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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/12/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1883/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1883/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
17/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Cerboni, giusta procura C.F._2 in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, via Ticino, n. 9, risultano elettivamente domiciliati;
- ATTORI OPPONENTI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniele Moroni, sito in Cecina (LI),
Corso Matteotti, n. 136;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni: all'udienza del 17/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 388/2022 con il quale venivano ingiunti al pagamento nei confronti di della somma pari ad € 22.971,44, oltre interessi CP_1
e spese.
A fondamento dell'opposizione le parti deducevano che: - l'originaria titolare del credito
CRF s.p.a. non aveva mai comunicato alla sig.ra alcuna problematica relativa alla Pt_2 sussistenza di un'obbligazione non adempiuta, della quale non vi era nemmeno certezza in ordine al credito maturato, non avendo ricevuto alcuna documentazione;
- la copia della raccomandata inviata dalla Filiale di Castiglione della Pescaia, ove si faceva riferimento alla garanzia prestata per la somma di € 30.988,00, riportava una firma irriconoscibile e non riconducibile alla sig.ra - l'Istituto di credito non aveva Pt_2 messo in mora il debitore principale, sig. , il cui debito risultava estinto per Pt_1 intervenuta prescrizione;
- non vi era stata mai alcuna comunicazione della maturazione di un credito maturato sul capitale non corrisposto;
- dunque, alcun pagamento era dovuto.
Per tali ragioni gli opponenti formulavano le seguenti conclusioni: ““Voglia il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, in forza di quanto dedotto in narrativa, previo annullamento o declamatoria di nullità e comunque revoca e declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 388/2022, in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge
e pertanto illegittimo e comunque infondato nel merito;
-accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia della posizione di garanzia della Signora la intervenuta prescrizione del Parte_3 debito nei suoi confronti o, comunque, per nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate, conseguentemente dichiarare che il fideiussore nulla deve alla banca per tali titoli, essendo inesistenti le relative obbligazioni;
-dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi
e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, od in quella prevista dall'art.117 VII comma
TUB, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalle parti debitrici, secondo quanto e come individuate nel provvedimento
- 2 -
monitorio, previa rideterminazione del piano di ammortamento e specificazione degli importi dovuti per le singole rate in ragione dell'accertamento dei rapporti di dare ed avere fra le parti.
Dichiarare che nulla è dovuto da e a parte opposta. Parte_1 Parte_2
In ogni caso respingere ogni domanda formulata ex adverso.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta , CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che: - in data 17.10.2012 la Cassa di Risparmio di
Firenze, a fronte dello scoperto di conto corrente intestato al sig. , inviava a Pt_1 quest'ultimo una lettera con cui comunicava la revoca dell'affidamento, diffidandolo alla restituzione della somma di € 22.631,29; - lo stesso giorno l'Istituto di credito indirizzava alla sig.ra fideiussore del sig. , un'ingiunzione di pagamento, con allegata Pt_2 Pt_1 la lettera inviata al debitore principale, con la quale la invitava a saldare il debito;
- le missive venivano ricevute dagli opponenti il 23 e 24 ottobre 2012; - il 22.02.2013 il sig.
contattava la creditrice, al fine di pervenire ad una transazione con pagamento, da Pt_1 parte dello stesso, della somma pari ad € 12.000,00, da corrispondersi in rate;
- il sig.
poi chiedeva di pagare una cifra ancora inferiore con una dilazione più lunga, Pt_1 proposta che non veniva accettata dalla banca;
- il 15.04.2015 la sig.ra scriveva Pt_2 alla banca, recedendo dalla fideiussione e chiedendo l'ammontare del debito residuo, pur affermando di ritenerlo prescritto;
- in data 11.09.2020 , cessionaria del CP_1 credito, recapitava una diffida al sig. che restava priva di riscontro. Pt_1
Per tali ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, Contrariis reiectis:
A) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi sopra esposti;
B) Nel merito, rigettare la proposta opposizione e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio;
C) Nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre interessi.
- 3 -
D) In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle successive occorrende”.
Con ordinanza del 25.01.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza svoltasi in pari data, il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 18.10.2023 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Con ordinanza dell'11.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza svoltasi in pari data, il giudice, ritenuta la causa istruita in via interamente documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti sostengono che l'opposta non avrebbe escusso prima il debitore principale, sig. , prima di richiedere il pagamento al Pt_1 fideiussore, sig.ra Pt_2
Il motivo non coglie nel segno.
Ed infatti, com'è noto, l'art. 1944 c.c. prevede che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale ma che le parti possono convenire che il primo non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del secondo.
Trattasi del c.d. beneficium excussionis, il quale, visto il chiaro tenore della norma citata, deve essere espressamente pattuito tra le parti (ex multis Tribunale Bari n. 1953/2014;
Tribunale Salerno 08.06.2004).
Ebbene, analizzando il testo della fideiussione di cui è causa, prestata dalla sig.ra Pt_2
a garanzia delle obbligazioni contratte dal sig. con Cassa di Risparmio di Firenze Pt_1
s.p.a., in data 12.07.2001, non si rinviene la pattuizione di alcun beneficium excussionis
(doc. 2 del fascicolo monitorio).
Per quanto concerne l'eccepita prescrizione del credito la stessa è destituita di fondamento.
- 4 -
Ed infatti, risulta dagli atti che l'istituto di credito provvedeva ad interrompere la prescrizione nei confronti del debitore principale, , comunicando la revoca Parte_1 degli affidamenti ed intimandolo al pagamento delle somme dovute, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento del 17.10.2012 (doc. 4 del fascicolo monitorio).
In primo luogo, preme evidenziare che, comportando la fideiussione il sorgere di un'obbligazione solidale tra garante e debitore principale, l'art. 1310 c.c., in materia, prevede che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto anche riguardo gli altri debitori, senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (ex multis Cass. Civ. n. 13143/2022;
Tribunale Roma n. 12793/2022; Tribunale Avellino n. 8/2024).
Nonostante ciò, si rileva come la banca, nella medesima data (17.10.2012), inviava una raccomandata con avviso di ricevimento anche al fideiussore, sig.ra allegando la Pt_2 comunicazione trasmessa al debitore principale, sig. , e invitandola al Parte_1 pagamento di quanto dovuto in forza della fideiussione prestata fino alla concorrenza di €
30.988,00 (doc. 4 del fascicolo monitorio).
Alcun rilievo riveste l'affermazione di parte opponente circa l'”irriconoscibilità” della firma apposta dalla sig.ra sull'avviso di ricevimento, non potendo qualificarsi Pt_2 come disconoscimento, essendo del tutto generico.
Inoltre, nel caso di notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento costituisce un atto avente pubblica fede in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti. Pertanto, in tali ipotesi il falso ideologico riguarda la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta - la sottoscrizione dell'atto da parte del destinatario - da ciò che in sua presenza sarebbe realmente avvenuto.
Ne deriva che avverso l'avviso di ricevimento va proposta querela di falso e non un generico disconoscimento (Tribunale Nocera Inferiore n. 977/2023).
- 5 -
Infine, deve rilevarsi che la banca convenuta opposta ha fornito la prova del credito relativa al contratto in contestazione producendo il contratto di conto corrente, l'apertura di credito e gli estratti conto, oltre che la fideiussione, allegando l'inadempimento degli opponenti, i quali invece non hanno fornito, come invece sarebbe stato loro onere, la prova di aver estinto ogni loro debito con la banca.
Ciò posto, le contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità dei rapporti bancari oggetto di contestazione sono del tutto generiche ed astratte rispetto alle prove documentali offerte da parte convenuta opposta in ordine alla prova del proprio credito.
Ne consegue che, stante l'evidente difetto di allegazione che caratterizza le deduzioni difensive degli attori non può darsi ingresso in questo giudizio ad una consulenza tecnica d'ufficio, che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo.
Dunque, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
d'ufficio, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n°
147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000) sulla base del decisum, all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito (esclusa la fase istruttoria e per quella decisionale valori minimi) rapportata al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da parte opponente, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione proposta dagli opponenti e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 388/2022 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 30.05.2022, già provvisoriamente esecutivo;
a) Condanna gli opponenti al pagamento, in solido, nei confronti di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 2.547,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto l'11.12.2025
- 6 -
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1883/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
17/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Cerboni, giusta procura C.F._2 in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, via Ticino, n. 9, risultano elettivamente domiciliati;
- ATTORI OPPONENTI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniele Moroni, sito in Cecina (LI),
Corso Matteotti, n. 136;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni: all'udienza del 17/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 388/2022 con il quale venivano ingiunti al pagamento nei confronti di della somma pari ad € 22.971,44, oltre interessi CP_1
e spese.
A fondamento dell'opposizione le parti deducevano che: - l'originaria titolare del credito
CRF s.p.a. non aveva mai comunicato alla sig.ra alcuna problematica relativa alla Pt_2 sussistenza di un'obbligazione non adempiuta, della quale non vi era nemmeno certezza in ordine al credito maturato, non avendo ricevuto alcuna documentazione;
- la copia della raccomandata inviata dalla Filiale di Castiglione della Pescaia, ove si faceva riferimento alla garanzia prestata per la somma di € 30.988,00, riportava una firma irriconoscibile e non riconducibile alla sig.ra - l'Istituto di credito non aveva Pt_2 messo in mora il debitore principale, sig. , il cui debito risultava estinto per Pt_1 intervenuta prescrizione;
- non vi era stata mai alcuna comunicazione della maturazione di un credito maturato sul capitale non corrisposto;
- dunque, alcun pagamento era dovuto.
Per tali ragioni gli opponenti formulavano le seguenti conclusioni: ““Voglia il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis, in forza di quanto dedotto in narrativa, previo annullamento o declamatoria di nullità e comunque revoca e declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 388/2022, in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge
e pertanto illegittimo e comunque infondato nel merito;
-accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia della posizione di garanzia della Signora la intervenuta prescrizione del Parte_3 debito nei suoi confronti o, comunque, per nullità, invalidità ed inefficacia delle fideiussioni prestate, conseguentemente dichiarare che il fideiussore nulla deve alla banca per tali titoli, essendo inesistenti le relative obbligazioni;
-dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi
e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, od in quella prevista dall'art.117 VII comma
TUB, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalle parti debitrici, secondo quanto e come individuate nel provvedimento
- 2 -
monitorio, previa rideterminazione del piano di ammortamento e specificazione degli importi dovuti per le singole rate in ragione dell'accertamento dei rapporti di dare ed avere fra le parti.
Dichiarare che nulla è dovuto da e a parte opposta. Parte_1 Parte_2
In ogni caso respingere ogni domanda formulata ex adverso.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta , CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte opposta esponeva in fatto che: - in data 17.10.2012 la Cassa di Risparmio di
Firenze, a fronte dello scoperto di conto corrente intestato al sig. , inviava a Pt_1 quest'ultimo una lettera con cui comunicava la revoca dell'affidamento, diffidandolo alla restituzione della somma di € 22.631,29; - lo stesso giorno l'Istituto di credito indirizzava alla sig.ra fideiussore del sig. , un'ingiunzione di pagamento, con allegata Pt_2 Pt_1 la lettera inviata al debitore principale, con la quale la invitava a saldare il debito;
- le missive venivano ricevute dagli opponenti il 23 e 24 ottobre 2012; - il 22.02.2013 il sig.
contattava la creditrice, al fine di pervenire ad una transazione con pagamento, da Pt_1 parte dello stesso, della somma pari ad € 12.000,00, da corrispondersi in rate;
- il sig.
poi chiedeva di pagare una cifra ancora inferiore con una dilazione più lunga, Pt_1 proposta che non veniva accettata dalla banca;
- il 15.04.2015 la sig.ra scriveva Pt_2 alla banca, recedendo dalla fideiussione e chiedendo l'ammontare del debito residuo, pur affermando di ritenerlo prescritto;
- in data 11.09.2020 , cessionaria del CP_1 credito, recapitava una diffida al sig. che restava priva di riscontro. Pt_1
Per tali ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, Contrariis reiectis:
A) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi sopra esposti;
B) Nel merito, rigettare la proposta opposizione e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio;
C) Nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre interessi.
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D) In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle successive occorrende”.
Con ordinanza del 25.01.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza svoltasi in pari data, il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 18.10.2023 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Con ordinanza dell'11.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza svoltasi in pari data, il giudice, ritenuta la causa istruita in via interamente documentale, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti sostengono che l'opposta non avrebbe escusso prima il debitore principale, sig. , prima di richiedere il pagamento al Pt_1 fideiussore, sig.ra Pt_2
Il motivo non coglie nel segno.
Ed infatti, com'è noto, l'art. 1944 c.c. prevede che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale ma che le parti possono convenire che il primo non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del secondo.
Trattasi del c.d. beneficium excussionis, il quale, visto il chiaro tenore della norma citata, deve essere espressamente pattuito tra le parti (ex multis Tribunale Bari n. 1953/2014;
Tribunale Salerno 08.06.2004).
Ebbene, analizzando il testo della fideiussione di cui è causa, prestata dalla sig.ra Pt_2
a garanzia delle obbligazioni contratte dal sig. con Cassa di Risparmio di Firenze Pt_1
s.p.a., in data 12.07.2001, non si rinviene la pattuizione di alcun beneficium excussionis
(doc. 2 del fascicolo monitorio).
Per quanto concerne l'eccepita prescrizione del credito la stessa è destituita di fondamento.
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Ed infatti, risulta dagli atti che l'istituto di credito provvedeva ad interrompere la prescrizione nei confronti del debitore principale, , comunicando la revoca Parte_1 degli affidamenti ed intimandolo al pagamento delle somme dovute, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento del 17.10.2012 (doc. 4 del fascicolo monitorio).
In primo luogo, preme evidenziare che, comportando la fideiussione il sorgere di un'obbligazione solidale tra garante e debitore principale, l'art. 1310 c.c., in materia, prevede che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto anche riguardo gli altri debitori, senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (ex multis Cass. Civ. n. 13143/2022;
Tribunale Roma n. 12793/2022; Tribunale Avellino n. 8/2024).
Nonostante ciò, si rileva come la banca, nella medesima data (17.10.2012), inviava una raccomandata con avviso di ricevimento anche al fideiussore, sig.ra allegando la Pt_2 comunicazione trasmessa al debitore principale, sig. , e invitandola al Parte_1 pagamento di quanto dovuto in forza della fideiussione prestata fino alla concorrenza di €
30.988,00 (doc. 4 del fascicolo monitorio).
Alcun rilievo riveste l'affermazione di parte opponente circa l'”irriconoscibilità” della firma apposta dalla sig.ra sull'avviso di ricevimento, non potendo qualificarsi Pt_2 come disconoscimento, essendo del tutto generico.
Inoltre, nel caso di notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento costituisce un atto avente pubblica fede in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui stesso compiuti. Pertanto, in tali ipotesi il falso ideologico riguarda la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta - la sottoscrizione dell'atto da parte del destinatario - da ciò che in sua presenza sarebbe realmente avvenuto.
Ne deriva che avverso l'avviso di ricevimento va proposta querela di falso e non un generico disconoscimento (Tribunale Nocera Inferiore n. 977/2023).
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Infine, deve rilevarsi che la banca convenuta opposta ha fornito la prova del credito relativa al contratto in contestazione producendo il contratto di conto corrente, l'apertura di credito e gli estratti conto, oltre che la fideiussione, allegando l'inadempimento degli opponenti, i quali invece non hanno fornito, come invece sarebbe stato loro onere, la prova di aver estinto ogni loro debito con la banca.
Ciò posto, le contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità dei rapporti bancari oggetto di contestazione sono del tutto generiche ed astratte rispetto alle prove documentali offerte da parte convenuta opposta in ordine alla prova del proprio credito.
Ne consegue che, stante l'evidente difetto di allegazione che caratterizza le deduzioni difensive degli attori non può darsi ingresso in questo giudizio ad una consulenza tecnica d'ufficio, che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo.
Dunque, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
d'ufficio, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n°
147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000) sulla base del decisum, all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito (esclusa la fase istruttoria e per quella decisionale valori minimi) rapportata al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da parte opponente, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione proposta dagli opponenti e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 388/2022 emesso dal Tribunale di Grosseto in data 30.05.2022, già provvisoriamente esecutivo;
a) Condanna gli opponenti al pagamento, in solido, nei confronti di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 2.547,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto l'11.12.2025
- 6 -
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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