contr da su sua richiesta) stante l'esistenza di precedenti corrispondenti scoperti della per la fornitura non contestata di cui all'ordine n.24/20 (fatta valere Pt_1
con la comparsa di costituzione, anche in via di riconventio riconventionis per la
Contro differenza di Euro 1.180,50). ha censurato l'appellata sentenza per aver: - pagina 2 di 8 travisato le circostanze dedotte, assumendo che la consegna di aliud pro alio
sarebbe stata accettata, mentre ciò sarebbe avvenuto sulla base della falsa rappresentazione di identità dei due prodotti contenuta nei documenti fiscali e di
Contr trasporto e delle rassicurazioni fornite da;
- non consentito di provare la inidoneità dei kit consegnati all'analisi dei prelievi (come riconosciuto peraltro da controparte), essendo destinati al riscontro su materiale non umano;
- ritenuto che dovesse essere fornire la prova dell'inidoneità alla loro destinazione dei Pt_1
beni venduti, invertendo le regole sull'onere probatorio;
- per conseguenza,
omesso di riconoscere a l danno per l'inutile impiego di ulteriore materiale Pt_1
e di risorse umane;
- confermato il decreto ingiuntivo anche per la somma di Euro
Contr 15.000,00, nonostante costituisse il prezzo per merce restituita a e da questa
Contr accettata, ammettendo quale riconventio riconventionis la pretesa di di offrire una diversa causale per la stessa somma (e cioè il prezzo per merce impagata di precedenti ordine e fattura), il tutto con parcellizzazione del presunto credito e violazione del diritto di difesa.
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Contr Come accennato, con il decreto ingiuntivo opposto ha chiesto, fra il resto,
il pagamento della somma di Euro 5.625,00+IVA per la fornitura di confezioni di
30 RNeasy Mini Kit, 250T (di cui alla fattura n.1198/20 sub doc.6 a fronte Pt_1
dell'ordine di 50 Kit QIamp DSP Virus (ordine n.25/10 sub doc. 4 e ciò a Pt_1
dire dell'appellante, avrebbe integrato la consegna di aliud pro alio. Tale
conclusione è assolutamente discutibile, atteso che si tratta in entrambi i casi di pagina 3 di 8 dispositivi per l'estrazione dell'acido nucleico virale (virus da COVID 19) dai prelievi effettuati con i tamponi faringei floccati (pure contestualmente ordinati e regolarmente consegnati): non si tratta dunque di beni completamente diversi, ma al contrario appartenenti al medesimo genere merceologico, e destinati ad assolvere alla stessa funzione economico-sociale, sebbene – come pacifico –
attraverso una differente metodologia di applicazione. Ad ogni modo, è la stessa d aver ammesso di aver immediatamente riscontrata la difformità dei Pt_1
prodotti consegnati rispetto a quelli ordinati (e fino ad allora sempre utilizzati),
Contr segnalando la circostanza alla : certamente grazie alle sue specifiche competenze (essendo “una delle principali strutture polidiagnostiche della
Campania, accreditata con il SSN … e centro di eccellenza sanitaria”: pag.2
appello) nessun affidamento a dunque potuto trarre dall'indicazione nel Pt_1
documento di trasporto ed in fattura “6 kit AA349/250=30 kit AA1021” né dalle
Contr assicurazioni che sarebbero state fornite dagli addetti di (che avrebbero riferito trattarsi solo di un diverso confezionamento che avrebbe comportato l'adozione di un nuovo codice identificativo). E del resto la stessa appellante a dar conto del fatto che, appena aperte, le confezioni non contenevano i vari accessori monouso necessari per l'utilizzo, ma erano invece presenti le istruzioni per l'estrazione dell'acido nucleico virale dai campioni prelevati: nel medesimo frangente, dunque, si sarebbe attenuta alla metodica indicata da tali istruzioni,
risultata molto più laboriosa e tale da rendere non certi i risultati acquisiti. Ne
discende che bbia valutato e consentito di ricevere il tipo di prodotti offerti Pt_1
pagina 4 di 8 Contr da in sostituzione di quelli ordinati, probabilmente spinta dalla necessità di far fronte all'urgenza del periodo di emergenza pandemica, ma comunque secondo una libera scelta. Il fatto che questi fossero inidonei alla loro destinazione, invece, è circostanza rimasta indimostrata, a fronte del completo utilizzo del materiale (che rende all'evidenza non ipotizzabile la sollecitata CTU)
e del tenore valutativo dei capitoli di prova orale formulati dall'appellante (in particolare, ai capp. 8, 10 e 11): l'onere probatorio, al riguardo, grava poi sul compratore, alla luce del principio espresso da Cass. SU n.11748/19, da ultimo ribadito anche da Cass. n. 14895/23. L'utilizzo integrale dei kit, del resto, depone nel senso della adeguatezza degli stessi, dovendosi escludere che – Pt_1
riscontrando il contrario – potesse continuare a svolgere attraverso gli stessi gli esami a favore dei pazienti del SSN con la medesima convenzionato.
Da quanto detto discende altresì l'infondatezza delle ulteriori pretese vantate in via risarcitoria da Pt_1
Resta da valutare se debba essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo,
ottenuto anche per il prezzo di 15 confezioni di prodotto di amplificazione denominato AA1564/96 (per complessivi Euro 15.000,00), che pacificamente
Contr
ha accettato di ritirare, confermando anche in giudizio di non pretenderne il pagamento: il Tribunale, aderendo alla prospettazione dell'odierna appellata,
ha ritenuto al riguardo che la somma fosse comunque dovuta, stante un precedente incontestato debito di (portato dalla fattura n.1198/20, per esecuzione Pt_1
dell'ordine n.24 del 2020) per la maggior somma di Euro 16.180,50, ritenendo pagina 5 di 8 ammissibile l'introduzione in giudizio di tale pretesa alla luce del principio espresso da Cass. n. 9633/22 secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”. Si tratta di orientamento ormai da ritenersi consolidato (cfr. Cass. ord. 27183/23; Cass. n. 32933/23), che da ultimo ha trovato ancora maggior affermazione da parte delle Sezioni Unite, secondo le quali “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi"
posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una pagina 6 di 8 manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali,
sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. SU
n.26727/24). Ciò, ben lungi dal “parcellizzare il credito” (come sostenuto dall'appellante) risponde ad esigenze di economia processuale e non ledono in alcun modo il diritto di difesa dell'opponente, che avrebbe potuto legittimamente contestare il credito nascente dalla fornitura di cui all'ordine n.24/20, mentre vi ha opposto solo l'inammissibilità della richiesta.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna di l pagamento Pt_1
delle spese di lite grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi
(per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza n. 7437/23 del Tribunale di
Milano;
2. Condanna al pagamento Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro
8.469,00 di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00
per la fase decisionale, oltre spese generali ed oneri fiscali.
pagina 7 di 8 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, CO. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Milano il 18/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7437/2023, pubblicata il 02/10/2023,
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA A. DE GASPERI 321 80053
CASTELLAMMARE DI STABIA, elettivamente domiciliata in VIA MARCONI 87
CASTELLAMMARE DI STABIA presso lo Studio dell'Avv. GAETA MARIANO (C.F.:
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._1
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA C.NA CONIGHETTO . 20049 SETTALA, elettivamente domiciliata in VIA CAPPUCCINI, 14 MILANO presso lo Studio dell'Avv.
SCANSANI MARCO (C.F.: ) e dell'Avv. MARGONARI CHIARA C.F._2
(C.F.: ), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLATA-
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio depositato in via Parte_1
telematica in data 9.1.2025. pagina 1 di 8 Per : come da foglio depositato in via telematica in Controparte_1
data 9.1.2025.
FATTO E DIRITTO
ME.DI. ha proposto tempestivo appello Parte_1
avverso la sentenza n.7437/23 del Tribunale di Milano con la quale, respinte le altre domande di è stato confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Pt_1
nei suoi confronti, avente ad oggetto il Controparte_2
pagamento della somma di Euro 37.665,00 quale prezzo per la fornitura della merce di cui alla fattura n.1198/20 (prodotti per la rilevazione del virus da Covid-
19), emessa a fronte dell'esecuzione dell'ordine n.25/20, oltre alla condanna a suo carico di ulteriori Euro 1.180,50 (quale residuo della fattura n.1198/20): in particolare il Tribunale, pur dando atto che l'ordine era stato evaso con la consegna di 250T in luogo dei richiesti Kit QIamp DSP Virus, Parte_2
ha ritenuto che vesse consapevolmente accettato la diversa fornitura e, Pt_1
avendola utilizzata, fosse tenuta a pagarne il prezzo (non avendo dimostrato la inidoneità di questa al suo utilizzo né, conseguentemente, di aver riportato danni dal suo impiego), così come fosse tenuta al pagamento dell'ulteriore somma di
Euro 15.000,00 (portata dalla medesima fattura per 15 kits pacificamente ritirati
Contr da su sua richiesta) stante l'esistenza di precedenti corrispondenti scoperti della per la fornitura non contestata di cui all'ordine n.24/20 (fatta valere Pt_1
con la comparsa di costituzione, anche in via di riconventio riconventionis per la
Contro differenza di Euro 1.180,50). ha censurato l'appellata sentenza per aver: - pagina 2 di 8 travisato le circostanze dedotte, assumendo che la consegna di aliud pro alio
sarebbe stata accettata, mentre ciò sarebbe avvenuto sulla base della falsa rappresentazione di identità dei due prodotti contenuta nei documenti fiscali e di
Contr trasporto e delle rassicurazioni fornite da;
- non consentito di provare la inidoneità dei kit consegnati all'analisi dei prelievi (come riconosciuto peraltro da controparte), essendo destinati al riscontro su materiale non umano;
- ritenuto che dovesse essere fornire la prova dell'inidoneità alla loro destinazione dei Pt_1
beni venduti, invertendo le regole sull'onere probatorio;
- per conseguenza,
omesso di riconoscere a l danno per l'inutile impiego di ulteriore materiale Pt_1
e di risorse umane;
- confermato il decreto ingiuntivo anche per la somma di Euro
Contr 15.000,00, nonostante costituisse il prezzo per merce restituita a e da questa
Contr accettata, ammettendo quale riconventio riconventionis la pretesa di di offrire una diversa causale per la stessa somma (e cioè il prezzo per merce impagata di precedenti ordine e fattura), il tutto con parcellizzazione del presunto credito e violazione del diritto di difesa.
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
Contr Come accennato, con il decreto ingiuntivo opposto ha chiesto, fra il resto,
il pagamento della somma di Euro 5.625,00+IVA per la fornitura di confezioni di
30 RNeasy Mini Kit, 250T (di cui alla fattura n.1198/20 sub doc.6 a fronte Pt_1
dell'ordine di 50 Kit QIamp DSP Virus (ordine n.25/10 sub doc. 4 e ciò a Pt_1
dire dell'appellante, avrebbe integrato la consegna di aliud pro alio. Tale
conclusione è assolutamente discutibile, atteso che si tratta in entrambi i casi di pagina 3 di 8 dispositivi per l'estrazione dell'acido nucleico virale (virus da COVID 19) dai prelievi effettuati con i tamponi faringei floccati (pure contestualmente ordinati e regolarmente consegnati): non si tratta dunque di beni completamente diversi, ma al contrario appartenenti al medesimo genere merceologico, e destinati ad assolvere alla stessa funzione economico-sociale, sebbene – come pacifico –
attraverso una differente metodologia di applicazione. Ad ogni modo, è la stessa d aver ammesso di aver immediatamente riscontrata la difformità dei Pt_1
prodotti consegnati rispetto a quelli ordinati (e fino ad allora sempre utilizzati),
Contr segnalando la circostanza alla : certamente grazie alle sue specifiche competenze (essendo “una delle principali strutture polidiagnostiche della
Campania, accreditata con il SSN … e centro di eccellenza sanitaria”: pag.2
appello) nessun affidamento a dunque potuto trarre dall'indicazione nel Pt_1
documento di trasporto ed in fattura “6 kit AA349/250=30 kit AA1021” né dalle
Contr assicurazioni che sarebbero state fornite dagli addetti di (che avrebbero riferito trattarsi solo di un diverso confezionamento che avrebbe comportato l'adozione di un nuovo codice identificativo). E del resto la stessa appellante a dar conto del fatto che, appena aperte, le confezioni non contenevano i vari accessori monouso necessari per l'utilizzo, ma erano invece presenti le istruzioni per l'estrazione dell'acido nucleico virale dai campioni prelevati: nel medesimo frangente, dunque, si sarebbe attenuta alla metodica indicata da tali istruzioni,
risultata molto più laboriosa e tale da rendere non certi i risultati acquisiti. Ne
discende che bbia valutato e consentito di ricevere il tipo di prodotti offerti Pt_1
pagina 4 di 8 Contr da in sostituzione di quelli ordinati, probabilmente spinta dalla necessità di far fronte all'urgenza del periodo di emergenza pandemica, ma comunque secondo una libera scelta. Il fatto che questi fossero inidonei alla loro destinazione, invece, è circostanza rimasta indimostrata, a fronte del completo utilizzo del materiale (che rende all'evidenza non ipotizzabile la sollecitata CTU)
e del tenore valutativo dei capitoli di prova orale formulati dall'appellante (in particolare, ai capp. 8, 10 e 11): l'onere probatorio, al riguardo, grava poi sul compratore, alla luce del principio espresso da Cass. SU n.11748/19, da ultimo ribadito anche da Cass. n. 14895/23. L'utilizzo integrale dei kit, del resto, depone nel senso della adeguatezza degli stessi, dovendosi escludere che – Pt_1
riscontrando il contrario – potesse continuare a svolgere attraverso gli stessi gli esami a favore dei pazienti del SSN con la medesima convenzionato.
Da quanto detto discende altresì l'infondatezza delle ulteriori pretese vantate in via risarcitoria da Pt_1
Resta da valutare se debba essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo,
ottenuto anche per il prezzo di 15 confezioni di prodotto di amplificazione denominato AA1564/96 (per complessivi Euro 15.000,00), che pacificamente
Contr
ha accettato di ritirare, confermando anche in giudizio di non pretenderne il pagamento: il Tribunale, aderendo alla prospettazione dell'odierna appellata,
ha ritenuto al riguardo che la somma fosse comunque dovuta, stante un precedente incontestato debito di (portato dalla fattura n.1198/20, per esecuzione Pt_1
dell'ordine n.24 del 2020) per la maggior somma di Euro 16.180,50, ritenendo pagina 5 di 8 ammissibile l'introduzione in giudizio di tale pretesa alla luce del principio espresso da Cass. n. 9633/22 secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”. Si tratta di orientamento ormai da ritenersi consolidato (cfr. Cass. ord. 27183/23; Cass. n. 32933/23), che da ultimo ha trovato ancora maggior affermazione da parte delle Sezioni Unite, secondo le quali “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi"
posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una pagina 6 di 8 manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali,
sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. SU
n.26727/24). Ciò, ben lungi dal “parcellizzare il credito” (come sostenuto dall'appellante) risponde ad esigenze di economia processuale e non ledono in alcun modo il diritto di difesa dell'opponente, che avrebbe potuto legittimamente contestare il credito nascente dalla fornitura di cui all'ordine n.24/20, mentre vi ha opposto solo l'inammissibilità della richiesta.
L'appello deve pertanto essere respinto, con condanna di l pagamento Pt_1
delle spese di lite grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi
(per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza n. 7437/23 del Tribunale di
Milano;
2. Condanna al pagamento Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro
8.469,00 di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00
per la fase decisionale, oltre spese generali ed oneri fiscali.
pagina 7 di 8 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, CO. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Milano il 18/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 8 di 8