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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9384/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9384/2025 promossa da:
nata in [...], il [...], C.F. residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Bozena Sachajko ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Arienti n. 37, e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Giacobbe del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Nazario Sauro, 26
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30/10/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 02/07/2025 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: nato il [...] e ata il Per_1 Per_2
27/05/2020; preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; pagina 1 di 4 P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...], il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato in Pakistan il Parte_2
10/02/2018, non trascritto in Italia;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Affida i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, la responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale verrà esercitata in modo anche disgiunto per i periodi di permanenza presso ciascuno di essi per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre, conferendo incarico al Servizio Sociale territorialmente competente, per un periodo di 12 mesi come previsto dalla vigente normativa, ordinando che quest'ultimo depositi relazioni periodiche almeno trimestrali di monitoraggio a codesto Tribunale;
2) dispone, quanto al diritto di visita, fermo ogni separato e valido accordo tra le parti, che il padre tenga con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
- due giorni alla settimana con pernottamento e i fine settimana alternati dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00;
- vacanze estive: i figli minori nel periodo estivo potranno trascorrere con il signor tre Pt_2 settimane anche non consecutive. I genitori dovranno comunicare i propri periodi in cui terranno i figli entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, in caso di disaccordo negli anni pari la scelta sarà della madre e in quelli dispari spetterà al padre.
-vacanze di Natale: secondo il principio dell'alternanza, i genitori potranno stare con i figli minori sette giorni durante le vacanze, ovvero o dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, in caso di disaccordo negli anni pari la scelta sarà della madre e in quelli dispari spetterà al padre;
3) dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, individuate e rimborsate come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
4) stabilisce che la madre percepisca al 100% l'assegno unico per i figli minori.
3. Spese compensate tra le parti.
4. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di AL (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di pagina 2 di 4 legge;
Si comunichi ai Servizi Sociali competenti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 3.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Bologna, 4 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9384/2025 promossa da:
nata in [...], il [...], C.F. residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Bozena Sachajko ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Via Arienti n. 37, e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Giacobbe del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Nazario Sauro, 26
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30/10/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 02/07/2025 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: nato il [...] e ata il Per_1 Per_2
27/05/2020; preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; pagina 1 di 4 P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...], il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato in Pakistan il Parte_2
10/02/2018, non trascritto in Italia;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) Affida i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, la responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale verrà esercitata in modo anche disgiunto per i periodi di permanenza presso ciascuno di essi per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre, conferendo incarico al Servizio Sociale territorialmente competente, per un periodo di 12 mesi come previsto dalla vigente normativa, ordinando che quest'ultimo depositi relazioni periodiche almeno trimestrali di monitoraggio a codesto Tribunale;
2) dispone, quanto al diritto di visita, fermo ogni separato e valido accordo tra le parti, che il padre tenga con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
- due giorni alla settimana con pernottamento e i fine settimana alternati dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 21.00;
- vacanze estive: i figli minori nel periodo estivo potranno trascorrere con il signor tre Pt_2 settimane anche non consecutive. I genitori dovranno comunicare i propri periodi in cui terranno i figli entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, in caso di disaccordo negli anni pari la scelta sarà della madre e in quelli dispari spetterà al padre.
-vacanze di Natale: secondo il principio dell'alternanza, i genitori potranno stare con i figli minori sette giorni durante le vacanze, ovvero o dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, in caso di disaccordo negli anni pari la scelta sarà della madre e in quelli dispari spetterà al padre;
3) dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, individuate e rimborsate come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
4) stabilisce che la madre percepisca al 100% l'assegno unico per i figli minori.
3. Spese compensate tra le parti.
4. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di AL (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di pagina 2 di 4 legge;
Si comunichi ai Servizi Sociali competenti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 3.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Bologna, 4 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4