CASS
Sentenza 22 marzo 2022
Sentenza 22 marzo 2022
Commentario • 1
- 1. Droga parlata: quando l’esistenza di un “fatto” si presta a tante interpretazioniRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2022, n. 9710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9710 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DO LU nato a [...] il [...] QI NT nato il [...] GR IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi di DO LU e QI NT;
per l'inammissibilità del ricorso di GR IE. udito il difensore E' presente l'avvocato CHIESA IVANO GIUSEPPE del foro di MONZA in difesa di DO LU e QI NT. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9710 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 02/03/2022 RITENUTO IIN FATTO 1.Con la decisione in epigrafe indicata] la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 30.09.2019, ha confermato la responsabilità di PP GI e AB EN per il reato ascritto al capo D della rubrica, rispettivamente per l'episodio del 25.01.2018, attribuito ad entrambi, relativo alla cessione di 4 chili di cocaina e all' episodio del 6.02.2018, relativo alla cessione di 4/5 chili di cocaina, attribuito ad AB (artt. 110 cod. pen. e 73, comm 1 309/1990);ha assolto i prevenuti dal reato di cui al capo B) e conseguentemente ha rideterminato la pena nei loro confronti;
ha confermato la condanna per RO RO relativamente al capo P. 2. Avverso la sentenza il difensore di fiducia Avv. Ivano Chiesa propone ricorso per cassazione, per gli imputati PP e AB, con motivi sostanzialmente sovrapponibili, lamentando quanto segue: -per PP GI: I) vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in punto di responsabilità; II) vizio di motivazione per .illogicità della motivazione e insufficienza con riferimento al motivo n.7 dell'atto di appello e in particolare con riferimento alla qualità della droga oggetto della presunta cessione, non avendo chiarito perché si sarebbe trattato di sostanza stupefacente cocaina e non di semi di canapa indiana. Deduce infatti che il compendio indiziario a carico dell' imputato non ha avuto i dovuti riscontri. Per EN AB : 1) manifesta illogicità contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ricavata unicamente dal contenuto delle conversazioni intercettate, prive di un riscontro estrinseco Si assume che la sentenza di condanna si è basata esclusivamente sui risultati di alcune intercettazioni che non appaiono in grado di giustificare l'affermata responsabilità. Secondo la difesa dalle conversazioni suindicate emergerebbe l'assoluta incertezza sulla tipologia, quantità e qualità della sostanza, con la conseguente violazione del principio secondo cui l'affermazione di responsabilità penale deve poter superare ogni ragionevole dubbio. 3. L'Avv. Andrea Maria Tomaselli difensore di fiducia di RO RO, ha presentato ricorso lamentando: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte distrettuale;
2 II) violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale dell'imputato, improntato a lealtà e c il suo impegno nello svolgimento di attività lavorativa. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso per RO e il rigetto per i ricorsi di PP e AB. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi di PP e AB sono fondati. 1.1.La sentenza di appello, confermando quella di primo grado, ha ritenuto la responsabilità degli imputati PP e AB con riferimento al capo D), argomentando dal tenore ritenuto univoco delle conversazioni ambientali intercorse tra PP e AB, di cui una, intercettata lo stesso 25.01.2018 alle 12.43, presso l'area di servizio di via Caravaggio 21 a VO (da cui risulta che AB faceva riferimento ad una consegna di "4 dati allo scemo" effettuata personalmente la sera precedente prelevando "uno di quelli aperti che sono tutti insieme 3 kg e gli altri poi..." ( fol 18) oltre che alla somma di denaro ricevuta e ai conteggi da effettuare); l'altra conversazione del 6.02.2018 tra AB e LO RO in cui il primo comunicava al secondo che avrebbe dovuto consegnare il giorno seguente 4/5 kg .."quello che è rimasto in attesa poi che uscisse qualche viaggio da lontano". Non essendo stato operato alcun sequestro della droga che si assume oggetto delle conversazioni la Corte di Appello ha argomentato l'affermazione della responsabilità penale inquadrando la vicenda nell'ambito della complessiva attività di indagine, avente ad oggetto il traffico illecito di stupefacenti e ha dato valore probatorio univoco al tenore delle frasi intercettate sopra riportate. Le deduzioni difensive contestano, da un lato, la mancanza di prova circa l'efficacia drogante dello sostanza, sottolineando la circostanza che non era stato possibile effettuare alcuna analisi non essendo stato operato alcun sequestro, dall'altro, la manifesta illogicità e incoerenza della motivazione in relazione alla assoluzione pronunciata, sula base di un analogo compendio indiziario, per gli altri capi di accusa, con riferimento in particolare al capo B. 1.2.Va rilevato che risulta del tutto insufficiente la motivazione laddove i giudici d'appello, in mancanza di ulteriori riscontri obiettivi, effettuano affermazioni che hanno un carattere prevalentemente congetturale e che, inoltre, si basano unicamente sulla ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate, obiettivamente non univoco e comunque generico. 3 Come correttamente osservato nei ricorsi, si tratta di un giudizio di colpevolezza che ha utilizzato i risultati intercettativi aventi, in questo caso, una valenza puramente indiziaria, in assenza della indicazione di elementi di prova di riscontro oggettivi, dal momento che non vi è stato il sequestro dello stupefacente, sicché i giudici avrebbero dovuto operare una valutazione più attenta, soprattutto alla luce delle deduzioni difensive proposte con l'appello. Come è noto l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. consente la possibilità di desumere un fatto da indizi alla condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti: questa disposizione, finalizzata a «circondare di cautele la valutazione di una prova ritenuta infida», oggi deve essere necessariamente letta unitamente al principio contenuto nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio». Ciò comporta che, soprattutto in presenza di prove indiziarie, il giudice di merito, al quale vengano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, non può adottarne una, che conduce alla condanna, solo perché la ritiene più probabile delle altre, in quanto la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 1792 del 03/03/2010, Giampà; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/009, Manickam). In altri termini, il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla "certezza processuale". 1.3. Questo grado di credibilità non appare raggiunto nel procedimento in esame, in quanto la Corte d'appello, da un lato, ha fatto ricorso a vere e proprie congetture, dall'altro, non ha individuato ulteriori riscontri probatori agli elementi indiziari offerti dalle stesse conversazioni intercettate E' vero che questa Corte di cassazione ha riconosciuto che il giudice di merito, anche in assenza delle analisi chimiche, può desumere la presenza del principio attivo di una sostanza drogante da diverse fonti di prova acquisite agli atti, ma deve comunque trattarsi di elementi significativi, in grado di sostituire i risultati di una perizia e nel caso di indizi - come nella specie - devono avere le caratteristiche cui si riferisce l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. Tali valutazioni devono avere un rigore particolare nei casi, in cui i processi in materia di stupefacenti si 4 basano esclusivamente sui risultati delle intercettazioni (c.d. "droga parlata"), senza che sia operato il sequestro della sostanza, quindi in assenza della prova che si tratti effettivamente di "droga", di quale tipo e di quale consistenza quantitativa e qualitativa. 2. Per quanto attiene alla posizione di RO. Il primo motivo in punto di responsabilità per il reato di cui al capo P), derubricato già dal Giudice di primo grado nella fattispecie autonoma di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, è manifestamente infondato, posto che la sentenza ha congruamente e logicamente argomentato, nel rispetto dei criteri di valutazione indiziaria di cui all'art. 192, comma 2,c.p.p., in ordine al significato in senso accusatorio delle conversazioni intercettate intercorse con Lo SU dal quale il RO, secondo le sue stesse dichiarazioni confessorie, acquistava, per la cessione a terzi, droga a credito, cocaina suddivisa in dosi, fino ad un massimo di 10 gr. a volta, ( fol 13 sentenza impugnata); ha così ben delineato il ruolo svolto dal ricorrente nel mercato di spaccio, quale punto di contatto con i fornitori e gli acquirenti al minuto. Del resto la difesa del ricorrente sul punto si limita a contestare il valore indiziario delle intercettazioni e degli elementi di indagine ricostruiti puntualmente nella sentenza di primo grado, da fol 15 paragrafo 4, valorizzati nella sentenza impugnata, senza offrire alcuna ragionevole spiegazione alternativa rispetto al significato inequivoco delle conversazioni e dell'attività di osservazione svolta dalla polizia giudiziaria che aveva descritto incontri del RO con Lo SU presso il Parco di Trenno oltre che con MI ON, personaggio di vertice all'interno del gruppo criminale che operava l'attività di spaccio di stupefacenti in San Siro. 2.1. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche considerato che entrambi i giudici di merito con una valutazione logica e coerente e non censurabile in questa sede hanno fatto riferimento alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato desunta dai plurimi e specifici precedenti penali ( fol 28 sentenza di primo grado) e alla mancanza di elemenl:i positivi che possano giustificare una prognosi favorevole;
le doglianze sono generiche, aspecifiche, ripetitive dei motivi di appello e non tengono conto che comunque la Corte territoriale ha ridotto il trattamento sanzionatorio dai tre anni e sei mesi di reclusione comminati dal primo Giudice a due anni di reclusione, oltre la multa, rideterminando la pena base alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ( fol 14). 5 r"" P t Il Presidente Il Consigliere estensore TE FE COWT 3. In conclusione il ricorso di RO deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizioni di PP e AB, rinviando per il nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano, altra Sezione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle posizioni di PP GI e AB EN e rinvia per il nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano, altra Sezione. Dichiara inammissibile il ricorso di RO RO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2.03.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi di DO LU e QI NT;
per l'inammissibilità del ricorso di GR IE. udito il difensore E' presente l'avvocato CHIESA IVANO GIUSEPPE del foro di MONZA in difesa di DO LU e QI NT. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9710 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 02/03/2022 RITENUTO IIN FATTO 1.Con la decisione in epigrafe indicata] la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 30.09.2019, ha confermato la responsabilità di PP GI e AB EN per il reato ascritto al capo D della rubrica, rispettivamente per l'episodio del 25.01.2018, attribuito ad entrambi, relativo alla cessione di 4 chili di cocaina e all' episodio del 6.02.2018, relativo alla cessione di 4/5 chili di cocaina, attribuito ad AB (artt. 110 cod. pen. e 73, comm 1 309/1990);ha assolto i prevenuti dal reato di cui al capo B) e conseguentemente ha rideterminato la pena nei loro confronti;
ha confermato la condanna per RO RO relativamente al capo P. 2. Avverso la sentenza il difensore di fiducia Avv. Ivano Chiesa propone ricorso per cassazione, per gli imputati PP e AB, con motivi sostanzialmente sovrapponibili, lamentando quanto segue: -per PP GI: I) vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in punto di responsabilità; II) vizio di motivazione per .illogicità della motivazione e insufficienza con riferimento al motivo n.7 dell'atto di appello e in particolare con riferimento alla qualità della droga oggetto della presunta cessione, non avendo chiarito perché si sarebbe trattato di sostanza stupefacente cocaina e non di semi di canapa indiana. Deduce infatti che il compendio indiziario a carico dell' imputato non ha avuto i dovuti riscontri. Per EN AB : 1) manifesta illogicità contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ricavata unicamente dal contenuto delle conversazioni intercettate, prive di un riscontro estrinseco Si assume che la sentenza di condanna si è basata esclusivamente sui risultati di alcune intercettazioni che non appaiono in grado di giustificare l'affermata responsabilità. Secondo la difesa dalle conversazioni suindicate emergerebbe l'assoluta incertezza sulla tipologia, quantità e qualità della sostanza, con la conseguente violazione del principio secondo cui l'affermazione di responsabilità penale deve poter superare ogni ragionevole dubbio. 3. L'Avv. Andrea Maria Tomaselli difensore di fiducia di RO RO, ha presentato ricorso lamentando: I) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte distrettuale;
2 II) violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale dell'imputato, improntato a lealtà e c il suo impegno nello svolgimento di attività lavorativa. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso per RO e il rigetto per i ricorsi di PP e AB. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi di PP e AB sono fondati. 1.1.La sentenza di appello, confermando quella di primo grado, ha ritenuto la responsabilità degli imputati PP e AB con riferimento al capo D), argomentando dal tenore ritenuto univoco delle conversazioni ambientali intercorse tra PP e AB, di cui una, intercettata lo stesso 25.01.2018 alle 12.43, presso l'area di servizio di via Caravaggio 21 a VO (da cui risulta che AB faceva riferimento ad una consegna di "4 dati allo scemo" effettuata personalmente la sera precedente prelevando "uno di quelli aperti che sono tutti insieme 3 kg e gli altri poi..." ( fol 18) oltre che alla somma di denaro ricevuta e ai conteggi da effettuare); l'altra conversazione del 6.02.2018 tra AB e LO RO in cui il primo comunicava al secondo che avrebbe dovuto consegnare il giorno seguente 4/5 kg .."quello che è rimasto in attesa poi che uscisse qualche viaggio da lontano". Non essendo stato operato alcun sequestro della droga che si assume oggetto delle conversazioni la Corte di Appello ha argomentato l'affermazione della responsabilità penale inquadrando la vicenda nell'ambito della complessiva attività di indagine, avente ad oggetto il traffico illecito di stupefacenti e ha dato valore probatorio univoco al tenore delle frasi intercettate sopra riportate. Le deduzioni difensive contestano, da un lato, la mancanza di prova circa l'efficacia drogante dello sostanza, sottolineando la circostanza che non era stato possibile effettuare alcuna analisi non essendo stato operato alcun sequestro, dall'altro, la manifesta illogicità e incoerenza della motivazione in relazione alla assoluzione pronunciata, sula base di un analogo compendio indiziario, per gli altri capi di accusa, con riferimento in particolare al capo B. 1.2.Va rilevato che risulta del tutto insufficiente la motivazione laddove i giudici d'appello, in mancanza di ulteriori riscontri obiettivi, effettuano affermazioni che hanno un carattere prevalentemente congetturale e che, inoltre, si basano unicamente sulla ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate, obiettivamente non univoco e comunque generico. 3 Come correttamente osservato nei ricorsi, si tratta di un giudizio di colpevolezza che ha utilizzato i risultati intercettativi aventi, in questo caso, una valenza puramente indiziaria, in assenza della indicazione di elementi di prova di riscontro oggettivi, dal momento che non vi è stato il sequestro dello stupefacente, sicché i giudici avrebbero dovuto operare una valutazione più attenta, soprattutto alla luce delle deduzioni difensive proposte con l'appello. Come è noto l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. consente la possibilità di desumere un fatto da indizi alla condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti: questa disposizione, finalizzata a «circondare di cautele la valutazione di una prova ritenuta infida», oggi deve essere necessariamente letta unitamente al principio contenuto nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio». Ciò comporta che, soprattutto in presenza di prove indiziarie, il giudice di merito, al quale vengano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, non può adottarne una, che conduce alla condanna, solo perché la ritiene più probabile delle altre, in quanto la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 1792 del 03/03/2010, Giampà; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/009, Manickam). In altri termini, il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla "certezza processuale". 1.3. Questo grado di credibilità non appare raggiunto nel procedimento in esame, in quanto la Corte d'appello, da un lato, ha fatto ricorso a vere e proprie congetture, dall'altro, non ha individuato ulteriori riscontri probatori agli elementi indiziari offerti dalle stesse conversazioni intercettate E' vero che questa Corte di cassazione ha riconosciuto che il giudice di merito, anche in assenza delle analisi chimiche, può desumere la presenza del principio attivo di una sostanza drogante da diverse fonti di prova acquisite agli atti, ma deve comunque trattarsi di elementi significativi, in grado di sostituire i risultati di una perizia e nel caso di indizi - come nella specie - devono avere le caratteristiche cui si riferisce l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. Tali valutazioni devono avere un rigore particolare nei casi, in cui i processi in materia di stupefacenti si 4 basano esclusivamente sui risultati delle intercettazioni (c.d. "droga parlata"), senza che sia operato il sequestro della sostanza, quindi in assenza della prova che si tratti effettivamente di "droga", di quale tipo e di quale consistenza quantitativa e qualitativa. 2. Per quanto attiene alla posizione di RO. Il primo motivo in punto di responsabilità per il reato di cui al capo P), derubricato già dal Giudice di primo grado nella fattispecie autonoma di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, è manifestamente infondato, posto che la sentenza ha congruamente e logicamente argomentato, nel rispetto dei criteri di valutazione indiziaria di cui all'art. 192, comma 2,c.p.p., in ordine al significato in senso accusatorio delle conversazioni intercettate intercorse con Lo SU dal quale il RO, secondo le sue stesse dichiarazioni confessorie, acquistava, per la cessione a terzi, droga a credito, cocaina suddivisa in dosi, fino ad un massimo di 10 gr. a volta, ( fol 13 sentenza impugnata); ha così ben delineato il ruolo svolto dal ricorrente nel mercato di spaccio, quale punto di contatto con i fornitori e gli acquirenti al minuto. Del resto la difesa del ricorrente sul punto si limita a contestare il valore indiziario delle intercettazioni e degli elementi di indagine ricostruiti puntualmente nella sentenza di primo grado, da fol 15 paragrafo 4, valorizzati nella sentenza impugnata, senza offrire alcuna ragionevole spiegazione alternativa rispetto al significato inequivoco delle conversazioni e dell'attività di osservazione svolta dalla polizia giudiziaria che aveva descritto incontri del RO con Lo SU presso il Parco di Trenno oltre che con MI ON, personaggio di vertice all'interno del gruppo criminale che operava l'attività di spaccio di stupefacenti in San Siro. 2.1. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche considerato che entrambi i giudici di merito con una valutazione logica e coerente e non censurabile in questa sede hanno fatto riferimento alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato desunta dai plurimi e specifici precedenti penali ( fol 28 sentenza di primo grado) e alla mancanza di elemenl:i positivi che possano giustificare una prognosi favorevole;
le doglianze sono generiche, aspecifiche, ripetitive dei motivi di appello e non tengono conto che comunque la Corte territoriale ha ridotto il trattamento sanzionatorio dai tre anni e sei mesi di reclusione comminati dal primo Giudice a due anni di reclusione, oltre la multa, rideterminando la pena base alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ( fol 14). 5 r"" P t Il Presidente Il Consigliere estensore TE FE COWT 3. In conclusione il ricorso di RO deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizioni di PP e AB, rinviando per il nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano, altra Sezione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle posizioni di PP GI e AB EN e rinvia per il nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano, altra Sezione. Dichiara inammissibile il ricorso di RO RO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2.03.2022