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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6583/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris., 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris., 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008245419000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008245419000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008245419000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008245419000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003404553000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003404553000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003404553000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003404553000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si è opposta all'intimazione di pagamento n. 03420239008245419000 notificata il 28/06/24, e alla presupposta cartella n. 03420130003404553000 (ruolo n. 2013/000636), notificata in data 21/03/2013. relativa a Tassa sulle concessioni regionali con la quale l'agente di riscossione chiedeva il versamento di € 607,01 a fronte del presunto mancato pagamento delle tasse di concessione regionale per l'attività di ristorazione relativamente alle annualità 2006, 2007, 2008, 2009.
L'opposizione è fondato sull'avvenuto pagamento di quanto dovuto e sulla prescrizione del credito.
Si costituiva AD e NE AB
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in disparte l'avvenuto pagamento della tassa , per come riconosciuto dalla Regione
Calabria per le annualità diverse dal 2006 , con conseguente sgravio parziale della cartella. I crediti sono prescritti prima della notificazione dell'impugnata intimazione in quanto la tassa di concessione regionale si prescrive, come tutti i tributi regionali, in cinque anni
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233, oltre ad oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUBERTO VINCENZO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6583/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris., 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris., 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008245419000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008245419000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008245419000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008245419000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003404553000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003404553000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003404553000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003404553000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si è opposta all'intimazione di pagamento n. 03420239008245419000 notificata il 28/06/24, e alla presupposta cartella n. 03420130003404553000 (ruolo n. 2013/000636), notificata in data 21/03/2013. relativa a Tassa sulle concessioni regionali con la quale l'agente di riscossione chiedeva il versamento di € 607,01 a fronte del presunto mancato pagamento delle tasse di concessione regionale per l'attività di ristorazione relativamente alle annualità 2006, 2007, 2008, 2009.
L'opposizione è fondato sull'avvenuto pagamento di quanto dovuto e sulla prescrizione del credito.
Si costituiva AD e NE AB
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in disparte l'avvenuto pagamento della tassa , per come riconosciuto dalla Regione
Calabria per le annualità diverse dal 2006 , con conseguente sgravio parziale della cartella. I crediti sono prescritti prima della notificazione dell'impugnata intimazione in quanto la tassa di concessione regionale si prescrive, come tutti i tributi regionali, in cinque anni
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233, oltre ad oneri e accessori se dovuti, con distrazione se richiesta.